
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
21 maggio 2026 (*)
« Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisioni adottate dalla Banca centrale europea (BCE) relative a Banca Carige SpA – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli individui – Principio della tutela del legittimo affidamento – Conflitto di interessi – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà – Motivazione della sentenza del Tribunale »
Nella causa C‑557/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 agosto 2024,
Malacalza Investimenti Srl, con sede in Genova (Italia),
Vittorio Malacalza, residente in Genova,
rappresentati da L. Boggio, S.M. Carbone, e A. D’Angelo, avvocati,
ricorrenti,
procedimento in cui le altre parti sono:
Banca centrale europea (BCE), rappresentata da G. Marafioti, A. Pizzolla e E. Yoo, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da P.A. Messina, A. Steiblytė e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 novembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la loro impugnazione, la Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 giugno 2024, Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE (T‑134/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:362), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso avente ad oggetto il risarcimento del danno che essi avrebbero subito a causa del comportamento illecito della Banca centrale europea (BCE) nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige SpA tra il 2014 e il 2019.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento (UE) n. 575/2013
2 Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1):
«Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)] soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
c) dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
d) obblighi di segnalazione di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria;
e) obblighi di informativa al pubblico».
2. Regolamento (UE) n. 1024/2013
3 Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), definisce, all’articolo 2, punto 9, il meccanismo di vigilanza unico (MVU) come «il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del presente regolamento».
4 L’articolo 4 di tale regolamento dispone quanto segue:
«1. Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:
(…)
d) assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti;
e) assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni;
f) effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l’[Autorità bancaria europea (ABE)], le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell’Unione;
(…)
3. Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.
(…)».
5 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento prevede quanto segue:
«1. Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell’Unione.
Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.
(…)
2. La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell’esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente».
6 L’articolo 16 del medesimo regolamento è formulato come segue:
«1. Ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:
a) l’ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma;
b) la BCE dispone di prove del fatto che l’ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, entro i successivi dodici mesi;
c) in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.
2. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, la BCE ha, in particolare, i seguenti poteri:
a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell’ambito di applicazione dei pertinenti atti dell’Unione [europea];
b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;
c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e fissino un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine;
d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente;
f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;
g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
h) esigere che gli enti utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri;
i) limitare o vietare le distribuzioni da parte dell’ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell’ente;
j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
l) richiedere informazioni aggiuntive;
m) rimuovere in qualsiasi momento membri dell’organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma».
3. Direttiva 2013/36/UE
7 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2013/36/UE:
«La presente direttiva fissa norme concernenti:
a) l’accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento (congiuntamente “enti”);
b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti;
c) la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento [n. 575/2013];
d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti».
8 L’articolo 142 di tale direttiva dispone quanto segue:
«1. Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l’autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.
(…)
3. L’autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all’ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto entro un periodo di tempo che l’autorità competente considera adeguato.
(…)».
4. Direttiva 2014/59/UE
9 L’articolo 2, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), definisce quale «autorità competente», ai fini della direttiva 2014/59, la BCE «relativamente ai compiti specifici attribuitile dal regolamento [n. 1024/2013]».
10 L’articolo 27 di tale direttiva, intitolato «Misure di intervento precoce», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Qualora un ente [creditizio o un’impresa di investimento] violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento [n. 575/2013], della direttiva [2013/36], del titolo II della direttiva 2014/65/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349),] o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 84)], gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano (…) almeno delle misure seguenti:
(…)».
11 L’articolo 28 della direttiva 2014/59, rubricato «Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione», dispone quanto segue:
«Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone. La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente».
12 L’articolo 29 di tale direttiva, intitolato «Amministratore temporaneo», al paragrafo 1, è formulato come segue:
«Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi».
5. Direttiva (UE) 2017/1132
13 L’articolo 72, paragrafi 1 e 4, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46), dispone quanto segue:
«1. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.
(…)
4. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall’atto costitutivo. L’esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall’assemblea. (…)
(…)».
B. Diritto italiano
14 L’articolo 53, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993; in prosieguo: il «testo unico bancario»), affida alla Banca d’Italia, autorità di vigilanza in tale Stato membro, ai sensi della normativa dell’Unione, il compito di pubblicare informative concernenti gli enti creditizi, in particolare le informative sull’adeguatezza patrimoniale, sul contenimento del rischio, sulle partecipazioni detenibili, sul governo societario e sull’organizzazione amministrativa o contabile.
15 L’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), di tale testo unico prevede che, ove la situazione lo richieda, l’autorità di vigilanza possa adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario. Tali provvedimenti possono comprendere:
– la restrizione delle attività o della struttura territoriale della banca;
– il divieto per quest’ultima di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
– la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale e, per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la fissazione di limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali.
16 L’articolo 56 di detto testo unico dispone quanto segue:
«1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1».
17 L’articolo 67, comma 1, lettera e), del medesimo testo unico prevede che, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, l’autorità di vigilanza impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione.
18 In conformità all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, la Banca d’Italia può disporre le misure di intervento precoce ivi menzionate quando, a seguito di un rapido deterioramento della situazione della banca interessata o del gruppo cui quest’ultima fa parte, essa accerta o prevede in particolare una violazione del regolamento n. 575/2013 e del titolo II della direttiva 2014/65/UE.
19 Ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), e dell’articolo 70 di tale testo unico, l’autorità di vigilanza può sottoporre un ente ad amministrazione straordinaria in caso di gravi violazioni delle disposizioni legislative o regolamentari, di gravi irregolarità nell’amministrazione dell’ente creditizio, quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, quando siano previste gravi perdite del patrimonio o quando l’amministrazione straordinaria sia richiesta con istanza motivata degli organi amministrativi o dell’assemblea straordinaria dell’ente creditizio.
20 L’articolo 69-noviesdecies di detto testo unico conferisce all’autorità di vigilanza il potere di chiedere ad un ente creditizio o alla capogruppo di un gruppo bancario, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, di dare attuazione anche parziale al piano di risanamento adottato, di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori o, ove applicabile, di modificare la propria forma societaria.
21 Dall’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario risulta che per poter svolgere le proprie funzioni, i commissari straordinari devono presentare diverse caratteristiche, tra le quali figura il fatto di essere esenti da conflitti di interesse.
22 In conformità all’articolo 72, comma 5, di tale testo unico, l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo, che sono stati disciolti, è esercitata, per la durata dell’amministrazione straordinaria, dai commissari straordinari.
II. Fatti
23 I fatti della controversia, esposti ai punti da 2 a 25 della sentenza impugnata, possono, ai fini della presente causa, essere riassunti come segue.
24 Banca Carige era un ente creditizio con sede in Italia, quotato in Borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014 in forza del regolamento n. 1024/2013. I ricorrenti erano azionisti di Banca Carige e Malacalza è stato anche membro e vicepresidente del suo consiglio di amministrazione dal 31 marzo 2016 al 3 agosto 2018.
25 Il 23 aprile 2015, al fine di porre rimedio alla carenza di capitale constatata mediante la valutazione approfondita condotta dalla BCE durante l’anno 2014, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige ha approvato un aumento di capitale di EUR 850 milioni.
26 Con la decisione ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, del 9 dicembre 2016, la BCE ha adottato una misura di intervento precoce nei confronti di Banca Carige (in prosieguo: la «misura di intervento precoce»). Tale misura consisteva nel chiedere a quest’ultima di presentare, entro il 28 febbraio 2017, un piano strategico e un piano operativo per la riduzione delle emissioni di prestiti in sofferenza, con una chiara indicazione delle misure da adottare e del calendario da rispettare per raggiungere tale obiettivo.
27 Nel mese di settembre 2017, in risposta agli obiettivi fissati nella misura di intervento precoce, il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha approvato un piano di ricapitalizzazione che comprendeva, in particolare, un aumento di capitale di EUR 560 milioni, da attuare entro la fine del 2017. In seguito all’approvazione del prospetto da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (Italia), l’aumento di capitale è stato completato il 21 dicembre 2017, per un importo di EUR 544 milioni.
28 Il 28 dicembre 2017 la BCE ha notificato a Banca Carige la decisione che stabiliva i requisiti prudenziali che riguardavano quest’ultima per il 2018. Successivamente, la Banca Carige ha tentato, invano, di aumentare il proprio capitale al fine di rispettare i requisiti applicabili.
29 Tali fallimenti hanno accentuato, in seno al consiglio di amministrazione di Banca Carige, tensioni circa le modalità con cui rimediare all’inosservanza dei requisiti patrimoniali e con cui attuare il piano di ricapitalizzazione approvato nel mese di settembre 2017. Tali disaccordi hanno portato a un certo numero di dimissioni, inclusa quella di Malacalza, che hanno reso necessaria la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. È per questo motivo che gli azionisti di Banca Carige, in occasione dell’assemblea straordinaria del 20 settembre 2018, hanno nominato nuovi amministratori e designato Modiano alla carica di presidente del consiglio di amministrazione e Innocenzi a quella di amministratore delegato.
30 Tenuto conto degli insuccessi di Banca Carige nel tentativo di collocare i suoi strumenti di capitale sul mercato, con la decisione ECB-SSM-2018-ITCAR-6, del 14 settembre 2018 (in prosieguo: la «decisione sul capitale»), la BCE ha rifiutato di approvare il piano di conservazione del capitale che era stato redatto da Banca Carige e ha chiesto a quest’ultima di presentare e far approvare dal suo consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali entro, e non oltre, il 31 dicembre 2018.
31 In risposta a tale richiesta, il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha adottato, il 12 novembre 2018, un piano di rafforzamento patrimoniale prevedendo due fasi ossia, anzitutto, l’emissione di un prestito subordinato di classe 2 e, successivamente, un aumento di capitale sottoposto all’approvazione degli azionisti.
32 La prima fase è stata realizzata mediante una sottoscrizione di obbligazioni, da un lato, per EUR 318,2 milioni da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia; in prosieguo: il «FITD»), per mezzo del suo Schema volontario di intervento e, dall’altro, per EUR 1,8 milioni da parte del Banco di Desio e della Brianza, banca con sede in Italia.
33 Nell’ambito della seconda fase, il 22 dicembre 2018 è stata convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige per approvare un aumento di capitale mediante scambio di obbligazioni subordinate con azioni di nuova emissione, con l’obiettivo di rafforzare il capitale di classe 1. Tuttavia quest’ultima proposta non è stata accolta a seguito dell’opposizione manifestata, in occasione di detta assemblea, da azionisti detentori del 70% del capitale. Prima di pronunciarsi, tali azionisti chiedevano infatti che venissero loro comunicati, da un lato, il piano industriale e, dall’altro, il bilancio relativo alle attività esercitate nel corso dell’anno 2018 da Banca Carige.
34 A seguito di tali eventi, il 23 dicembre 2018 Banca Carige ha dichiarato, tramite comunicato stampa, che la vicepresidente del suo consiglio di amministrazione e un altro membro di tale consiglio si erano dimessi con effetto immediato. Il 2 gennaio 2019, in un altro comunicato stampa, essa ha annunciato le dimissioni, con efficacia a partire da tale data, di altri cinque membri del consiglio di amministrazione, fra cui il presidente, Modiano, e l’amministratore delegato, Innocenzi. Tali dimissioni hanno comportato la decadenza del consiglio di amministrazione in applicazione dello statuto di Banca Carige e del diritto italiano. In osservanza di tale statuto, i quattro membri non dimissionari del consiglio di amministrazione sono rimasti in carica per assicurare l’ordinaria amministrazione.
35 Nel frattempo, il 1º gennaio 2019 la BCE aveva deciso di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria»), in applicazione delle disposizioni del testo unico bancario. Tale decisione ha comportato, in un primo momento, lo scioglimento del consiglio di amministrazione di Banca Carige e la sostituzione degli ex membri di tale consiglio con tre commissari straordinari, tra cui in particolare Modiano e Innocenzi, in un secondo momento, lo scioglimento del collegio sindacale di Banca Carige e la sostituzione degli ex membri di tale collegio con altre tre persone e, in un terzo momento, l’attribuzione ai nuovi organi del compito consistente nell’adottare i provvedimenti necessari per assicurare che Banca Carige tornasse a rispettare i requisiti patrimoniali in modo sostenibile.
36 Il 2 gennaio 2019 l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria è stata annunciata tramite un comunicato stampa e la negoziazione dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige è stata sospesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, per la vigenza di tale decisione o fino al ripristino, in particolare in esito alle ulteriori iniziative delle competenti autorità per la vigilanza prudenziale, di un quadro informativo completo sui titoli emessi o garantiti da Banca Carige.
37 A seguito del riesame delle condizioni in base alle quali la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria era stata adottata, detto provvedimento di amministrazione straordinaria è stato prorogato tre volte, il 29 marzo, il 30 settembre e il 20 dicembre 2019, per stabilizzare la situazione di Banca Carige e consentire il completamento del rafforzamento patrimoniale.
38 Il 9 agosto 2019 la Banca Carige, la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA, capogruppo di un gruppo di enti creditizi italiani, il FITD e lo Schema volontario di intervento del FITD hanno sottoscritto un accordo quadro delineante le caratteristiche di un piano industriale che prefigurava, tra l’altro, un aumento del capitale di Banca Carige di EUR 700 milioni e l’emissione di un nuovo prestito subordinato di classe 2. Con lettera datata 18 settembre 2019 la BCE ha ritenuto, sulla base dell’articolo 56 del testo unico bancario, che l’aumento di capitale previsto non contrastasse con una sana e prudente gestione della banca.
39 Il 20 settembre 2019 un’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige ha approvato tale aumento di capitale. La Malacalza Investimenti non ha partecipato a tale assemblea.
40 Il 31 gennaio 2020, dopo l’attuazione di detto aumento di capitale, sono stati eletti un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige e i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza hanno trasferito, alla stessa data, l’amministrazione di Banca Carige agli organi neoeletti.
III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
41 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto alla condanna della BCE al pagamento, da un lato, in favore della Malacalza Investimenti dell’importo di EUR 870 525 670 e, dall’altro, in favore di Malacalza dell’importo di EUR 9 544 022, o di qualunque altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno che essi asserivano di aver subito a causa del comportamento illecito della BCE nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige tra il 2014 e il 2019, nonché all’accertamento, «ove ritenuto occorrente», dell’illegittimità dei provvedimenti dei quali era affermata l’illegittimità.
42 Con decisione del 21 luglio 2021 la Commissione europea è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE.
43 Al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti denunciavano la responsabilità extracontrattuale della BCE per gli otto seguenti asseriti illeciti:
– in primo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa italiana a causa del suo omesso intervento per rettificare dichiarazioni che si asserivano ingannevoli sulla solidità di Banca Carige, formulate da amministratori di quest’ultima;
– in secondo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa dell’Unione nei suoi rapporti con il consiglio di amministrazione di Banca Carige;
– in terzo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa italiana per quanto riguarda l’approvazione, in data 18 settembre 2019, di un aumento di capitale in violazione del diritto di prelazione previsto dallo statuto di Banca Carige;
– in quarto luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa italiana in relazione alla nomina di commissari straordinari che si asseriva fossero in conflitto di interessi;
– in quinto luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE al momento dell’adozione della misura di intervento precoce, di diverse norme e principi;
– in sesto luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE nella decisione sul capitale, del principio di proporzionalità in ragione dell’imposizione a Banca Carige di un termine troppo breve per consentirle di rispettare i requisiti ad essa imposti in materia di capitale;
– in settimo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE del principio di tutela del legittimo affidamento a causa delle assicurazioni fornite agli azionisti sulla situazione di Banca Carige, e
– in ottavo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE del diritto di proprietà riconosciuto agli azionisti a causa della riduzione significativa del valore delle loro partecipazioni in Banca Carige.
44 Dopo aver ricordato, al punto 34 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti degli interessati richiede il soddisfacimento di tre condizioni cumulative, consistenti nell’illiceità del comportamento imputabile all’istituzione dell’Unione interessata, o ai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, nella realtà effettiva del danno e nell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno lamentato, il Tribunale ha rilevato, al punto 35 di tale sentenza, che esso riteneva opportuno esaminare se la prima di tali condizioni fosse soddisfatta. Esso ha ricordato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza, ciò avviene quando il comportamento contestato implica una norma giuridica preordinata a conferire diritti agli individui e quando la violazione addebitata all’istituzione è sufficientemente qualificata.
45 Per quanto riguarda la natura delle norme che possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale ha ricordato, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che, secondo la sua giurisprudenza, una norma giuridica è preordinata a conferire diritti agli individui quando essa genera, a beneficio di questi ultimi, un vantaggio qualificabile come diritto quesito, ha la funzione di tutelare i loro interessi o procede all’attribuzione, a favore degli individui, di diritti il cui contenuto può essere sufficientemente individuato e che, affinché sussista una responsabilità dell’Unione, è necessario che la tutela offerta dalla norma invocata sia effettiva nei confronti dell’individuo che l’invoca. Esso ha aggiunto che una norma non può essere presa in considerazione se non conferisce nessun diritto all’individuo che l’invoca, anche se essa conferisce un diritto ad altre persone.
46 Per quanto riguarda il tipo di violazione richiesta perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale, ai punti da 38 a 45 della sentenza impugnata, ha esaminato la giurisprudenza pertinente e ha concluso, al punto 46 di tale sentenza, che ne derivava che, per dimostrare una siffatta responsabilità nei confronti della BCE, i ricorrenti dovevano provare in modo giuridicamente sufficiente che quest’ultima avesse infranto in modo grave e manifesto, eccedendo il potere discrezionale riconosciutole, una norma di diritto dell’Unione che conferisce diritti agli individui. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 47 di detta sentenza, che, per stabilire se una siffatta violazione fosse stata commessa, il giudice dell’Unione doveva prendere in considerazione, alla luce degli elementi addotti dai ricorrenti, l’ampio potere discrezionale riconosciuto alla BCE nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza prudenziale.
47 Il Tribunale ha poi esaminato gli otto illeciti denunciati dai ricorrenti e ricordati al punto 43 della presente sentenza.
48 Per quanto riguarda il primo illecito, il Tribunale ha rilevato, al punto 59 della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostenevano che, non rettificando dichiarazioni asseritamente ingannevoli sulla solidità di Banca Carige e formulate da amministratori di quest’ultima, la BCE aveva violato in maniera sufficientemente qualificata l’articolo 53, comma 1, lettera d-bis), l’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), e l’articolo 67, comma 1, lettera e), del testo unico bancario.
49 A tal riguardo, il Tribunale ha osservato, al punto 68 della sentenza impugnata, che la prima e la terza di tali disposizioni impongono alla BCE un obbligo generale di pubblicità riguardante determinate categorie di informazioni per uno scopo di interesse pubblico, vale a dire garantire il buon funzionamento e la stabilità dei mercati, e non impongono obblighi di reagire, in modo specifico, quando taluni operatori formulano dichiarazioni sul mercato a proposito della solidità di taluni enti che altri operatori giudicano ingannevoli. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che da tali disposizioni non possa dedursi un diritto per gli investitori affinché la BCE intervenga, in ciascuno Stato membro, ogni volta che, in uno di essi, siano formulati commenti sugli enti soggetti alla sua vigilanza, i quali potrebbero essere giudicati da tali investitori come privi, in tutto o in parte, di fondamento. Dai punti 69 e 70 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che il fatto che siffatte dichiarazioni fossero state formulate dagli amministratori di Banca Carige non potesse condurre a una conclusione diversa.
50 Quanto all’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario, il Tribunale ha dichiarato, al punto 74 della sentenza impugnata, che risultava, alla luce del suo tenore letterale, che tale disposizione era irrilevante quando si trattava di stabilire se la BCE fosse tenuta a rettificare dichiarazioni riguardo alla stabilità finanziaria di una banca, attribuite a taluni operatori e giudicate errate da altri. Pertanto il Tribunale ha giudicato, al punto 75 di tale sentenza, che l’argomento dei ricorrenti relativo al primo illecito addebitato alla BCE doveva essere respinto.
