Provvedimento in causa n. C-145/24 P del 03/09/2026
Corte di giustizia in sede di impugnazione
Procedura: Impugnazione
Stato della causa: Concluso
Esito: Accolto Parzialmente

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 settembre 2026 (*)

 

« Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso da autorità nazionali a favore di un istituto bancario – Decisione della Commissione che dichiara la misura quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Illegittimità di tale decisione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Termine di prescrizione – Norma giuridica dell’Unione volta a conferire diritti ai singoli – Violazione sufficientemente qualificata – Nesso causale »

Nella causa C‑145/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2024,

BdM Banca SpA, già Banca Popolare di Bari SpA, rappresentata da D. Gallo, G. Parisi e A. Zoppini, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew, L. Flynn e P.A. Messina, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2025,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la BdM Banca SpA, già Banca Popolare di Bari SpA, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 dicembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commissione (T‑415/21, EU:T:2023:833; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto in conseguenza della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Tercas»).

 Contesto normativo

 Trattato FUE

2        L’articolo 340, secondo comma, TFUE dispone quanto segue:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione [europea] deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

3        L’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è così formulato:

«Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 263 [TFUE]; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’articolo 265, secondo comma, [TFUE].

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

4        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata come segue:

«2      Il 30 aprile 2012, su proposta della Banca d’Italia, che aveva rilevato delle irregolarità in seno alla Banca Tercas (in prosieguo: [la] “Tercas”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha deciso di porre la Tercas in amministrazione straordinaria.

3      Nell’ottobre 2013, dopo aver valutato diverse opzioni, il commissario straordinario, nominato dalla Banca d’Italia, ha avviato dei negoziati con la ricorrente, che aveva espresso il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale della Tercas, a condizione che venisse effettuato un audit preliminare di quest’ultima e che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia) (in prosieguo: il “FITD”) coprisse interamente il deficit patrimoniale di tale banca.

4      Il 28 ottobre 2013, a seguito di una richiesta del commissario straordinario della Tercas, il comitato di gestione del FITD ha deciso di concedere delle misure di sostegno a favore di tale banca, che sono state approvate dalla Banca d’Italia.

(…)

6      Il comitato di gestione e il consiglio del FITD hanno deciso, il 30 maggio 2014, di intervenire a favore della Tercas.

7      Il 7 luglio 2014, la Banca d’Italia ha autorizzato l’intervento del FITD a favore della Tercas. Tale intervento prevedeva tre misure, ossia: in primo luogo, un contributo di EUR 265 milioni destinato a coprire il deficit patrimoniale della Tercas; in secondo luogo, una garanzia di EUR 35 milioni destinata a coprire il rischio di credito associato a determinate esposizioni della Tercas; e, in terzo luogo, una garanzia di EUR 30 milioni destinata a coprire i costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura.

8      Il commissario straordinario della Tercas, in accordo con la Banca d’Italia, ha convocato un’assemblea generale degli azionisti della Tercas il 27 luglio 2014 affinché gli azionisti potessero pronunciarsi sulla copertura parziale delle perdite verificatesi nel corso della procedura di amministrazione straordinaria e su un aumento di capitale riservato alla ricorrente. Tale aumento di capitale è stato effettuato quello stesso giorno.

9      Il 1º ottobre 2014, il regime di amministrazione straordinaria della Tercas è stato tolto e la ricorrente ha designato i nuovi organi sociali di tale banca.

10      Nel dicembre 2014, la ricorrente ha realizzato un aumento di capitale, comprendente l’emissione di nuove azioni. L’aumento di capitale è servito per rafforzare i coefficienti di capitale della ricorrente, che avevano subìto gli effetti dell’acquisizione della Tercas e della controllata di quest’ultima, la Banca Caripe SpA (…).

11      Nel marzo 2015, la ricorrente ha sottoscritto un nuovo aumento di capitale della Tercas, al fine di far fronte a perdite registrate nel quarto trimestre del 2014, di coprire le spese di ristrutturazione sostenute nel 2015 e nel 2016 e di migliorare i coefficienti di capitale della Tercas.

12      Con lettera del 27 febbraio 2015, la Commissione europea ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in riferimento all’intervento del FITD a favore della Tercas.

13      Il 23 dicembre 2015, la Commissione ha adottato la decisione Tercas.

14      In tale decisione, la Commissione ha considerato che l’intervento del FITD, autorizzato dalla Banca d’Italia il 7 luglio 2014, a favore della Banca Tercas, il cui intero patrimonio è detenuto, dal 1º ottobre 2014, dalla ricorrente, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, che doveva essere recuperato dalla Repubblica italiana presso il beneficiario dell’aiuto stesso.

15      Il 4 febbraio 2016, il FITD ha realizzato un intervento “a schema volontario” a favore della Tercas e, il 14 luglio 2016, la ricorrente ha incorporato la Tercas.

16      Con sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), confermata dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), la decisione Tercas è stata annullata.

17      Con lettera del 28 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il risarcimento dei danni asseritamente sofferti a motivo dell’adozione della decisione Tercas, chiedendo il pagamento di un risarcimento di EUR 228 milioni.

18      L’11 maggio 2021, la Commissione ha rigettato tale richiesta».

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, sulla base dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento del danno che essa riteneva di aver subìto a seguito della decisione Tercas.

6        Essa ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versarle un risarcimento di EUR 280 milioni o, in subordine, di EUR 203 milioni, quale ristoro del danno materiale asseritamente subìto, nonché un risarcimento di importo adeguato quale riparazione del danno morale asseritamente subìto, a causa dell’adozione della decisione Tercas;

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

8        Per quanto riguarda la ricevibilità, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che tale ricorso era prescritto e, pertanto, irricevibile nella parte in cui riguardava il risarcimento dei presunti danni relativi alla riduzione dell’organico dei dipendenti e alle fatture relative ai costi di assistenza legale, ad eccezione di quelli connessi all’avvio dei procedimenti giudiziari relativi alla decisione Tercas dinanzi al Tribunale e alla Corte.

9        Più in particolare, per quanto riguarda l’eventuale danno derivante dalla riduzione dell’organico dei dipendenti, al punto 61 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che il danno risultava dal piano di incentivi all’esodo per il personale dipendente, che era stato attuato il 30 dicembre 2015. Pertanto, secondo il Tribunale, è in quel momento preciso che l’asserito danno si è concretizzato e, di conseguenza, allorché la ricorrente ha formulato la sua richiesta preventiva presso la Commissione, il termine di prescrizione di cinque anni per il risarcimento di detto danno era scaduto.

10      Per quanto riguarda gli altri danni lamentati, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato con la motivazione che non erano soddisfatte le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione relative all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, da un lato, e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato, dall’altro.

11      Più precisamente, per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, al punto 120 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che la Commissione doveva applicare la nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in un contesto giuridico e fattuale particolarmente complesso, nel quale le misure di aiuto venivano concesse da un ente privato, valutando così le circostanze e gli elementi che permettevano di dedurre l’imputabilità della misura, il contesto fattuale e giuridico delle misure nazionali contemplate dalla decisione Tercas, il coinvolgimento dei rappresentanti dello Stato nelle diverse fasi dell’intervento, nonché il mandato pubblico di cui era investito il FITD.

12      Al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il fatto che, in circostanze di diritto e di fatto complesse, la Commissione non avesse dimostrato in forma giuridicamente sufficiente, nella decisione Tercas, né il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione, né, di conseguenza, l’imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non era sufficiente per dimostrare l’esistenza di una violazione grave e manifesta dei limiti che si impongono al potere discrezionale della Commissione. Al punto 122 della sua sentenza, esso ha considerato che l’irregolarità in cui è incorsa la Commissione nel caso di specie non era estranea al comportamento normale, prudente e diligente di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza, ai sensi della giurisprudenza della Corte.

13      In secondo luogo, quanto alla condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Commissione e il danno lamentato, ai punti 160 e 161 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un siffatto nesso di causalità. In particolare, esso ha considerato che da una valutazione globale degli elementi di prova pertinenti risultava che, anche se la decisione Tercas poteva aver svolto un certo ruolo nel processo di perdita della fiducia della clientela della ricorrente, tale perdita era stata indotta anche da altri fattori, cosicché tale decisione non poteva essere considerata quale causa determinante e diretta dei danni lamentati.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

14      Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        statuire definitivamente sulla controversia, a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso, e

–        condannare la Commissione alle spese dei gradi di giudizio dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

15      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alla totalità delle spese.

 Sull’impugnazione

16      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, riguardanti, il primo, la violazione dell’articolo 46, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura in cui il Tribunale ha statuito che il ricorso era irricevibile laddove verteva sui danni relativi alla riduzione dell’organico dei dipendenti, il secondo, la violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in quanto il Tribunale non ha constatato che il comportamento illegittimo della Commissione costituiva una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, e, il terzo, la violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, nonché dell’articolo 91, lettera e), e dell’articolo 96 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale ha concluso per l’inesistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della Commissione e i danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

17      La Commissione eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso. Tuttavia, la sua argomentazione al riguardo è sviluppata solo nell’ambito delle sue osservazioni concernenti i tre motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione. Occorre quindi esaminare i motivi di irricevibilità specifici così dedotti nell’ambito della valutazione dei motivi ai quali si riferiscono.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

18      Con il suo primo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver violato l’articolo 46, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, statuendo che il ricorso in primo grado era irricevibile nella parte in cui verteva sui danni connessi alla riduzione dell’organico del personale.

19      Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti 61 e 68 della sentenza impugnata, che il ricorso per risarcimento relativo all’eventuale danno connesso alla riduzione dell’organico dei dipendenti fosse prescritto in quanto tale danno aveva carattere istantaneo. La ricorrente critica, in particolare, le valutazioni del Tribunale secondo le quali il danno causato da tale riduzione di organico risultava dal piano di incentivi messo in atto il 30 dicembre 2015 e si era concretizzato proprio in tale data. Orbene, se è vero che il 30 dicembre 2015 la ricorrente ha concluso un accordo con le organizzazioni sindacali su tale piano di incentivi, occorrerebbe tuttavia tener conto del fatto che l’onere relativo a tale accordo è stato effettivamente sopportato nel corso degli anni successivi, in concomitanza con gli esborsi connessi all’attuazione progressiva del piano di incentivazione, e quindi, in gran parte, dopo il 28 aprile 2016. Pertanto, il danno asserito non si sarebbe prodotto istantaneamente, ma si sarebbe verificato man mano che veniva operata, in concreto, la riduzione dell’organico della ricorrente, cosicché tale danno avrebbe carattere continuativo.

