Provvedimento in causa n. T-545/23 del 13/11/2024
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di annullamento
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

13 novembre 2024 (*)

 

« Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cerchioni per ruote di veicoli – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Carattere individuale – Impressione generale – Margine di libertà dell’autore – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 »

Nella causa T‑545/23,

G.M.P. Group Srl, con sede in Albano Sant’Alessandro (Italia), rappresentata da G.A. Bonadio, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Audi AG, con sede in Ingolstadt (Germania), rappresentata da M. Orsingher, G. Mazzaglia e C. Cristalli, avvocati,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la G.M.P. Group Srl, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 giugno 2023 (procedimento R 856/2022-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 30 novembre 2020 la Audi AG, interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario, la cui registrazione è stata pubblicata il 28 settembre 2020 a seguito di una domanda depositata dalla ricorrente il 27 agosto 2020, che è raffigurato nelle seguenti vedute:

Image not foundImage not found

3        I prodotti ai quali il disegno o modello, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, è destinato ad essere applicato appartenevano alla classe 12-16 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Cerchioni per ruote di veicoli».

4        Le cause invocate a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelle di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 di detto regolamento.

5        Nella domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha affermato che il disegno o modello contestato non era nuovo e non possedeva carattere individuale in quanto anticipato dal disegno o modello comunitario n. 6645644-003 raffigurante cerchioni per ruote di veicoli, registrato il 24 luglio 2019 e pubblicato il 9 settembre 2019 nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, che è raffigurato con le seguenti prospettive:

Image not found

Image not found

6        Il 18 marzo 2022 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo, segnatamente, che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Essa ha dunque rilevato che era inutile esaminare l’altra causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

7        Il 17 maggio 2022 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

8        Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso ritenendo, segnatamente, tenuto conto dell’ampio margine di libertà dell’autore nella fattispecie, che i disegni o modelli in conflitto suscitassero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        revocare e riformare la decisione impugnata;

–        dichiarare la validità del disegno o modello comunitario contestato e disporre «la trascrizione della sentenza» riguardante quest’ultimo a cura dell’EUIPO;

–        rimborsare le spese della lite da essa sostenute.

10      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente al pagamento delle spese in caso di convocazione di un’udienza orale.

11      L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

12      Va rilevato che, con il suo primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede formalmente che la decisione impugnata sia revocata e riformata. A tale riguardo, occorre tuttavia ritenere che dal contenuto dell’atto introduttivo del ricorso risulti che tale capo delle conclusioni comprende una domanda di annullamento e che, con il suo ricorso, la ricorrente intenda in particolare, sostanzialmente, ottenere l’annullamento della decisione impugnata, per il motivo che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, tale capo delle conclusioni deve essere interpretato nel senso che è diretto tanto all’annullamento quanto alla riforma della decisione impugnata.

13      Inoltre, per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, in cui si chiede al Tribunale di «dichiarare la validità del modello comunitario contestato» e di disporre «la trascrizione della sentenza» riguardante quest’ultimo a cura dell’EUIPO, occorre rilevare che, nell’ambito del sindacato di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative [v., in tal senso, ordinanza del 9 dicembre 2003, Italia/Commissione, C‑224/03, non pubblicata, EU:C:2003:658, punti 20 e 21; sentenze del 4 febbraio 2009, Omya/Commissione, T‑145/06, EU:T:2009:27, punto 23, e del 12 marzo 2020, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Imballaggio per alimenti), T‑352/19, non pubblicata, EU:T:2020:94, punti 11 e 12]. Analogamente, il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (v. ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 25 settembre 2018, Svezia/Commissione, T‑260/16, EU:T:2018:597, punto 104 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza si applica anche a una domanda riguardante una «trascrizione della sentenza» del Tribunale a cura dell’EUIPO, peraltro non prevista dal regolamento n. 6/2002. Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve essere respinto per incompetenza.

 Nel merito

14      La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

 Sulla ricevibilità dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

15      L’EUIPO sostiene che la ricorrente presenta per la prima volta dinanzi al Tribunale diversi documenti, in particolare quelli contenuti negli allegati A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.8.1, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5, A.8.6, A.8.7 e A.8.8. Pertanto, essi sarebbero, secondo l’EUIPO, irricevibili.

16      Dalla giurisprudenza risulta che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il sindacato di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce di documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso [v. sentenza del 24 ottobre 2019, Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Cerotti medicati), T‑560/18, non pubblicata, EU:T:2019:767, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, un ricorrente ha il diritto di presentare dinanzi al Tribunale documenti al fine di corroborare o contestare dinanzi a quest’ultimo l’esattezza di un fatto notorio [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855, punto 13 e giurisprudenza ivi citata]. Secondo tale giurisprudenza, i fatti notori sono fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili.

17      A tale riguardo, anzitutto, occorre constatare che i documenti di cui trattasi non facevano parte del fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO. In particolare, l’allegato A.6 all’atto introduttivo del ricorso, vertente su una ricerca effettuata dalla ricorrente nella banca dati globale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), riguardante la classe 12-16 ai sensi dell’accordo di Locarno e, più nello specifico, i cerchioni per veicoli, non è identico alla ricerca che essa aveva presentato dinanzi all’EUIPO e che teneva conto degli elementi risultanti dalla banca dati «eSearch» (v. punto 47 della decisione impugnata). Analogamente, per quanto concerne gli altri allegati menzionati al precedente punto 15, i quali riguardano tutti estratti di cataloghi di produttori di veicoli (Skoda, Volvo, Citroën e Audi), occorre rilevare che tali estratti differiscono dagli elementi presentati durante il procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, riguardanti estratti di talune pagine Internet di questi stessi produttori di veicoli.

18      Occorre poi rilevare che la ricorrente ha presentato tali allegati dinanzi al Tribunale, da un lato, a sostegno del suo argomento relativo all’affollamento dello stato dell’arte, nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso (allegati A.6 e da A.7.1 ad A.7.4), e, dall’altro, a sostegno della sua allegazione, nell’ambito della seconda parte di detto motivo, secondo cui i cerchioni, nei quali erano incorporati i disegni o modelli di cui trattasi, si distinguevano, sul mercato, a causa della presenza abituale di un «coprimozzo» recante un marchio o un logo del fabbricante (allegati da A.7.1 ad A.7.4 e allegati da A.8.1 ad A.8.8).

19      Tuttavia, la ricorrente non ha addotto le ragioni per le quali gli allegati di cui trattasi non erano stati presentati a monte, durante il procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO. Inoltre, essa presenta tali documenti dinanzi al Tribunale senza contestare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui l’affollamento dello stato dell’arte non era un fatto notorio e un tale affollamento doveva essere dimostrato dalla ricorrente.

20      Di conseguenza, gli argomenti di prova menzionati al precedente punto 15 sono irricevibili.

 Sul motivo unico di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002

21      La ricorrente addebita alla commissione di ricorso, in sostanza, di aver erroneamente ritenuto che l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato nell’utilizzatore informato non differisse da quella suscitata in quest’ultimo dal disegno o modello anteriore e che, pertanto, il disegno o modello contestato non avesse carattere individuale.

22      Tale motivo di ricorso si articola in due parti, concernenti, in sostanza, la prima, l’omessa o erronea valutazione degli argomenti di prova presentati dalla ricorrente in ordine all’affollamento dello stato dell’arte nel settore di riferimento e, la seconda, l’omessa o erronea valutazione degli elementi differenziali e caratterizzanti del disegno o modello contestato.