51 Per quanto riguarda il secondo illecito addebitato alla BCE, il Tribunale ha rilevato, al punto 76 della sentenza impugnata, che i ricorrenti ritenevano che la BCE avesse violato gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013:
– accordandosi con Modiano e Innocenzi affinché essi si dimettessero, con effetto dal 2 gennaio 2019, ciò che avrebbe provocato la decadenza del consiglio di amministrazione di Banca Carige e aperto così la strada all’assoggettamento ad amministrazione straordinaria di quest’ultima;
– tentando di limitare i poteri del consiglio di amministrazione di Banca Carige a quelli di ratifica delle decisioni prese dall’amministratore delegato, in occasione della riunione del 16 febbraio 2018 e nel corso di scambi successivi tra Malacalza, Nouy, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, e Quintana, membro della direzione generale per la vigilanza microprudenziale della BCE, e
– celando al consiglio di amministrazione per diversi mesi la portata della difficoltà in cui versava Banca Carige in materia di capitale e informandolo soltanto il 21 giugno 2018 del contenuto di una lettera che la BCE aveva tuttavia inviato, il 4 giugno 2018, all’amministratore delegato.
52 Dopo aver analizzato, ai punti da 79 a 84 della sentenza impugnata, gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013, il Tribunale ha giudicato, ai punti 85 e 86 di tale sentenza, che dette disposizioni, non essendo preordinate a conferire diritti ai privati, non potevano fondare un illecito idoneo a far sussistere la responsabilità dell’Unione a causa del comportamento addebitato alla BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale da essa esercitata su Banca Carige e che, di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti relativo al secondo illecito doveva essere respinto.
53 Per quanto riguarda il terzo illecito, il Tribunale ha rilevato, al punto 87 della sentenza impugnata, che i ricorrenti addebitavano alla BCE di aver violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 56 del testo unico bancario avendo approvato, il 18 settembre 2019, un aumento di capitale contrario al diritto di prelazione riconosciuto agli azionisti dallo statuto di Banca Carige.
54 A tal riguardo, dai punti 92 e 93 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha giudicato che la verifica, che deve essere effettuata in applicazione dell’articolo 56 del testo unico bancario, deve vertere sulla compatibilità della prevista modificazione statutaria non con i diritti di prelazione degli azionisti, bensì con il dovere imperativo di una sana e prudente gestione e che, pertanto, l’obiettivo da prendere in considerazione nella realizzazione di tale verifica è la stabilità dell’ente creditizio interessato e, più in generale, del sistema finanziario nel suo insieme. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 94 di tale sentenza, che l’articolo 56 del testo unico bancario non conferisce, di per sé, diritti ai privati, cosicché l’argomento dei ricorrenti riguardante il terzo illecito addebitato alla BCE doveva essere respinto.
55 Per quanto riguarda il quarto illecito addebitato alla BCE, il Tribunale ha rilevato, al punto 95 della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostenevano che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario nominando, quali commissari straordinari, Modiano e Innocenzi, rispettivamente ex presidente del consiglio di amministrazione ed ex amministratore delegato di Banca Carige, dato che sarebbe stato difficile per tali due persone esercitare l’azione sociale nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di Banca Carige o di alcuni dei loro membri. Pertanto queste due persone si sarebbero trovate al riparo, a causa della loro nomina come commissari straordinari, da un’azione di responsabilità che avrebbe potuto essere proposta nei loro confronti per le decisioni adottate nell’esercizio delle loro funzioni precedenti.
56 A tal riguardo il Tribunale ha giudicato, al punto 104 della sentenza impugnata, che l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario era preordinato a conferire diritti agli individui.
57 Tuttavia il Tribunale ha osservato, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, che la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria non era stata fondata su «gravi irregolarità» commesse dai precedenti organi amministrativi di Banca Carige, bensì era stata fondata sul «deterioramento della situazione della banca (…) particolarmente significativo», ai sensi degli articoli 69-octiesdecies e 70 del testo unico bancario, il quale sarebbe derivato dalle difficoltà finanziarie che avevano preceduto la loro nomina. A tale riguardo il Tribunale ha giudicato, ai punti da 112 a 116 di tale sentenza, che la BCE aveva utilizzato il suo potere discrezionale in modo ragionevole, nominando come commissari straordinari Modiano e Innocenzi, che erano tanto a conoscenza degli affari di Banca Carige da poter agire rapidamente di fronte alla situazione di crisi in cui quest’ultima versava e ciò a maggior ragione in quanto, a partire dalla ripresa della gestione ordinaria di Banca Carige, l’assemblea degli azionisti e gli azionisti che detenevano, individualmente o congiuntamente, un quinto del capitale sociale o il diverso importo previsto nello statuto di quest’ultima avevano la facoltà di intentare un’azione di responsabilità contro Modiano e Innocenzi, entro un periodo di cinque anni decorrente dalla data di cessazione dalle loro funzioni di membri del consiglio di amministrazione. Il Tribunale ha, pertanto, concluso, al punto 117 della sentenza impugnata, che, poiché non era stata dimostrata nessuna violazione sufficientemente qualificata, l’argomento riguardante il quarto illecito addebitato alla BCE doveva essere respinto.
58 Per quanto riguarda il quinto illecito addebitato alla BCE, il Tribunale ha osservato, al punto 118 della sentenza impugnata, che i ricorrenti deducevano al riguardo sei censure. Dal punto 119 di tale sentenza emerge che, con la prima censura, i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, avendo adottato la misura di intervento precoce in presenza di un semplice rischio di violazione del quadro normativo applicabile laddove, a loro avviso, l’applicazione di tale disposizione necessitava la prova di una violazione prevedibile di tale quadro normativo. Il Tribunale ha respinto tale prima censura al punto 129 di detta sentenza con la motivazione che, poiché l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario persegue un obiettivo di interesse pubblico, tale disposizione non era preordinata a conferire diritti agli individui e che era proprio per conseguire tale obiettivo che essa era stata applicata dalla BCE nel caso di specie.
59 Dal punto 130 della sentenza impugnata risulta che, con la seconda censura, i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario imponendo a Banca Carige, nella misura di intervento precoce, l’obbligo di cedere, a condizioni poco vantaggiose, prestiti asseritamente in sofferenza mentre, secondo loro, tale disposizione non consentirebbe l’imposizione di un siffatto obbligo.
60 A tal riguardo, dai punti 134 e 138 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha giudicato che l’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario si limita a conferire all’autorità di vigilanza il potere di chiedere agli enti creditizi di preparare o attuare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito e non conferisce, di per sé, diritti agli individui, ma persegue un obiettivo di interesse pubblico e che proprio per realizzare tale obiettivo tale potere era stato attuato dalla BCE mediante la misura di intervento precoce. Inoltre, dopo aver riassunto, al punto 135 di tale sentenza, il contenuto essenziale di tale misura, il Tribunale ha constatato, al punto 136 di detta sentenza, che, contrariamente a quanto sostenevano i ricorrenti, detta misura non aveva imposto che Banca Carige cedesse prestiti in sofferenza, e ancor meno che lo facesse a prezzi definiti nel corso di un periodo determinato. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 137 della medesima sentenza, che l’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario non osta a che la misura di intervento precoce indicasse obiettivi minimi e fissasse termini per la riduzione dei prestiti in sofferenza. In tali circostanze il Tribunale ha giudicato, al punto 139 della sentenza impugnata, che la seconda censura doveva essere respinta.
61 Dai punti 140 e 141 della sentenza impugnata risulta che la terza censura verteva, in sostanza, sull’adozione della misura di intervento precoce in violazione qualificata dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1024/2013. Il Tribunale ha rilevato, ai punti 142 e 143 di tale sentenza, che detta disposizione attribuiva alla BCE poteri in materia di vigilanza prudenziale perseguendo un obiettivo di interesse pubblico senza conferire diritti agli individui e che, pertanto, la terza censura doveva essere respinta.
62 Al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, con la quarta censura, i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di parità di trattamento imponendo a Banca Carige, nell’ambito della misura di intervento precoce, misure più esigenti di quelle adottate nei confronti di altri enti creditizi che si trovano in una situazione simile. A tal riguardo, al punto 146 di tale sentenza il Tribunale ha ricordato che detto principio è tale da conferire diritti agli individui. Tuttavia, dal punto 151 di detta sentenza risulta che il Tribunale ha giudicato che, al fine di dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di detto principio, i ricorrenti dovevano dimostrare che altri enti creditizi italiani, che si trovavano in una situazione analoga a quella di Banca Carige, fossero stati trattati in modo diverso da quest’ultima. Ebbene, il Tribunale ha osservato, al punto 152 della medesima sentenza, che se è vero che i ricorrenti avevano prodotto un rapporto che confrontava il volume di prestiti in sofferenza detenuti da Banca Carige con quelli detenuti da altri enti creditizi italiani, essi non avevano tuttavia messo in relazione questa situazione particolare con le decisioni adottate dalla BCE in modo da dimostrare l’esistenza di una vera e propria disparità. Pertanto, il Tribunale ha respinto anche la quarta censura.
63 Quanto alla quinta censura, il Tribunale ha rilevato, al punto 154 della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di proporzionalità imponendo a Banca Carige un obbligo tale da provocare una svalutazione immediata dei prestiti che essa aveva accordato nonché perdite considerevoli per quest’ultima, pur essendo ipotizzabili misure meno radicali.
64 A tal riguardo il Tribunale ha ricordato, al punto 155 della sentenza impugnata, che il principio di proporzionalità era idoneo a conferire diritti agli individui. Tuttavia, sulla base di un’analisi, effettuata ai punti da 160 a 164 di tale sentenza, dei motivi che avevano giustificato l’adozione della misura di intervento precoce, il Tribunale ha giudicato, ai punti da 165 a 167 di detta sentenza, che la BCE aveva potuto ritenere, tenuto conto del rischio gravante su Banca Carige, che fosse appropriato e necessario adottare tale misura di intervento senza che esistessero soluzioni alternative che consentissero di porre fine, in modo soddisfacente, alle difficoltà in cui versava quest’ultima e che i ricorrenti non avevano evidenziato elementi che consentissero di ritenere che, adottando tale misura, la BCE avesse violato in modo grave e manifesto il principio di proporzionalità, cosicché la quinta censura doveva essere respinta, così come l’argomento riguardante il quinto illecito contestato alla BCE nel suo insieme.
65 Inoltre, ai punti da 168 a 174 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la sesta censura sollevata dai ricorrenti nell’ambito del quinto illecito contestato alla BCE, con la quale i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata, in via incidentale, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, l’inapplicabilità della misura di intervento precoce a causa della sua asserita illegittimità. Il Tribunale ha respinto tale eccezione di illegittimità dichiarando che una siffatta eccezione si applicava, a pena di irricevibilità, ai soli atti di portata generale e che la misura di intervento precoce non costituiva un atto siffatto.
66 Dal punto 175 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito del sesto illecito, i ricorrenti addebitavano alla BCE di aver imposto a Banca Carige, nella decisione sul capitale, un termine troppo breve per consentirle di rispettare i requisiti che le erano imposti da tale decisione. Per l’esattezza, i ricorrenti adducevano che non era ragionevole chiedere a Banca Carige di conformarsi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2018, vale a dire solo 19 giorni lavorativi dopo la data fissata dalla BCE per la presentazione e l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Banca Carige, di un piano per la conservazione del capitale.
67 Il Tribunale ha esaminato, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione sul capitale e ha concluso, ai punti da 184 a 186 di tale sentenza, che, da un lato, la BCE aveva potuto ritenere, tenuto conto del rischio reale che Banca Carige non riuscisse a ripristinare immediatamente il proprio capitale, che fosse opportuno e necessario chiederle di presentare e far approvare dal suo consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali entro, e non oltre, il 31 dicembre 2018, e che, dall’altro, i ricorrenti non avevano evidenziato elementi che consentissero di ritenere che, adottando la decisione sul capitale, la BCE avesse violato in maniera sufficientemente qualificata il principio di proporzionalità e che, pertanto, l’argomento dei ricorrenti relativo al sesto illecito doveva essere respinto.
68 Al punto 187 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito del sesto illecito addebitato alla BCE, i ricorrenti avanzavano tre censure che si riferivano all’asserita violazione sufficientemente qualificata da parte di quest’ultima del principio di tutela del legittimo affidamento.
69 In via preliminare il Tribunale ha ricordato, ai punti da 189 a 191 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui, in primo luogo, il principio di tutela del legittimo affidamento è un principio generale del diritto dell’Unione preordinato a conferire diritti agli individui, in secondo luogo, il fatto che la facoltà di avvalersi di tale principio è subordinata a tre condizioni cumulative secondo le quali gli organi amministrativi dell’Unione devono aver fornito all’interessato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, che tali assicurazioni devono essere idonee a generare legittime aspettative in capo al soggetto cui si rivolgono e conformi alle norme applicabili, e in terzo luogo, che la facoltà di avvalersi di detto principio è prevista per qualsiasi operatore economico in capo al quale un’autorità abbia fatto sorgere fondate aspettative, fermo restando tuttavia che, quando un operatore economico prudente e avveduto è in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il medesimo principio.
70 È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha analizzato le tre censure dedotte dai ricorrenti. Come risulta dal punto 193 della sentenza impugnata, con la prima di tali censure i ricorrenti contestano alla BCE di non essere intervenuta per rettificare dichiarazioni asseritamente ingannevoli, relative alla solidità finanziaria di Banca Carige, formulate dagli amministratori di quest’ultima.
71 A tal riguardo il Tribunale ha rilevato, al punto 196 della sentenza impugnata, da un lato, che il mancato intervento della BCE per correggere dichiarazioni asseritamente ingannevoli non poteva essere considerato come fornitura, da parte di quest’ultima, di assicurazioni quanto al comportamento che essa intendeva adottare nei confronti di Banca Carige e, dall’altro e in ogni caso, che una siffatta astensione non rispondeva manifestamente al requisito secondo cui le assicurazioni devono essere precise, incondizionate e concordanti per poter suscitare un legittimo affidamento. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto la prima censura.
72 Come risulta dai punti da 198 a 202 della sentenza impugnata, la seconda censura, con la quale i ricorrenti adducevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di tutela del legittimo affidamento formulando valutazioni positive a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019, è stata respinta dal Tribunale in quanto irricevibile. Il Tribunale ha giudicato che, mentre gli elementi essenziali sui quali si fonda una censura devono emergere, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dalle memorie del ricorrente, nel caso di specie i ricorrenti si erano riferiti genericamente agli aumenti di capitale effettuati dalla banca nel corso degli anni da 2015 a 2018, senza individuare con precisione quelli specificamente interessati dalla seconda censura e, inoltre, essi non avevano fornito nessun elemento che consentisse di ritenere che valutazioni positive fossero state effettivamente formulate dalla BCE, tali da soddisfare i requisiti della giurisprudenza per poter legittimamente ingenerare, nella loro mente, una determinata aspettativa quanto al comportamento che la BCE avrebbe adottato.
73 Il Tribunale, con la motivazione esposta ai punti da 203 a 207 della sentenza impugnata, ha altresì respinto in quanto irricevibile la terza censura, con la quale i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di tutela del legittimo affidamento fornendo agli azionisti di Banca Carige assicurazioni in merito alla solidità di quest’ultima, che avrebbero indotto tali azionisti ad effettuare ivi importanti investimenti. Il Tribunale ha osservato, a tal riguardo, che i ricorrenti non avevano fornito nessun elemento che consentisse di individuare le assicurazioni che la BCE avrebbe fornito o le circostanze in cui tali assicurazioni sarebbero state fornite. Pertanto, dopo aver respinto tutte le censure dedotte nell’ambito dell’asserito settimo illecito, il Tribunale ha respinto nel loro complesso gli argomenti dei ricorrenti relativi a tale illecito.
74 In ultimo luogo il Tribunale ha analizzato, ai punti da 208 a 215, l’argomento dei ricorrenti relativo all’ottavo illecito, vertente sulla violazione, da parte della BCE, del diritto di proprietà di questi ultimi, in quanto essa avrebbe provocato, con i suoi atti e le sue omissioni, una diminuzione significativa del valore delle loro partecipazioni in Banca Carige. Pur riconoscendo che il diritto di proprietà enunciato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») costituisce un principio giuridico che conferisce diritti agli individui, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti si erano limitati a dichiarare che il valore delle loro partecipazioni era diminuito e avevano imputato tale evoluzione alle decisioni adottate da Banca Carige a seguito delle misure adottate dalla BCE, senza tuttavia dimostrare che tali misure avessero causato un tale risultato e senza aver presentato un’analisi che consentisse di ritenere che la causa di quest’ultimo non risiedesse, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, in altri fatti o in altre circostanze. Alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che l’argomento relativo all’ottavo illecito addebitato alla BCE fosse irricevibile.
75 Pertanto il Tribunale ha concluso, ai punti 216 e 217 della sentenza impugnata, che nessuno degli illeciti lamentati dai ricorrenti poteva far sussistere una responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE e che, di conseguenza, il ricorso doveva essere respinto, senza che fosse necessario valutare se le altre condizioni la cui osservanza è richiesta dalla giurisprudenza perché possa sorgere la responsabilità di un’istituzione dell’Unione fossero soddisfatte, né pronunciarsi sui provvedimenti istruttori domandati dai ricorrenti.
IV. Conclusioni delle parti
76 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
– in subordine, statuire essa stessa sul ricorso e accogliere le loro domande proposte con quest’ultimo, e
– condannare la BCE e la Commissione alle spese.
77 La BCE chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata, e, in entrambi i casi, di condannare i ricorrenti alle spese. In ulteriore subordine, nell’eventualità in cui l’impugnazione dovesse essere accolta e la sentenza impugnata annullata, la BCE chiede alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
78 La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile o inoperante e integralmente infondata, e di condannare i ricorrenti alle spese.
V. Sulla domanda di sospensione del procedimento
79 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte, nell’ipotesi in cui essa intendesse discostarsi dalle conclusioni dell’avvocato generale che hanno proposto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, di sospendere, conformemente all’articolo 55 del regolamento di procedura della Corte, il procedimento nella presente causa fino a quando il Tribunale o, se del caso, la Corte, in caso di impugnazione, si pronunci sul ricorso proposto nella causa T‑612/20, Malacalza Investimenti/BCE, pendente dinanzi al Tribunale e avente ad oggetto l’annullamento della decisione di assoggettamento di Banca Carige ad amministrazione straordinaria.
80 La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra sospendere il procedimento nella presente causa, cosicché la domanda di sospensione deve essere respinta.
VI. Sull’impugnazione
A. Sulla ricevibilità
1. Argomenti delle parti
81 La BCE eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione. Essa sostiene che i ricorrenti non precisano quali siano gli errori di diritto che contestano al Tribunale, non individuano con sufficiente precisione gli elementi che il Tribunale avrebbe snaturato, si limitano a ripetere i loro argomenti dedotti in primo grado e invocano motivi nuovi, non presentati dinanzi al Tribunale, che modificherebbero l’oggetto della controversia.
82 I ricorrenti contestano gli argomenti della BCE e ritengono che la loro impugnazione sia ricevibile.
2. Giudizio della Corte
83 Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 99 e giurisprudenza citata).
84 Non soddisfa, in particolare, tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali tale motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limitasse ad affermazioni generiche e non contenesse indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 100 e giurisprudenza citata).
85 Inoltre, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Per contro, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di questi ultimi e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 12 giugno 2025, ZR/EUIPO, C‑364/23 P, EU:C:2025:428, punto 32).