20      La Commissione sostiene che il primo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente mira, con esso, ad ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova e dei fatti da parte della Corte, senza tuttavia invocare uno snaturamento manifesto di tali elementi di prova o di tali fatti. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.

 Giudizio della Corte

21      In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del primo motivo, occorre constatare che, con esso, la ricorrente contesta, in sostanza, la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale, nella misura in cui quest’ultimo ha qualificato il danno lamentato non come «continuativo», bensì come «istantaneo». Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la qualificazione giuridica di un fatto o di un atto, operata dal Tribunale, è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 41 e giurisprudenza citata).

22      Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

23      In secondo luogo, quanto alla fondatezza di tale motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

24      Secondo la giurisprudenza della Corte, tale termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretizzato (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 34 e giurisprudenza citata).

25      A tal riguardo, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’eventuale danno derivante dalla riduzione dell’organico dei dipendenti risulta dal piano di incentivi messo in atto il 30 dicembre 2015, cosicché è in quel preciso momento che il presunto danno si è concretizzato. Ne consegue, secondo il Tribunale, che il termine di prescrizione di cinque anni era scaduto quando la ricorrente ha presentato la sua richiesta preventiva alla Commissione. Anche se il Tribunale non si pronuncia esplicitamente sulla natura di tale danno, da tale punto della sentenza impugnata risulta che, facendo rinvio a un momento preciso del suo verificarsi, esso attribuisce a detto danno un carattere istantaneo.

26      Nei limiti in cui la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto risulta dal punto 61 della sentenza impugnata, che i danni derivanti dalla riduzione del personale avevano carattere continuativo in quanto erano la conseguenza degli esborsi successivi connessi all’esodo dei dipendenti, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un danno si considera avente carattere continuativo in ragione del fatto che il suo ammontare aumenta in proporzione al numero di giorni trascorsi (sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, punto 80 e giurisprudenza citata).

27      Orbene, nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, se è vero che, alla data di adozione del piano di incentivi, la ricorrente non era in grado di quantificare l’importo esatto del danno, che poteva variare a seconda del successo o del fallimento di tale piano, essa poteva tuttavia, a tale data, valutare l’importo massimo del danno asserito e destinare le risorse necessarie per far fronte a tale eventualità. Peraltro, come fatto valere dalla ricorrente dinanzi alla Corte, l’importo dell’onere da sopportare è stato accantonato in via anticipata dalla ricorrente ed iscritto nel suo bilancio al 31 dicembre 2015.

28      Dunque, a partire dal 30 dicembre 2015, data di messa in atto del piano di incentivi, l’importo massimo che poteva essere impegnato a titolo di tale piano era noto e non era destinato ad aumentare nel corso del tempo, il che esclude che il danno in questione possa essere qualificato come «continuativo».

29      Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto statuendo che il danno lamentato, relativo alla riduzione dell’organico del personale, si era concretizzato nel momento preciso della messa in atto del piano di incentivi e che il ricorso per risarcimento relativo a tale danno era già prescritto quando la ricorrente aveva presentato la sua richiesta preventiva alla Commissione.

30      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

31      Con il suo secondo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE, constatando che il comportamento illegittimo della Commissione consistente nell’adottare la decisione Tercas non costituiva una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

32      A tal riguardo, essa fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di trarre le conseguenze della sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154). Infatti, nella prima sentenza di cui sopra, il Tribunale avrebbe chiaramente affermato che la Commissione era incorsa in errori manifesti di valutazione vertenti su circostanze di diritto e di fatto fondamentali, il che sarebbe stato confermato senza riserve dalla Corte nella seconda delle sentenze di cui sopra. Secondo la ricorrente, queste chiare affermazioni, non più suscettibili di essere riesaminate nell’ambito di un’impugnazione, sarebbero state da sole sufficienti a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

33      Più precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio relativo all’esistenza di una violazione grave e manifesta, come definito nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale, quando un’istituzione dell’Unione dispone di un margine di discrezionalità ridotto o inesistente per esercitare la propria attività, la semplice violazione della norma è sufficiente per fondare la responsabilità extracontrattuale di tale istituzione.

34      La ricorrente fa valere che, nel caso di specie, la Commissione non aveva margine di discrezionalità nel valutare se l’intervento del FITD a favore della Tercas costituisse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, trattandosi dell’applicazione di una nozione giuridica di carattere obiettivo. Il Tribunale avrebbe dovuto, di conseguenza, constatare e dichiarare che la Commissione aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione.

35      In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, anche a voler ritenere che la Commissione disponesse di qualche margine di discrezionalità a causa della presunta complessità giuridica e fattuale del caso di specie, alla luce delle violazioni gravi e manifeste constatate nelle sentenze del Tribunale e della Corte di cui al punto 32 della presente sentenza, il Tribunale non avrebbe potuto, nel caso di specie, prendere in considerazione una siffatta complessità ai fini della valutazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale. In ogni caso, esso avrebbe dovuto disconoscere tale complessità, in quanto questa sarebbe stata espressamente esclusa nelle sentenze suddette.

36      La Commissione replica che il secondo motivo è irricevibile, in quanto la ricorrente, da un lato, non ha identificato con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata che vengono contestati e, dall’altro, si è limitata a reiterare argomenti già respinti dal Tribunale, cercando così di ottenere un semplice riesame dei fatti, che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Per giunta, la valutazione del grado di complessità del caso in esame costituirebbe una questione di fatto che potrebbe essere oggetto di controllo da parte della Corte solo nel caso di uno snaturamento, che tuttavia non sarebbe stato invocato dalla ricorrente.

 

37      In via subordinata, la Commissione sostiene che il secondo motivo è infondato.

 Giudizio della Corte

38      In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del secondo motivo, nella misura in cui la Commissione addebita alla ricorrente, in primis, di non aver identificato con precisione i punti della sentenza impugnata che sarebbero contestati, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 46 nonché giurisprudenza citata).

39      Nel caso di specie, risulta chiaramente dalla parte dell’impugnazione afferente al secondo motivo nonché dal titolo di tale parte che, con quest’ultima, la ricorrente mira a contestare, nella sua interezza, il ragionamento del Tribunale relativo alla nozione di «violazione sufficientemente qualificata», esposto ai punti da 114 a 125 della sentenza impugnata.

40      Per quanto riguarda, in secundis, l’affermazione della Commissione secondo cui, nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente si è limitata a reiterare argomenti già respinti dal Tribunale, occorre ricordare che, indubbiamente, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti espressamente respinti da quest’ultimo, non soddisfa i requisiti di motivazione risultanti dalle disposizioni menzionate al punto 38 della presente sentenza. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 35 e giurisprudenza citata).

41      Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 36 e giurisprudenza citata).

42      Nel caso di specie, la ricorrente tende, con il suo secondo motivo, a rimettere in discussione l’interpretazione e l’applicazione, da parte del Tribunale, della nozione di «violazione sufficientemente qualificata», il che, in forza della giurisprudenza ricordata al punto precedente della presente sentenza, può essere oggetto di un controllo da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

43      Per quanto riguarda, in tertiis, l’affermazione della Commissione secondo cui la valutazione del grado di complessità del caso in esame costituisce una questione di fatto che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato dei fatti, la Corte è competente ad esercitare il suo controllo, in quanto il Tribunale abbia qualificato la loro natura giuridica e ne abbia fatto derivare delle conseguenze in iure. Il potere di controllo della Corte si estende, in particolare, alla questione di stabilire se il Tribunale abbia applicato criteri giuridici corretti nella sua valutazione dei fatti (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 72 e giurisprudenza citata).

44      Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la ricorrente contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale, in particolare il criterio relativo al grado di complessità fattuale e giuridica della causa, che il Tribunale ha ricavato dalla giurisprudenza citata ai punti 106, 110 e 113 della sentenza impugnata, al fine di constatare l’esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata», il che costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

45      Di conseguenza, il secondo motivo è ricevibile.

46      In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza del secondo motivo, occorre anzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata).

47      Per quanto riguarda il requisito dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, che è l’oggetto del presente motivo, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha considerato che, non avendo applicato correttamente, nella decisione Tercas, la nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione.

48      Ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha più precisamente constatato che, tenuto conto del contesto giuridico e fattuale complesso, nel quale le misure di aiuto in questione erano state concesse da un ente privato, il fatto che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato, nella decisione Tercas, il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione, né, di conseguenza, l’imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non poteva costituire una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale della Commissione.

49      In proposito, per quanto riguarda, in primis, l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il criterio relativo alla «violazione grave e manifesta», quale definito nella giurisprudenza della Corte, occorre ricordare che, secondo tale giurisprudenza, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione deve essere valutata in funzione di ciascun tipo di situazione. Pertanto, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata quando, nell’esercizio del suo potere normativo, per il quale il diritto dell’Unione le lascia un margine di discrezionalità, un’istituzione dell’Unione abbia violato, in modo grave e manifesto, i limiti che si impongono all’esercizio di tale potere. Per contro, qualora tale istituzione non si trovasse di fronte a scelte normative e disponesse soltanto di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per fondare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 126 e giurisprudenza citata).

50      Nel caso di specie, è stato statuito, nella sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167, punti 70 e da 87 a 90), e, a seguito di impugnazione, nella sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punti 63 e 67), che l’illegittimità della decisione Tercas derivava, in sostanza, da due errori concettuali. Il primo di tali errori attiene ad una confusione tra la condizione relativa all’imputabilità di un aiuto e quella relativa alle risorse statali, mentre il secondo consiste nella valutazione della condizione dell’imputabilità allo Stato di un aiuto, pur concesso da un ente privato, sulla scorta dello stesso criterio che si applica quando un aiuto è concesso da un’impresa pubblica.