23      L’EUIPO e l’interveniente contestano le allegazioni della ricorrente.

24      In via preliminare, si deve ricordare che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale [sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori), T‑219/18, EU:T:2019:681, punti 24 e 25].

25      Dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 risulta che il carattere individuale deve essere accertato alla luce dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. Per i disegni o modelli comunitari registrati, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia stata rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento precisa che, nell’accertare il carattere individuale, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello [sentenza del 18 ottobre 2018, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Colonna di sollevamento ad azionamento elettrico), T‑367/17, non pubblicata, EU:T:2018:694, punto 17].

26      Risulta, peraltro, dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002 che, nell’accertare il carattere individuale di un disegno o modello, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello [sentenza del 18 maggio 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek e Didyk (Poltrona), T‑256/21, non pubblicata, EU:T:2022:297, punto 43].

27      L’accertamento del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva, secondo costante giurisprudenza, in sostanza, da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].

–       Sul settore dei prodotti nei quali il disegno o modello contestato è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato

28      Come risulta dal punto 30 della decisione impugnata, è pacifico che i disegni o modelli in conflitto sono destinati a essere incorporati in cerchioni per ruote che collegano gli pneumatici ai veicoli. In particolare, le parti concordano sul fatto che il settore di riferimento sia quello dei cerchioni in lega leggera (lega di alluminio).

–       Sul margine di libertà dell’autore

29      Dalla giurisprudenza risulta che il margine di libertà dell’autore del disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi [v. sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

30      Inoltre, l’affollamento dello stato dell’arte non può essere considerato un limite alla libertà dell’autore [sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatori per riscaldamento), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 55]. Invero, un tale affollamento, che deriva dall’esistenza di disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punto 81], non può costituire un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o, ancora, di innovare nell’ambito di una tendenza esistente [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiatore), T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 84].

31      Nel caso di specie, occorre rilevare che il margine di libertà dell’autore è stato definito ai punti da 37 a 41 della decisione impugnata, senza peraltro essere stato contestato dalla ricorrente. In sostanza, la commissione di ricorso ha affermato che il margine di libertà dell’autore, nel caso dei cerchioni per ruote di veicoli, era limitato solo nella misura in cui tali cerchi dovevano avere una forma circolare e un determinato diametro, che variava a seconda della tipologia dell’auto affinché essa potesse spostarsi. Per contro, a parere della commissione di ricorso, non sussistevano altre particolari costrizioni per l’autore per quanto riguarda le altre caratteristiche dei prodotti in questione, come ad esempio l’aspetto frontale del cerchione, il modo in cui si collega al mozzo centrale, il numero e il disegno dei raggi, essendo la libertà dell’autore pressoché illimitata. L’elevato margine di libertà dell’autore sarebbe peraltro confermato, secondo la commissione di ricorso, dall’estrema varietà di modelli di cerchioni per ruote di veicoli di cui ai documenti e agli atti prodotti dalle parti. «In particolare, la duttilità della lega di alluminio dei cerchioni in lega leggera consente di realizzare design di cerchioni molto diversi e peculiari».

–       Sull’utilizzatore informato

32      Occorre ricordare che la nozione di «utilizzatore informato» non è definita dal regolamento n. 6/2002. Secondo la giurisprudenza, la nozione di «utilizzatore informato» deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di «consumatore medio», applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che, in generale, non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della «persona competente in materia», esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. La nozione di «utilizzatore informato» può quindi essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un livello di attenzione medio, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

33      Per quanto attiene al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, va ricordato che, se è vero che quest’ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. L’aggettivo «informato» suggerisce quindi che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un livello di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato, ai punti da 31 a 36 della decisione impugnata, in sostanza, che l’utilizzatore informato era una persona che, senza essere un esperto o un produttore, aveva una certa consapevolezza dei cerchioni per ruote di veicoli disponibili sul mercato alla data del deposito del disegno o modello contestato, pur non essendo tuttavia a conoscenza di «tutte le registrazioni di disegni e modelli pubblicati». La commissione di ricorso ha ritenuto che le conoscenze dell’utilizzatore informato derivassero essenzialmente dall’esperienza acquisita utilizzando il prodotto e dal suo interesse per quest’ultimo, sviluppato consultando riviste specializzate, visitando negozi specializzati e navigando su Internet.

35      Le allegazioni della ricorrente non riguardano direttamente tale valutazione della commissione di ricorso, ma vertono piuttosto sulle conseguenze di un asserito affollamento dello stato dell’arte, nonché sulla conoscenza che l’utilizzatore informato avrebbe della correlativa esistenza di «stili» o di «famiglie» di disegni o modelli.

36      Secondo la giurisprudenza, una situazione di «affollamento dello stato dell’arte» deriva dall’asserita esistenza di disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi. Una situazione del genere può essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni e modelli comparati. In ragione di un affollamento dello stato dell’arte, un disegno o modello può allora presentare carattere individuale a motivo di caratteristiche che, in mancanza di un tale affollamento, non sarebbero atte a suscitare una differenza di impressione generale nell’utilizzatore informato. Di conseguenza, nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito del patrimonio dei disegni o modelli già esistenti, deve essere preso in considerazione l’eventuale affollamento dello stato dell’arte [v. sentenza del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tappetino), T‑227/16, non pubblicata, EU:T:2018:370, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

37      Emerge altresì dalla giurisprudenza che è alla data del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato che occorre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, esaminare il carattere individuale di detto disegno o modello e stabilire l’eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell’arte (sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 63).

38      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dedicato i punti da 42 a 52 della decisione impugnata alla questione dell’affollamento dello stato dell’arte. In sostanza, essa ha ritenuto che l’argomento dell’affollamento dello stato dell’arte dovesse essere respinto in quanto infondato.

39      Più nello specifico, la commissione di ricorso ha ritenuto, in via principale, che non si potesse validamente sostenere che il presunto affollamento dello stato dell’arte costituisse un fatto notorio. Essa ha inoltre osservato che la documentazione esclusivamente tecnica risultante dalla banca dati «eSearch» dell’EUIPO, prodotta dalla ricorrente senza essere corredata, per esempio, dalla rappresentazione dei prodotti interessati sul mercato, aveva un’influenza molto marginale sulla percezione dell’utilizzatore informato.

40      In subordine, la commissione di ricorso ha constatato che nessuno dei disegni o modelli anteriori alla data pertinente, raffigurati nella documentazione summenzionata, presentava le quattro caratteristiche generali del disegno o modello anteriore, comuni al disegno o modello contestato, individuate nella decisione della divisione di annullamento e riprese al punto 57 della decisione impugnata.

41      Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che la sentenza della Borgarting lagmannsrett (Corte d’appello di Oslo, Norvegia), invocata dalla ricorrente, era priva di pertinenza.

42      La ricorrente afferma, in sostanza, che gli argomenti di prova contenuti negli allegati A.6 e da A.7.1 ad A.7.4 all’atto introduttivo del ricorso dimostravano sufficientemente l’affollamento dello stato dell’arte alla data in cui doveva essere valutata la conoscenza del settore da parte dell’utilizzatore informato.

43      Tuttavia, è già stato constatato, per quanto riguarda gli allegati A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, che essi erano irricevibili, dato che erano stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, e alla luce delle valutazioni della commissione di ricorso effettuate ai punti da 42 a 52 della decisione impugnata, le quali non sono state quindi contestate in modo concreto e preciso, non si può ritenere che l’allegazione della ricorrente secondo cui lo stato dell’arte era affollato sia dimostrata.