86 Nel caso di specie occorre constatare che, in linea generale e fatta salva l’analisi individuale dei motivi e degli argomenti dedotti dai ricorrenti, l’argomentazione sviluppata nell’impugnazione consente di individuare la motivazione della sentenza impugnata di cui si tratta nonché gli errori contestati al Tribunale, cosicché tale impugnazione non può essere, immediatamente, respinta in quanto irricevibile.
87 Quanto all’argomento della BCE, secondo cui i ricorrenti ripeterebbero alcuni argomenti che essi avrebbero già invocato dinanzi al Tribunale, è sufficiente ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, quando un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 12 giugno 2025, ZR/EUIPO, C‑364/23 P, EU:C:2025:428, punto 34 e giurisprudenza citata).
88 Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE contro l’intera impugnazione devono essere respinte.
B. Nel merito
89 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono sette motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, parità di trattamento, divieto di abuso del diritto e di tutela della proprietà, sulla violazione o sullo snaturamento dell’articolo 53, comma 1, lettera d-bis), e dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario, sulla violazione dell’articolo 340, terzo comma, TFUE nonché su un difetto di motivazione; il secondo, sulla violazione degli articoli 69-octiesdecies e 69-noviesdecies del testo unico bancario, letti in combinato disposto con gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 e con i principi di tutela del legittimo affidamento, parità di trattamento, proporzionalità, tutela della proprietà, divieto di abuso del diritto e dell’onere della prova, nonché su un difetto di motivazione; il terzo, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità ed effettività della tutela dei diritti, nonché su un difetto di motivazione; il quarto, sulla violazione del principio di attribuzione e degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013, del diritto italiano e del principio di tutela della proprietà nonché su un difetto di motivazione; il quinto, sulla violazione degli articoli 41 e 47 della Carta, dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, del principio generale di imparzialità e dell’articolo 72, comma 6, del testo unico bancario, nonché su un difetto di motivazione; il sesto, sulla violazione del diritto di proprietà, dell’articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2017/1132, dell’articolo 9 del regolamento n. 1024/2013, sulla violazione o, comunque, sullo snaturamento del diritto italiano, sul travisamento delle loro allegazioni nonché su un difetto di motivazione; e, il settimo, sull’omesso esame dei loro argomenti e su un difetto di motivazione.
1. Sul primo motivo d’impugnazione
90 Il primo motivo d’impugnazione si suddivide in cinque parti.
a) Sulla prima parte
1) Argomenti delle parti
91 I ricorrenti contestano i punti da 187 a 207 della sentenza impugnata, relativi al settimo illecito addebitato alla BCE. Essi adducono che, dinanzi al Tribunale, avevano sostenuto che, a causa delle sue caratteristiche normative e del suo concreto esplicarsi nel caso di specie, l’attività di vigilanza della BCE aveva ingenerato nei loro confronti un legittimo affidamento quanto al fatto che Banca Carige fosse gestita in modo sano e prudente dal 2015. Sarebbe a causa della loro fiducia nell’efficacia dell’attività di vigilanza della BCE che essi avrebbero investito in Banca Carige e sarebbero stati indotti a mantenere i loro investimenti. La violazione del loro legittimo affidamento si sarebbe altresì riflessa nella violazione del loro diritto di proprietà, in quanto l’assoggettamento di Banca Carige ad amministrazione straordinaria seguito dall’aumento del suo capitale, «orchestrato» dai commissari straordinari di Banca Carige, nominati, sorvegliati e autorizzati dalla BCE, avrebbe condotto all’espropriazione dei ricorrenti.
92 Il loro ricorso sarebbe, quindi, in particolare, fondato sulla lesione, da parte della BCE, in violazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e della proprietà, delle aspettative che essa aveva suscitato negli investitori circa l’idoneità dei cospicui aumenti di capitale di Banca Carige degli anni 2015 e 2017 ad assicurare la solidità patrimoniale e finanziaria di quest’ultima. I ricorrenti avrebbero sostenuto dinanzi al Tribunale che il comportamento integrante tale violazione consisteva negli accertamenti, da parte della BCE, sulla situazione di Banca Carige e nelle prescrizioni relative alle misure che quest’ultima doveva adottare, prescrizioni che sarebbero state comunicate agli azionisti di quest’ultima dai suoi amministratori. Ebbene, il Tribunale avrebbe «rott[o]», nella sentenza impugnata, l’«unità di elementi fattuali e giuridici» della loro prospettazione suddividendo quest’ultima in quattro illeciti diversi, esaminati, rispettivamente, ai punti da 59 a 75, da 87 a 93, da 118 a 174 e da 187 a 207 della sentenza impugnata, il che costituirebbe un travisamento della loro argomentazione.
93 Nello stesso contesto i ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto basandosi sulla giurisprudenza citata, in modo incompleto, al punto 191 della sentenza impugnata, mentre tale giurisprudenza non riguarda una fattispecie come quella in oggetto.
94 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti.
2) Giudizio della Corte
95 Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle competenti autorità dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, punto 365 e giurisprudenza citata).
96 Da tale giurisprudenza risulta che atti adottati dall’autorità incaricata della vigilanza del settore bancario o il comportamento di tale autorità in detto ambito non possono, di per sé e in mancanza di assicurazioni come quelle richieste dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, essere considerati tali da aver ingenerato negli interessati un legittimo affidamento.
97 In particolare, il solo fatto che l’autorità competente abbia imposto a un ente creditizio soggetto alla sua vigilanza prudenziale l’adozione di talune misure che sono state effettivamente adottate non può, in mancanza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti di detta autorità al riguardo, essere considerato tale da aver ingenerato negli azionisti dell’ente di cui trattasi un legittimo affidamento circa la persistenza della stabilità finanziaria di detto ente o circa il fatto che nessuna misura supplementare sarebbe stata adottata in futuro nei confronti dello stesso ente.
98 Date tali circostanze, il Tribunale non è incorso in errori di diritto, da un lato, nel ritenere che gli argomenti dei ricorrenti, vertenti, in primo luogo, sull’asserita assenza di intervento della BCE, in violazione della normativa italiana applicabile, per rettificare le dichiarazioni asseritamente ingannevoli formulate sulla solidità di Banca Carige, in secondo luogo, sull’asserita approvazione da parte della BCE, contrariamente a tale normativa, dell’aumento di capitale di Banca Carige e, in terzo luogo, sull’adozione, da parte della BCE, asseritamente in violazione di diverse norme e principi, della misura di intervento precoce, non erano idonei a dimostrare una violazione, da parte della BCE, del principio di tutela del legittimo affidamento e, dall’altro, nell’analizzare tali argomenti in modo distinto ai punti, rispettivamente, da 59 a 75, da 87 a 93 e da 118 a 174 della sentenza impugnata quali primo, terzo e quinto illecito contestati alla BCE.
99 Per quanto riguarda gli argomenti dei ricorrenti formulati contro il punto 191 della sentenza impugnata, essi sono inoperanti. Infatti, il richiamo giurisprudenziale effettuato in tale punto non fa parte della motivazione che ha giustificato il rigetto, da parte del Tribunale, dell’una o dell’altra delle tre censure in cui il Tribunale aveva suddiviso il settimo illecito contestato alla BCE.
100 In particolare, dal punto 196 della sentenza impugnata risulta che la prima di tali tre censure è stata respinta dal Tribunale per il motivo, non viziato da errori di diritto, che il mancato intervento da parte della BCE per correggere dichiarazioni asseritamente ingannevoli sulla situazione di Banca Carige non può essere considerato come fornitura, da parte della BCE, di assicurazioni quanto al comportamento che essa intendeva adottare nei confronti di quest’ultima e che, in ogni caso, una siffatta mancanza non rispondeva manifestamente al requisito secondo cui le assicurazioni devono essere precise, incondizionate e concordanti per poter suscitare un legittimo affidamento.
101 Quanto alla seconda e alla terza censura, risulta, rispettivamente, dai punti da 199 a 202 nonché da 204 a 206 della sentenza impugnata che il Tribunale le ha respinte in quanto irricevibili, non avendo i ricorrenti esposto in modo coerente e comprensibile gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esse erano fondate.
102 Per quanto riguarda l’asserita lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti, dall’argomento di questi ultimi, riassunto al punto 91 della presente sentenza, risulta che, a loro avviso, tale lesione era la conseguenza diretta della violazione sufficientemente qualificata del principio di tutela del legittimo affidamento da parte della BCE. Ebbene, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato, senza essere incorso in errori di diritto, che l’argomento dedotto dinanzi ad esso dai ricorrenti non consentiva di dimostrare una violazione di quest’ultimo principio, neppure l’argomento di questi ultimi vertente sull’asserita violazione del loro diritto di proprietà può essere accolto.
103 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante.
b) Sulla seconda parte
1) Argomenti delle parti
104 I ricorrenti contestano i punti da 193 a 197 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato e respinto la prima censura dedotta nell’ambito del settimo illecito contestato alla BCE. Essi sostengono, a tal riguardo, che le assicurazioni della BCE che avrebbero suscitato in loro un legittimo affidamento consistevano in atti relativi alla situazione di Banca Carige che la BCE aveva adottato e divulgato mediante comunicati e non nel silenzio di quest’ultima, che si è limitata a confermare tali comunicati.
105 I ricorrenti aggiungono che il riferimento operato dal Tribunale, al punto 196 della sentenza impugnata, alla «forma» degli atti della BCE implica che le assicurazioni necessarie per fondare un legittimo affidamento si inseriscano in un rapporto contrattuale, mentre il principio di tutela di un siffatto affidamento si applica specificamente nel settore della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione e comporta una «sanzione extracontrattuale».
106 Peraltro, il Tribunale avrebbe travisato la loro prospettazione rilevando, al punto 196 della sentenza impugnata, che essi «abbiano potuto sperare che la situazione [di Banca Carige] migliorasse». Essi sottolineano, a tal riguardo, che non era il mancato miglioramento della situazione di Banca Carige che essi avevano denunciato dinanzi al Tribunale bensì il fatto che, da un lato, la BCE aveva adottato, solo pochi mesi dopo l’aumento di capitale del 2015, la misura di intervento precoce e, dall’altro, che la BCE aveva affermato, nella decisione sul capitale, che i requisiti di capitale erano venuti meno per Banca Carige già il 1º gennaio 2018, soltanto pochi giorni dopo il nuovo aumento di capitale di quest’ultima, realizzato conformemente alle indicazioni della BCE e approvato in forza dell’articolo 56 del testo unico bancario.
107 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti.
2) Giudizio della Corte
108 In primo luogo, l’argomento dei ricorrenti secondo cui le assicurazioni della BCE costitutive di un legittimo affidamento risulterebbero dagli atti adottati da quest’ultima nei confronti di Banca Carige deve essere respinto per il motivo esposto al punto 96 della presente sentenza.
109 In secondo luogo, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti con il loro argomento riassunto al punto 105 della presente sentenza, il riferimento, al punto 196 della sentenza impugnata, alla «forma» del mancato intervento da parte della BCE, per correggere dichiarazioni asseritamente ingannevoli riguardanti la situazione di Banca Carige, non implica che il Tribunale abbia ritenuto che le assicurazioni necessarie per fondare un legittimo affidamento dovessero inserirsi in un contesto contrattuale. Utilizzando il termine «forma» il Tribunale intendeva, con ogni evidenza, sottolineare che una semplice omissione della BCE non costituisce un’assicurazione precisa e incondizionata idonea, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 95 della presente sentenza, a generare un legittimo affidamento meritevole di tutela. Tale considerazione, conforme a detta giurisprudenza, non è viziata da errori di diritto.
110 In terzo luogo, per quanto riguarda il riferimento, al punto 196 della sentenza impugnata, alla «possibilità che i ricorrenti abbiano potuto sperare che la situazione [di Banca Carige] migliorasse», è sufficiente rilevare che il Tribunale ha ivi considerato una semplice ipotesi che, del resto, non ha prodotto conseguenze sul ragionamento sviluppato in tale punto, come risulta dalla lettura complessiva di quest’ultimo.
111 In quarto ed ultimo luogo, dalla lettura complessiva dei punti da 193 a 197 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha correttamente inteso che l’illecito lamentato dai ricorrenti, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, consisteva, in particolare, nel mancato intervento della BCE per rettificare dichiarazioni di terzi riguardanti Banca Carige, considerate ingannevoli. Inoltre, come risulta dal punto 98 della presente sentenza, il Tribunale ha anche tenuto conto degli altri argomenti dei ricorrenti e li ha esaminati come illeciti distinti avendo ritenuto, senza essere incorso in errori di diritto, che essi non fossero idonei a dimostrare la violazione, da parte della BCE, del principio della tutela del legittimo affidamento. Pertanto, l’argomento dei ricorrenti vertente su un asserito travisamento della loro prospettazione da parte del Tribunale deve essere respinto.
112 Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del primo motivo d’impugnazione in quanto infondata.
c) Sulla terza parte
1) Argomenti delle parti
113 I ricorrenti contestano i punti da 198 a 207 della sentenza impugnata, relativi all’esame della seconda e terza censura dedotte nell’ambito del settimo illecito contestato alla BCE. Essi ritengono che il Tribunale abbia del tutto ignorato i loro argomenti relativi all’esistenza, in loro favore, di un legittimo affidamento a causa degli atti della BCE, il che equivale a un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Essi aggiungono che l’affermazione, al punto 199 della sentenza impugnata, secondo cui i ricorrenti si sarebbero riferiti «genericamente agli aumenti di capitale effettuati dalla banca nel 2015, 2016, 2017 e 2018, senza individuare con precisione quelli specificamente interessati dalla [seconda] censura» dimostra che il Tribunale non ha effettuato una lettura corretta degli atti di causa, dato che non vi sono stati aumenti di capitale di Banca Carige negli anni 2016 e 2018.
114 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti.
2) Giudizio della Corte
115 Gli argomenti dei ricorrenti formulati contro i punti da 198 a 207 della sentenza impugnata, relativi alla seconda e terza censura dedotte nell’ambito del settimo illecito contestato alla BCE, devono essere respinti in quanto infondati. Infatti, il Tribunale ha esposto in modo giuridicamente sufficiente, ai punti, rispettivamente, da 199 a 202 e da 204 a 207 di tale sentenza, la motivazione per cui tali due censure dovevano essere respinte in quanto irricevibili cosicché, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, tale parte di detta sentenza non è viziata da un difetto di motivazione.
116 Inoltre, dal punto 111 della presente sentenza risulta che il Tribunale non ha ignorato l’argomento dei ricorrenti relativo agli atti della BCE, ma l’ha esaminato in altre parti della sentenza impugnata.
117 Infine, l’argomento dei ricorrenti vertente sull’erroneo riferimento, al punto 199 della sentenza impugnata, agli aumenti di capitale di Banca Carige negli anni 2016 e 2018, quando nessun aumento è avvenuto nel corso di tali anni, deve essere respinto in quanto inoperante.
118 Occorre rilevare, a tal riguardo, che il Tribunale ha affermato, al punto 199 della sentenza impugnata, che i ricorrenti si erano riferiti essi stessi, nelle loro memorie, a tali aumenti. Anche supponendo che, così facendo, il Tribunale abbia effettuato una lettura erronea di tali memorie, un siffatto errore non può mettere in discussione la valutazione secondo cui la seconda censura relativa al settimo illecito contestato alla BCE era irricevibile.
119 Infatti, tale considerazione è fondata in modo giuridicamente sufficiente sulla constatazione, contenuta al punto 200 della sentenza impugnata, secondo cui i ricorrenti non avevano dedotto elementi che consentissero di ritenere che valutazioni positive, idonee a ingenerare nella loro mente una determinata aspettativa quanto al comportamento che la BCE avrebbe adottato, fossero state formulate da quest’ultima a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019.
120 In considerazione di quanto precede, la terza parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante.
d) Sulla quarta parte
1) Argomenti delle parti
121 I ricorrenti contestano la motivazione esposta ai punti da 118 a 174 della sentenza impugnata, relativa al quinto illecito contestato alla BCE. Essi sostengono che le loro censure includevano «rilievi critici fondati sulle pertinenti norme del [testo unico bancario]», che si aggiungevano all’asserita violazione non solo del principio di tutela del legittimo affidamento, ma anche dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, tutela della proprietà e divieto di abuso.
122 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti.
2) Giudizio della Corte
123 La quarta parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 83 e 84 della presente sentenza.
124 Infatti, i ricorrenti si limitano a dichiarare che le loro censure includevano «rilievi critici» fondati sul testo unico bancario, senza precisare né quale fosse il contenuto di tali osservazioni né quale errore di diritto essi addebitano al Tribunale di aver commesso.
e) Sulla quinta parte
1) Argomenti delle parti
125 I ricorrenti contestano i punti da 68 a 74 della sentenza impugnata. Essi sostengono che il Tribunale si è basato su un’interpretazione erronea, o addirittura su uno snaturamento, dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario. A loro avviso, a causa della sua portata, tale disposizione conferisce all’autorità di vigilanza «ogni potere-dovere utile».
126 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti.
2) Giudizio della Corte
127 Occorre rilevare che i punti da 68 a 74 della sentenza impugnata si inseriscono nella parte di tale sentenza dedicata all’esame del primo illecito, vertente sull’assenza di intervento della BCE per rettificare dichiarazioni asseritamente ingannevoli riguardanti la solidità di Banca Carige, e ciò in violazione della normativa italiana applicabile. Dopo aver riassunto, ai punti 72 e 73 di tale sentenza, il tenore dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario, ricordato al punto 15 della presente sentenza, il Tribunale ha constatato, al punto 74 della sentenza impugnata, che tale disposizione non impone alla BCE l’obbligo di rettificare dichiarazioni attribuite a taluni operatori, e giudicate errate da altri, riguardo alla stabilità finanziaria di un ente creditizio.
128 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, così facendo, il Tribunale ha effettuato una lettura corretta di detta disposizione.
129 Pertanto, la quinta parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
130 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo d’impugnazione.
2. Sul secondo motivo d’impugnazione
131 Il secondo motivo d’impugnazione riguarda i punti della motivazione della sentenza impugnata relativi all’esame del quinto illecito vertente sulla violazione, da parte della BCE, in sede di adozione della misura di intervento precoce, di diverse norme e principi. Detto motivo d’impugnazione si suddivide in sei parti.
a) Sulla prima e terza parte
1) Argomenti delle parti
132 Con la prima parte, i ricorrenti contestano il rigetto, per la motivazione esposta ai punti da 119 a 129 della sentenza impugnata, della prima censura dedotta nel contesto del quinto illecito contestato alla BCE, vertente sulla violazione sufficientemente qualificata, da parte di quest’ultima, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce. Secondo i ricorrenti il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 125, 126 e 129 di tale sentenza, che detta disposizione non conferisce diritti ai singoli individui. I ricorrenti rilevano, a tal riguardo, da un lato, che, dinanzi al Tribunale, essi avevano invocato la violazione di diversi principi generali del diritto dell’Unione che attribuiscono diritti ai singoli individui, ivi compreso il principio di tutela del legittimo affidamento. Dall’altro lato, essi affermano che l’articolo 69-octiesdecies del testo unico bancario indica, tra i presupposti di adozione delle misure da esso previste, la violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento n. 575/2013.
133 Con la terza parte, i ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale di aver effettuato, ai punti da 126 a 128 della sentenza impugnata, una lettura errata della misura di intervento precoce.
134 Secondo la BCE, in tale sentenza il Tribunale ha analizzato in modo dettagliato l’argomento dei ricorrenti, sia riguardo all’articolo 69-octiesdecies del testo unico bancario sia riguardo all’asserita violazione dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di parità di trattamento e il principio di proporzionalità. Nella loro impugnazione, i ricorrenti non invocherebbero nessun elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel giudicare che tale articolo 69-octiesdecies non conferisce diritti agli individui. Inoltre, il regolamento n. 575/2013, menzionato dai ricorrenti, sarebbe irrilevante dal momento che, dinanzi al Tribunale, i ricorrenti non avrebbero dedotto una violazione di tale regolamento.