51      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «aiuto di Stato», quale definita nel Trattato FUE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi oggettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, esercitare un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 87 e giurisprudenza citata).

52      Di conseguenza, la Commissione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non inesistente, per quanto riguarda la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cosicché la semplice violazione di tale disposizione può essere sufficiente per fondare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

53      Per quanto riguarda, in secundis, l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sulla complessità fattuale e giuridica della causa per escludere l’esistenza di una siffatta violazione sufficientemente qualificata, dalla giurisprudenza della Corte, giustamente ricordata dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, risulta che il regime elaborato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione tiene conto, se del caso, della complessità delle situazioni da disciplinare (sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 161 e giurisprudenza citata), e ciò anche quando la norma giuridica violata non lasci alcun margine di discrezionalità all’autorità interessata.

54      A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene il margine di discrezionalità che la norma giuridica violata lasciava all’autorità dell’Unione sia un elemento pertinente, che deve essere preso in considerazione in tutti i casi al fine di stabilire se tale autorità abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata, l’assenza di un margine di discrezionalità non implica necessariamente come corollario che la violazione di tale norma giuridica sia sufficientemente qualificata (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Dyson e a./Commissione, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, punto 52).

55      Infatti, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, possono essere presi in considerazione altri elementi, con riguardo al contesto nel quale è stata commessa la violazione constatata. Pertanto, l’inosservanza di una norma giuridica che non lascia alcun margine di discrezionalità all’autorità interessata può, alla luce di tali circostanze, non apparire manifesta, e dunque sufficientemente qualificata, in particolare se deriva da un errore di diritto scusabile tenuto conto della complessità della situazione da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione del testo contenente tale norma (sentenza dell’11 gennaio 2024, Dyson e a./Commissione, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, punto 53).

56      Siffatte difficoltà di interpretazione e di applicazione possono essere idonee a spiegare il comportamento di un’istituzione nel caso in cui si accerti che quest’ultima ha agito come avrebbe fatto un’amministrazione normalmente prudente e diligente in circostanze analoghe (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione, C‑619/20 P e C‑620/20 P, EU:C:2022:722, punto 192).

57      Nel caso di specie, come già rilevato al punto 50 della presente sentenza, nella sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), la quale è stata confermata dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), il Tribunale ha constatato che, adottando la decisione Tercas, la Commissione è incorsa in due errori concettuali relativi all’interpretazione e all’applicazione della nozione di «aiuto di Stato», che hanno riguardato i criteri di base relativi all’origine statale della misura di aiuto in questione.

58      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, nella decisione Tercas la Commissione ha applicato un criterio errato per qualificare le misure di aiuto in questione. Orbene, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, commettendo siffatti errori concettuali, la Commissione ha violato in maniera sufficientemente qualificata l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ciò indipendentemente dalle eventuali difficoltà di applicazione della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione.

59      Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che la Commissione non aveva commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione dev’essere accolto.

 Sul terzo motivo

60      Poiché il secondo motivo è stato accolto, occorre esaminare il terzo motivo. Infatti, sebbene la Corte abbia constatato, nell’ambito dell’esame del secondo motivo, che la decisione Tercas aveva violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre, tenuto conto del carattere cumulativo delle tre condizioni di insorgenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione menzionate al punto 46 della presente sentenza, esaminare se esista un nesso di causalità tra tale violazione del diritto dell’Unione e i danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

61      A questo proposito, dinanzi al Tribunale la ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che la decisione Tercas ha causato un deterioramento della fiducia della clientela nei suoi confronti a causa di un’incertezza circa la sua capacità di concludere il processo di fusione per incorporazione della Tercas, il che avrebbe causato perdite di depositi e di clientela (lucro cessante) nonché un danno alla sua reputazione (danno morale), e causato costi connessi alle misure di attenuazione degli effetti negativi della decisione Tercas (danno emergente).

62      Il terzo motivo è suddiviso in quattro parti.

 Sulla prima parte del motivo

–       Argomenti delle parti

63      Con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene, per quanto riguarda il danno derivante dalla perdita di clientela, da un lato, che il Tribunale, escludendo, al punto 137 della sentenza impugnata, l’esistenza di un nesso di causalità in quanto la ricorrente non aveva distinto i propri clienti da quelli della Tercas, ha violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE. Secondo la ricorrente, tale assenza di distinzione sarebbe irrilevante nel caso di specie, poiché non era possibile distinguere, a seguito della fusione della Tercas con la ricorrente, i clienti dell’una e dell’altra di tali banche. In ogni caso, la decisione Tercas avrebbe causato la perdita di fiducia dei clienti della ricorrente, a causa di un’elevata incertezza circa la sua capacità stimata di portare a termine il complesso processo di integrazione della Tercas e, più in generale, di realizzare i suoi obiettivi strategici in condizioni di equilibrio economico e patrimoniale.

64      Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che, ai punti 139 e 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un’erronea applicazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, avendo considerato che l’intervento volontario del FITD a favore della Tercas fosse una circostanza idonea a far venire meno il nesso di causalità tra la perdita di clientela subita dalla ricorrente e l’adozione della decisione Tercas. Secondo la ricorrente, la decisione Tercas avrebbe generato una situazione precaria e incerta, dando così avvio a un fenomeno di «corsa agli sportelli» che, nella specie, si sarebbe tradotto nella perdita di clientela e di raccolta. Essa aggiunge che il successivo intervento volontario del FITD non ha consentito di porre rimedio a una siffatta perdita di fiducia.

65      La Commissione replica che la prima parte del terzo motivo è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

66      In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la questione dell’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno, presupposto per l’insorgere di tale responsabilità, costituisce una questione di diritto, che dunque soggiace al controllo della Corte (sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 192).

67      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, la valutazione fattuale del nesso di causalità operata dal Tribunale esula dalla competenza della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Agriconsulting Europe/Commissione, C‑198/16 P, EU:C:2017:784, punto 22).

68      Nel caso di specie, occorre constatare che, con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente contesta le valutazioni in punto di fatto compiute nella sentenza impugnata, relative ai suoi argomenti volti a dimostrare che la decisione Tercas ha portato alla perdita di fiducia della sua clientela e, di conseguenza, a perdite di clientela e di depositi. Orbene, contestando tali valutazioni del Tribunale, la ricorrente non ha né dedotto né, a fortiori, dimostrato un qualsivoglia snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

69      Per quanto riguarda, più specificamente, l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che, al fine di escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e la perdita di clientela, il Tribunale ha statuito, al punto 137 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva distinto i propri clienti da quelli della Tercas, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non si è limitato a constatare che quest’ultima non aveva distinto la propria clientela da quella della Tercas. Infatti, esso ha statuito che la ricorrente non aveva neppure presentato argomenti specifici diretti a determinare se le perdite di clientela e di depositi diretti della Tercas fossero imputabili alla decisione Tercas.

70      Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla seconda parte del motivo

–       Argomenti delle parti

71      Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essersi erroneamente riferito, nei punti 150 e 151 della sentenza impugnata, alla sentenza del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394), senza tener conto delle differenze tra la causa che aveva dato luogo a quella sentenza e la presente causa. Essa rileva, al riguardo, che in quella causa la Commissione si era limitata a interrogarsi sulla compatibilità dell’intervento delle autorità nazionali con le norme in materia di aiuti di Stato, senza tuttavia adottare una decisione, esercitando esclusivamente pressioni illecite sulle autorità italiane. Le prese di posizione della Commissione non avrebbero quindi riguardato una misura concreta, a differenza della presente causa, nella quale la Commissione ha adottato la decisione Tercas, che è vincolante per le parti interessate.

72      La Commissione fa valere che tale parte del terzo motivo è non solo irricevibile, ma anche manifestamente infondata, in quanto travisa il contenuto della sentenza impugnata. Essa sarebbe, in ogni caso, inoperante.

–       Giudizio della Corte

73      Occorre rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alla sua sentenza del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394), per prendere posizione sugli argomenti presentati dalla ricorrente in primo grado. Più specificamente, ai punti da 150 a 152 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver analizzato tale sentenza del 30 giugno 2021, ha respinto, in sostanza, l’argomento della ricorrente secondo cui la citata sentenza del 30 giugno 2021 avrebbe confermato l’esistenza, nel caso di specie, di un nesso di causalità diretto ed ha concluso che esso non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nesso siffatto. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale ha espressamente riconosciuto, al punto 152 della sentenza impugnata, che la causa oggetto della medesima sentenza del 30 giugno 2021 e la presente causa erano diverse.

74      Pertanto, le considerazioni del Tribunale relative alla sentenza del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394), non costituiscono la base della sua decisione, in quanto il Tribunale si è fondato sugli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso e non su tale sentenza per escludere, nel caso di specie, l’esistenza di un nesso di causalità.

75      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un motivo diretto contro una parte della motivazione di una sentenza impugnata che non incide sul dispositivo di quest’ultima è inoperante e deve, pertanto, essere respinto (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, punto 31, e del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 80).

76      Conseguentemente, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo in quanto inoperante.

 Sulla terza parte del motivo

–       Argomenti delle parti

77      Con la terza parte del terzo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE, in quanto ha affermato che altri fattori, oltre alla decisione Tercas, avevano contribuito a causare i danni asseritamente subiti dalla ricorrente, ed ha quindi escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra tali danni e il comportamento della Commissione, consistente nell’adozione di tale decisione.

78      In primo luogo, la ricorrente nega che le circostanze esposte ai punti da 144 a 149 della sentenza impugnata siano idonee ad interrompere tale nesso di causalità.

79      In primis, la ricorrente fa valere che le perdite iscritte nel suo bilancio al 31 dicembre 2015 sono apparse in un contesto in cui la decisione Tercas aveva già pesantemente deteriorato la sua reputazione. In ogni caso, sulla base delle relazioni tecniche dei suoi consulenti, la ricorrente avrebbe tenuto conto dell’incidenza di tale fattore nella quantificazione del danno lamentato, considerando soltanto una quota pari al 50% delle perdite di clientela e di depositi registrate nei mesi da giugno a dicembre 2016 come direttamente imputabile alla decisione Tercas.