44      Inoltre, occorre respingere la domanda della ricorrente, diretta a che il Tribunale ordini all’EUIPO di «produrre nel presente procedimento il fascicolo integrale dei procedimenti pendenti e conclusi davanti alla [d]ivisione di [a]nnullamento ed alla [c]ommissione [di] [r]icors[o]», in quanto priva di sufficiente precisione tale da consentire al Tribunale di comprenderne l’utilità. Al riguardo, occorre rilevare che, qualora tale domanda dovesse essere intesa nel senso che essa mira a che il fascicolo del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO riguardante il presente caso sia prodotto dinanzi al Tribunale, essa sarebbe allora priva di oggetto, dal momento che esso è stato depositato in tempo utile.

45      Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere la prima parte del motivo unico di ricorso in quanto infondata.

–       Sull’omessa o errata valutazione, da parte della commissione di ricorso, degli elementi differenziali e caratterizzanti del disegno o modello contestato

46      La commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 53 a 70 della decisione impugnata, in sostanza, che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto erano minime e quasi non percepibili. A suo avviso, tali disegni o modelli presentavano cinque coppie di raggi di forma pressoché identica, ciascuna con un raggio sottostante caratterizzato da una linea più spessa e un raggio sovrastante caratterizzato da una linea più sottile, equamente distribuiti attorno al mozzo centrale, ed equidistanti l’uno dall’altro. In entrambi i disegni o modelli in conflitto, inoltre, il mozzo centrale sarebbe circondato da cinque fori di dimensioni simili (solo leggermente più ampi nel disegno o modello anteriore), identicamente situati tra i punti di unione dei raggi al mozzo stesso. L’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da detti disegni o modelli sarebbe dominata da tali cinque coppie peculiari di raggi che si incontrano creando ciascuno una forma a ventaglio, e dalle loro nervature. Tali elementi costituirebbero caratteristiche arbitrarie, non assoggettate ad alcuna funzionalità tecnica, «che avrebbero certamente potuto essere modificate nell’ambito del margine di libertà dell’autore».

47      Secondo la commissione di ricorso, il disegno o modello contestato riproduce in modo quasi identico le caratteristiche arbitrarie divulgate nel disegno o modello anteriore. La commissione di ricorso ha individuato quattro differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi, che essa ha tuttavia considerato minime e non in grado di suscitare un’impressione generale diversa. Di conseguenza, tenendo conto dell’ampio margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello, la commissione di ricorso ha considerato che i disegni o modelli in conflitto suscitavano una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale. Pertanto, la domanda di dichiarazione di nullità doveva essere considerata fondata, secondo la commissione di ricorso, in base al disegno o modello anteriore.

48      La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è errata nella parte in cui la commissione di ricorso ha ritenuto che essa non avesse sufficientemente provato la presenza di elementi caratterizzanti del disegno o modello contestato, atti a conferirgli carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In particolare, la commissione di ricorso non avrebbe effettuato un’analisi sufficientemente dettagliata al riguardo. Per quanto concerne l’impressione generale, per il disegno o modello contestato, la ricorrente afferma che il modulo esaminato presenta una chiara struttura ad «Y», semplice, lineare e priva di ornamenti e pregi estetici. Per contro, il disegno o modello anteriore presenterebbe una struttura triangolare ricca di ornamenti che ne alleggeriscono l’aspetto. Solo ad un più attento esame si potrebbe intravedere la struttura ad «Y» presente nel disegno o modello contestato.

49      La ricorrente afferma altresì che la commissione di ricorso confonde elementi funzionali tecnici con elementi estetici, in particolare, al punto 60 della decisione impugnata, per quanto riguarda il foro centrale del cerchione del disegno o modello anteriore, incorrendo in tal modo in un errore di diritto e violando, pertanto, la normativa in vigore, in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002. Detto foro avrebbe una funzione eminentemente tecnica, ricorrendo in tutte le ruote e cerchioni, in quanto costituirebbe un «foro di centraggio» indispensabile per il montaggio del cerchione sul mozzo dell’assale del veicolo. In quanto componente tecnica necessaria, caratterizzata dalla sua funzionalità, tale foro non è suscettibile di rivendicabilità stilistica nel disegno o modello. Per contro, il «cappuccio di copertura» di detto foro possiederebbe valore stilistico.

50      L’EUIPO e l’interveniente contestano le allegazioni della ricorrente.

51      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito del patrimonio dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 4 luglio 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico), T‑90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

52      Il confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze (v. sentenza del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

53      L’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello deve necessariamente essere determinata alla luce della maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione [v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2014, Gandia Blasco/UAMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Poltrona cubica), T‑339/12, non pubblicata, EU:T:2014:54, punto 26 e giurisprudenza ivi citata]. In tale contesto, occorre tener conto del fatto che l’attenzione dell’utilizzatore informato si concentra piuttosto sugli elementi più visibili e più importanti mentre utilizza il prodotto [v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 74, e del 28 settembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampada a forma di stella), T‑779/16, non pubblicata, EU:T:2017:674, punto 43].

54      Inoltre, secondo la giurisprudenza, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli senza significative differenze producono una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, un tenue grado di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione generale dissimile sull’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

55      Occorre quindi determinare, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni concrete della ricorrente, se le differenze tra i due disegni o modelli in conflitto siano sufficientemente marcate da suscitare, nei confronti dell’utilizzatore informato, impressioni generali distinte, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso.

56      Al riguardo, come risulta dalle tabelle presentate nell’atto introduttivo del ricorso, corrispondenti alle sezioni dei disegni o modelli di cui trattasi, la ricorrente effettua un’analisi molto dettagliata, sezionando detti disegni o modelli in suddivisioni confrontate l’una dopo l’altra.

57      Tuttavia, se è vero che gli elementi invocati dalla ricorrente, dettagliati in sottosezioni, facilitano l’analisi tecnica, resta il fatto che è l’impressione generale che ha l’utilizzatore informato dei disegni o modelli in conflitto ad essere decisiva (v., altresì, punto 52 supra). Inoltre, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha omesso di procedere a un’analisi che tenesse conto dei dettagli, individuando tanto gli elementi comuni (v., segnatamente, punto 46 supra) quanto gli elementi differenziali di detti disegni o modelli.

58      A quest’ultimo riguardo, per quanto concerne, più nello specifico, gli elementi differenziali, la commissione di ricorso li ha correttamente identificati al punto 58 della decisione impugnata, come segue:

–        «[i] raggi con le linee sottili del modello anteriore presentano un foro nella loro parte centrale che non è presente nei raggi del modello contestato»;

–        «[l]a parte centrale del cerchione del modello anteriore è aperta mentre è chiusa nel modello contestato»;

–        «[n]el modello anteriore i raggi con le linee sottili hanno uno spessore maggiore rispetto ai loro equivalenti nel modello contestato»;

–        «[l]’area di forma pressoché triangolare creata tra i raggi a linee spesse e quelli a linee sottili ha un volume maggiore nel modello contestato».

59      Altrettanto correttamente la commissione di ricorso ha analizzato, ai punti da 59 a 63 della decisione impugnata, alcune delle ragioni per le quali dette differenze erano mitigate.

60      In primo luogo, la commissione di ricorso ha giustamente osservato, al punto 59 della decisione impugnata, che la differenza ripresa al primo trattino del precedente punto 58 era mitigata dal fatto che il foro in corrispondenza dei raggi «con le linee sottili» costituiva la prosecuzione di un incavo analogo a quello presente nei corrispondenti raggi del modello contestato, con la differenza che in quest’ultimo l’incavo attraversava tutta la lunghezza di tali raggi.