135 Senza formulare argomenti specifici in risposta alla prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la Commissione ritiene che l’impugnazione debba essere integralmente respinta.
2) Giudizio della Corte
136 Secondo la giurisprudenza della Corte, la sussistenza, a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione o di una delle sue istituzioni, come la BCE, è subordinata al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli individui, la realtà effettiva del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subito dalle persone lese (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata).
137 Risulta da tale giurisprudenza che la prima condizione per la sussistenza di detta responsabilità, che si riferisce all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione di cui trattasi, si compone di due parti, vale a dire che è necessario, da un lato, che si sia verificata una violazione di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli individui e, dall’altro, che tale violazione sia sufficientemente qualificata (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 118 e giurisprudenza citata).
138 Per quanto riguarda la prima parte di detta condizione, secondo una costante giurisprudenza i diritti dei soggetti dell’ordinamento nascono non soltanto quando essi vengono espressamente conferiti da disposizioni del diritto dell’Unione, ma anche in conseguenza di obblighi positivi o negativi che vengano imposti da disposizione siffatte in maniera ben definita tanto ai singoli individui quanto agli Stati membri o alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 119 e giurisprudenza citata).
139 La violazione di tali obblighi può pregiudicare i diritti che sono così implicitamente conferiti ai soggetti dell’ordinamento in virtù delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi. La piena efficacia di tali disposizioni e la tutela dei diritti che queste ultime mirano a conferire esigono che i singoli individui abbiano la possibilità di ottenere un risarcimento (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 120 e giurisprudenza citata).
140 Nel caso di specie, come risulta dal punto 119 della sentenza impugnata, con la prima censura dedotta nell’ambito del quinto illecito contestato alla BCE i ricorrenti hanno sostenuto che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, avendo adottato la misura di intervento precoce in presenza di un semplice rischio di violazione del quadro normativo applicabile, laddove l’applicazione di tale disposizione necessita la prova di una violazione prevedibile di tale quadro.
141 A tal riguardo occorre ricordare che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti elencati in tale paragrafo 1, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, tra cui la Repubblica italiana. Conformemente al paragrafo 3, prima frase, di tale articolo 4, ai fini dell’assolvimento di tali compiti la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.
142 L’articolo 69-octiesdecies del testo unico bancario è una delle disposizioni che recepiscono nel diritto italiano l’articolo 27 della direttiva 2014/59. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1024/2013, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, la BCE ha i poteri che tale articolo 69-octiesdecies conferisce alla Banca d’Italia.
143 Ciò precisato occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 70 a 72 delle sue conclusioni, che le misure previste all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario possono incidere sui diritti e sulla situazione giuridica dell’ente creditizio interessato nonché dei suoi azionisti, in particolare quando tali misure modificano le decisioni adottate da tale ente o impediscono la distribuzione di dividendi a tali azionisti.
144 Ebbene, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario non consente alla BCE di adottare le misure previste da tale disposizione finché non ricorrano i presupposti previsti da quest’ultima; l’ente creditizio interessato nonché i suoi azionisti dispongono del diritto di esigere il rispetto di tale obbligo.
145 Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza citata ai punti 138 e 139 della presente sentenza, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario conferisce diritti ai singoli individui, cosicché questi ultimi possono ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in caso di violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione.
146 A tal riguardo occorre ricordare che, nella sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punti da 100 a 105), la Corte ha dichiarato che, malgrado la ricorrente in tali cause avesse nel frattempo venduto le azioni da essa detenute nel capitale di Banca Carige, il suo interesse all’annullamento della decisione di assoggettamento di quest’ultima ad amministrazione straordinaria persisteva, dal momento che tale ricorrente intendeva proporre un ricorso contro la BCE per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’adozione di tale decisione.
147 Tale valutazione corrobora la conclusione secondo cui le disposizioni, come l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, che conferiscono alla BCE, in quanto autorità di vigilanza, il potere di adottare, nei confronti degli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza prudenziale misure che incidono sulla situazione giuridica di tali enti nonché dei loro azionisti, sono preordinate a conferire diritti ai singoli individui, in quanto delimitano le circostanze in cui tali misure possono essere adottate.
148 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 129 della sentenza impugnata, che, perseguendo un obiettivo di interesse pubblico, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario non è preordinato a conferire diritti agli individui.
149 Pertanto, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere accolta e, senza che sia necessario esaminare la terza parte, diretta contro la medesima parte della sentenza impugnata, occorre annullare tale sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso dei ricorrenti nella parte in cui esso riguardava l’asserita violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce.
b) Sulla seconda parte
1) Argomenti delle parti
150 I ricorrenti sostengono che il Tribunale si è contraddetto dichiarando, da un lato, al punto 135, secondo trattino, della sentenza impugnata, che il piano strategico che Banca Carige era tenuta a presentare conformemente alla misura di intervento precoce doveva «includere obiettivi quantitativi per la riduzione dei prestiti in sofferenza» e, dall’altro, al punto 136 di tale sentenza, che tale misura «non [aveva] imposto che [Banca Carige] cedesse prestiti in sofferenza, e ancor meno che lo facesse a prezzi definiti nel corso di un periodo determinato». I ricorrenti riconoscono che la BCE non ha determinato il prezzo di cessione dei prestiti in sofferenza da cedere, ma ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la cessione obbligatoria di tali prestiti non poteva che condurre alla loro cessione a prezzi molto ridotti.
151 La BCE e la Commissione ritengono che la seconda parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
152 È giocoforza constatare che non sussiste contraddizione tra i punti 135 e 136 della sentenza impugnata.
153 La circostanza che, nella misura di intervento precoce, la BCE abbia chiesto a Banca Carige di presentare un piano strategico e un piano operativo che dovevano, in particolare, includere obiettivi per la riduzione dei prestiti in sofferenza, come ricordato al punto 135, secondo trattino, della sentenza impugnata, non significa, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 136 di tale sentenza, che la BCE abbia imposto a Banca Carige di cedere tali prestiti e, ancor meno, a condizioni poco vantaggiose. Spettava, infatti, a Banca Carige determinare i mezzi con i quali essa poteva giungere alla riduzione di tali prestiti.
154 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata.
c) Sulla quarta parte
1) Argomenti delle parti
155 I ricorrenti criticano la motivazione esposta al punto 152 della sentenza impugnata per giustificare il rigetto della quarta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento in sede di adozione della misura di intervento precoce. Essi sostengono che l’affermazione del Tribunale secondo cui «essi non hanno messo in relazione [la] situazione particolare [di Banca Carige] con le decisioni adottate dalla BCE in modo da dimostrare l’esistenza di una vera e propria disparità di trattamento tra [Banca Carige] e altri istituti di credito italiani» è del tutto apodittica, contrasta con la produzione documentale in primo grado e viola l’obbligo di motivazione.
156 Inoltre, essi contestano al Tribunale di non aver accolto la loro domanda di disporre «una consulenza tecnica volta alla ricognizione e [alla] valutazione comparativa delle situazioni di altre banche in relazione al diverso trattamento adottato dalla BCE» e di aver violato la sentenza del 23 maggio 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, EU:C:1996:205, punto 29), da cui risulta, secondo i ricorrenti, che l’onere «di provare il fondamento delle ragioni che legittimamente sostengono gli atti delle istituzioni» incombe su queste ultime.
157 I ricorrenti aggiungono che, nel caso di specie, occorreva, nel rispetto dell’articolo 47 della Carta, applicare la «regola di vicinanza della prova», secondo la quale nel caso in cui le conoscenze dei fatti «che sono oggetto di prova» appartengano a una parte e non all’altra, la quale non si trova nella condizione di accedervi, l’onere della prova grava sulla prima di tali parti e non sulla seconda. Secondo i ricorrenti, era di tutta evidenza che solo la BCE aveva tale disponibilità con riferimento alle situazioni degli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza.
158 La BCE e la Commissione ritengono che la quarta parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
159 Da giurisprudenza costante risulta che il principio generale di parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato. La violazione di tale principio in ragione di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano paragonabili tenuto conto dell’insieme degli elementi che le caratterizzano (sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punti 191 e 192 nonché giurisprudenza citata).
160 Nel caso di specie, dal punto 144 della sentenza impugnata emerge che, con la quarta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE, i ricorrenti hanno sostenuto che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di parità di trattamento imponendo a Banca Carige, nell’ambito della misura di intervento precoce, misure più esigenti di quelle adottate nei confronti di altri enti creditizi che si trovavano in una situazione simile.
161 A tal riguardo, al punto 151 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato in sostanza che, affinché la quarta censura potesse essere accolta, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che altri enti creditizi italiani che si trovavano in una situazione analoga a quella di Banca Carige fossero stati trattati in modo diverso dalla BCE.
162 Esso ha aggiunto, al punto 152 di tale sentenza, criticato dai ricorrenti, che, se è vero che questi ultimi avevano prodotto un rapporto che confrontava il volume di prestiti in sofferenza detenuti da Banca Carige con quelli detenuti da altri enti creditizi italiani, essi non avevano tuttavia messo in relazione questa situazione particolare con le decisioni adottate dalla BCE in modo da dimostrare l’esistenza di una vera e propria disparità di trattamento tra Banca Carige e tali altri enti. Il Tribunale ha pertanto dichiarato, al punto 153 di detta sentenza, che la quarta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE doveva essere respinta.
163 In primo luogo, occorre osservare che i punti da 151 a 153 della sentenza impugnata evidenziano, in modo chiaro e coerente, i punti della motivazione che giustificano il rigetto della censura summenzionata, cosicché l’argomento dei ricorrenti vertente su un asserito difetto di motivazione di tale parte della sentenza impugnata deve essere respinto.
164 In secondo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta in linea di principio alla persona che deduce fatti a sostegno di una domanda o di un argomento fornire la prova della loro realtà effettiva (sentenza del 7 novembre 2024, Ryanair/Commissione, C‑588/22 P, EU:C:2024:935, punto 48 e giurisprudenza citata).
165 Nel caso di specie, il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel giudicare, in sostanza, che, poiché i ricorrenti non avevano prodotto nessun elemento di prova idoneo a dimostrare che altri enti creditizi italiani che si trovavano in una situazione analoga a quella di Banca Carige fossero stati trattati in modo diverso da quest’ultima in decisioni della BCE, la quarta censura relativa al quinto illecito, secondo la quale, avendo adottato la misura di intervento precoce, la BCE aveva violato in maniera sufficientemente qualificata il principio di parità di trattamento imponendo a Banca Carige misure più esigenti di quelle imposte ad altri enti creditizi che si trovavano in una situazione simile, doveva essere respinta.
166 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale non ha accolto la loro domanda di disporre una consulenza tecnica, occorre ricordare che, alla luce dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale quest’ultimo dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni, il Tribunale è altresì competente in via esclusiva a valutare l’utilità di mezzi istruttori, tra cui la consulenza, ai fini della soluzione della controversia. Spetta quindi al Tribunale valutare la rilevanza della domanda di mezzi istruttori rispetto all’oggetto della controversia, mentre la Corte è competente a verificare che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto rifiutando di accogliere una siffatta domanda (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Viega/Commissione, C‑276/11 P, EU:C:2013:163, punti 39 e 40, nonché ordinanza del 30 gennaio 2019, Verein Deutsche Sprache/Commissione, C‑440/18 P, EU:C:2019:77, punto 9).
167 A tal riguardo l’obbligo del Tribunale di disporre, su domanda di una parte, un mezzo istruttorio riguardante fatti che spetta a tale parte dimostrare presuppone, da un lato, l’esistenza di una situazione eccezionale in cui detta parte si trovi dinanzi a difficoltà di accesso o ad un diniego di accesso agli elementi di prova di cui essa ha bisogno per suffragare le sue affermazioni e, dall’altro, la produzione, ad opera della stessa parte, quantomeno di un principio di prova di tali affermazioni (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punti 81, 82 e 148).
168 Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ordinare non già la produzione, da parte della BCE, di elementi di prova in suo possesso che quest’ultima avrebbe rifiutato di fornire ai ricorrenti, bensì una consulenza tecnica per comparare la situazione di Banca Carige con quella di altri enti creditizi soggetti alla vigilanza prudenziale della BCE al fine di dimostrare, se del caso, l’esistenza di un trattamento differenziato.
169 Tuttavia, dal punto 152 della sentenza impugnata risulta, in sostanza, che i ricorrenti non avevano fornito un principio di prova di un siffatto trattamento differenziato ingiustificato, né avevano denunciato difficoltà di accesso agli elementi necessari per mettere in relazione la situazione particolare di Banca Carige con quella di altri istituti di credito soggetti alla vigilanza della BCE.
170 Poiché tali constatazioni del Tribunale non sono messe in discussione dagli argomenti dei ricorrenti dedotti nell’ambito della quarta parte, occorre dichiarare che il Tribunale non è incorso in errori di diritto respingendo la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere che fosse disposta una consulenza tecnica.
171 Alla luce di tutte le considerazioni esposte ai punti da 159 a 170 della presente sentenza, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata.
d) Sulla quinta parte
1) Argomenti delle parti
172 Con la quinta parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto, per la motivazione esposta ai punti da 154 a 167 della sentenza impugnata, la quinta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in sede di adozione della misura di intervento precoce, senza esaminare il loro argomento secondo cui, invece di imporre a Banca Carige la cessione di crediti deteriorati, la BCE avrebbe dovuto adottare una misura meno gravosa, ossia esigere la disposizione di accantonamenti.
173 La BCE e la Commissione ritengono che la quinta parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
174 Dato che, con la quinta parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver statuito su un argomento da essi dedotto dinanzi a tale giudice, occorre ricordare che l’omissione del Tribunale di statuire su un motivo o su un argomento dedotto dinanzi ad esso costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 118 nonché giurisprudenza citata).
175 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli impone di far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame di un’impugnazione (sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 113 nonché giurisprudenza citata).
176 Nel caso di specie, l’argomento dei ricorrenti secondo cui, invece di imporre a Banca Carige di cedere crediti deteriorati, la BCE avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di proporzionalità, esigere da quest’ultima la disposizione di accantonamenti, derivava dalla premessa secondo cui la BCE aveva imposto una siffatta cessione a Banca Carige.
177 Ebbene, come già rilevato al punto 153 della presente sentenza, al punto 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nella misura di intervento precoce, la BCE non aveva imposto a Banca Carige la cessione di prestiti in sofferenza. Tale constatazione consentiva ai ricorrenti di comprendere i punti della motivazione per i quali il loro argomento, secondo cui, per rispettare il principio di proporzionalità, la BCE avrebbe dovuto esigere la disposizione di accantonamenti, era stato respinto.
178 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione e la quinta parte deve essere respinta in quanto infondata.
e) Sulla sesta parte
1) Argomenti delle parti
179 Con la sesta parte, i ricorrenti criticano il rigetto, per la motivazione esposta ai punti da 168 a 174 della sentenza impugnata, dell’eccezione di illegittimità della misura di intervento precoce da essi sollevata dinanzi al Tribunale. Essi sostengono di aver invocato l’illegittimità di tale misura come «ragione di illiceità del comportamento della BCE» e quindi a fondamento della loro pretesa risarcitoria. Essi non avrebbero, come il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, dedotto l’illegittimità di detta misura per sottrarsi alla sua applicazione. Essi ritengono, pertanto, che il Tribunale abbia viziato la sentenza impugnata con un difetto di motivazione, omettendo l’esame del loro argomento.
180 La BCE e la Commissione ritengono che la sesta parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
181 Nei limiti in cui i ricorrenti lamentano, in sostanza, una violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, occorre rilevare che, certamente, come risulta dal punto 174 della presente sentenza, l’omissione del Tribunale di statuire su un motivo o su un argomento dedotto dinanzi ad esso costituisce una violazione di tale obbligo.
182 Tuttavia, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 389 e giurisprudenza citata).
183 Nel caso di specie, ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata il Tribunale ha esposto per quali motivi esso ha ritenuto, al punto 174 di tale sentenza, che l’eccezione di illegittimità della misura di intervento precoce, sollevata dai ricorrenti, dovesse essere respinta. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza di tali punti della motivazione, non può esserle contestato di aver viziato la sentenza impugnata con un difetto di motivazione.
184 Nei limiti in cui l’argomento dei ricorrenti deve essere inteso come volto a contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto respingendo tale eccezione di illegittimità, un siffatto argomento non può essere accolto.
185 Infatti, come dichiarato, in sostanza, dal Tribunale ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, l’articolo 277 TFUE che, secondo il suo tenore letterale, riguarda gli atti di portata generale non si applica alla misura di intervento precoce, la quale non è un atto del genere. Pertanto, detti punti della sentenza impugnata non sono viziati da errori di diritto.
186 È vero che né il fatto che la misura di intervento precoce non possa essere oggetto di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, né il fatto che essa non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE impedivano ai ricorrenti di perseguire, con un ricorso per risarcimento danni, il risarcimento del danno che essi ritenevano di aver subito a causa del carattere asseritamente illegittimo di tale misura (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1986, Krohn Import-Export/Commissione, 175/84, EU:C:1986:85, punto 32).
187 Ebbene, il Tribunale ha esaminato l’argomento dei ricorrenti vertente sull’asserita illegittimità della misura di intervento precoce come censure, dalla prima alla quinta, relative al quinto illecito contestato alla BCE. Occorre rilevare inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia ritenuto che, sollevando un’eccezione di illegittimità della misura di intervento precoce, i ricorrenti tentassero di sottrarsi all’applicazione di tale misura la quale, del resto, riguardando Banca Carige, non era loro applicabile.
188 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la sesta parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata.
3. Sul terzo motivo d’impugnazione
189 Il terzo motivo d’impugnazione riguarda i punti da 175 a 186 della sentenza impugnata, relativi all’esame del sesto illecito addebitato alla BCE e si articola in tre parti.
a) Sulla prima parte
1) Argomenti dei ricorrenti
190 I ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale di aver omesso l’esame del loro argomento secondo cui l’adozione della decisione sul capitale aveva leso il loro legittimo affidamento sull’idoneità dell’aumento di capitale di Banca Carige, effettuato alla fine del 2017, ad assicurare la sostenibile solidità finanziaria e patrimoniale di quest’ultima. Secondo i ricorrenti, tale aumento era stato previamente approvato, conformemente all’articolo 56 del testo unico bancario, dalla BCE ed eseguito secondo le prescrizioni di quest’ultima. Tuttavia, la BCE avrebbe ritenuto, nella decisione sul capitale, che Banca Carige non rispettasse i requisiti patrimoniali a partire dal 1º gennaio 2018.
191 La BCE e la Commissione ritengono che la prima parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
192 Come risulta dal punto 28, sesto trattino, della sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato come «sesto illecito» addebitato alla BCE l’argomento dei ricorrenti secondo cui quest’ultima aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata del principio di proporzionalità imponendo, nella decisione sul capitale, un termine troppo breve a Banca Carige per consentirle di rispettare i requisiti ad essa imposti in materia di capitale. Tale sesto illecito è stato successivamente esaminato ai punti da 175 a 186 della sentenza impugnata.
193 Ebbene, l’argomento dei ricorrenti contenuto nella presente parte verte sul rispetto non del principio di proporzionalità bensì di quello di tutela del legittimo affidamento, la cui violazione è stata qualificata dal Tribunale come «settimo illecito» addebitato alla BCE ed è stata esaminata ai punti da 187 a 207 della sentenza impugnata.
194 Più in particolare, il Tribunale ha qualificato come «seconda censura» relativa al settimo illecito le affermazioni dei ricorrenti riguardanti le valutazioni formulate dalla BCE a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019. Tale censura è stata esaminata ai punti da 199 a 202 della sentenza impugnata ed è stata respinta in quanto irricevibile, come già rilevato al punto 101 della presente sentenza.