80      In secundis, la circostanza che i membri della dirigenza della ricorrente siano stati oggetto di sanzioni amministrative non sarebbe pertinente nel caso di specie, in quanto tali sanzioni sono state inflitte soltanto nel periodo da settembre a novembre 2018, vale a dire ben dopo che il danno lamentato si era verificato. Analogamente, per quanto riguarda il coinvolgimento dei dirigenti della ricorrente in procedimenti penali, la Commissione stessa riconoscerebbe che tali indagini sono state avviate successivamente alla concretizzazione di tale danno, nel corso degli anni 2017, 2020 e 2021.

81      In tertiis, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il precedente dissesto della Tercas non può aver costituito una causa determinante del danno lamentato, dato che tale circostanza era nota da diversi mesi prima dell’adozione della decisione Tercas e che era proprio la ragione per cui il processo di integrazione della Tercas in seno alla ricorrente era stato preceduto, a partire dal 2014, non solo da una copertura integrale del deficit finanziario della Tercas da parte del FITD, ma anche da ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale della Tercas e della ricorrente.

82      Infine, quale quarto elemento, la ricorrente adduce che i costi generati dalle misure di attenuazione degli effetti negativi della decisione Tercas sono evidentemente imputabili direttamente alla decisione Tercas, dal momento che la ricorrente li ha sopportati proprio al fine di ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi di tale decisione.

83      In secondo luogo, la ricorrente rileva che l’esistenza di altri eventi che possono aver contribuito alla causazione dei danni lamentati non potrebbe comunque elidere il nesso di causalità tra il comportamento della Commissione, consistente nell’adozione della decisione Tercas, e tali danni. Infatti, la presenza di altri fattori di causalità potrebbe incidere unicamente sul calcolo del risarcimento, che sarebbe ridotto dalla Corte, anche in via equitativa.

84      La Commissione replica che la terza parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

85      In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente con i quali essa nega che le circostanze esposte ai punti da 144 a 149 della sentenza impugnata siano idonee ad interrompere il nesso di causalità tra la decisione Tercas e i danni subiti, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, la valutazione in punto di fatto del nesso di causalità effettuata dal Tribunale esula dalla competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

86      Poiché la ricorrente non ha né dedotto né, a fortiori, dimostrato un siffatto snaturamento, occorre respingere tali argomenti in quanto manifestamente irricevibili.

 

87      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la presenza di altri fattori di causalità concorrenti non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra la decisione Tercas e i danni che essa asserisce di aver subìto, ma può unicamente incidere sul calcolo del risarcimento, occorre constatare che un siffatto argomento è riconducibile ad una questione di diritto che può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

88      Infatti, con tale argomento, la ricorrente invita la Corte a pronunciarsi sulla questione se il Tribunale abbia adottato criteri corretti al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno qualora tale danno possa essere stato causato da altri fattori di causalità concorrenti, e più in particolare a statuire sulla questione se, come sostiene la ricorrente, l’effetto di potenziali cause concomitanti si limiti necessariamente alla quantificazione del danno o se possa, eventualmente, incidere sull’esistenza stessa di un siffatto nesso di causalità.

89      A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la condizione relativa al nesso di causalità concerne l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, nesso di cui spetta alla parte ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (sentenza del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 114 e giurisprudenza citata).

90      Più precisamente, il danno deve derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo (sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 135).

91      Risulta infatti che, anche nel caso di un eventuale contributo delle istituzioni alla causazione del danno di cui viene chiesto il risarcimento, tale contributo causale potrebbe essere troppo remoto in ragione di altri fattori, come la responsabilità incombente a soggetti terzi o, eventualmente, alle parti ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 59).

92      Ne consegue, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che l’effetto di potenziali cause concomitanti non si limita alla quantificazione del danno, ma può incidere sull’esistenza stessa di un nesso di causalità tra i fatti imputabili ad un’istituzione e il danno.

93      Pertanto, nel caso di specie, al fine di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra la decisione Tercas e i danni lamentati, il Tribunale ha correttamente dichiarato, in particolare ai punti 132, 134 e 143 della sentenza impugnata, che incombe alla ricorrente non già dimostrare che tale decisione può aver contribuito a causare i danni suddetti, bensì provare che essa è stata la causa determinante di tali danni.

94      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto prendendo in considerazione l’esistenza di altri fattori che potevano aver contribuito a causare dei danni lamentati nell’ambito della sua valutazione volta ad accertare il nesso di causalità tra la decisione Tercas e tali danni.

95      Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla quarta parte del motivo

–       Argomenti delle parti

96      Con la quarta parte del terzo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver dichiarato che due relazioni tecniche depositate dalla ricorrente e redatte, una, da uno studio di consulenza e, l’altra, da un professore universitario non sono attendibili, in quanto si basano esclusivamente su documenti ed elementi contabili forniti dalla ricorrente stessa. Inoltre, essa afferma che il Tribunale, se avesse ritenuto che i documenti prodotti dalla ricorrente fossero insufficienti a causa del loro carattere unilaterale, avrebbe potuto nominare, sulla base dell’articolo 91, lettera e), e dell’articolo 96 del regolamento di procedura del Tribunale, un perito giudiziario per procedere alle valutazioni necessarie sulla base degli elementi forniti dalle due parti.

97      La Commissione ritiene che tale parte del motivo sia irricevibile e, in ogni caso, nei limiti in cui la ricorrente contesta la mancata nomina di un esperto da parte del Tribunale, manifestamente infondata.

–       Giudizio della Corte

98      Per quanto riguarda, da un lato, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il Tribunale ha affermato che le relazioni tecniche depositate dalla ricorrente non erano attendibili, occorre precisare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, che il Tribunale non si è limitato a contestare l’attendibilità di tali relazioni in quanto tali. Infatti, dopo averle analizzate, ai punti 156 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, al punto 159 di tale sentenza, che dette relazioni non erano sufficienti, in quanto tali, a provare che i danni lamentati fossero una conseguenza diretta del comportamento della Commissione.

99      A questo proposito, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il carattere probante o meno dei documenti processuali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che esula dal controllo della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale delle constatazioni effettuate da quest’ultimo risulti dagli atti inseriti nel fascicolo (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163).

100    Pertanto, si deve constatare che, con l’argomento menzionato al punto 98 della presente sentenza, la ricorrente si limita a contestare la valutazione delle circostanze di fatto operata dal Tribunale, senza tuttavia dimostrare, e nemmeno far valere, l’esistenza di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, cosicché tale argomento è manifestamente irricevibile.

101    Dall’altro lato, occorre altresì respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe potuto nominare un perito giudiziario per procedere alle valutazioni necessarie sulla base degli elementi forniti dalle due parti, in quanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 99 della presente sentenza, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui esso dispone nelle cause di cui è investito.

102    Di conseguenza, occorre respingere la quarta parte del terzo motivo in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondata.

103    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione.

104    Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso con la motivazione che la Commissione non aveva commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’impugnazione è respinta quanto al resto.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

105    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

106    Poiché lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, occorre esaminare se la responsabilità extracontrattuale dell’Unione si sia perfezionata, tenuto conto delle condizioni per la sua insorgenza, quali ricordate al punto 46 della presente sentenza.

107    A tal riguardo, dai punti da 59 a 102 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, al punto 161 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo della Commissione e i danni lamentati.

108    Poiché l’esistenza di un siffatto nesso di causalità costituisce una delle condizioni cumulative che devono essere soddisfatte per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, tale responsabilità non può dirsi realizzata.

109    Di conseguenza, occorre respingere il ricorso in quanto infondato.

 Sulle spese

110    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

111    In forza dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In conformità al citato articolo 138, paragrafo 3, prima frase, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

112    Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata è parzialmente annullata, ma la domanda di risarcimento è respinta, occorre condannare la ricorrente nonché la Commissione a farsi carico ciascuna delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 dicembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commissione (T‑415/21, EU:T:2023:833), è annullata nella parte in cui decide che la BdM Banca SpA non ha dimostrato che la Commissione europea avesse commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      Il ricorso della BdM Banca SpA, fondato sull’articolo 268 TFUE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a seguito dell’adozione della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas, è respinto.

4)      La BdM Banca SpA e la Commissione europea si fanno carico ciascuna delle proprie spese afferenti sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione.

Jürimäe

Lenaerts

Schalin

Gavalec

 

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2026.

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

K. Jürimäe


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 settembre 2026 (*)

 

« Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuto concesso da autorità nazionali a favore di un istituto bancario – Decisione della Commissione che dichiara la misura quale aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Illegittimità di tale decisione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Termine di prescrizione – Norma giuridica dell’Unione volta a conferire diritti ai singoli – Violazione sufficientemente qualificata – Nesso causale »

Nella causa C‑145/24 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2024,

BdM Banca SpA, già Banca Popolare di Bari SpA, rappresentata da D. Gallo, G. Parisi e A. Zoppini, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew, L. Flynn e P.A. Messina, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, F. Schalin, M. Gavalec e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 settembre 2025,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la BdM Banca SpA, già Banca Popolare di Bari SpA, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 dicembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commissione (T‑415/21, EU:T:2023:833; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso fondato sull’articolo 268 e sull’articolo 340, secondo comma, TFUE, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto in conseguenza della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Tercas»).

 Contesto normativo

 Trattato FUE

2        L’articolo 340, secondo comma, TFUE dispone quanto segue:

«In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione [europea] deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

3        L’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea è così formulato:

«Le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente dell’Unione. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall’articolo 263 [TFUE]; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all’articolo 265, secondo comma, [TFUE].

(…)».

 Fatti all’origine della controversia

4        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata come segue:

«2      Il 30 aprile 2012, su proposta della Banca d’Italia, che aveva rilevato delle irregolarità in seno alla Banca Tercas (in prosieguo: [la] “Tercas”), il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha deciso di porre la Tercas in amministrazione straordinaria.

3      Nell’ottobre 2013, dopo aver valutato diverse opzioni, il commissario straordinario, nominato dalla Banca d’Italia, ha avviato dei negoziati con la ricorrente, che aveva espresso il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale della Tercas, a condizione che venisse effettuato un audit preliminare di quest’ultima e che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia) (in prosieguo: il “FITD”) coprisse interamente il deficit patrimoniale di tale banca.