61      In secondo luogo, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione neppure nel constatare, al punto 60 della decisione impugnata, per quanto riguarda la differenza di cui al secondo trattino del precedente punto 58, relativa alla parte centrale del cerchione dei disegni o modelli in conflitto («aperta» o «chiusa»), che essa non era apprezzabile nell’uso normale del cerchione, che avviene una volta che quest’ultimo è montato sulla vettura. A sostegno di tale valutazione, essa ha osservato che tale foro centrale in prossimità del mozzo era normalmente coperto dal logo del fabbricante, come si evince altresì dall’immagine del disegno o modello anteriore (anch’essa pubblicata in data anteriore alla domanda del disegno o modello contestato).

62      In tali circostanze, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha attribuito valore stilistico al foro centrale, ma ha piuttosto ritenuto che il carattere aperto di tale parte del cerchione non fosse apprezzabile nell’uso normale. Tale valutazione non è contestata dalla ricorrente. Pertanto, l’argomento della ricorrente, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, il quale dispone che «[u]n disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» e che «[u]n disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni (...)», è infondato.

63      Per quanto riguarda la constatazione della commissione di ricorso, effettuata al punto 62 della decisione impugnata, secondo cui la presenza del logo in corrispondenza del mozzo nel disegno o modello contestato non è rilevante nella misura in cui si tratta di un elemento rimovibile ed è una caratteristica determinata dal particolare disegno o modello e dalla marca del veicolo, la ricorrente afferma che, al contrario, il cappuccio di copertura possiede un valore stilistico e normalmente reca il logo del fabbricante, fornendo un ulteriore elemento di distintività tra i modelli di cerchioni presenti sul mercato. Ciò risulterebbe dai cataloghi dell’interveniente e di altri costruttori di automobili, presentati in allegato all’atto introduttivo del ricorso (allegati da A.8.1 ad A.8.8, nonché da A.7.1 ad A.7.4). Inoltre, secondo la ricorrente, l’interveniente non ha dimostrato che i suoi prodotti, ossia i cerchioni, fossero effettivamente commercializzati senza recare, centralmente sul coprimozzo, il logo caratterizzato dai noti quattro cerchi che si intersecano. La ricorrente addebita altresì alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione la distintività sostanzialmente forte del marchio dell’interveniente che consente di distinguere «il cerchione [dell’interveniente]» da ogni altro cerchione presente sul mercato. La commissione di ricorso avrebbe inoltre omesso di tener conto della presenza del logo e del marchio della ricorrente, vale a dire la GMP, sul coprimozzo dei suoi cerchioni.

64      A tale riguardo, è giocoforza constatare, come sostiene l’EUIPO dinanzi al Tribunale, che la presenza di un coprimozzo, che nasconde il bullone di fissaggio del mozzo e che reca il marchio o il logo dell’interveniente, nei disegni o modelli di cui trattasi, non può avere, a causa delle sue dimensioni, della sua forma e del suo colore, un valore stilistico tale da conferire loro un’impressione generale diversa per l’utilizzatore informato, e ciò anche tenendo conto degli altri elementi differenziali già analizzati. La ricorrente si limita infatti a menzionare un «ulteriore elemento di distintività», risultante dal logo del fabbricante, senza tuttavia presentare argomenti specifici idonei a dimostrare tale valore. Inoltre, il suo argomento relativo alla forte distintività del marchio dell’interveniente è inconferente, in quanto il disegno o modello di quest’ultima non comprende un coprimozzo recante tale marchio.

65      In terzo luogo, per quanto riguarda la differenza evocata al terzo trattino del precedente punto 58, relativa allo spessore maggiore dei raggi con linee sottili nel disegno o modello anteriore rispetto ai raggi equivalenti del disegno o modello contestato, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 63 della decisione impugnata, che detta differenza fosse quasi impercettibile.

66      In tali circostanze, occorre constatare che nessuno degli altri elementi differenziali presentati dalla ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso (v. punto 48 supra) modifica le constatazioni che precedono. In particolare, che si tratti delle descrizioni dell’elemento trapezoidale, dell’elemento triangolare (menzionato al quarto trattino del punto 58 supra), degli effetti ottici di tali figure sovrapposte, dei diversi rilievi sull’alternanza degli spazi vuoti e pieni nei disegni o modelli in conflitto, o ancora dei riferimenti alle proporzioni dei diversi elementi geometrici in questione, questi ultimi non sono sufficientemente percepibili dall’utilizzatore informato per essere idonei a modificare la valutazione globale di detti disegni o modelli. Occorre rilevare che detto utilizzatore, nonostante la particolare diligenza di cui può dare prova (v. punto 32 supra), non si concentrerà sui dettagli summenzionati, ma la sua attenzione sarà attirata dall’esistenza delle cinque coppie peculiari di raggi, le quali, come sottolineato dalla commissione di ricorso (v. punto 48 supra), consistono in un raggio sottostante caratterizzato da una linea più spessa e in un raggio sovrastante caratterizzato da una linea più sottile, equamente distribuiti attorno al mozzo centrale, ed equidistanti l’uno dall’altro, che presentano un carattere comparabile nei due disegni o modelli in conflitto.

67      Pertanto, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale.

68      Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere la seconda parte del motivo unico di ricorso in quanto infondata e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, nella misura in cui è diretto tanto all’annullamento quanto alla riforma della decisione impugnata.

 Sulle spese

69      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

70      Nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente, l’EUIPO ha chiesto la sua condanna alle spese unicamente nel caso in cui si fosse tenuta un’udienza. In assenza di udienza, si deve disporre che l’EUIPO si farà carico delle proprie spese.

71      Per contro, come precisato al precedente punto 70, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La G.M.P. Group Srl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Audi AG nel procedimento dinanzi al Tribunale.

3)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

13 novembre 2024 (*)

 

« Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante cerchioni per ruote di veicoli – Disegno o modello anteriore – Cause di nullità – Carattere individuale – Impressione generale – Margine di libertà dell’autore – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 »

Nella causa T‑545/23,

G.M.P. Group Srl, con sede in Albano Sant’Alessandro (Italia), rappresentata da G.A. Bonadio, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Audi AG, con sede in Ingolstadt (Germania), rappresentata da M. Orsingher, G. Mazzaglia e C. Cristalli, avvocati,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, I. Dimitrakopoulos (relatore) e B. Ricziová, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, una domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la G.M.P. Group Srl, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 giugno 2023 (procedimento R 856/2022-3) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 30 novembre 2020 la Audi AG, interveniente, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario, la cui registrazione è stata pubblicata il 28 settembre 2020 a seguito di una domanda depositata dalla ricorrente il 27 agosto 2020, che è raffigurato nelle seguenti vedute:

Image not foundImage not found

3        I prodotti ai quali il disegno o modello, di cui si chiede la dichiarazione di nullità, è destinato ad essere applicato appartenevano alla classe 12-16 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «Cerchioni per ruote di veicoli».

4        Le cause invocate a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelle di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 di detto regolamento.

5        Nella domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente ha affermato che il disegno o modello contestato non era nuovo e non possedeva carattere individuale in quanto anticipato dal disegno o modello comunitario n. 6645644-003 raffigurante cerchioni per ruote di veicoli, registrato il 24 luglio 2019 e pubblicato il 9 settembre 2019 nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, che è raffigurato con le seguenti prospettive:

Image not found

Image not found

6        Il 18 marzo 2022 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo, segnatamente, che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Essa ha dunque rilevato che era inutile esaminare l’altra causa di nullità di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

7        Il 17 maggio 2022 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.

8        Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso ritenendo, segnatamente, tenuto conto dell’ampio margine di libertà dell’autore nella fattispecie, che i disegni o modelli in conflitto suscitassero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        revocare e riformare la decisione impugnata;

–        dichiarare la validità del disegno o modello comunitario contestato e disporre «la trascrizione della sentenza» riguardante quest’ultimo a cura dell’EUIPO;

–        rimborsare le spese della lite da essa sostenute.