195 In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver omesso l’esame dell’argomento dei ricorrenti vertente sulla violazione, da parte della BCE, del principio di tutela del legittimo affidamento derivante dall’approvazione e dalla corretta esecuzione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine dell’anno 2017.
196 Peraltro, come risulta dai punti 95 e 96 della presente sentenza, l’asserita approvazione da parte della BCE dell’aumento di capitale di Banca Carige, ammesso che sia dimostrata, non equivarrebbe alla fornitura di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, idonee a generare un legittimo affidamento che deve essere tutelato.
197 Pertanto, il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel giudicare, al punto 200 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano fornito elementi che consentissero di ritenere che fossero state formulate valutazioni positive dalla BCE a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019 e nel respingere, per tale motivazione, la seconda censura relativa al settimo illecito in quanto irricevibile.
198 Di conseguenza, la prima parte deve essere respinta in quanto infondata.
b) Sulla seconda parte
1) Argomenti delle parti
199 I ricorrenti contestano al Tribunale di essersi limitato ad esaminare uno soltanto dei motivi di illegittimità della decisione sul capitale, vale a dire quello vertente sull’incongruità del termine per l’attuazione del piano di ripristino richiesto da tale decisione, omettendo l’esame degli altri motivi esposti ai punti 132, 135 e 136 del loro ricorso dinanzi al Tribunale vertenti, in primo luogo, sull’incongruità del termine fissato per l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Banca Carige, del piano di ripristino dei requisiti patrimoniali di quest’ultima, in secondo luogo, sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige nonché, in terzo luogo, su vari altri errori che viziano la motivazione di detta decisione.
200 La BCE rileva che tutti gli argomenti dedotti dai ricorrenti riguardo alla decisione sul capitale erano volti, in sostanza, a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità. Ebbene, il Tribunale avrebbe esaminato tali argomenti nell’ambito dell’analisi del sesto illecito addebitato alla BCE. Quest’ultima ricorda, a tal riguardo, la giurisprudenza citata al punto 175 della presente sentenza, secondo la quale l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia.
201 Senza formulare argomenti specifici in risposta alla seconda parte, la Commissione ritiene che l’impugnazione debba essere integralmente respinta.
2) Giudizio della Corte
202 Occorre rilevare che, al punto 184 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’argomento dei ricorrenti, esposto in particolare al punto 136 del loro ricorso, vertente sull’asserita incongruità del termine, fissato nella decisione sul capitale, per l’approvazione del piano di ripristino dei requisiti patrimoniali di Banca Carige da parte del consiglio di amministrazione di quest’ultima.
203 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, si deve osservare che il Tribunale ha statuito su tale argomento.
204 Per contro, dalla lettura dei punti da 132 a 135 del ricorso dinanzi al Tribunale risulta che i ricorrenti avevano effettivamente dedotto altri argomenti vertenti, da un lato, sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e, dall’altro, su vari errori, diversi da quello menzionato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale. Ebbene, il Tribunale non ha né menzionato né esaminato tali argomenti nella sentenza impugnata.
205 Contrariamente a quanto sostenuto dalla BCE, detti argomenti non possono essere considerati come volti a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità e, pertanto, esaminati dalla motivazione esposta ai punti da 175 a 186 della sentenza impugnata.
206 Si deve quindi concludere che il Tribunale ha omesso di statuire sugli stessi argomenti, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 174 della presente sentenza, costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione.
207 Pertanto, occorre accogliere, parzialmente, la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto, senza esaminarli, gli argomenti dei ricorrenti, esposti ai punti da 132 a 135 del loro ricorso, vertenti sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e su vari errori che vizierebbero la motivazione della decisione relativa al capitale.
c) Sulla terza parte
1) Argomenti delle parti
208 Con la terza parte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha fornito, nella sentenza impugnata, alcuna motivazione per giustificare il rigetto della loro censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. Invece di esaminare il loro argomento, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la motivazione della decisione sul capitale, senza controllarne la fondatezza.
209 La BCE e la Commissione ritengono che la terza parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
210 Occorre rilevare che, dopo aver riassunto, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione sul capitale, e successivamente precisato, al punto 184 di tale sentenza, che, sulla base di tale motivazione, la BCE aveva potuto ritenere, tenuto conto del rischio reale che Banca Carige non riuscisse a ripristinare immediatamente il proprio capitale, che fosse opportuno e necessario chiederle di presentare e far approvare dal suo consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali entro, e non oltre, il 31 dicembre 2018, il Tribunale ha affermato, al punto 185 di detta sentenza, che i ricorrenti non avevano evidenziato elementi che consentissero di ritenere che, adottando la decisione sul capitale, la BCE avesse violato in maniera sufficientemente qualificata il principio di proporzionalità.
211 Da tale motivazione della sentenza impugnata risulta che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, il Tribunale non si è limitato a ricordare la motivazione della decisione sul capitale ma ha esaminato gli argomenti dei ricorrenti e ha giudicato che, alla luce della situazione di Banca Carige, quale risultava da tale decisione, tali argomenti non erano sufficienti a dimostrare una violazione sufficientemente qualificata del principio di proporzionalità da parte della BCE per quanto riguarda i termini fissati in detta decisione.
212 Occorre osservare, inoltre, che i ricorrenti non hanno dedotto argomenti volti a dimostrare che, statuendo in tal modo, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto.
213 Pertanto, occorre respingere la terza parte del terzo motivo d’impugnazione in quanto infondata.
4. Sul quarto motivo d’impugnazione
a) Argomenti delle parti
214 I ricorrenti contestano la motivazione esposta dal Tribunale ai punti da 78 a 86 della sentenza impugnata per giustificare il rigetto dell’argomento relativo al secondo illecito addebitato alla BCE vertente sulla violazione, da parte di quest’ultima, della normativa dell’Unione per quanto riguarda i suoi rapporti con il consiglio di amministrazione di Banca Carige. Essi contestano al Tribunale, in sostanza, di essersi limitato ad esaminare il secondo illecito alla luce degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 il che, a loro avviso, costituisce un travisamento della loro censura. Pertanto, il Tribunale si sarebbe basato su una concezione erronea delle competenze della BCE, ritenendo che quest’ultima potesse compiere qualsiasi atto non esplicitamente e specificamente vietato dal diritto dell’Unione. Ebbene, una siffatta considerazione sarebbe contraria al «principio fondamentale di attribuzione», quale sancito in varie disposizioni dei Trattati UE e FUE.
215 I ricorrenti aggiungono che l’asserito comportamento della BCE era contrario agli articoli 3 e 17 della Carta. Inoltre, la motivazione esposta ai punti da 82 a 85 della sentenza impugnata riguarderebbe la misura di intervento precoce e non l’interferenza della BCE nella governance di Banca Carige, che sarebbe oggetto dell’argomento dei ricorrenti qualificato come «secondo illecito» dal Tribunale.
216 Infine, nella loro replica i ricorrenti rilevano che, il 18 dicembre 2024, P.F., ex amministratore delegato di Banca Carige, è stato condannato nell’ambito di un procedimento dinanzi al Tribunale penale di Milano (Italia).
217 La BCE e la Commissione ritengono che il quarto motivo d’impugnazione debba essere respinto.
b) Giudizio della Corte
218 Al punto 76 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito di quanto ha qualificato come «secondo illecito» addebitato alla BCE, i ricorrenti invocavano una violazione sufficientemente qualificata, da parte di quest’ultima, degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013, in primo luogo, in quanto la BCE si era accordata con Modiano e Innocenzi affinché essi si dimettessero dal consiglio di amministrazione di Banca Carige, con effetto dal 2 gennaio 2019, provocando la decadenza di tale consiglio di amministrazione e aprendo così la strada all’assoggettamento di quest’ultima ad amministrazione straordinaria, in secondo luogo, in quanto la BCE aveva tentato di limitare i poteri di detto consiglio di amministrazione riducendoli ad un mero potere di ratifica delle decisioni prese dall’amministratore delegato, in occasione della riunione del 16 febbraio 2018 e nel corso di scambi consecutivi tra Malacalza, Nouy, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, e Quintana, membro della direzione generale per la vigilanza microprudenziale della BCE, e, in terzo luogo, in quanto la BCE aveva occultato al medesimo consiglio di amministrazione per diversi mesi la portata della difficoltà in cui versava Banca Carige in materia di capitale, informando detto consiglio soltanto il 21 giugno 2018 del contenuto di una lettera che la BCE aveva inviato, il 4 giugno 2018, all’amministratore delegato di Banca Carige.
219 Ai punti da 79 a 84 della sentenza impugnata il Tribunale ha proceduto a un’analisi delle disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1024/2013, la quale l’ha indotto a ritenere che tali disposizioni non fossero preordinate a conferire diritti ai privati. Al punto 85 di tale sentenza, esso ha aggiunto che «non essendo preordinati a conferire diritti ai privati, l’articolo 4 e l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1024/2013 non possono fondare un’illiceità del comportamento addebitato alla BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale da essa esercitata [su Banca Carige] tale da far sussistere una responsabilità dell’Unione per detto comportamento». Il Tribunale ha quindi respinto, al punto 86 di detta sentenza, l’argomento dei ricorrenti relativo al secondo illecito.
220 È giocoforza constatare che la motivazione della sentenza impugnata riassunta al punto precedente della presente sentenza non era sufficiente a giustificare il rigetto dell’argomento dei ricorrenti relativo al secondo illecito, e ciò indipendentemente dalla questione se, come sostengono i ricorrenti, essi abbiano anche invocato altre disposizioni o principi del diritto dell’Unione che l’asserito comportamento della BCE, riassunto al punto 76 di tale sentenza, avrebbe violato.
221 Infatti, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 65, nonché del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 58).
222 Pertanto, in applicazione del principio secondo cui il giudice è tenuto a dirimere la controversia conformemente alle norme giuridiche applicabili a tale controversia, spetta al Tribunale, basandosi sui fatti addotti nel ricorso, qualificare, senza tuttavia alterare l’oggetto della controversia, i fondamenti giuridici sui quali i ricorrenti hanno basato le loro domande, quand’anche tale qualificazione fosse diversa da quella che avrebbe loro attribuito tali ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punti 54, 57 e 58).
223 Pertanto, nel caso di specie il Tribunale non poteva respingere gli argomenti dei ricorrenti vertenti sull’asserito comportamento della BCE, riassunti al punto 76 della sentenza impugnata, per il solo motivo che gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 che, secondo il Tribunale, i ricorrenti contestavano alla BCE di aver violato, non erano preordinati a conferire diritti ai privati.
224 Ciò rilevato, occorre ricordare che, in virtù di una consolidata giurisprudenza, se la motivazione di una sentenza del Tribunale rivela una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di tale sentenza risulta fondato per altre ragioni di diritto, tale violazione non è idonea a determinare l’annullamento della sentenza in questione ed occorre procedere ad una sostituzione della motivazione [sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/Commissione (Centrale nucleare Paks II), C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 67 e giurisprudenza citata].
225 Ciò avviene nel caso di specie.
226 Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda l’asserita concertazione tra la BCE e i due amministratori di Banca Carige che si erano dimessi con effetto dal 2 gennaio 2019, occorre rilevare che nessuna norma né nessun principio del diritto dell’Unione vieta alla BCE di avere contatti e discussioni con gli amministratori di un ente creditizio soggetto alla sua vigilanza prudenziale, fermo restando che la decisione dell’amministratore di un siffatto ente di dimettersi dalla sua carica rientra, in linea di principio, nella sua propria volontà. Occorre altresì ricordare che dal punto 108 della sentenza impugnata risulta che la BCE ha adottato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria invocando non le dimissioni di taluni membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige, bensì il «deterioramento (…) particolarmente significativo» della situazione di quest’ultima, ai sensi degli articoli 69-octiesdecies e 70 del testo unico bancario.
227 In secondo luogo, la BCE può, se del caso, con decisioni debitamente motivate esigere da un siffatto ente l’adozione di talune misure o, se le circostanze lo giustificano, porre tale ente sotto amministrazione straordinaria. Ciò precisato, come risulta dal punto precedente della presente sentenza, i rappresentanti della BCE potevano, in occasione di scambi con il secondo ricorrente, esprimere la loro opinione, senza che ciò costituisse un tentativo di limitazione dei poteri del consiglio di amministrazione di Banca Carige.
228 In terzo luogo, infine, nessuna norma né nessun principio del diritto dell’Unione impone alla BCE di informare specificamente il consiglio di amministrazione di un ente creditizio delle difficoltà in materia di capitale in cui versi tale ente, qualora essa abbia già informato l’amministratore delegato di detto ente di tali difficoltà. In ogni caso, gli organi di un siffatto ente si trovano nella posizione migliore per conoscere, ancor prima della BCE, le eventuali difficoltà in cui versa il loro ente.
229 Ne consegue che l’errore di diritto commesso dal Tribunale, individuato al punto 223 della presente sentenza, non incide sulla fondatezza del rigetto dell’argomento dei ricorrenti riassunto al punto 76 della sentenza impugnata e, pertanto, sul dispositivo di tale sentenza, cosicché il quarto motivo d’impugnazione è inoperante.
230 Quanto all’invocazione, da parte dei ricorrenti, nella loro replica dinanzi alla Corte, della condanna di P.F. da parte del Tribunale penale di Milano, è sufficiente rilevare che tale circostanza è irrilevante ai fini del presente procedimento di impugnazione il cui oggetto, conformemente all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, deve limitarsi ai motivi di diritto e verte solo su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale. Nell’ambito di un siffatto procedimento, la considerazione di nuovi elementi di fatto, successivi alla pronuncia della sentenza oggetto dell’impugnazione, è esclusa.
231 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto.
5. Sul quinto motivo d’impugnazione
a) Argomenti delle parti
232 I ricorrenti contestano la motivazione esposta ai punti da 97 a 117 della sentenza impugnata relativa al quarto illecito contestato alla BCE, vertente sulla nomina, da parte di quest’ultima, quali commissari straordinari di Banca Carige, di persone in conflitto di interessi. Essi ricordano che, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 nonché al principio generale di imparzialità, sancito dall’articolo 41 della Carta, l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario vieta la nomina, come commissari straordinari di un ente creditizio, di persone in conflitto di interessi. L’espressione «qualsiasi conflitto di interessi», utilizzata all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, parrebbe sostenere una concezione ampia della nozione di «conflitto di interessi», che il Tribunale avrebbe indebitamente limitato.
233 I ricorrenti aggiungono che la BCE non può esercitare il suo potere discrezionale in materia a scapito dei diritti fondamentali e senza apportare una motivazione adeguata. Essi sostengono che il Tribunale ha fornito, nella sentenza impugnata, la propria motivazione per colmare il difetto di motivazione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. A tal riguardo essi sostengono che il fatto, menzionato al punto 115 della sentenza impugnata, che l’assemblea degli azionisti di un ente creditizio o taluni azionisti di quest’ultimo, possano, dopo la fine dell’amministrazione straordinaria, promuovere un’azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di controllo non esclude l’esistenza di un conflitto di interessi. Infatti sarebbe possibile che la composizione del capitale di un siffatto ente sia stata modificata a seguito delle decisioni adottate in occasione dell’amministrazione straordinaria di quest’ultimo, il che sarebbe effettivamente avvenuto nel caso di specie.
234 I ricorrenti contestano altresì al Tribunale di aver omesso di esaminare altre ragioni di illegittimità della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, sia quella che esso stesso avrebbe riconosciuto nella sentenza del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627), che essi avrebbero invocato in via incidentale nel loro ricorso, sia quella riguardante le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Banca Carige delle persone nominate, successivamente, commissari straordinari di quest’ultima, dimissioni che sarebbero state decise di concerto con la BCE e avrebbero dato causa all’adozione di tale decisione.
235 La BCE e la Commissione ritengono che il quinto motivo d’impugnazione debba essere respinto.
b) Giudizio della Corte
236 Dal punto 95 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito di quanto il Tribunale ha qualificato «quart[o] ill[ecito]» addebitato alla BCE, i ricorrenti affermavano, in sostanza, che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario nominando, quali commissari straordinari di Banca Carige, l’ex presidente del suo consiglio di amministrazione, Modiano, e l’ex amministratore delegato di quest’ultima, Innocenzi. Secondo i ricorrenti, una volta divenuti commissari straordinari, essi si sono trovati al riparo da un’azione di responsabilità che avrebbe potuto essere proposta da Banca Carige nei loro confronti per le decisioni adottate quando essi erano, rispettivamente, presidente del suo consiglio di amministrazione e amministratore delegato. Infatti, fintantoché Banca Carige fosse stata posta sotto amministrazione straordinaria queste due persone sarebbero state le sole legittimate ad adottare la decisione di proporre una siffatta azione.
237 Dai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha respinto tali argomenti con la motivazione, in sostanza, che la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria era stata fondata non già sull’esistenza di «gravi irregolarità» nella gestione di Banca Carige, commesse dai membri dei suoi precedenti organi amministrativi, bensì sul «deterioramento della situazione (…) particolarmente significativo» di quest’ultima e che, inoltre, le difficoltà finanziarie di Banca Carige avevano preceduto la nomina delle persone menzionate al punto precedente della presente sentenza come presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di quest’ultima.
238 In primo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti contestano al Tribunale una violazione dell’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario, interpretato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, occorre rilevare, al pari del Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, che tale articolo 71, comma 6, prevede, in particolare, che i commissari straordinari di un istituto bancario devono essere esenti da conflitti di interessi.
239 Ebbene, dalla sentenza impugnata non risulta e i ricorrenti non affermano che, dinanzi al Tribunale, essi avessero invocato l’esistenza di circostanze specifiche, note alla BCE, da cui risulterebbe che i due commissari straordinari di Banca Carige si trovassero in una situazione di conflitto di interessi.
240 Contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti, un conflitto di interessi non può essere dedotto dal solo fatto che tali commissari straordinari erano stati, in precedenza, membri degli organi amministrativi di Banca Carige. Un siffatto conflitto può essere constatato solo sulla base di elementi concreti, atti a dimostrare che l’avvio, in nome di Banca Carige, di un’azione contro i propri commissari straordinari per le loro azioni al tempo in cui essi erano membri di tali organi sarebbe stata ragionevolmente ipotizzabile.
241 Ammettere che chiunque sia stato, in passato, membro degli organi amministrativi di un ente creditizio posto sotto amministrazione straordinaria si trovi, per questo solo fatto, in una situazione di conflitto di interessi con un siffatto ente implicherebbe l’impossibilità di nominare tali persone come commissari straordinari di detto ente laddove, grazie alla loro conoscenza di quest’ultimo, esse possono trovarsi nella posizione migliore per esercitare tali funzioni.
242 Ne consegue che non si può contestare al Tribunale di aver violato l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario, interpretato in modo conforme all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, per aver dichiarato, ai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata, in sostanza, che il solo fatto che i commissari straordinari di Banca Carige avessero, in passato, esercitato funzioni amministrative di quest’ultima non era sufficiente per ritenere che essi si trovassero in una situazione di conflitto di interessi che ostacolasse la loro nomina a commissari straordinari di tale ente creditizio.
243 In secondo luogo, neppure l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha fornito la propria motivazione per colmare un difetto di motivazione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria può essere accolto.
244 Come rilevato al punto 240 della presente sentenza, il solo fatto che i commissari straordinari di Banca Carige fossero stati, in passato, membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima non era sufficiente per dimostrare l’esistenza, nei loro confronti, di un conflitto di interessi. In tali circostanze la BCE non era tenuta a fornire, nella decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, una motivazione specifica per giustificare l’assenza di un siffatto conflitto di interessi.
245 Quanto alla motivazione di cui ai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata, essa non mira a integrare la motivazione di tale decisione ma espone la ragione per cui il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti dei ricorrenti dedotti nell’ambito del quarto illecito addebitato alla BCE non potevano essere accolti.