4      Il 28 ottobre 2013, a seguito di una richiesta del commissario straordinario della Tercas, il comitato di gestione del FITD ha deciso di concedere delle misure di sostegno a favore di tale banca, che sono state approvate dalla Banca d’Italia.

(…)

6      Il comitato di gestione e il consiglio del FITD hanno deciso, il 30 maggio 2014, di intervenire a favore della Tercas.

7      Il 7 luglio 2014, la Banca d’Italia ha autorizzato l’intervento del FITD a favore della Tercas. Tale intervento prevedeva tre misure, ossia: in primo luogo, un contributo di EUR 265 milioni destinato a coprire il deficit patrimoniale della Tercas; in secondo luogo, una garanzia di EUR 35 milioni destinata a coprire il rischio di credito associato a determinate esposizioni della Tercas; e, in terzo luogo, una garanzia di EUR 30 milioni destinata a coprire i costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura.

8      Il commissario straordinario della Tercas, in accordo con la Banca d’Italia, ha convocato un’assemblea generale degli azionisti della Tercas il 27 luglio 2014 affinché gli azionisti potessero pronunciarsi sulla copertura parziale delle perdite verificatesi nel corso della procedura di amministrazione straordinaria e su un aumento di capitale riservato alla ricorrente. Tale aumento di capitale è stato effettuato quello stesso giorno.

9      Il 1º ottobre 2014, il regime di amministrazione straordinaria della Tercas è stato tolto e la ricorrente ha designato i nuovi organi sociali di tale banca.

10      Nel dicembre 2014, la ricorrente ha realizzato un aumento di capitale, comprendente l’emissione di nuove azioni. L’aumento di capitale è servito per rafforzare i coefficienti di capitale della ricorrente, che avevano subìto gli effetti dell’acquisizione della Tercas e della controllata di quest’ultima, la Banca Caripe SpA (…).

11      Nel marzo 2015, la ricorrente ha sottoscritto un nuovo aumento di capitale della Tercas, al fine di far fronte a perdite registrate nel quarto trimestre del 2014, di coprire le spese di ristrutturazione sostenute nel 2015 e nel 2016 e di migliorare i coefficienti di capitale della Tercas.

12      Con lettera del 27 febbraio 2015, la Commissione europea ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in riferimento all’intervento del FITD a favore della Tercas.

13      Il 23 dicembre 2015, la Commissione ha adottato la decisione Tercas.

14      In tale decisione, la Commissione ha considerato che l’intervento del FITD, autorizzato dalla Banca d’Italia il 7 luglio 2014, a favore della Banca Tercas, il cui intero patrimonio è detenuto, dal 1º ottobre 2014, dalla ricorrente, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, che doveva essere recuperato dalla Repubblica italiana presso il beneficiario dell’aiuto stesso.

15      Il 4 febbraio 2016, il FITD ha realizzato un intervento “a schema volontario” a favore della Tercas e, il 14 luglio 2016, la ricorrente ha incorporato la Tercas.

16      Con sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), confermata dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), la decisione Tercas è stata annullata.

17      Con lettera del 28 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il risarcimento dei danni asseritamente sofferti a motivo dell’adozione della decisione Tercas, chiedendo il pagamento di un risarcimento di EUR 228 milioni.

18      L’11 maggio 2021, la Commissione ha rigettato tale richiesta».

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 luglio 2021, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, sulla base dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento del danno che essa riteneva di aver subìto a seguito della decisione Tercas.

6        Essa ha chiesto che il Tribunale voglia:

–        condannare l’Unione, rappresentata dalla Commissione, a versarle un risarcimento di EUR 280 milioni o, in subordine, di EUR 203 milioni, quale ristoro del danno materiale asseritamente subìto, nonché un risarcimento di importo adeguato quale riparazione del danno morale asseritamente subìto, a causa dell’adozione della decisione Tercas;

–        condannare la Commissione alle spese.

7        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della ricorrente, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

8        Per quanto riguarda la ricevibilità, il Tribunale ha statuito, in sostanza, che tale ricorso era prescritto e, pertanto, irricevibile nella parte in cui riguardava il risarcimento dei presunti danni relativi alla riduzione dell’organico dei dipendenti e alle fatture relative ai costi di assistenza legale, ad eccezione di quelli connessi all’avvio dei procedimenti giudiziari relativi alla decisione Tercas dinanzi al Tribunale e alla Corte.

9        Più in particolare, per quanto riguarda l’eventuale danno derivante dalla riduzione dell’organico dei dipendenti, al punto 61 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che il danno risultava dal piano di incentivi all’esodo per il personale dipendente, che era stato attuato il 30 dicembre 2015. Pertanto, secondo il Tribunale, è in quel momento preciso che l’asserito danno si è concretizzato e, di conseguenza, allorché la ricorrente ha formulato la sua richiesta preventiva presso la Commissione, il termine di prescrizione di cinque anni per il risarcimento di detto danno era scaduto.

10      Per quanto riguarda gli altri danni lamentati, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato con la motivazione che non erano soddisfatte le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione relative all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, da un lato, e all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento addebitato e il danno lamentato, dall’altro.

11      Più precisamente, per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata, al punto 120 della sentenza impugnata il Tribunale ha constatato che la Commissione doveva applicare la nozione di «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in un contesto giuridico e fattuale particolarmente complesso, nel quale le misure di aiuto venivano concesse da un ente privato, valutando così le circostanze e gli elementi che permettevano di dedurre l’imputabilità della misura, il contesto fattuale e giuridico delle misure nazionali contemplate dalla decisione Tercas, il coinvolgimento dei rappresentanti dello Stato nelle diverse fasi dell’intervento, nonché il mandato pubblico di cui era investito il FITD.

12      Al punto 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il fatto che, in circostanze di diritto e di fatto complesse, la Commissione non avesse dimostrato in forma giuridicamente sufficiente, nella decisione Tercas, né il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione, né, di conseguenza, l’imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non era sufficiente per dimostrare l’esistenza di una violazione grave e manifesta dei limiti che si impongono al potere discrezionale della Commissione. Al punto 122 della sua sentenza, esso ha considerato che l’irregolarità in cui è incorsa la Commissione nel caso di specie non era estranea al comportamento normale, prudente e diligente di un’istituzione incaricata di vigilare sull’applicazione delle regole di concorrenza, ai sensi della giurisprudenza della Corte.

13      In secondo luogo, quanto alla condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Commissione e il danno lamentato, ai punti 160 e 161 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito, in sostanza, che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un siffatto nesso di causalità. In particolare, esso ha considerato che da una valutazione globale degli elementi di prova pertinenti risultava che, anche se la decisione Tercas poteva aver svolto un certo ruolo nel processo di perdita della fiducia della clientela della ricorrente, tale perdita era stata indotta anche da altri fattori, cosicché tale decisione non poteva essere considerata quale causa determinante e diretta dei danni lamentati.

 Domande delle parti in sede di impugnazione

14      Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        statuire definitivamente sulla controversia, a norma dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sul ricorso, e

–        condannare la Commissione alle spese dei gradi di giudizio dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

15      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alla totalità delle spese.

 Sull’impugnazione

16      A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, riguardanti, il primo, la violazione dell’articolo 46, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella misura in cui il Tribunale ha statuito che il ricorso era irricevibile laddove verteva sui danni relativi alla riduzione dell’organico dei dipendenti, il secondo, la violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in quanto il Tribunale non ha constatato che il comportamento illegittimo della Commissione costituiva una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, e, il terzo, la violazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, nonché dell’articolo 91, lettera e), e dell’articolo 96 del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale ha concluso per l’inesistenza di un nesso di causalità tra il comportamento illegittimo della Commissione e i danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

17      La Commissione eccepisce, in via preliminare, l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso. Tuttavia, la sua argomentazione al riguardo è sviluppata solo nell’ambito delle sue osservazioni concernenti i tre motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione. Occorre quindi esaminare i motivi di irricevibilità specifici così dedotti nell’ambito della valutazione dei motivi ai quali si riferiscono.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

18      Con il suo primo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver violato l’articolo 46, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, statuendo che il ricorso in primo grado era irricevibile nella parte in cui verteva sui danni connessi alla riduzione dell’organico del personale.

19      Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti 61 e 68 della sentenza impugnata, che il ricorso per risarcimento relativo all’eventuale danno connesso alla riduzione dell’organico dei dipendenti fosse prescritto in quanto tale danno aveva carattere istantaneo. La ricorrente critica, in particolare, le valutazioni del Tribunale secondo le quali il danno causato da tale riduzione di organico risultava dal piano di incentivi messo in atto il 30 dicembre 2015 e si era concretizzato proprio in tale data. Orbene, se è vero che il 30 dicembre 2015 la ricorrente ha concluso un accordo con le organizzazioni sindacali su tale piano di incentivi, occorrerebbe tuttavia tener conto del fatto che l’onere relativo a tale accordo è stato effettivamente sopportato nel corso degli anni successivi, in concomitanza con gli esborsi connessi all’attuazione progressiva del piano di incentivazione, e quindi, in gran parte, dopo il 28 aprile 2016. Pertanto, il danno asserito non si sarebbe prodotto istantaneamente, ma si sarebbe verificato man mano che veniva operata, in concreto, la riduzione dell’organico della ricorrente, cosicché tale danno avrebbe carattere continuativo.

20      La Commissione sostiene che il primo motivo è irricevibile in quanto la ricorrente mira, con esso, ad ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova e dei fatti da parte della Corte, senza tuttavia invocare uno snaturamento manifesto di tali elementi di prova o di tali fatti. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.

 Giudizio della Corte

21      In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del primo motivo, occorre constatare che, con esso, la ricorrente contesta, in sostanza, la qualificazione giuridica dei fatti operata dal Tribunale, nella misura in cui quest’ultimo ha qualificato il danno lamentato non come «continuativo», bensì come «istantaneo». Orbene, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la qualificazione giuridica di un fatto o di un atto, operata dal Tribunale, è una questione di diritto che può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/Commissione, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, punto 41 e giurisprudenza citata).