10      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente al pagamento delle spese in caso di convocazione di un’udienza orale.

11      L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Osservazioni preliminari

12      Va rilevato che, con il suo primo capo delle conclusioni, la ricorrente chiede formalmente che la decisione impugnata sia revocata e riformata. A tale riguardo, occorre tuttavia ritenere che dal contenuto dell’atto introduttivo del ricorso risulti che tale capo delle conclusioni comprende una domanda di annullamento e che, con il suo ricorso, la ricorrente intenda in particolare, sostanzialmente, ottenere l’annullamento della decisione impugnata, per il motivo che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale [v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, tale capo delle conclusioni deve essere interpretato nel senso che è diretto tanto all’annullamento quanto alla riforma della decisione impugnata.

13      Inoltre, per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, in cui si chiede al Tribunale di «dichiarare la validità del modello comunitario contestato» e di disporre «la trascrizione della sentenza» riguardante quest’ultimo a cura dell’EUIPO, occorre rilevare che, nell’ambito del sindacato di legittimità basato sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative [v., in tal senso, ordinanza del 9 dicembre 2003, Italia/Commissione, C‑224/03, non pubblicata, EU:C:2003:658, punti 20 e 21; sentenze del 4 febbraio 2009, Omya/Commissione, T‑145/06, EU:T:2009:27, punto 23, e del 12 marzo 2020, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Imballaggio per alimenti), T‑352/19, non pubblicata, EU:T:2020:94, punti 11 e 12]. Analogamente, il Tribunale non è competente a pronunciare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione (v. ordinanza del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, EU:C:1995:360, punto 24 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 25 settembre 2018, Svezia/Commissione, T‑260/16, EU:T:2018:597, punto 104 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza si applica anche a una domanda riguardante una «trascrizione della sentenza» del Tribunale a cura dell’EUIPO, peraltro non prevista dal regolamento n. 6/2002. Ne consegue che il secondo capo delle conclusioni della ricorrente deve essere respinto per incompetenza.

 Nel merito

14      La ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

 Sulla ricevibilità dei documenti presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

15      L’EUIPO sostiene che la ricorrente presenta per la prima volta dinanzi al Tribunale diversi documenti, in particolare quelli contenuti negli allegati A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.8.1, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5, A.8.6, A.8.7 e A.8.8. Pertanto, essi sarebbero, secondo l’EUIPO, irricevibili.

16      Dalla giurisprudenza risulta che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il sindacato di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 61 del regolamento n. 6/2002, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce di documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso [v. sentenza del 24 ottobre 2019, Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Cerotti medicati), T‑560/18, non pubblicata, EU:T:2019:767, punto 18 e giurisprudenza ivi citata]. Tuttavia, un ricorrente ha il diritto di presentare dinanzi al Tribunale documenti al fine di corroborare o contestare dinanzi a quest’ultimo l’esattezza di un fatto notorio [v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855, punto 13 e giurisprudenza ivi citata]. Secondo tale giurisprudenza, i fatti notori sono fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite fonti generalmente accessibili.

17      A tale riguardo, anzitutto, occorre constatare che i documenti di cui trattasi non facevano parte del fascicolo del procedimento dinanzi all’EUIPO. In particolare, l’allegato A.6 all’atto introduttivo del ricorso, vertente su una ricerca effettuata dalla ricorrente nella banca dati globale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), riguardante la classe 12-16 ai sensi dell’accordo di Locarno e, più nello specifico, i cerchioni per veicoli, non è identico alla ricerca che essa aveva presentato dinanzi all’EUIPO e che teneva conto degli elementi risultanti dalla banca dati «eSearch» (v. punto 47 della decisione impugnata). Analogamente, per quanto concerne gli altri allegati menzionati al precedente punto 15, i quali riguardano tutti estratti di cataloghi di produttori di veicoli (Skoda, Volvo, Citroën e Audi), occorre rilevare che tali estratti differiscono dagli elementi presentati durante il procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, riguardanti estratti di talune pagine Internet di questi stessi produttori di veicoli.

18      Occorre poi rilevare che la ricorrente ha presentato tali allegati dinanzi al Tribunale, da un lato, a sostegno del suo argomento relativo all’affollamento dello stato dell’arte, nell’ambito della prima parte del primo motivo di ricorso (allegati A.6 e da A.7.1 ad A.7.4), e, dall’altro, a sostegno della sua allegazione, nell’ambito della seconda parte di detto motivo, secondo cui i cerchioni, nei quali erano incorporati i disegni o modelli di cui trattasi, si distinguevano, sul mercato, a causa della presenza abituale di un «coprimozzo» recante un marchio o un logo del fabbricante (allegati da A.7.1 ad A.7.4 e allegati da A.8.1 ad A.8.8).

19      Tuttavia, la ricorrente non ha addotto le ragioni per le quali gli allegati di cui trattasi non erano stati presentati a monte, durante il procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO. Inoltre, essa presenta tali documenti dinanzi al Tribunale senza contestare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui l’affollamento dello stato dell’arte non era un fatto notorio e un tale affollamento doveva essere dimostrato dalla ricorrente.

20      Di conseguenza, gli argomenti di prova menzionati al precedente punto 15 sono irricevibili.

 Sul motivo unico di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002

21      La ricorrente addebita alla commissione di ricorso, in sostanza, di aver erroneamente ritenuto che l’impressione generale suscitata dal disegno o modello contestato nell’utilizzatore informato non differisse da quella suscitata in quest’ultimo dal disegno o modello anteriore e che, pertanto, il disegno o modello contestato non avesse carattere individuale.

22      Tale motivo di ricorso si articola in due parti, concernenti, in sostanza, la prima, l’omessa o erronea valutazione degli argomenti di prova presentati dalla ricorrente in ordine all’affollamento dello stato dell’arte nel settore di riferimento e, la seconda, l’omessa o erronea valutazione degli elementi differenziali e caratterizzanti del disegno o modello contestato.

23      L’EUIPO e l’interveniente contestano le allegazioni della ricorrente.

24      In via preliminare, si deve ricordare che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale [sentenza del 24 settembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori), T‑219/18, EU:T:2019:681, punti 24 e 25].

25      Dal tenore letterale dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 risulta che il carattere individuale deve essere accertato alla luce dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato. Per i disegni o modelli comunitari registrati, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato deve essere diversa da quella suscitata da qualsiasi disegno o modello divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia stata rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. L’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento precisa che, nell’accertare il carattere individuale, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare tale disegno o modello [sentenza del 18 ottobre 2018, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Colonna di sollevamento ad azionamento elettrico), T‑367/17, non pubblicata, EU:T:2018:694, punto 17].

26      Risulta, peraltro, dal considerando 14 del regolamento n. 6/2002 che, nell’accertare il carattere individuale di un disegno o modello, occorre prendere in considerazione la natura del prodotto cui il disegno o modello si applica o in cui è incorporato e più in particolare il comparto industriale cui appartiene ed il grado di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello [sentenza del 18 maggio 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek e Didyk (Poltrona), T‑256/21, non pubblicata, EU:T:2022:297, punto 43].