246 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti formulato contro il punto 115 della sentenza impugnata, occorre rilevare che tale punto si inserisce in una parte della sentenza impugnata che inizia con il punto 110. Ebbene, nella misura in cui, come risulta dai punti da 238 a 245 della presente sentenza, la motivazione esposta ai punti da 101 a 109 della sentenza impugnata è sufficiente a giustificare il rigetto del quarto illecito addebitato alla BCE, occorre ritenere che i punti da 110 a 116 di tale sentenza espongono punti della motivazione ad abundantiam, tanto più che il citato punto 110 inizia con la locuzione «del resto». Pertanto, essendo formulate contro un punto della motivazione ad abundantiam di detta sentenza, il cui dispositivo è giustificato in modo giuridicamente adeguato da altri punti della motivazione, l’argomento dei ricorrenti formulato contro il punto 115 della medesima sentenza deve essere respinto in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 85 e giurisprudenza citata).
247 In quarto luogo, è altresì inoperante l’argomento dei ricorrenti secondo cui, in sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria era viziata da illegittimità, da un lato, per il motivo accolto dal Tribunale per annullare tale decisione con la sentenza del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627), e, dall’altro, per il motivo che le persone nominate commissari straordinari di Banca Carige con tale decisione avrebbero deciso di dimettersi dalle loro precedenti funzioni nel consiglio di amministrazione di tale ente creditizio di concerto con la BCE.
248 Infatti, indipendentemente dalla questione se i ricorrenti avessero effettivamente invocato dinanzi al Tribunale tali motivi di illegittimità della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, circostanza che la BCE contesta, detti motivi non erano, in ogni caso, tali da dimostrare una qualsivoglia illegittimità che abbia viziato tale decisione.
249 Da un lato, la sentenza del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627), è stata annullata dalla sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580), e, in tale sentenza, la Corte ha respinto in quanto infondato il motivo che il Tribunale aveva accolto per annullare la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria.
250 Dall’altro lato, per la motivazione esposta al punto 226 della presente sentenza, l’asserita concertazione tra i futuri commissari straordinari di Banca Carige e la BCE non può neppure essere considerata costitutiva di un’illegittimità che avrebbe viziato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria.
251 Per tutte queste motivazioni, il quinto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, infondato e, in parte, inoperante.
6. Sul sesto motivo d’impugnazione
252 Il sesto motivo d’impugnazione si articola in due parti, la prima delle quali riguarda i punti da 89 a 94 della sentenza impugnata e la seconda riguarda i punti da 208 a 215 di tale sentenza.
a) Sulla prima parte
1) Argomenti delle parti
253 I ricorrenti contestano al Tribunale di aver esaminato il loro argomento relativo all’approvazione, da parte della BCE, dell’aumento del capitale di Banca Carige in violazione del diritto di prelazione previsto dallo statuto di quest’ultima unicamente sotto il profilo dell’articolo 56 del testo unico bancario, senza tener conto del diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta, né di altre disposizioni applicabili del diritto italiano.
254 Peraltro, il Tribunale avrebbe snaturato l’articolo 56 del testo unico bancario considerando, al punto 94 della sentenza impugnata, che tale articolo non conferisce, di per sé, diritti ai privati. Secondo i ricorrenti, dato che la modifica dello statuto di un ente creditizio può riguardare anche i rapporti tra tale ente e i suoi azionisti, detto articolo 56 mira anche alla tutela del diritto di proprietà di questi ultimi.
255 La BCE e la Commissione ritengono che la prima parte debba essere respinta.
2) Giudizio della Corte
256 Come rilevato dal Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, dall’articolo 56 del testo unico bancario, applicabile alla BCE in forza delle disposizioni menzionate ai punti 141 e 142 della presente sentenza per quanto riguarda gli enti creditizi come Banca Carige, risulta che, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, l’autorità di vigilanza deve verificare la compatibilità, con i vincoli derivanti da una sana e prudente gestione, delle modificazioni apportate agli statuti di tali enti prima che dette modificazioni possano essere iscritte nel registro delle imprese.
257 Ne consegue che, senza aver effettuato una lettura erronea dell’articolo 56 del testo unico bancario, il Tribunale ha giudicato, al punto 92 della sentenza impugnata, in sostanza, che la verifica prevista da tale disposizione deve vertere unicamente sulla compatibilità della modifica statutaria prevista con il dovere imperativo di una sana e prudente gestione dell’ente interessato.
258 Ebbene, dalla sentenza impugnata non risulta e i ricorrenti non affermano che, dinanzi al Tribunale, essi avessero dedotto argomenti sufficientemente sviluppati per dimostrare che l’aumento del capitale di Banca Carige approvato dalla BCE fosse contrario a una sana e prudente gestione di tale ente creditizio.
259 La circostanza, invocata dai ricorrenti, che l’aumento del capitale di un ente creditizio che non tenga conto del diritto di prelazione, quale previsto all’articolo 72, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2017/1132, possa essere contrario al diritto di proprietà degli azionisti di tale ente, o alle disposizioni che hanno recepito tale direttiva nel diritto dello Stato membro in cui detto stabilimento ha sede, non può condurre ad una conclusione diversa. Non spetta infatti alla BCE, bensì alle autorità e ai giudici nazionali garantire il rispetto delle disposizioni applicabili del diritto nazionale, ivi comprese di quelle volte a tutelare il diritto di proprietà degli azionisti di un ente creditizio.
260 Occorre ricordare, peraltro, che l’articolo 72, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2017/1132 prevede che il diritto di prelazione, qualificato come «diritto di opzione» in tale disposizione, può essere limitato o soppresso con decisione dell’assemblea della società interessata, ciò che è avvenuto nel caso di specie.
261 Date tali circostanze, poco importa che l’articolo 56 del testo unico bancario conferisca diritti ai singoli individui, in quanto, in ogni caso, la motivazione esposta ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata è già sufficiente a giustificare il rigetto dell’argomento relativo al quarto illecito da parte del Tribunale.
262 Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti formulati contro il punto 94 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che tale articolo 56 non conferisce, «di per sé», diritti ai privati, devono essere respinti in quanto inoperanti.
263 Ne consegue che la prima parte deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante.
b) Sulla seconda parte
1) Argomenti delle parti
264 I ricorrenti sostengono che, ai punti da 208 a 215 della sentenza impugnata, il Tribunale ha travisato l’argomento dedotto riguardo all’ottavo illecito addebitato alla BCE e l’ha respinto sulla base di punti della motivazione incompleti. Essi affermano che avevano sostenuto di aver effettuato cospicui investimenti nel capitale di Banca Carige a causa degli affidamenti che avrebbe suscitato, nella loro mente, il comportamento della BCE e di aver perso la gran parte di tali investimenti a seguito dell’aumento di capitale di Banca Carige con esclusione del diritto di prelazione.
265 I ricorrenti contestano, in particolare, il punto 214 della sentenza impugnata, sottolineando che la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale di un’istituzione dell’Unione richiede la prova che la condotta di tale istituzione non sia stata la causa esclusiva, ma determinante del danno subito. Essi addebitano al Tribunale una violazione delle norme relative all’onere della prova nonché una violazione dell’obbligo di motivazione.
266 I ricorrenti aggiungono di aver invocato dinanzi al Tribunale il fatto che l’assoggettamento, a loro avviso illegittimo, di Banca Carige ad amministrazione straordinaria era stato determinante per l’approvazione dell’aumento del capitale di quest’ultima da parte dei suoi azionisti.
267 La BCE e la Commissione chiedono il rigetto della seconda parte.
2) Giudizio della Corte
268 Dai punti 214 e 215 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile l’argomento dei ricorrenti, che esso ha qualificato come «ottavo illecito» addebitato alla BCE, per il motivo che, sebbene essi avessero dichiarato che il valore delle loro partecipazioni in Banca Carige fosse diminuito e avessero imputato tale evoluzione alle decisioni adottate da quest’ultima a seguito delle misure prese dalla BCE, essi non avevano dimostrato che tali misure avessero causato un tale risultato e non avevano presentato un’analisi che consentisse di ritenere che detto risultato non fosse stato causato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da altri fatti o da altre circostanze.
269 I ricorrenti contestano al Tribunale di aver effettuato un esame incompleto e un travisamento del loro argomento, in quanto non avrebbe tenuto conto degli argomenti dedotti dinanzi ad esso secondo i quali, in sostanza, da un lato, essi avevano preso la decisione di investire nel capitale di Banca Carige a causa della fiducia che aveva suscitato nella loro mente il comportamento anteriore della BCE nei confronti di quest’ultima e, dall’altro, in assenza di assoggettamento di Banca Carige ad amministrazione straordinaria, l’assemblea degli azionisti di quest’ultima non avrebbe approvato l’aumento che li aveva privati del beneficio del diritto di prelazione su azioni in occasione di un futuro aumento di capitale.
270 Ebbene, da un lato, gli argomenti dei ricorrenti relativi, in sostanza, alla violazione dell’affidamento che avrebbe suscitato nella loro mente il comportamento della BCE rientrano nel loro argomento vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che il Tribunale ha qualificato come «settimo illecito» addebitato alla BCE e respinto per le motivazioni contestate con il primo motivo d’impugnazione, il quale è stato respinto, come risulta dal punto 130 della presente sentenza.
271 Dall’altro lato, nella misura in cui l’aumento del capitale di Banca Carige senza diritto di prelazione per gli ex azionisti di quest’ultima è stato deciso, come risulta dal punto 24 della sentenza impugnata e dal punto 39 della presente sentenza, non dai commissari straordinari di Banca Carige, bensì dall’assemblea di quest’ultima, il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel giudicare, in sostanza, al punto 214 della sentenza impugnata, che spettava ai ricorrenti spiegare in che modo il comportamento della BCE, ivi compresa l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, avesse potuto comportare l’approvazione, da parte degli azionisti di Banca Carige riuniti in assemblea, della proposta di procedere all’aumento del capitale di quest’ultima senza diritto di prelazione, proposta che tali azionisti erano liberi di respingere.
272 Ebbene, dagli argomenti dedotti dai ricorrenti nell’ambito della seconda parte del sesto motivo d’impugnazione non risulta che essi avessero effettivamente dedotto una siffatta spiegazione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale non è quindi incorso in errori di diritto nel respingere in quanto irricevibile l’argomento dei ricorrenti, che ha qualificato come «settimo illecito» addebitato alla BCE.
273 Dalle considerazioni che precedono risulta che la seconda parte del sesto motivo d’impugnazione deve essere respinta, così come il sesto motivo d’impugnazione nella sua interezza.
7. Sul settimo motivo d’impugnazione
274 Il settimo motivo d’impugnazione si suddivide in due parti.
a) Sulla prima parte
1) Argomenti delle parti
275 I ricorrenti addebitano al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto esso ha omesso di esaminare il loro argomento vertente sulla violazione, da parte della BCE, degli obblighi ad essa incombenti in materia di vigilanza prudenziale, riguardo ad asserite anomalie verificatesi nel corso dell’esecuzione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017.
276 La BCE e la Commissione chiedono il rigetto della prima parte.
2) Giudizio della Corte
277 Dalla lettura del ricorso dei ricorrenti che figura nel fascicolo della causa dinanzi al Tribunale trasmesso alla Corte risulta che i ricorrenti avevano fatto riferimento, ai punti da 100 a 107 di tale ricorso, a ciò che essi consideravano come irregolarità verificatesi in occasione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017. Le asserite irregolarità riguardavano atti od omissioni dell’amministratore delegato di Banca Carige in carica alla data di tale aumento. Quanto alla BCE i ricorrenti le contestavano, in sostanza, di essere rimasta inerte di fronte a tali irregolarità.
278 È vero che, nell’ambito degli otto illeciti nei quali il Tribunale ha raggruppato le diverse affermazioni dei ricorrenti relative al comportamento asseritamente illecito della BCE che questi ultimi avevano denunciato a sostegno del loro ricorso, il Tribunale non ha specificamente menzionato l’omissione di intervento, da parte della BCE, in occasione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017.
279 Tuttavia, anche supponendo che tale omissione possa essere qualificata, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 174 della presente sentenza, come violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, essa non può giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
280 Infatti, come rilevato al punto 277 della presente sentenza, dinanzi al Tribunale i ricorrenti hanno sostenuto che le asserite irregolarità erano state commesse dall’amministratore delegato di Banca Carige in carica alla fine del 2017. È vero che essi hanno contestato alla BCE, in sostanza, di non essere intervenuta, ma non hanno affatto spiegato quali misure specifiche la BCE avrebbe dovuto adottare, e sulla base di quali disposizioni, supponendo che essa fosse al corrente di tali irregolarità.
281 Date tali circostanze, l’argomento dei ricorrenti relativo alle asserite illiceità verificatesi in occasione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017 non avrebbe potuto che essere respinto in quanto irricevibile, non avendo i ricorrenti precisato gli atti illeciti o le omissioni illecite che essi contestavano alla BCE.
282 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la prima parte del settimo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto inoperante.
b) Sulla seconda parte
1) Argomenti delle parti
283 I ricorrenti rilevano di aver invocato, dinanzi al Tribunale, l’esistenza di un accordo tra la BCE e due membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige, relativo alle dimissioni di questi ultimi, le quali hanno comportato la cessazione dalle funzioni di tale consiglio nella sua interezza e hanno giustificato l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. Ebbene, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tale argomento nella sentenza impugnata.
284 La BCE e la Commissione chiedono il rigetto della seconda parte.
2) Giudizio della Corte
285 Come risulta dal punto 76 della sentenza impugnata, menzionato al punto 218 della presente sentenza, il Tribunale ha analizzato, nella sentenza impugnata, l’argomento dei ricorrenti vertente sull’esistenza di una concertazione tra la BCE e due membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige.
286 Ne consegue che la seconda parte, con la quale i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver esaminato tale argomento, deve essere respinta in quanto infondata.
287 Pertanto, occorre respingere il settimo motivo d’impugnazione in quanto, in parte, inoperante e, in parte, infondato.
288 Dall’esame dei motivi d’impugnazione dedotti dai ricorrenti risulta che occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti nella parte in cui esso riguardava, da un lato, la violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce, e, dall’altro, il fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige nonché gli errori che viziano la motivazione della decisione sul capitale.
289 Per il resto, l’impugnazione deve essere respinta.
VII. Sul ricorso dinanzi al Tribunale
290 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.
291 Ciò avviene nel caso di specie.
A. Sulla violazione dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce
1. Argomenti delle parti
292 I ricorrenti sostengono che la BCE ha violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, avendo adottato la misura di intervento precoce in presenza di un semplice rischio di violazione del quadro normativo applicabile, laddove a loro avviso l’applicazione di tale disposizione necessitava la prova di una violazione prevedibile di tale quadro.
293 La BCE, sostenuta dalla Commissione, contesta l’argomento delle ricorrenti.
2. Giudizio della Corte
294 Occorre ricordare che, come risulta dai punti 141 e 142 della presente sentenza, la BCE ha il diritto di esercitare, nei confronti degli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza, in particolare, i poteri conferiti alla Banca d’Italia dagli articoli 69-octiesdecies e 69-noviesdecies del testo unico bancario, i quali recepiscono nel diritto italiano l’articolo 27 della direttiva 2014/59.
295 Ebbene, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario conferisce all’autorità di vigilanza i poteri necessari per adottare le misure di intervento precoce ivi menzionate quando, a seguito di un rapido deterioramento della situazione della banca interessata o del suo gruppo, essa accerta o prevede, in particolare, una violazione del regolamento n. 575/2013 e del titolo II della direttiva 2014/65.
296 Inoltre, conformemente all’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario, tale autorità può chiedere ad un ente creditizio o alla capogruppo di un gruppo bancario, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), di tale testo unico, di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato, di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori o, ove applicabile, di modificare la propria forma societaria.
297 Nel caso di specie, al punto 1.1.1 della misura di intervento precoce, che si inserisce nella sezione 1.1, intitolata «Adeguatezza patrimoniale», della parte 1, essa stessa intitolata «Fatti su cui si basa la decisione», di tale misura, la BCE ha precisato che, mentre, nel mese di giugno 2016, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1) e il coefficiente di capitale totale (TCR) di Banca Carige erano rispettivamente pari al 12,29% e al 14,37%, l’evoluzione prevista di questi due coefficienti nel 2017 li avrebbe portati ad assumere valori più bassi, ossia il 10,35% per il CET 1 e il 12,19% per il TCR in violazione del requisito patrimoniale complessivo del 12,50%.
298 Ai punti 1.1.2 e 1.1.3 della misura di intervento precoce, la BCE ha rilevato che era probabile che i coefficienti di capitale di Banca Carige si riducessero anche oltre i valori indicati al punto 1.1.1 di tale misura, con perdite patrimoniali ancora più significative tenuto conto dei risultati costanti e insufficienti in termini di redditività di Banca Carige negli ultimi anni, dell’elevato rischio di credito derivante dal livello dei prestiti in sofferenza, che metteva a rischio la capacità di quest’ultima di generare utili, nonché delle incertezze connesse alle misure di risparmio dei costi previste nel piano strategico adottato da Banca Carige.
299 Al paragrafo 2.1 di tale misura, la BCE ha rilevato che, sulla base dei fatti descritti nella parte 1 di detta misura, essa aveva dimostrato che ricorrevano i presupposti di applicazione dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), e dell’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario e che essa poteva esercitare i poteri previsti da tali disposizioni.
300 Al punto 2.2 della medesima misura la BCE ha aggiunto che, in particolare, in base ai fatti descritti nella sezione 1.1 di quest’ultima l’ente «rischia[va] di violare i requisiti patrimoniali nel prossimo futuro».
301 Ne consegue che la BCE ha adottato la misura di intervento precoce dopo essersi assicurata che i presupposti di applicazione dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), e dell’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario ricorressero nel caso di Banca Carige, in particolare dopo aver stimato probabile, nel prossimo futuro, una violazione, da parte di Banca Carige, dei requisiti prudenziali gravanti su quest’ultima. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la BCE non si è limitata a constatare un semplice rischio di una siffatta violazione.
302 Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui la BCE ha violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce, deve essere respinto in quanto infondato.
B. Sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e sugli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale
1. Argomenti delle parti
303 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione sul capitale appare «del tutto incongrua», in quanto in essa non si è tenuto conto della situazione emersa dai risultati dell’ispezione dalla BCE eseguita sui crediti di Banca Carige. I risultati di tale ispezione avrebbero significativamente incrementato il «rafforzamento patrimoniale» che Banca Carige doveva effettuare e avrebbe reso necessario un nuovo aumento del capitale di quest’ultima.
304 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la decisione sul capitale era viziata da illegittimità per diversi motivi. Sotto un primo profilo, la BCE non avrebbe attivato indagini su un comunicato stampa diffuso il 16 novembre 2017, sotto la responsabilità dell’amministratore delegato di Banca Carige in carica all’epoca, che avrebbe provocato una perdita di fiducia in Banca Carige e avrebbe condotto a prelevamenti significativi di depositi. In ogni caso, l’indice di liquidità di Banca Carige sarebbe stato molto lontano dalla soglia di rischio.
305 Sotto un secondo profilo, l’insuccesso dell’emissione, da parte di Banca Carige, di EUR 350 milioni di strumenti di capitale di classe 2, menzionato nella decisione sul capitale, sarebbe collegata a «una inspiegabile e sconcertante iniziativa individuale» dell’amministratore delegato di Banca Carige in carica all’epoca, laddove la BCE avrebbe svolto interlocuzioni esclusivamente con il «vertice manageriale» di quest’ultima, senza coinvolgimento del consiglio di amministrazione.
306 Sotto un terzo profilo, la decisione sul capitale farebbe riferimento a criticità della governance di Banca Carige, ignorando la responsabilità della BCE stessa per il verificarsi di tali criticità. In più, essa si riferirebbe a incertezze quanto all’esito dell’assemblea che si sarebbe tenuta il 20 settembre 2018, riferimento che sarebbe «intempestivo e inconcludente», tanto più che le decisioni adottate in occasione di tale assemblea avrebbero ampiamente smentito i timori della BCE.