22      Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.

23      In secondo luogo, quanto alla fondatezza di tale motivo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in virtù dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, le azioni contro l’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

24      Secondo la giurisprudenza della Corte, tale termine di prescrizione inizia a decorrere a partire dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretizzato (sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 34 e giurisprudenza citata).

25      A tal riguardo, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’eventuale danno derivante dalla riduzione dell’organico dei dipendenti risulta dal piano di incentivi messo in atto il 30 dicembre 2015, cosicché è in quel preciso momento che il presunto danno si è concretizzato. Ne consegue, secondo il Tribunale, che il termine di prescrizione di cinque anni era scaduto quando la ricorrente ha presentato la sua richiesta preventiva alla Commissione. Anche se il Tribunale non si pronuncia esplicitamente sulla natura di tale danno, da tale punto della sentenza impugnata risulta che, facendo rinvio a un momento preciso del suo verificarsi, esso attribuisce a detto danno un carattere istantaneo.

26      Nei limiti in cui la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto risulta dal punto 61 della sentenza impugnata, che i danni derivanti dalla riduzione del personale avevano carattere continuativo in quanto erano la conseguenza degli esborsi successivi connessi all’esodo dei dipendenti, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un danno si considera avente carattere continuativo in ragione del fatto che il suo ammontare aumenta in proporzione al numero di giorni trascorsi (sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, punto 80 e giurisprudenza citata).

27      Orbene, nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, se è vero che, alla data di adozione del piano di incentivi, la ricorrente non era in grado di quantificare l’importo esatto del danno, che poteva variare a seconda del successo o del fallimento di tale piano, essa poteva tuttavia, a tale data, valutare l’importo massimo del danno asserito e destinare le risorse necessarie per far fronte a tale eventualità. Peraltro, come fatto valere dalla ricorrente dinanzi alla Corte, l’importo dell’onere da sopportare è stato accantonato in via anticipata dalla ricorrente ed iscritto nel suo bilancio al 31 dicembre 2015.

28      Dunque, a partire dal 30 dicembre 2015, data di messa in atto del piano di incentivi, l’importo massimo che poteva essere impegnato a titolo di tale piano era noto e non era destinato ad aumentare nel corso del tempo, il che esclude che il danno in questione possa essere qualificato come «continuativo».

29      Pertanto, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto statuendo che il danno lamentato, relativo alla riduzione dell’organico del personale, si era concretizzato nel momento preciso della messa in atto del piano di incentivi e che il ricorso per risarcimento relativo a tale danno era già prescritto quando la ricorrente aveva presentato la sua richiesta preventiva alla Commissione.

30      Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

31      Con il suo secondo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE, constatando che il comportamento illegittimo della Commissione consistente nell’adottare la decisione Tercas non costituiva una «violazione sufficientemente qualificata» di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

32      A tal riguardo, essa fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha omesso di trarre le conseguenze della sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), confermata a seguito di impugnazione dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154). Infatti, nella prima sentenza di cui sopra, il Tribunale avrebbe chiaramente affermato che la Commissione era incorsa in errori manifesti di valutazione vertenti su circostanze di diritto e di fatto fondamentali, il che sarebbe stato confermato senza riserve dalla Corte nella seconda delle sentenze di cui sopra. Secondo la ricorrente, queste chiare affermazioni, non più suscettibili di essere riesaminate nell’ambito di un’impugnazione, sarebbero state da sole sufficienti a dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

33      Più precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio relativo all’esistenza di una violazione grave e manifesta, come definito nella giurisprudenza della Corte, secondo il quale, quando un’istituzione dell’Unione dispone di un margine di discrezionalità ridotto o inesistente per esercitare la propria attività, la semplice violazione della norma è sufficiente per fondare la responsabilità extracontrattuale di tale istituzione.

34      La ricorrente fa valere che, nel caso di specie, la Commissione non aveva margine di discrezionalità nel valutare se l’intervento del FITD a favore della Tercas costituisse un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, trattandosi dell’applicazione di una nozione giuridica di carattere obiettivo. Il Tribunale avrebbe dovuto, di conseguenza, constatare e dichiarare che la Commissione aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione.

35      In secondo luogo, ad avviso della ricorrente, anche a voler ritenere che la Commissione disponesse di qualche margine di discrezionalità a causa della presunta complessità giuridica e fattuale del caso di specie, alla luce delle violazioni gravi e manifeste constatate nelle sentenze del Tribunale e della Corte di cui al punto 32 della presente sentenza, il Tribunale non avrebbe potuto, nel caso di specie, prendere in considerazione una siffatta complessità ai fini della valutazione dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale. In ogni caso, esso avrebbe dovuto disconoscere tale complessità, in quanto questa sarebbe stata espressamente esclusa nelle sentenze suddette.

36      La Commissione replica che il secondo motivo è irricevibile, in quanto la ricorrente, da un lato, non ha identificato con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata che vengono contestati e, dall’altro, si è limitata a reiterare argomenti già respinti dal Tribunale, cercando così di ottenere un semplice riesame dei fatti, che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Per giunta, la valutazione del grado di complessità del caso in esame costituirebbe una questione di fatto che potrebbe essere oggetto di controllo da parte della Corte solo nel caso di uno snaturamento, che tuttavia non sarebbe stato invocato dalla ricorrente.

 

37      In via subordinata, la Commissione sostiene che il secondo motivo è infondato.

 Giudizio della Corte

38      In primo luogo, per quanto riguarda la ricevibilità del secondo motivo, nella misura in cui la Commissione addebita alla ricorrente, in primis, di non aver identificato con precisione i punti della sentenza impugnata che sarebbero contestati, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 46 nonché giurisprudenza citata).

39      Nel caso di specie, risulta chiaramente dalla parte dell’impugnazione afferente al secondo motivo nonché dal titolo di tale parte che, con quest’ultima, la ricorrente mira a contestare, nella sua interezza, il ragionamento del Tribunale relativo alla nozione di «violazione sufficientemente qualificata», esposto ai punti da 114 a 125 della sentenza impugnata.

40      Per quanto riguarda, in secundis, l’affermazione della Commissione secondo cui, nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente si è limitata a reiterare argomenti già respinti dal Tribunale, occorre ricordare che, indubbiamente, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti espressamente respinti da quest’ultimo, non soddisfa i requisiti di motivazione risultanti dalle disposizioni menzionate al punto 38 della presente sentenza. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 35 e giurisprudenza citata).

41      Tuttavia, qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse in tal modo basare la sua impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato in parte del suo significato (sentenza del 20 settembre 2016, Mallis e a./Commissione e BCE, da C‑105/15 P a C‑109/15 P, EU:C:2016:702, punto 36 e giurisprudenza citata).

42      Nel caso di specie, la ricorrente tende, con il suo secondo motivo, a rimettere in discussione l’interpretazione e l’applicazione, da parte del Tribunale, della nozione di «violazione sufficientemente qualificata», il che, in forza della giurisprudenza ricordata al punto precedente della presente sentenza, può essere oggetto di un controllo da parte della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

43      Per quanto riguarda, in tertiis, l’affermazione della Commissione secondo cui la valutazione del grado di complessità del caso in esame costituisce una questione di fatto che esula dalla competenza della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo in caso di snaturamento, occorre precisare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato dei fatti, la Corte è competente ad esercitare il suo controllo, in quanto il Tribunale abbia qualificato la loro natura giuridica e ne abbia fatto derivare delle conseguenze in iure. Il potere di controllo della Corte si estende, in particolare, alla questione di stabilire se il Tribunale abbia applicato criteri giuridici corretti nella sua valutazione dei fatti (sentenza del 25 gennaio 2022, Commissione/European Food e a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, punto 72 e giurisprudenza citata).

44      Orbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la ricorrente contesta i criteri giuridici applicati dal Tribunale, in particolare il criterio relativo al grado di complessità fattuale e giuridica della causa, che il Tribunale ha ricavato dalla giurisprudenza citata ai punti 106, 110 e 113 della sentenza impugnata, al fine di constatare l’esistenza di una «violazione sufficientemente qualificata», il che costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

45      Di conseguenza, il secondo motivo è ricevibile.

46      In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza del secondo motivo, occorre anzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE è subordinato al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo che incombe all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata).

47      Per quanto riguarda il requisito dell’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli, che è l’oggetto del presente motivo, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha considerato che, non avendo applicato correttamente, nella decisione Tercas, la nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali», ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione non aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione.

48      Ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, il Tribunale ha più precisamente constatato che, tenuto conto del contesto giuridico e fattuale complesso, nel quale le misure di aiuto in questione erano state concesse da un ente privato, il fatto che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato, nella decisione Tercas, il coinvolgimento delle autorità pubbliche italiane nell’adozione della misura in questione, né, di conseguenza, l’imputabilità di tale misura allo Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non poteva costituire una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale della Commissione.

49      In proposito, per quanto riguarda, in primis, l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il criterio relativo alla «violazione grave e manifesta», quale definito nella giurisprudenza della Corte, occorre ricordare che, secondo tale giurisprudenza, l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione deve essere valutata in funzione di ciascun tipo di situazione. Pertanto, una violazione del diritto dell’Unione è sufficientemente qualificata quando, nell’esercizio del suo potere normativo, per il quale il diritto dell’Unione le lascia un margine di discrezionalità, un’istituzione dell’Unione abbia violato, in modo grave e manifesto, i limiti che si impongono all’esercizio di tale potere. Per contro, qualora tale istituzione non si trovasse di fronte a scelte normative e disponesse soltanto di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non inesistente, la semplice trasgressione del diritto dell’Unione può essere sufficiente per fondare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata [v., in tal senso, sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 126 e giurisprudenza citata).

50      Nel caso di specie, è stato statuito, nella sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167, punti 70 e da 87 a 90), e, a seguito di impugnazione, nella sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154, punti 63 e 67), che l’illegittimità della decisione Tercas derivava, in sostanza, da due errori concettuali. Il primo di tali errori attiene ad una confusione tra la condizione relativa all’imputabilità di un aiuto e quella relativa alle risorse statali, mentre il secondo consiste nella valutazione della condizione dell’imputabilità allo Stato di un aiuto, pur concesso da un ente privato, sulla scorta dello stesso criterio che si applica quando un aiuto è concesso da un’impresa pubblica.