27      L’accertamento del carattere individuale di un disegno o modello comunitario deriva, secondo costante giurisprudenza, in sostanza, da un esame in quattro fasi. Tale esame consiste nel determinare, in primo luogo, il settore dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato, in secondo luogo, l’utilizzatore informato di detti prodotti secondo la loro finalità e, con riferimento a quest’ultimo, il grado di conoscenza del precedente stato dell’arte nonché il livello di attenzione alle somiglianze e alle differenze nel confronto dei disegni o modelli, in terzo luogo, il margine di libertà dell’autore nell’elaborare il disegno o modello, la cui influenza sul carattere individuale è in proporzione inversa, e, in quarto luogo, tenendo conto di quest’ultimo, il risultato del raffronto, diretto se possibile, delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato e da qualunque disegno o modello anteriore divulgato al pubblico, considerato individualmente [v. sentenza del 13 giugno 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porta schede informative per veicoli), T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 66 e giurisprudenza ivi citata].

–       Sul settore dei prodotti nei quali il disegno o modello contestato è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato a essere applicato

28      Come risulta dal punto 30 della decisione impugnata, è pacifico che i disegni o modelli in conflitto sono destinati a essere incorporati in cerchioni per ruote che collegano gli pneumatici ai veicoli. In particolare, le parti concordano sul fatto che il settore di riferimento sia quello dei cerchioni in lega leggera (lega di alluminio).

–       Sul margine di libertà dell’autore

29      Dalla giurisprudenza risulta che il margine di libertà dell’autore del disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto al quale il disegno o modello è applicato. Tali vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi [v. sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/UAMI – Villeroy & Boch (Rubinetto a comando unico), T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

30      Inoltre, l’affollamento dello stato dell’arte non può essere considerato un limite alla libertà dell’autore [sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatori per riscaldamento), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 55]. Invero, un tale affollamento, che deriva dall’esistenza di disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2012, Antrax It/UAMI – THC (Radiatori per riscaldamento), T‑83/11 e T‑84/11, EU:T:2012:592, punto 81], non può costituire un fattore di limitazione della libertà dell’autore, dal momento che è proprio tale libertà che consente all’autore di scoprire nuove forme, nuove tendenze, o, ancora, di innovare nell’ambito di una tendenza esistente [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiatore), T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 84].

31      Nel caso di specie, occorre rilevare che il margine di libertà dell’autore è stato definito ai punti da 37 a 41 della decisione impugnata, senza peraltro essere stato contestato dalla ricorrente. In sostanza, la commissione di ricorso ha affermato che il margine di libertà dell’autore, nel caso dei cerchioni per ruote di veicoli, era limitato solo nella misura in cui tali cerchi dovevano avere una forma circolare e un determinato diametro, che variava a seconda della tipologia dell’auto affinché essa potesse spostarsi. Per contro, a parere della commissione di ricorso, non sussistevano altre particolari costrizioni per l’autore per quanto riguarda le altre caratteristiche dei prodotti in questione, come ad esempio l’aspetto frontale del cerchione, il modo in cui si collega al mozzo centrale, il numero e il disegno dei raggi, essendo la libertà dell’autore pressoché illimitata. L’elevato margine di libertà dell’autore sarebbe peraltro confermato, secondo la commissione di ricorso, dall’estrema varietà di modelli di cerchioni per ruote di veicoli di cui ai documenti e agli atti prodotti dalle parti. «In particolare, la duttilità della lega di alluminio dei cerchioni in lega leggera consente di realizzare design di cerchioni molto diversi e peculiari».

–       Sull’utilizzatore informato

32      Occorre ricordare che la nozione di «utilizzatore informato» non è definita dal regolamento n. 6/2002. Secondo la giurisprudenza, la nozione di «utilizzatore informato» deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di «consumatore medio», applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che, in generale, non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della «persona competente in materia», esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. La nozione di «utilizzatore informato» può quindi essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non già di un livello di attenzione medio, bensì di una particolare diligenza, a prescindere dal fatto che quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 53).

33      Per quanto attiene al livello di attenzione dell’utilizzatore informato, va ricordato che, se è vero che quest’ultimo non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto. L’aggettivo «informato» suggerisce quindi che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un livello di attenzione relativamente elevato quando li utilizza (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato, ai punti da 31 a 36 della decisione impugnata, in sostanza, che l’utilizzatore informato era una persona che, senza essere un esperto o un produttore, aveva una certa consapevolezza dei cerchioni per ruote di veicoli disponibili sul mercato alla data del deposito del disegno o modello contestato, pur non essendo tuttavia a conoscenza di «tutte le registrazioni di disegni e modelli pubblicati». La commissione di ricorso ha ritenuto che le conoscenze dell’utilizzatore informato derivassero essenzialmente dall’esperienza acquisita utilizzando il prodotto e dal suo interesse per quest’ultimo, sviluppato consultando riviste specializzate, visitando negozi specializzati e navigando su Internet.

35      Le allegazioni della ricorrente non riguardano direttamente tale valutazione della commissione di ricorso, ma vertono piuttosto sulle conseguenze di un asserito affollamento dello stato dell’arte, nonché sulla conoscenza che l’utilizzatore informato avrebbe della correlativa esistenza di «stili» o di «famiglie» di disegni o modelli.

36      Secondo la giurisprudenza, una situazione di «affollamento dello stato dell’arte» deriva dall’asserita esistenza di disegni o modelli aventi le stesse caratteristiche generali dei disegni o modelli di cui trattasi. Una situazione del genere può essere tale da rendere l’utilizzatore informato più sensibile alle differenze tra i disegni e modelli comparati. In ragione di un affollamento dello stato dell’arte, un disegno o modello può allora presentare carattere individuale a motivo di caratteristiche che, in mancanza di un tale affollamento, non sarebbero atte a suscitare una differenza di impressione generale nell’utilizzatore informato. Di conseguenza, nel valutare il carattere individuale di un disegno o modello rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito del patrimonio dei disegni o modelli già esistenti, deve essere preso in considerazione l’eventuale affollamento dello stato dell’arte [v. sentenza del 21 giugno 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tappetino), T‑227/16, non pubblicata, EU:T:2018:370, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

37      Emerge altresì dalla giurisprudenza che è alla data del deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato che occorre, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, esaminare il carattere individuale di detto disegno o modello e stabilire l’eventuale esistenza di un affollamento dello stato dell’arte (sentenza del 16 febbraio 2017, Radiatori per riscaldamento, T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 63).

38      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha dedicato i punti da 42 a 52 della decisione impugnata alla questione dell’affollamento dello stato dell’arte. In sostanza, essa ha ritenuto che l’argomento dell’affollamento dello stato dell’arte dovesse essere respinto in quanto infondato.

39      Più nello specifico, la commissione di ricorso ha ritenuto, in via principale, che non si potesse validamente sostenere che il presunto affollamento dello stato dell’arte costituisse un fatto notorio. Essa ha inoltre osservato che la documentazione esclusivamente tecnica risultante dalla banca dati «eSearch» dell’EUIPO, prodotta dalla ricorrente senza essere corredata, per esempio, dalla rappresentazione dei prodotti interessati sul mercato, aveva un’influenza molto marginale sulla percezione dell’utilizzatore informato.

40      In subordine, la commissione di ricorso ha constatato che nessuno dei disegni o modelli anteriori alla data pertinente, raffigurati nella documentazione summenzionata, presentava le quattro caratteristiche generali del disegno o modello anteriore, comuni al disegno o modello contestato, individuate nella decisione della divisione di annullamento e riprese al punto 57 della decisione impugnata.