307 La BCE, sostenuta dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti.
2. Giudizio della Corte
308 Gli argomenti dei ricorrenti riassunti ai punti da 303 a 306 della presente sentenza non sono idonei a dimostrare che la decisione sul capitale fosse viziata da illegittimità.
309 In primo luogo, anche supponendo, come sostengono i ricorrenti, che la BCE abbia omesso di prendere in considerazione, in sede di adozione della decisione sul capitale, i risultati dell’ispezione da essa eseguita sui crediti di Banca Carige, tale omissione non può dimostrare che l’adozione di tale decisione fosse viziata da illegittimità. Infatti gli stessi ricorrenti sostengono che, se tali risultati fossero stati presi in considerazione, sarebbe stato necessario un aumento più significativo del capitale e, pertanto, del patrimonio di Banca Carige.
310 Pertanto, non si può contestare alla BCE di aver commesso un illecito per aver adottato la decisione sul capitale, fermo restando che tale decisione non menzionava un importo determinato di capitale che Banca Carige avrebbe dovuto raggiungere, ma si limitava ad esigere che il consiglio di amministrazione di quest’ultima presentasse alla BCE, entro il 30 novembre 2018, un piano «per ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali al più tardi entro il 31 dicembre 2018». Spettava quindi non alla BCE, bensì al consiglio di amministrazione di Banca Carige, responsabile della gestione di quest’ultima, valutare il fabbisogno esatto di capitale di Banca Carige nonché le misure che occorreva adottare per ripristinare e assicurare l’osservanza dei requisiti patrimoniali.
311 In secondo luogo, gli argomenti dei ricorrenti riassunti ai punti da 304 a 306 della presente sentenza tendono, in sostanza, ad affermare che la BCE è, essa stessa, in parte responsabile delle difficoltà patrimoniali che Banca Carige si trovava ad affrontare, alla data dell’adozione della decisione sul capitale.
312 Ebbene, indipendentemente dalla fondatezza di tali affermazioni, è sufficiente rilevare che esse non possono, in ogni caso, dimostrare che l’adozione della decisione sul capitale fosse viziata da illegittimità. Infatti, Banca Carige poteva chiedere il risarcimento di un danno che essa avrebbe subito a causa di un comportamento della BCE lesivo del suo patrimonio. Per contro un siffatto comportamento, ammesso che sia dimostrato, non può giustificare che la BCE si astenga dall’adottare, nell’ambito dell’esercizio delle sue competenze in materia di vigilanza prudenziale, una decisione volta a chiedere a Banca Carige di rimediare all’insufficienza di capitale di cui essa soffriva, indipendentemente dalla causa di tale insufficienza.
313 Quanto all’argomento secondo cui, in sede di adozione della decisione sul capitale, l’indice di liquidità di Banca Carige non era inferiore alla soglia di rischio, occorre rilevare che la BCE non ha lamentato un’insufficienza dell’indice di liquidità di Banca Carige per giustificare l’adozione di tale decisione, cosicché tale argomento è inoperante.
314 Occorre precisare infatti che, in detta decisione, la BCE ha fatto riferimento, nel punto 2.1.1, intitolato «Situazione di liquidità e finanziamento», al fatto che Banca Carige aveva dovuto far fronte a due notevoli crisi di liquidità, nei mesi di novembre 2015 e novembre 2017, nonché al fatto che, poco prima dell’adozione della medesima decisione, la posizione di quest’ultima era stata ulteriormente indebolita da flussi netti negativi di liquidità. Tenuto conto di tali constatazioni, non contestate dai ricorrenti, non si può addebitare alla BCE di aver tenuto conto, come uno dei motivi che hanno giustificato l’adozione della decisione sul capitale, del deterioramento della situazione di Banca Carige in materia di liquidità, quand’anche l’indice di liquidità di quest’ultima rimanesse superiore alla soglia di rischio.
315 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’argomento dei ricorrenti vertente sul fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige nonché sugli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale deve essere respinto in quanto, in parte, inoperante e, in parte, infondato.
316 Ne consegue, per i motivi esposti ai punti da 294 a 302 e da 308 a 315 della presente sentenza, che una delle condizioni previste dalla giurisprudenza citata al punto 136 della presente sentenza per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione o di una delle sue istituzioni, vale a dire quella relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli individui, non è soddisfatta per quanto riguarda il presente ricorso nella parte in cui quest’ultimo riguarda, da un lato, la violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce nonché, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e gli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale.
317 Ebbene, poiché le tre condizioni della responsabilità prevista dall’articolo 340, secondo comma, TFUE devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 41 e giurisprudenza citata).
318 Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato nella parte in cui riguarda, da un lato, la violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce, e, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e gli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale.
VIII. Sulle spese
319 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
320 In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
321 Poiché la BCE e la Commissione hanno chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 giugno 2024, Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE (T‑134/21, EU:T:2024:362), è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Malacalza Investimenti Srl e di Vittorio Malacalza nella parte in cui esso riguardava, da un lato, la violazione, da parte della Banca centrale europea (BCE), in sede di adozione della decisione ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, del 9 dicembre 2016, relativa a una misura di intervento precoce, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige SpA nonché gli errori, diversi da quello esaminato dal Tribunale al punto 184 della sua sentenza citata, che vizierebbero la motivazione della decisione ECB-SSM-2018-ITCAR-6, del 14 settembre 2018, sul capitale.
2) Per il resto, l’impugnazione è respinta.
3) Il ricorso è respinto nella parte in cui esso riguarda, da un lato, la violazione, da parte della Banca centrale europea (BCE), in sede di adozione della decisione ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, del 9 dicembre 2016, relativa a una misura di intervento precoce, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige SpA nonché gli altri errori che vizierebbero la motivazione della decisione ECB-SSM-2018-ITCAR-6, del 14 settembre 2018, sul capitale.
4) La Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Commissione europea.
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Arastey Sahún |
Passer |
Regan |
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Gratsias |
Smulders |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 maggio 2026.
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Il cancelliere |
La presidente di sezione |
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A. Calot Escobar |
M. L. Arastey Sahún |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 21 maggio 2026 (*)
« Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisioni adottate dalla Banca centrale europea (BCE) relative a Banca Carige SpA – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli individui – Principio della tutela del legittimo affidamento – Conflitto di interessi – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà – Motivazione della sentenza del Tribunale » Nella causa C‑557/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 14 agosto 2024, Malacalza Investimenti Srl, con sede in Genova (Italia), Vittorio Malacalza, residente in Genova, rappresentati da L. Boggio, S.M. Carbone, e A. D’Angelo, avvocati, ricorrenti, procedimento in cui le altre parti sono: Banca centrale europea (BCE), rappresentata da G. Marafioti, A. Pizzolla e E. Yoo, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, Commissione europea, rappresentata da P.A. Messina, A. Steiblytė e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, interveniente in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. Arastey Sahún, presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici, avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la loro impugnazione, la Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 giugno 2024, Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE (T‑134/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:362), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso avente ad oggetto il risarcimento del danno che essi avrebbero subito a causa del comportamento illecito della Banca centrale europea (BCE) nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige SpA tra il 2014 e il 2019. I. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento (UE) n. 575/2013 2 Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1): «Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)] soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi: a) requisiti in materia di fondi propri relativi a elementi di rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo e rischio di regolamento interamente quantificabili, uniformi e standardizzati; b) requisiti che limitano le grandi esposizioni; c) dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato di cui all’articolo 460, requisiti di liquidità relativi a elementi di rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati; d) obblighi di segnalazione di cui alle lettere a), b) e c) e di leva finanziaria; e) obblighi di informativa al pubblico». 2. Regolamento (UE) n. 1024/2013 3 Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), definisce, all’articolo 2, punto 9, il meccanismo di vigilanza unico (MVU) come «il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti come descritto all’articolo 6 del presente regolamento». 4 L’articolo 4 di tale regolamento dispone quanto segue: «1. Nel quadro dell’articolo 6, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti: (…) d) assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti; e) assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni; f) effettuare le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l’[Autorità bancaria europea (ABE)], le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell’Unione; (…) 3. Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni. (…)». 5 L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento prevede quanto segue: «1. Al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal pertinente diritto dell’Unione. Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo. (…) 2. La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente agli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell’esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente». 6 L’articolo 16 del medesimo regolamento è formulato come segue: «1. Ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista negli Stati membri partecipanti di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze: a) l’ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma; b) la BCE dispone di prove del fatto che l’ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, entro i successivi dodici mesi; c) in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi. 2. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 1, la BCE ha, in particolare, i seguenti poteri: a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell’ambito di applicazione dei pertinenti atti dell’Unione [europea]; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie; c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e fissino un termine per la sua attuazione, compresi i miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine; d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri; e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell’ente; f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti; g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
h) esigere che gli enti utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri; i) limitare o vietare le distribuzioni da parte dell’ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell’ente; j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità; k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività; l) richiedere informazioni aggiuntive; m) rimuovere in qualsiasi momento membri dell’organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma». 3. Direttiva 2013/36/UE 7 Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2013/36/UE: «La presente direttiva fissa norme concernenti: a) l’accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento (congiuntamente “enti”); b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti; c) la vigilanza prudenziale sugli enti da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento [n. 575/2013]; d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti». 8 L’articolo 142 di tale direttiva dispone quanto segue: «1. Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l’autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni. (…) 3. L’autorità competente valuta il piano di conservazione del capitale e lo approva solo se ritiene che se applicato esso potrà ragionevolmente consentire di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere all’ente di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto entro un periodo di tempo che l’autorità competente considera adeguato. (…)». 4. Direttiva 2014/59/UE 9 L’articolo 2, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), definisce quale «autorità competente», ai fini della direttiva 2014/59, la BCE «relativamente ai compiti specifici attribuitile dal regolamento [n. 1024/2013]». 10 L’articolo 27 di tale direttiva, intitolato «Misure di intervento precoce», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Qualora un ente [creditizio o un’impresa di investimento] violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una serie di indicatori, che possono includere il requisito di fondi propri dell’ente più 1,5 punti percentuali, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento [n. 575/2013], della direttiva [2013/36], del titolo II della direttiva 2014/65/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349),] o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 84)], gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti dispongano (…) almeno delle misure seguenti: (…)». 11 L’articolo 28 della direttiva 2014/59, rubricato «Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione», dispone quanto segue: «Qualora si verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad invertire tale processo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano esigere la rimozione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone. La nomina della nuova alta dirigenza o dell’organo di amministrazione è eseguita conformemente al diritto nazionale e dell’Unione ed è soggetta all’approvazione o al consenso dell’autorità competente». 12 L’articolo 29 di tale direttiva, intitolato «Amministratore temporaneo», al paragrafo 1, è formulato come segue: «Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare uno o più amministratori temporanei dell’ente, qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità competente per porre rimedio alla situazione. Secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, le autorità competenti possono nominare un amministratore temporaneo in sostituzione temporanea dell’organo di amministrazione dell’ente, ovvero in affiancamento temporaneo all’organo di amministrazione stesso, specificando la propria decisione all’atto della nomina. Se nomina un amministratore temporaneo da affiancare all’organo di amministrazione dell’ente, l’autorità competente ne specifica all’atto della nomina ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell’organo di amministrazione dell’ente di consultarsi con l’amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative. L’autorità competente è tenuta a rendere pubblica la nomina dell’amministratore temporaneo, salvo quando quest’ultimo non ha il potere di rappresentare l’ente. Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei possiedano le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le loro funzioni, e siano esenti da qualsiasi conflitto di interessi». 5. Direttiva (UE) 2017/1132 13 L’articolo 72, paragrafi 1 e 4, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU 2017, L 169, pag. 46), dispone quanto segue: «1. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni. (…) 4. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall’atto costitutivo. L’esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall’assemblea. (…) (…)». B. Diritto italiano 14 L’articolo 53, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (supplemento ordinario alla GURI n. 230, del 30 settembre 1993; in prosieguo: il «testo unico bancario»), affida alla Banca d’Italia, autorità di vigilanza in tale Stato membro, ai sensi della normativa dell’Unione, il compito di pubblicare informative concernenti gli enti creditizi, in particolare le informative sull’adeguatezza patrimoniale, sul contenimento del rischio, sulle partecipazioni detenibili, sul governo societario e sull’organizzazione amministrativa o contabile. 15 L’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), di tale testo unico prevede che, ove la situazione lo richieda, l’autorità di vigilanza possa adottare provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell’intero sistema bancario. Tali provvedimenti possono comprendere: – la restrizione delle attività o della struttura territoriale della banca; – il divieto per quest’ultima di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; – la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale e, per le banche che beneficiano di eccezionali interventi di sostegno pubblico, la fissazione di limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali. 16 L’articolo 56 di detto testo unico dispone quanto segue: «1. La Banca d’Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 2. Non si può dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese se non consti l’accertamento previsto dal comma 1». 17 L’articolo 67, comma 1, lettera e), del medesimo testo unico prevede che, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, l’autorità di vigilanza impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione. 18 In conformità all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, la Banca d’Italia può disporre le misure di intervento precoce ivi menzionate quando, a seguito di un rapido deterioramento della situazione della banca interessata o del gruppo cui quest’ultima fa parte, essa accerta o prevede in particolare una violazione del regolamento n. 575/2013 e del titolo II della direttiva 2014/65/UE. 19 Ai sensi dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), e dell’articolo 70 di tale testo unico, l’autorità di vigilanza può sottoporre un ente ad amministrazione straordinaria in caso di gravi violazioni delle disposizioni legislative o regolamentari, di gravi irregolarità nell’amministrazione dell’ente creditizio, quando il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo, quando siano previste gravi perdite del patrimonio o quando l’amministrazione straordinaria sia richiesta con istanza motivata degli organi amministrativi o dell’assemblea straordinaria dell’ente creditizio. 20 L’articolo 69-noviesdecies di detto testo unico conferisce all’autorità di vigilanza il potere di chiedere ad un ente creditizio o alla capogruppo di un gruppo bancario, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, di dare attuazione anche parziale al piano di risanamento adottato, di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori o, ove applicabile, di modificare la propria forma societaria. 21 Dall’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario risulta che per poter svolgere le proprie funzioni, i commissari straordinari devono presentare diverse caratteristiche, tra le quali figura il fatto di essere esenti da conflitti di interesse. 22 In conformità all’articolo 72, comma 5, di tale testo unico, l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo, che sono stati disciolti, è esercitata, per la durata dell’amministrazione straordinaria, dai commissari straordinari. II. Fatti 23 I fatti della controversia, esposti ai punti da 2 a 25 della sentenza impugnata, possono, ai fini della presente causa, essere riassunti come segue. 24 Banca Carige era un ente creditizio con sede in Italia, quotato in Borsa e soggetto alla vigilanza prudenziale diretta della BCE dal 2014 in forza del regolamento n. 1024/2013. I ricorrenti erano azionisti di Banca Carige e Malacalza è stato anche membro e vicepresidente del suo consiglio di amministrazione dal 31 marzo 2016 al 3 agosto 2018. 25 Il 23 aprile 2015, al fine di porre rimedio alla carenza di capitale constatata mediante la valutazione approfondita condotta dalla BCE durante l’anno 2014, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige ha approvato un aumento di capitale di EUR 850 milioni. 26 Con la decisione ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, del 9 dicembre 2016, la BCE ha adottato una misura di intervento precoce nei confronti di Banca Carige (in prosieguo: la «misura di intervento precoce»). Tale misura consisteva nel chiedere a quest’ultima di presentare, entro il 28 febbraio 2017, un piano strategico e un piano operativo per la riduzione delle emissioni di prestiti in sofferenza, con una chiara indicazione delle misure da adottare e del calendario da rispettare per raggiungere tale obiettivo. 27 Nel mese di settembre 2017, in risposta agli obiettivi fissati nella misura di intervento precoce, il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha approvato un piano di ricapitalizzazione che comprendeva, in particolare, un aumento di capitale di EUR 560 milioni, da attuare entro la fine del 2017. In seguito all’approvazione del prospetto da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (Italia), l’aumento di capitale è stato completato il 21 dicembre 2017, per un importo di EUR 544 milioni. 28 Il 28 dicembre 2017 la BCE ha notificato a Banca Carige la decisione che stabiliva i requisiti prudenziali che riguardavano quest’ultima per il 2018. Successivamente, la Banca Carige ha tentato, invano, di aumentare il proprio capitale al fine di rispettare i requisiti applicabili. 29 Tali fallimenti hanno accentuato, in seno al consiglio di amministrazione di Banca Carige, tensioni circa le modalità con cui rimediare all’inosservanza dei requisiti patrimoniali e con cui attuare il piano di ricapitalizzazione approvato nel mese di settembre 2017. Tali disaccordi hanno portato a un certo numero di dimissioni, inclusa quella di Malacalza, che hanno reso necessaria la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. È per questo motivo che gli azionisti di Banca Carige, in occasione dell’assemblea straordinaria del 20 settembre 2018, hanno nominato nuovi amministratori e designato Modiano alla carica di presidente del consiglio di amministrazione e Innocenzi a quella di amministratore delegato. 30 Tenuto conto degli insuccessi di Banca Carige nel tentativo di collocare i suoi strumenti di capitale sul mercato, con la decisione ECB-SSM-2018-ITCAR-6, del 14 settembre 2018 (in prosieguo: la «decisione sul capitale»), la BCE ha rifiutato di approvare il piano di conservazione del capitale che era stato redatto da Banca Carige e ha chiesto a quest’ultima di presentare e far approvare dal suo consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali entro, e non oltre, il 31 dicembre 2018. 31 In risposta a tale richiesta, il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha adottato, il 12 novembre 2018, un piano di rafforzamento patrimoniale prevedendo due fasi ossia, anzitutto, l’emissione di un prestito subordinato di classe 2 e, successivamente, un aumento di capitale sottoposto all’approvazione degli azionisti. 32 La prima fase è stata realizzata mediante una sottoscrizione di obbligazioni, da un lato, per EUR 318,2 milioni da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia; in prosieguo: il «FITD»), per mezzo del suo Schema volontario di intervento e, dall’altro, per EUR 1,8 milioni da parte del Banco di Desio e della Brianza, banca con sede in Italia. 