51      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «aiuto di Stato», quale definita nel Trattato FUE, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi oggettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli che del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, esercitare un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (sentenza del 30 novembre 2016, Commissione/Francia e Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, punto 87 e giurisprudenza citata).

52      Di conseguenza, la Commissione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non inesistente, per quanto riguarda la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cosicché la semplice violazione di tale disposizione può essere sufficiente per fondare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata.

53      Per quanto riguarda, in secundis, l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sulla complessità fattuale e giuridica della causa per escludere l’esistenza di una siffatta violazione sufficientemente qualificata, dalla giurisprudenza della Corte, giustamente ricordata dal Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, risulta che il regime elaborato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione tiene conto, se del caso, della complessità delle situazioni da disciplinare (sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 161 e giurisprudenza citata), e ciò anche quando la norma giuridica violata non lasci alcun margine di discrezionalità all’autorità interessata.

54      A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene il margine di discrezionalità che la norma giuridica violata lasciava all’autorità dell’Unione sia un elemento pertinente, che deve essere preso in considerazione in tutti i casi al fine di stabilire se tale autorità abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata, l’assenza di un margine di discrezionalità non implica necessariamente come corollario che la violazione di tale norma giuridica sia sufficientemente qualificata (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Dyson e a./Commissione, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, punto 52).

55      Infatti, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, possono essere presi in considerazione altri elementi, con riguardo al contesto nel quale è stata commessa la violazione constatata. Pertanto, l’inosservanza di una norma giuridica che non lascia alcun margine di discrezionalità all’autorità interessata può, alla luce di tali circostanze, non apparire manifesta, e dunque sufficientemente qualificata, in particolare se deriva da un errore di diritto scusabile tenuto conto della complessità della situazione da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione del testo contenente tale norma (sentenza dell’11 gennaio 2024, Dyson e a./Commissione, C‑122/22 P, EU:C:2024:11, punto 53).

56      Siffatte difficoltà di interpretazione e di applicazione possono essere idonee a spiegare il comportamento di un’istituzione nel caso in cui si accerti che quest’ultima ha agito come avrebbe fatto un’amministrazione normalmente prudente e diligente in circostanze analoghe (sentenza del 22 settembre 2022, IMG/Commissione, C‑619/20 P e C‑620/20 P, EU:C:2022:722, punto 192).

57      Nel caso di specie, come già rilevato al punto 50 della presente sentenza, nella sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), la quale è stata confermata dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), il Tribunale ha constatato che, adottando la decisione Tercas, la Commissione è incorsa in due errori concettuali relativi all’interpretazione e all’applicazione della nozione di «aiuto di Stato», che hanno riguardato i criteri di base relativi all’origine statale della misura di aiuto in questione.

58      Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, nella decisione Tercas la Commissione ha applicato un criterio errato per qualificare le misure di aiuto in questione. Orbene, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti 120 e 121 della sentenza impugnata, commettendo siffatti errori concettuali, la Commissione ha violato in maniera sufficientemente qualificata l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e ciò indipendentemente dalle eventuali difficoltà di applicazione della nozione di «aiuto di Stato», ai sensi di tale disposizione.

59      Di conseguenza, il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando che la Commissione non aveva commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione dev’essere accolto.

 Sul terzo motivo

60      Poiché il secondo motivo è stato accolto, occorre esaminare il terzo motivo. Infatti, sebbene la Corte abbia constatato, nell’ambito dell’esame del secondo motivo, che la decisione Tercas aveva violato in modo sufficientemente qualificato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre, tenuto conto del carattere cumulativo delle tre condizioni di insorgenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione menzionate al punto 46 della presente sentenza, esaminare se esista un nesso di causalità tra tale violazione del diritto dell’Unione e i danni asseritamente subiti dalla ricorrente.

61      A questo proposito, dinanzi al Tribunale la ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che la decisione Tercas ha causato un deterioramento della fiducia della clientela nei suoi confronti a causa di un’incertezza circa la sua capacità di concludere il processo di fusione per incorporazione della Tercas, il che avrebbe causato perdite di depositi e di clientela (lucro cessante) nonché un danno alla sua reputazione (danno morale), e causato costi connessi alle misure di attenuazione degli effetti negativi della decisione Tercas (danno emergente).

62      Il terzo motivo è suddiviso in quattro parti.

 Sulla prima parte del motivo

–       Argomenti delle parti

63      Con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente sostiene, per quanto riguarda il danno derivante dalla perdita di clientela, da un lato, che il Tribunale, escludendo, al punto 137 della sentenza impugnata, l’esistenza di un nesso di causalità in quanto la ricorrente non aveva distinto i propri clienti da quelli della Tercas, ha violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE. Secondo la ricorrente, tale assenza di distinzione sarebbe irrilevante nel caso di specie, poiché non era possibile distinguere, a seguito della fusione della Tercas con la ricorrente, i clienti dell’una e dell’altra di tali banche. In ogni caso, la decisione Tercas avrebbe causato la perdita di fiducia dei clienti della ricorrente, a causa di un’elevata incertezza circa la sua capacità stimata di portare a termine il complesso processo di integrazione della Tercas e, più in generale, di realizzare i suoi obiettivi strategici in condizioni di equilibrio economico e patrimoniale.

64      Dall’altro lato, la ricorrente fa valere che, ai punti 139 e 141 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettuato un’erronea applicazione dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, avendo considerato che l’intervento volontario del FITD a favore della Tercas fosse una circostanza idonea a far venire meno il nesso di causalità tra la perdita di clientela subita dalla ricorrente e l’adozione della decisione Tercas. Secondo la ricorrente, la decisione Tercas avrebbe generato una situazione precaria e incerta, dando così avvio a un fenomeno di «corsa agli sportelli» che, nella specie, si sarebbe tradotto nella perdita di clientela e di raccolta. Essa aggiunge che il successivo intervento volontario del FITD non ha consentito di porre rimedio a una siffatta perdita di fiducia.

65      La Commissione replica che la prima parte del terzo motivo è manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

66      In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, la questione dell’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno, presupposto per l’insorgere di tale responsabilità, costituisce una questione di diritto, che dunque soggiace al controllo della Corte (sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, EU:C:2009:459, punto 192).

67      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, la valutazione fattuale del nesso di causalità operata dal Tribunale esula dalla competenza della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione, salvo il caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Agriconsulting Europe/Commissione, C‑198/16 P, EU:C:2017:784, punto 22).

68      Nel caso di specie, occorre constatare che, con la prima parte del terzo motivo, la ricorrente contesta le valutazioni in punto di fatto compiute nella sentenza impugnata, relative ai suoi argomenti volti a dimostrare che la decisione Tercas ha portato alla perdita di fiducia della sua clientela e, di conseguenza, a perdite di clientela e di depositi. Orbene, contestando tali valutazioni del Tribunale, la ricorrente non ha né dedotto né, a fortiori, dimostrato un qualsivoglia snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

69      Per quanto riguarda, più specificamente, l’argomento della ricorrente vertente sul fatto che, al fine di escludere l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento della Commissione e la perdita di clientela, il Tribunale ha statuito, al punto 137 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva distinto i propri clienti da quelli della Tercas, occorre constatare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale non si è limitato a constatare che quest’ultima non aveva distinto la propria clientela da quella della Tercas. Infatti, esso ha statuito che la ricorrente non aveva neppure presentato argomenti specifici diretti a determinare se le perdite di clientela e di depositi diretti della Tercas fossero imputabili alla decisione Tercas.

70      Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla seconda parte del motivo

–       Argomenti delle parti

71      Con la seconda parte del terzo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essersi erroneamente riferito, nei punti 150 e 151 della sentenza impugnata, alla sentenza del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394), senza tener conto delle differenze tra la causa che aveva dato luogo a quella sentenza e la presente causa. Essa rileva, al riguardo, che in quella causa la Commissione si era limitata a interrogarsi sulla compatibilità dell’intervento delle autorità nazionali con le norme in materia di aiuti di Stato, senza tuttavia adottare una decisione, esercitando esclusivamente pressioni illecite sulle autorità italiane. Le prese di posizione della Commissione non avrebbero quindi riguardato una misura concreta, a differenza della presente causa, nella quale la Commissione ha adottato la decisione Tercas, che è vincolante per le parti interessate.

72      La Commissione fa valere che tale parte del terzo motivo è non solo irricevibile, ma anche manifestamente infondata, in quanto travisa il contenuto della sentenza impugnata. Essa sarebbe, in ogni caso, inoperante.

–       Giudizio della Corte

73      Occorre rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha fatto riferimento alla sua sentenza del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394), per prendere posizione sugli argomenti presentati dalla ricorrente in primo grado. Più specificamente, ai punti da 150 a 152 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver analizzato tale sentenza del 30 giugno 2021, ha respinto, in sostanza, l’argomento della ricorrente secondo cui la citata sentenza del 30 giugno 2021 avrebbe confermato l’esistenza, nel caso di specie, di un nesso di causalità diretto ed ha concluso che esso non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di un nesso siffatto. Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il Tribunale ha espressamente riconosciuto, al punto 152 della sentenza impugnata, che la causa oggetto della medesima sentenza del 30 giugno 2021 e la presente causa erano diverse.

74      Pertanto, le considerazioni del Tribunale relative alla sentenza del 30 giugno 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione (T‑635/19, EU:T:2021:394), non costituiscono la base della sua decisione, in quanto il Tribunale si è fondato sugli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso e non su tale sentenza per escludere, nel caso di specie, l’esistenza di un nesso di causalità.

75      Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un motivo diretto contro una parte della motivazione di una sentenza impugnata che non incide sul dispositivo di quest’ultima è inoperante e deve, pertanto, essere respinto (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, punto 31, e del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 80).

76      Conseguentemente, occorre respingere la seconda parte del terzo motivo in quanto inoperante.

 Sulla terza parte del motivo

–       Argomenti delle parti

77      Con la terza parte del terzo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver violato l’articolo 340, secondo comma, TFUE, in quanto ha affermato che altri fattori, oltre alla decisione Tercas, avevano contribuito a causare i danni asseritamente subiti dalla ricorrente, ed ha quindi escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra tali danni e il comportamento della Commissione, consistente nell’adozione di tale decisione.