41      Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che la sentenza della Borgarting lagmannsrett (Corte d’appello di Oslo, Norvegia), invocata dalla ricorrente, era priva di pertinenza.

42      La ricorrente afferma, in sostanza, che gli argomenti di prova contenuti negli allegati A.6 e da A.7.1 ad A.7.4 all’atto introduttivo del ricorso dimostravano sufficientemente l’affollamento dello stato dell’arte alla data in cui doveva essere valutata la conoscenza del settore da parte dell’utilizzatore informato.

43      Tuttavia, è già stato constatato, per quanto riguarda gli allegati A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, che essi erano irricevibili, dato che erano stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, e alla luce delle valutazioni della commissione di ricorso effettuate ai punti da 42 a 52 della decisione impugnata, le quali non sono state quindi contestate in modo concreto e preciso, non si può ritenere che l’allegazione della ricorrente secondo cui lo stato dell’arte era affollato sia dimostrata.

44      Inoltre, occorre respingere la domanda della ricorrente, diretta a che il Tribunale ordini all’EUIPO di «produrre nel presente procedimento il fascicolo integrale dei procedimenti pendenti e conclusi davanti alla [d]ivisione di [a]nnullamento ed alla [c]ommissione [di] [r]icors[o]», in quanto priva di sufficiente precisione tale da consentire al Tribunale di comprenderne l’utilità. Al riguardo, occorre rilevare che, qualora tale domanda dovesse essere intesa nel senso che essa mira a che il fascicolo del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO riguardante il presente caso sia prodotto dinanzi al Tribunale, essa sarebbe allora priva di oggetto, dal momento che esso è stato depositato in tempo utile.

45      Alla luce di tutto quanto precede, occorre respingere la prima parte del motivo unico di ricorso in quanto infondata.

–       Sull’omessa o errata valutazione, da parte della commissione di ricorso, degli elementi differenziali e caratterizzanti del disegno o modello contestato

46      La commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 53 a 70 della decisione impugnata, in sostanza, che le differenze tra i disegni o modelli in conflitto erano minime e quasi non percepibili. A suo avviso, tali disegni o modelli presentavano cinque coppie di raggi di forma pressoché identica, ciascuna con un raggio sottostante caratterizzato da una linea più spessa e un raggio sovrastante caratterizzato da una linea più sottile, equamente distribuiti attorno al mozzo centrale, ed equidistanti l’uno dall’altro. In entrambi i disegni o modelli in conflitto, inoltre, il mozzo centrale sarebbe circondato da cinque fori di dimensioni simili (solo leggermente più ampi nel disegno o modello anteriore), identicamente situati tra i punti di unione dei raggi al mozzo stesso. L’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da detti disegni o modelli sarebbe dominata da tali cinque coppie peculiari di raggi che si incontrano creando ciascuno una forma a ventaglio, e dalle loro nervature. Tali elementi costituirebbero caratteristiche arbitrarie, non assoggettate ad alcuna funzionalità tecnica, «che avrebbero certamente potuto essere modificate nell’ambito del margine di libertà dell’autore».

47      Secondo la commissione di ricorso, il disegno o modello contestato riproduce in modo quasi identico le caratteristiche arbitrarie divulgate nel disegno o modello anteriore. La commissione di ricorso ha individuato quattro differenze tra i disegni o modelli di cui trattasi, che essa ha tuttavia considerato minime e non in grado di suscitare un’impressione generale diversa. Di conseguenza, tenendo conto dell’ampio margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello, la commissione di ricorso ha considerato che i disegni o modelli in conflitto suscitavano una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale. Pertanto, la domanda di dichiarazione di nullità doveva essere considerata fondata, secondo la commissione di ricorso, in base al disegno o modello anteriore.

48      La ricorrente afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è errata nella parte in cui la commissione di ricorso ha ritenuto che essa non avesse sufficientemente provato la presenza di elementi caratterizzanti del disegno o modello contestato, atti a conferirgli carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In particolare, la commissione di ricorso non avrebbe effettuato un’analisi sufficientemente dettagliata al riguardo. Per quanto concerne l’impressione generale, per il disegno o modello contestato, la ricorrente afferma che il modulo esaminato presenta una chiara struttura ad «Y», semplice, lineare e priva di ornamenti e pregi estetici. Per contro, il disegno o modello anteriore presenterebbe una struttura triangolare ricca di ornamenti che ne alleggeriscono l’aspetto. Solo ad un più attento esame si potrebbe intravedere la struttura ad «Y» presente nel disegno o modello contestato.

49      La ricorrente afferma altresì che la commissione di ricorso confonde elementi funzionali tecnici con elementi estetici, in particolare, al punto 60 della decisione impugnata, per quanto riguarda il foro centrale del cerchione del disegno o modello anteriore, incorrendo in tal modo in un errore di diritto e violando, pertanto, la normativa in vigore, in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002. Detto foro avrebbe una funzione eminentemente tecnica, ricorrendo in tutte le ruote e cerchioni, in quanto costituirebbe un «foro di centraggio» indispensabile per il montaggio del cerchione sul mozzo dell’assale del veicolo. In quanto componente tecnica necessaria, caratterizzata dalla sua funzionalità, tale foro non è suscettibile di rivendicabilità stilistica nel disegno o modello. Per contro, il «cappuccio di copertura» di detto foro possiederebbe valore stilistico.

50      L’EUIPO e l’interveniente contestano le allegazioni della ricorrente.

51      A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito del patrimonio dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 4 luglio 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Cinturino per orologio elettronico), T‑90/16, non pubblicata, EU:T:2017:464, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

52      Il confronto tra le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze (v. sentenza del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

53      L’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello deve necessariamente essere determinata alla luce della maniera in cui è utilizzato il prodotto in questione [v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2014, Gandia Blasco/UAMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Poltrona cubica), T‑339/12, non pubblicata, EU:T:2014:54, punto 26 e giurisprudenza ivi citata]. In tale contesto, occorre tener conto del fatto che l’attenzione dell’utilizzatore informato si concentra piuttosto sugli elementi più visibili e più importanti mentre utilizza il prodotto [v., in tal senso, sentenze del 29 ottobre 2015, Rubinetto a comando unico, T‑334/14, non pubblicata, EU:T:2015:817, punto 74, e del 28 settembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampada a forma di stella), T‑779/16, non pubblicata, EU:T:2017:674, punto 43].

54      Inoltre, secondo la giurisprudenza, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli senza significative differenze producono una stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, un tenue grado di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione generale dissimile sull’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato presenta un carattere individuale (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

55      Occorre quindi determinare, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni concrete della ricorrente, se le differenze tra i due disegni o modelli in conflitto siano sufficientemente marcate da suscitare, nei confronti dell’utilizzatore informato, impressioni generali distinte, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso.

56      Al riguardo, come risulta dalle tabelle presentate nell’atto introduttivo del ricorso, corrispondenti alle sezioni dei disegni o modelli di cui trattasi, la ricorrente effettua un’analisi molto dettagliata, sezionando detti disegni o modelli in suddivisioni confrontate l’una dopo l’altra.

57      Tuttavia, se è vero che gli elementi invocati dalla ricorrente, dettagliati in sottosezioni, facilitano l’analisi tecnica, resta il fatto che è l’impressione generale che ha l’utilizzatore informato dei disegni o modelli in conflitto ad essere decisiva (v., altresì, punto 52 supra). Inoltre, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha omesso di procedere a un’analisi che tenesse conto dei dettagli, individuando tanto gli elementi comuni (v., segnatamente, punto 46 supra) quanto gli elementi differenziali di detti disegni o modelli.