78      In primo luogo, la ricorrente nega che le circostanze esposte ai punti da 144 a 149 della sentenza impugnata siano idonee ad interrompere tale nesso di causalità.

79      In primis, la ricorrente fa valere che le perdite iscritte nel suo bilancio al 31 dicembre 2015 sono apparse in un contesto in cui la decisione Tercas aveva già pesantemente deteriorato la sua reputazione. In ogni caso, sulla base delle relazioni tecniche dei suoi consulenti, la ricorrente avrebbe tenuto conto dell’incidenza di tale fattore nella quantificazione del danno lamentato, considerando soltanto una quota pari al 50% delle perdite di clientela e di depositi registrate nei mesi da giugno a dicembre 2016 come direttamente imputabile alla decisione Tercas.

80      In secundis, la circostanza che i membri della dirigenza della ricorrente siano stati oggetto di sanzioni amministrative non sarebbe pertinente nel caso di specie, in quanto tali sanzioni sono state inflitte soltanto nel periodo da settembre a novembre 2018, vale a dire ben dopo che il danno lamentato si era verificato. Analogamente, per quanto riguarda il coinvolgimento dei dirigenti della ricorrente in procedimenti penali, la Commissione stessa riconoscerebbe che tali indagini sono state avviate successivamente alla concretizzazione di tale danno, nel corso degli anni 2017, 2020 e 2021.

81      In tertiis, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il precedente dissesto della Tercas non può aver costituito una causa determinante del danno lamentato, dato che tale circostanza era nota da diversi mesi prima dell’adozione della decisione Tercas e che era proprio la ragione per cui il processo di integrazione della Tercas in seno alla ricorrente era stato preceduto, a partire dal 2014, non solo da una copertura integrale del deficit finanziario della Tercas da parte del FITD, ma anche da ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale della Tercas e della ricorrente.

82      Infine, quale quarto elemento, la ricorrente adduce che i costi generati dalle misure di attenuazione degli effetti negativi della decisione Tercas sono evidentemente imputabili direttamente alla decisione Tercas, dal momento che la ricorrente li ha sopportati proprio al fine di ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi di tale decisione.

83      In secondo luogo, la ricorrente rileva che l’esistenza di altri eventi che possono aver contribuito alla causazione dei danni lamentati non potrebbe comunque elidere il nesso di causalità tra il comportamento della Commissione, consistente nell’adozione della decisione Tercas, e tali danni. Infatti, la presenza di altri fattori di causalità potrebbe incidere unicamente sul calcolo del risarcimento, che sarebbe ridotto dalla Corte, anche in via equitativa.

84      La Commissione replica che la terza parte del terzo motivo deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile e, in ogni caso, infondata.

–       Giudizio della Corte

85      In primo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente con i quali essa nega che le circostanze esposte ai punti da 144 a 149 della sentenza impugnata siano idonee ad interrompere il nesso di causalità tra la decisione Tercas e i danni subiti, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza ricordata al punto 67 della presente sentenza, la valutazione in punto di fatto del nesso di causalità effettuata dal Tribunale esula dalla competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento dei fatti o degli elementi di prova.

86      Poiché la ricorrente non ha né dedotto né, a fortiori, dimostrato un siffatto snaturamento, occorre respingere tali argomenti in quanto manifestamente irricevibili.

 

87      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la presenza di altri fattori di causalità concorrenti non è idonea a interrompere il nesso di causalità tra la decisione Tercas e i danni che essa asserisce di aver subìto, ma può unicamente incidere sul calcolo del risarcimento, occorre constatare che un siffatto argomento è riconducibile ad una questione di diritto che può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

88      Infatti, con tale argomento, la ricorrente invita la Corte a pronunciarsi sulla questione se il Tribunale abbia adottato criteri corretti al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto generatore e il danno qualora tale danno possa essere stato causato da altri fattori di causalità concorrenti, e più in particolare a statuire sulla questione se, come sostiene la ricorrente, l’effetto di potenziali cause concomitanti si limiti necessariamente alla quantificazione del danno o se possa, eventualmente, incidere sull’esistenza stessa di un siffatto nesso di causalità.

89      A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la condizione relativa al nesso di causalità concerne l’esistenza di un nesso sufficientemente diretto di causa ad effetto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, nesso di cui spetta alla parte ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (sentenza del 27 aprile 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, punto 114 e giurisprudenza citata).

90      Più precisamente, il danno deve derivare in maniera sufficientemente diretta dal comportamento illegittimo (sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 135).

91      Risulta infatti che, anche nel caso di un eventuale contributo delle istituzioni alla causazione del danno di cui viene chiesto il risarcimento, tale contributo causale potrebbe essere troppo remoto in ragione di altri fattori, come la responsabilità incombente a soggetti terzi o, eventualmente, alle parti ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 59).

92      Ne consegue, come rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che l’effetto di potenziali cause concomitanti non si limita alla quantificazione del danno, ma può incidere sull’esistenza stessa di un nesso di causalità tra i fatti imputabili ad un’istituzione e il danno.

93      Pertanto, nel caso di specie, al fine di dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità diretto tra la decisione Tercas e i danni lamentati, il Tribunale ha correttamente dichiarato, in particolare ai punti 132, 134 e 143 della sentenza impugnata, che incombe alla ricorrente non già dimostrare che tale decisione può aver contribuito a causare i danni suddetti, bensì provare che essa è stata la causa determinante di tali danni.

94      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto prendendo in considerazione l’esistenza di altri fattori che potevano aver contribuito a causare dei danni lamentati nell’ambito della sua valutazione volta ad accertare il nesso di causalità tra la decisione Tercas e tali danni.

95      Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla quarta parte del motivo

–       Argomenti delle parti

96      Con la quarta parte del terzo motivo, la ricorrente imputa al Tribunale di aver dichiarato che due relazioni tecniche depositate dalla ricorrente e redatte, una, da uno studio di consulenza e, l’altra, da un professore universitario non sono attendibili, in quanto si basano esclusivamente su documenti ed elementi contabili forniti dalla ricorrente stessa. Inoltre, essa afferma che il Tribunale, se avesse ritenuto che i documenti prodotti dalla ricorrente fossero insufficienti a causa del loro carattere unilaterale, avrebbe potuto nominare, sulla base dell’articolo 91, lettera e), e dell’articolo 96 del regolamento di procedura del Tribunale, un perito giudiziario per procedere alle valutazioni necessarie sulla base degli elementi forniti dalle due parti.

97      La Commissione ritiene che tale parte del motivo sia irricevibile e, in ogni caso, nei limiti in cui la ricorrente contesta la mancata nomina di un esperto da parte del Tribunale, manifestamente infondata.

–       Giudizio della Corte

98      Per quanto riguarda, da un lato, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che il Tribunale ha affermato che le relazioni tecniche depositate dalla ricorrente non erano attendibili, occorre precisare, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, che il Tribunale non si è limitato a contestare l’attendibilità di tali relazioni in quanto tali. Infatti, dopo averle analizzate, ai punti 156 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, al punto 159 di tale sentenza, che dette relazioni non erano sufficienti, in quanto tali, a provare che i danni lamentati fossero una conseguenza diretta del comportamento della Commissione.

99      A questo proposito, occorre ricordare che il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il carattere probante o meno dei documenti processuali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti, che esula dal controllo della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale delle constatazioni effettuate da quest’ultimo risulti dagli atti inseriti nel fascicolo (sentenza del 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163).

100    Pertanto, si deve constatare che, con l’argomento menzionato al punto 98 della presente sentenza, la ricorrente si limita a contestare la valutazione delle circostanze di fatto operata dal Tribunale, senza tuttavia dimostrare, e nemmeno far valere, l’esistenza di uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, cosicché tale argomento è manifestamente irricevibile.

101    Dall’altro lato, occorre altresì respingere in quanto infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe potuto nominare un perito giudiziario per procedere alle valutazioni necessarie sulla base degli elementi forniti dalle due parti, in quanto, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 99 della presente sentenza, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui esso dispone nelle cause di cui è investito.

102    Di conseguenza, occorre respingere la quarta parte del terzo motivo in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondata.

103    Alla luce di tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione.

104    Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso con la motivazione che la Commissione non aveva commesso alcuna violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L’impugnazione è respinta quanto al resto.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

105    Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, oppure statuire definitivamente essa stessa sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

106    Poiché lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, occorre esaminare se la responsabilità extracontrattuale dell’Unione si sia perfezionata, tenuto conto delle condizioni per la sua insorgenza, quali ricordate al punto 46 della presente sentenza.

107    A tal riguardo, dai punti da 59 a 102 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, al punto 161 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo della Commissione e i danni lamentati.

108    Poiché l’esistenza di un siffatto nesso di causalità costituisce una delle condizioni cumulative che devono essere soddisfatte per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, tale responsabilità non può dirsi realizzata.

109    Di conseguenza, occorre respingere il ricorso in quanto infondato.

 Sulle spese

110    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

111    In forza dell’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In conformità al citato articolo 138, paragrafo 3, prima frase, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

112    Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata è parzialmente annullata, ma la domanda di risarcimento è respinta, occorre condannare la ricorrente nonché la Commissione a farsi carico ciascuna delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 dicembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commissione (T‑415/21, EU:T:2023:833), è annullata nella parte in cui decide che la BdM Banca SpA non ha dimostrato che la Commissione europea avesse commesso una violazione sufficientemente qualificata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3)      Il ricorso della BdM Banca SpA, fondato sull’articolo 268 TFUE, inteso ad ottenere il risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a seguito dell’adozione della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas, è respinto.

4)      La BdM Banca SpA e la Commissione europea si fanno carico ciascuna delle proprie spese afferenti sia al procedimento di primo grado che al procedimento di impugnazione.

Jürimäe

Lenaerts

Schalin

Gavalec

 

Csehi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 settembre 2026.

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

K. Jürimäe


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. C-145/24 P del 03/09/2026