58      A quest’ultimo riguardo, per quanto concerne, più nello specifico, gli elementi differenziali, la commissione di ricorso li ha correttamente identificati al punto 58 della decisione impugnata, come segue:

–        «[i] raggi con le linee sottili del modello anteriore presentano un foro nella loro parte centrale che non è presente nei raggi del modello contestato»;

–        «[l]a parte centrale del cerchione del modello anteriore è aperta mentre è chiusa nel modello contestato»;

–        «[n]el modello anteriore i raggi con le linee sottili hanno uno spessore maggiore rispetto ai loro equivalenti nel modello contestato»;

–        «[l]’area di forma pressoché triangolare creata tra i raggi a linee spesse e quelli a linee sottili ha un volume maggiore nel modello contestato».

59      Altrettanto correttamente la commissione di ricorso ha analizzato, ai punti da 59 a 63 della decisione impugnata, alcune delle ragioni per le quali dette differenze erano mitigate.

60      In primo luogo, la commissione di ricorso ha giustamente osservato, al punto 59 della decisione impugnata, che la differenza ripresa al primo trattino del precedente punto 58 era mitigata dal fatto che il foro in corrispondenza dei raggi «con le linee sottili» costituiva la prosecuzione di un incavo analogo a quello presente nei corrispondenti raggi del modello contestato, con la differenza che in quest’ultimo l’incavo attraversava tutta la lunghezza di tali raggi.

61      In secondo luogo, la commissione di ricorso non è incorsa in errori di valutazione neppure nel constatare, al punto 60 della decisione impugnata, per quanto riguarda la differenza di cui al secondo trattino del precedente punto 58, relativa alla parte centrale del cerchione dei disegni o modelli in conflitto («aperta» o «chiusa»), che essa non era apprezzabile nell’uso normale del cerchione, che avviene una volta che quest’ultimo è montato sulla vettura. A sostegno di tale valutazione, essa ha osservato che tale foro centrale in prossimità del mozzo era normalmente coperto dal logo del fabbricante, come si evince altresì dall’immagine del disegno o modello anteriore (anch’essa pubblicata in data anteriore alla domanda del disegno o modello contestato).

62      In tali circostanze, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha attribuito valore stilistico al foro centrale, ma ha piuttosto ritenuto che il carattere aperto di tale parte del cerchione non fosse apprezzabile nell’uso normale. Tale valutazione non è contestata dalla ricorrente. Pertanto, l’argomento della ricorrente, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 6/2002, il quale dispone che «[u]n disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» e che «[u]n disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni (...)», è infondato.

63      Per quanto riguarda la constatazione della commissione di ricorso, effettuata al punto 62 della decisione impugnata, secondo cui la presenza del logo in corrispondenza del mozzo nel disegno o modello contestato non è rilevante nella misura in cui si tratta di un elemento rimovibile ed è una caratteristica determinata dal particolare disegno o modello e dalla marca del veicolo, la ricorrente afferma che, al contrario, il cappuccio di copertura possiede un valore stilistico e normalmente reca il logo del fabbricante, fornendo un ulteriore elemento di distintività tra i modelli di cerchioni presenti sul mercato. Ciò risulterebbe dai cataloghi dell’interveniente e di altri costruttori di automobili, presentati in allegato all’atto introduttivo del ricorso (allegati da A.8.1 ad A.8.8, nonché da A.7.1 ad A.7.4). Inoltre, secondo la ricorrente, l’interveniente non ha dimostrato che i suoi prodotti, ossia i cerchioni, fossero effettivamente commercializzati senza recare, centralmente sul coprimozzo, il logo caratterizzato dai noti quattro cerchi che si intersecano. La ricorrente addebita altresì alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione la distintività sostanzialmente forte del marchio dell’interveniente che consente di distinguere «il cerchione [dell’interveniente]» da ogni altro cerchione presente sul mercato. La commissione di ricorso avrebbe inoltre omesso di tener conto della presenza del logo e del marchio della ricorrente, vale a dire la GMP, sul coprimozzo dei suoi cerchioni.

64      A tale riguardo, è giocoforza constatare, come sostiene l’EUIPO dinanzi al Tribunale, che la presenza di un coprimozzo, che nasconde il bullone di fissaggio del mozzo e che reca il marchio o il logo dell’interveniente, nei disegni o modelli di cui trattasi, non può avere, a causa delle sue dimensioni, della sua forma e del suo colore, un valore stilistico tale da conferire loro un’impressione generale diversa per l’utilizzatore informato, e ciò anche tenendo conto degli altri elementi differenziali già analizzati. La ricorrente si limita infatti a menzionare un «ulteriore elemento di distintività», risultante dal logo del fabbricante, senza tuttavia presentare argomenti specifici idonei a dimostrare tale valore. Inoltre, il suo argomento relativo alla forte distintività del marchio dell’interveniente è inconferente, in quanto il disegno o modello di quest’ultima non comprende un coprimozzo recante tale marchio.

65      In terzo luogo, per quanto riguarda la differenza evocata al terzo trattino del precedente punto 58, relativa allo spessore maggiore dei raggi con linee sottili nel disegno o modello anteriore rispetto ai raggi equivalenti del disegno o modello contestato, giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 63 della decisione impugnata, che detta differenza fosse quasi impercettibile.

66      In tali circostanze, occorre constatare che nessuno degli altri elementi differenziali presentati dalla ricorrente nell’atto introduttivo del ricorso (v. punto 48 supra) modifica le constatazioni che precedono. In particolare, che si tratti delle descrizioni dell’elemento trapezoidale, dell’elemento triangolare (menzionato al quarto trattino del punto 58 supra), degli effetti ottici di tali figure sovrapposte, dei diversi rilievi sull’alternanza degli spazi vuoti e pieni nei disegni o modelli in conflitto, o ancora dei riferimenti alle proporzioni dei diversi elementi geometrici in questione, questi ultimi non sono sufficientemente percepibili dall’utilizzatore informato per essere idonei a modificare la valutazione globale di detti disegni o modelli. Occorre rilevare che detto utilizzatore, nonostante la particolare diligenza di cui può dare prova (v. punto 32 supra), non si concentrerà sui dettagli summenzionati, ma la sua attenzione sarà attirata dall’esistenza delle cinque coppie peculiari di raggi, le quali, come sottolineato dalla commissione di ricorso (v. punto 48 supra), consistono in un raggio sottostante caratterizzato da una linea più spessa e in un raggio sovrastante caratterizzato da una linea più sottile, equamente distribuiti attorno al mozzo centrale, ed equidistanti l’uno dall’altro, che presentano un carattere comparabile nei due disegni o modelli in conflitto.

67      Pertanto, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale.

68      Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere la seconda parte del motivo unico di ricorso in quanto infondata e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, nella misura in cui è diretto tanto all’annullamento quanto alla riforma della decisione impugnata.

 Sulle spese

69      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

70      Nel caso di specie, sebbene la ricorrente sia rimasta soccombente, l’EUIPO ha chiesto la sua condanna alle spese unicamente nel caso in cui si fosse tenuta un’udienza. In assenza di udienza, si deve disporre che l’EUIPO si farà carico delle proprie spese.

71      Per contro, come precisato al precedente punto 70, poiché la ricorrente è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese sostenute dall’interveniente nel procedimento dinanzi al Tribunale, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La G.M.P. Group Srl è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Audi AG nel procedimento dinanzi al Tribunale.

3)      L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Kowalik-Bańczyk

Dimitrakopoulos

Ricziová

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 novembre 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

M. van der Woude


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-545/23 del 13/11/2024