33 Nell’ambito della seconda fase, il 22 dicembre 2018 è stata convocata un’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige per approvare un aumento di capitale mediante scambio di obbligazioni subordinate con azioni di nuova emissione, con l’obiettivo di rafforzare il capitale di classe 1. Tuttavia quest’ultima proposta non è stata accolta a seguito dell’opposizione manifestata, in occasione di detta assemblea, da azionisti detentori del 70% del capitale. Prima di pronunciarsi, tali azionisti chiedevano infatti che venissero loro comunicati, da un lato, il piano industriale e, dall’altro, il bilancio relativo alle attività esercitate nel corso dell’anno 2018 da Banca Carige. 34 A seguito di tali eventi, il 23 dicembre 2018 Banca Carige ha dichiarato, tramite comunicato stampa, che la vicepresidente del suo consiglio di amministrazione e un altro membro di tale consiglio si erano dimessi con effetto immediato. Il 2 gennaio 2019, in un altro comunicato stampa, essa ha annunciato le dimissioni, con efficacia a partire da tale data, di altri cinque membri del consiglio di amministrazione, fra cui il presidente, Modiano, e l’amministratore delegato, Innocenzi. Tali dimissioni hanno comportato la decadenza del consiglio di amministrazione in applicazione dello statuto di Banca Carige e del diritto italiano. In osservanza di tale statuto, i quattro membri non dimissionari del consiglio di amministrazione sono rimasti in carica per assicurare l’ordinaria amministrazione. 35 Nel frattempo, il 1º gennaio 2019 la BCE aveva deciso di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria (in prosieguo: la «decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria»), in applicazione delle disposizioni del testo unico bancario. Tale decisione ha comportato, in un primo momento, lo scioglimento del consiglio di amministrazione di Banca Carige e la sostituzione degli ex membri di tale consiglio con tre commissari straordinari, tra cui in particolare Modiano e Innocenzi, in un secondo momento, lo scioglimento del collegio sindacale di Banca Carige e la sostituzione degli ex membri di tale collegio con altre tre persone e, in un terzo momento, l’attribuzione ai nuovi organi del compito consistente nell’adottare i provvedimenti necessari per assicurare che Banca Carige tornasse a rispettare i requisiti patrimoniali in modo sostenibile. 36 Il 2 gennaio 2019 l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria è stata annunciata tramite un comunicato stampa e la negoziazione dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige è stata sospesa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, per la vigenza di tale decisione o fino al ripristino, in particolare in esito alle ulteriori iniziative delle competenti autorità per la vigilanza prudenziale, di un quadro informativo completo sui titoli emessi o garantiti da Banca Carige. 37 A seguito del riesame delle condizioni in base alle quali la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria era stata adottata, detto provvedimento di amministrazione straordinaria è stato prorogato tre volte, il 29 marzo, il 30 settembre e il 20 dicembre 2019, per stabilizzare la situazione di Banca Carige e consentire il completamento del rafforzamento patrimoniale. 38 Il 9 agosto 2019 la Banca Carige, la Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA, capogruppo di un gruppo di enti creditizi italiani, il FITD e lo Schema volontario di intervento del FITD hanno sottoscritto un accordo quadro delineante le caratteristiche di un piano industriale che prefigurava, tra l’altro, un aumento del capitale di Banca Carige di EUR 700 milioni e l’emissione di un nuovo prestito subordinato di classe 2. Con lettera datata 18 settembre 2019 la BCE ha ritenuto, sulla base dell’articolo 56 del testo unico bancario, che l’aumento di capitale previsto non contrastasse con una sana e prudente gestione della banca. 39 Il 20 settembre 2019 un’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Carige ha approvato tale aumento di capitale. La Malacalza Investimenti non ha partecipato a tale assemblea. 40 Il 31 gennaio 2020, dopo l’attuazione di detto aumento di capitale, sono stati eletti un nuovo consiglio di amministrazione e un nuovo collegio sindacale in occasione dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige e i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza hanno trasferito, alla stessa data, l’amministrazione di Banca Carige agli organi neoeletti. III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 41 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2021, i ricorrenti hanno proposto un ricorso volto alla condanna della BCE al pagamento, da un lato, in favore della Malacalza Investimenti dell’importo di EUR 870 525 670 e, dall’altro, in favore di Malacalza dell’importo di EUR 9 544 022, o di qualunque altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, con determinazione, occorrendo, in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno che essi asserivano di aver subito a causa del comportamento illecito della BCE nell’esercizio della sua funzione di vigilanza prudenziale su Banca Carige tra il 2014 e il 2019, nonché all’accertamento, «ove ritenuto occorrente», dell’illegittimità dei provvedimenti dei quali era affermata l’illegittimità. 42 Con decisione del 21 luglio 2021 la Commissione europea è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE. 43 Al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti denunciavano la responsabilità extracontrattuale della BCE per gli otto seguenti asseriti illeciti: – in primo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa italiana a causa del suo omesso intervento per rettificare dichiarazioni che si asserivano ingannevoli sulla solidità di Banca Carige, formulate da amministratori di quest’ultima; – in secondo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa dell’Unione nei suoi rapporti con il consiglio di amministrazione di Banca Carige; – in terzo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa italiana per quanto riguarda l’approvazione, in data 18 settembre 2019, di un aumento di capitale in violazione del diritto di prelazione previsto dallo statuto di Banca Carige; – in quarto luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE della normativa italiana in relazione alla nomina di commissari straordinari che si asseriva fossero in conflitto di interessi; – in quinto luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE al momento dell’adozione della misura di intervento precoce, di diverse norme e principi; – in sesto luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE nella decisione sul capitale, del principio di proporzionalità in ragione dell’imposizione a Banca Carige di un termine troppo breve per consentirle di rispettare i requisiti ad essa imposti in materia di capitale; – in settimo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE del principio di tutela del legittimo affidamento a causa delle assicurazioni fornite agli azionisti sulla situazione di Banca Carige, e – in ottavo luogo, la violazione sufficientemente qualificata da parte della BCE del diritto di proprietà riconosciuto agli azionisti a causa della riduzione significativa del valore delle loro partecipazioni in Banca Carige. 44 Dopo aver ricordato, al punto 34 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti degli interessati richiede il soddisfacimento di tre condizioni cumulative, consistenti nell’illiceità del comportamento imputabile all’istituzione dell’Unione interessata, o ai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, nella realtà effettiva del danno e nell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto e il danno lamentato, il Tribunale ha rilevato, al punto 35 di tale sentenza, che esso riteneva opportuno esaminare se la prima di tali condizioni fosse soddisfatta. Esso ha ricordato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza, ciò avviene quando il comportamento contestato implica una norma giuridica preordinata a conferire diritti agli individui e quando la violazione addebitata all’istituzione è sufficientemente qualificata. 45 Per quanto riguarda la natura delle norme che possono far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale ha ricordato, ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che, secondo la sua giurisprudenza, una norma giuridica è preordinata a conferire diritti agli individui quando essa genera, a beneficio di questi ultimi, un vantaggio qualificabile come diritto quesito, ha la funzione di tutelare i loro interessi o procede all’attribuzione, a favore degli individui, di diritti il cui contenuto può essere sufficientemente individuato e che, affinché sussista una responsabilità dell’Unione, è necessario che la tutela offerta dalla norma invocata sia effettiva nei confronti dell’individuo che l’invoca. Esso ha aggiunto che una norma non può essere presa in considerazione se non conferisce nessun diritto all’individuo che l’invoca, anche se essa conferisce un diritto ad altre persone. 46 Per quanto riguarda il tipo di violazione richiesta perché sorga la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il Tribunale, ai punti da 38 a 45 della sentenza impugnata, ha esaminato la giurisprudenza pertinente e ha concluso, al punto 46 di tale sentenza, che ne derivava che, per dimostrare una siffatta responsabilità nei confronti della BCE, i ricorrenti dovevano provare in modo giuridicamente sufficiente che quest’ultima avesse infranto in modo grave e manifesto, eccedendo il potere discrezionale riconosciutole, una norma di diritto dell’Unione che conferisce diritti agli individui. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 47 di detta sentenza, che, per stabilire se una siffatta violazione fosse stata commessa, il giudice dell’Unione doveva prendere in considerazione, alla luce degli elementi addotti dai ricorrenti, l’ampio potere discrezionale riconosciuto alla BCE nell’esercizio dei suoi compiti di vigilanza prudenziale. 47 Il Tribunale ha poi esaminato gli otto illeciti denunciati dai ricorrenti e ricordati al punto 43 della presente sentenza. 48 Per quanto riguarda il primo illecito, il Tribunale ha rilevato, al punto 59 della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostenevano che, non rettificando dichiarazioni asseritamente ingannevoli sulla solidità di Banca Carige e formulate da amministratori di quest’ultima, la BCE aveva violato in maniera sufficientemente qualificata l’articolo 53, comma 1, lettera d-bis), l’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), e l’articolo 67, comma 1, lettera e), del testo unico bancario. 49 A tal riguardo, il Tribunale ha osservato, al punto 68 della sentenza impugnata, che la prima e la terza di tali disposizioni impongono alla BCE un obbligo generale di pubblicità riguardante determinate categorie di informazioni per uno scopo di interesse pubblico, vale a dire garantire il buon funzionamento e la stabilità dei mercati, e non impongono obblighi di reagire, in modo specifico, quando taluni operatori formulano dichiarazioni sul mercato a proposito della solidità di taluni enti che altri operatori giudicano ingannevoli. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che da tali disposizioni non possa dedursi un diritto per gli investitori affinché la BCE intervenga, in ciascuno Stato membro, ogni volta che, in uno di essi, siano formulati commenti sugli enti soggetti alla sua vigilanza, i quali potrebbero essere giudicati da tali investitori come privi, in tutto o in parte, di fondamento. Dai punti 69 e 70 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha ritenuto che il fatto che siffatte dichiarazioni fossero state formulate dagli amministratori di Banca Carige non potesse condurre a una conclusione diversa. 50 Quanto all’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario, il Tribunale ha dichiarato, al punto 74 della sentenza impugnata, che risultava, alla luce del suo tenore letterale, che tale disposizione era irrilevante quando si trattava di stabilire se la BCE fosse tenuta a rettificare dichiarazioni riguardo alla stabilità finanziaria di una banca, attribuite a taluni operatori e giudicate errate da altri. Pertanto il Tribunale ha giudicato, al punto 75 di tale sentenza, che l’argomento dei ricorrenti relativo al primo illecito addebitato alla BCE doveva essere respinto. 51 Per quanto riguarda il secondo illecito addebitato alla BCE, il Tribunale ha rilevato, al punto 76 della sentenza impugnata, che i ricorrenti ritenevano che la BCE avesse violato gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013: – accordandosi con Modiano e Innocenzi affinché essi si dimettessero, con effetto dal 2 gennaio 2019, ciò che avrebbe provocato la decadenza del consiglio di amministrazione di Banca Carige e aperto così la strada all’assoggettamento ad amministrazione straordinaria di quest’ultima; – tentando di limitare i poteri del consiglio di amministrazione di Banca Carige a quelli di ratifica delle decisioni prese dall’amministratore delegato, in occasione della riunione del 16 febbraio 2018 e nel corso di scambi successivi tra Malacalza, Nouy, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, e Quintana, membro della direzione generale per la vigilanza microprudenziale della BCE, e – celando al consiglio di amministrazione per diversi mesi la portata della difficoltà in cui versava Banca Carige in materia di capitale e informandolo soltanto il 21 giugno 2018 del contenuto di una lettera che la BCE aveva tuttavia inviato, il 4 giugno 2018, all’amministratore delegato. 52 Dopo aver analizzato, ai punti da 79 a 84 della sentenza impugnata, gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013, il Tribunale ha giudicato, ai punti 85 e 86 di tale sentenza, che dette disposizioni, non essendo preordinate a conferire diritti ai privati, non potevano fondare un illecito idoneo a far sussistere la responsabilità dell’Unione a causa del comportamento addebitato alla BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale da essa esercitata su Banca Carige e che, di conseguenza, l’argomento dei ricorrenti relativo al secondo illecito doveva essere respinto.
53 Per quanto riguarda il terzo illecito, il Tribunale ha rilevato, al punto 87 della sentenza impugnata, che i ricorrenti addebitavano alla BCE di aver violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 56 del testo unico bancario avendo approvato, il 18 settembre 2019, un aumento di capitale contrario al diritto di prelazione riconosciuto agli azionisti dallo statuto di Banca Carige. 54 A tal riguardo, dai punti 92 e 93 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha giudicato che la verifica, che deve essere effettuata in applicazione dell’articolo 56 del testo unico bancario, deve vertere sulla compatibilità della prevista modificazione statutaria non con i diritti di prelazione degli azionisti, bensì con il dovere imperativo di una sana e prudente gestione e che, pertanto, l’obiettivo da prendere in considerazione nella realizzazione di tale verifica è la stabilità dell’ente creditizio interessato e, più in generale, del sistema finanziario nel suo insieme. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 94 di tale sentenza, che l’articolo 56 del testo unico bancario non conferisce, di per sé, diritti ai privati, cosicché l’argomento dei ricorrenti riguardante il terzo illecito addebitato alla BCE doveva essere respinto. 55 Per quanto riguarda il quarto illecito addebitato alla BCE, il Tribunale ha rilevato, al punto 95 della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostenevano che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario nominando, quali commissari straordinari, Modiano e Innocenzi, rispettivamente ex presidente del consiglio di amministrazione ed ex amministratore delegato di Banca Carige, dato che sarebbe stato difficile per tali due persone esercitare l’azione sociale nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo di Banca Carige o di alcuni dei loro membri. Pertanto queste due persone si sarebbero trovate al riparo, a causa della loro nomina come commissari straordinari, da un’azione di responsabilità che avrebbe potuto essere proposta nei loro confronti per le decisioni adottate nell’esercizio delle loro funzioni precedenti. 56 A tal riguardo il Tribunale ha giudicato, al punto 104 della sentenza impugnata, che l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario era preordinato a conferire diritti agli individui. 57 Tuttavia il Tribunale ha osservato, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, che la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria non era stata fondata su «gravi irregolarità» commesse dai precedenti organi amministrativi di Banca Carige, bensì era stata fondata sul «deterioramento della situazione della banca (…) particolarmente significativo», ai sensi degli articoli 69-octiesdecies e 70 del testo unico bancario, il quale sarebbe derivato dalle difficoltà finanziarie che avevano preceduto la loro nomina. A tale riguardo il Tribunale ha giudicato, ai punti da 112 a 116 di tale sentenza, che la BCE aveva utilizzato il suo potere discrezionale in modo ragionevole, nominando come commissari straordinari Modiano e Innocenzi, che erano tanto a conoscenza degli affari di Banca Carige da poter agire rapidamente di fronte alla situazione di crisi in cui quest’ultima versava e ciò a maggior ragione in quanto, a partire dalla ripresa della gestione ordinaria di Banca Carige, l’assemblea degli azionisti e gli azionisti che detenevano, individualmente o congiuntamente, un quinto del capitale sociale o il diverso importo previsto nello statuto di quest’ultima avevano la facoltà di intentare un’azione di responsabilità contro Modiano e Innocenzi, entro un periodo di cinque anni decorrente dalla data di cessazione dalle loro funzioni di membri del consiglio di amministrazione. Il Tribunale ha, pertanto, concluso, al punto 117 della sentenza impugnata, che, poiché non era stata dimostrata nessuna violazione sufficientemente qualificata, l’argomento riguardante il quarto illecito addebitato alla BCE doveva essere respinto. 58 Per quanto riguarda il quinto illecito addebitato alla BCE, il Tribunale ha osservato, al punto 118 della sentenza impugnata, che i ricorrenti deducevano al riguardo sei censure. Dal punto 119 di tale sentenza emerge che, con la prima censura, i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, avendo adottato la misura di intervento precoce in presenza di un semplice rischio di violazione del quadro normativo applicabile laddove, a loro avviso, l’applicazione di tale disposizione necessitava la prova di una violazione prevedibile di tale quadro normativo. Il Tribunale ha respinto tale prima censura al punto 129 di detta sentenza con la motivazione che, poiché l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario persegue un obiettivo di interesse pubblico, tale disposizione non era preordinata a conferire diritti agli individui e che era proprio per conseguire tale obiettivo che essa era stata applicata dalla BCE nel caso di specie. 59 Dal punto 130 della sentenza impugnata risulta che, con la seconda censura, i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario imponendo a Banca Carige, nella misura di intervento precoce, l’obbligo di cedere, a condizioni poco vantaggiose, prestiti asseritamente in sofferenza mentre, secondo loro, tale disposizione non consentirebbe l’imposizione di un siffatto obbligo. 60 A tal riguardo, dai punti 134 e 138 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha giudicato che l’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario si limita a conferire all’autorità di vigilanza il potere di chiedere agli enti creditizi di preparare o attuare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito e non conferisce, di per sé, diritti agli individui, ma persegue un obiettivo di interesse pubblico e che proprio per realizzare tale obiettivo tale potere era stato attuato dalla BCE mediante la misura di intervento precoce. Inoltre, dopo aver riassunto, al punto 135 di tale sentenza, il contenuto essenziale di tale misura, il Tribunale ha constatato, al punto 136 di detta sentenza, che, contrariamente a quanto sostenevano i ricorrenti, detta misura non aveva imposto che Banca Carige cedesse prestiti in sofferenza, e ancor meno che lo facesse a prezzi definiti nel corso di un periodo determinato. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 137 della medesima sentenza, che l’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario non osta a che la misura di intervento precoce indicasse obiettivi minimi e fissasse termini per la riduzione dei prestiti in sofferenza. In tali circostanze il Tribunale ha giudicato, al punto 139 della sentenza impugnata, che la seconda censura doveva essere respinta. 61 Dai punti 140 e 141 della sentenza impugnata risulta che la terza censura verteva, in sostanza, sull’adozione della misura di intervento precoce in violazione qualificata dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1024/2013. Il Tribunale ha rilevato, ai punti 142 e 143 di tale sentenza, che detta disposizione attribuiva alla BCE poteri in materia di vigilanza prudenziale perseguendo un obiettivo di interesse pubblico senza conferire diritti agli individui e che, pertanto, la terza censura doveva essere respinta. 62 Al punto 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, con la quarta censura, i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di parità di trattamento imponendo a Banca Carige, nell’ambito della misura di intervento precoce, misure più esigenti di quelle adottate nei confronti di altri enti creditizi che si trovano in una situazione simile. A tal riguardo, al punto 146 di tale sentenza il Tribunale ha ricordato che detto principio è tale da conferire diritti agli individui. Tuttavia, dal punto 151 di detta sentenza risulta che il Tribunale ha giudicato che, al fine di dimostrare una violazione sufficientemente qualificata di detto principio, i ricorrenti dovevano dimostrare che altri enti creditizi italiani, che si trovavano in una situazione analoga a quella di Banca Carige, fossero stati trattati in modo diverso da quest’ultima. Ebbene, il Tribunale ha osservato, al punto 152 della medesima sentenza, che se è vero che i ricorrenti avevano prodotto un rapporto che confrontava il volume di prestiti in sofferenza detenuti da Banca Carige con quelli detenuti da altri enti creditizi italiani, essi non avevano tuttavia messo in relazione questa situazione particolare con le decisioni adottate dalla BCE in modo da dimostrare l’esistenza di una vera e propria disparità. Pertanto, il Tribunale ha respinto anche la quarta censura. 63 Quanto alla quinta censura, il Tribunale ha rilevato, al punto 154 della sentenza impugnata, che i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di proporzionalità imponendo a Banca Carige un obbligo tale da provocare una svalutazione immediata dei prestiti che essa aveva accordato nonché perdite considerevoli per quest’ultima, pur essendo ipotizzabili misure meno radicali. 64 A tal riguardo il Tribunale ha ricordato, al punto 155 della sentenza impugnata, che il principio di proporzionalità era idoneo a conferire diritti agli individui. Tuttavia, sulla base di un’analisi, effettuata ai punti da 160 a 164 di tale sentenza, dei motivi che avevano giustificato l’adozione della misura di intervento precoce, il Tribunale ha giudicato, ai punti da 165 a 167 di detta sentenza, che la BCE aveva potuto ritenere, tenuto conto del rischio gravante su Banca Carige, che fosse appropriato e necessario adottare tale misura di intervento senza che esistessero soluzioni alternative che consentissero di porre fine, in modo soddisfacente, alle difficoltà in cui versava quest’ultima e che i ricorrenti non avevano evidenziato elementi che consentissero di ritenere che, adottando tale misura, la BCE avesse violato in modo grave e manifesto il principio di proporzionalità, cosicché la quinta censura doveva essere respinta, così come l’argomento riguardante il quinto illecito contestato alla BCE nel suo insieme. 65 Inoltre, ai punti da 168 a 174 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto la sesta censura sollevata dai ricorrenti nell’ambito del quinto illecito contestato alla BCE, con la quale i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata, in via incidentale, sul fondamento dell’articolo 277 TFUE, l’inapplicabilità della misura di intervento precoce a causa della sua asserita illegittimità. Il Tribunale ha respinto tale eccezione di illegittimità dichiarando che una siffatta eccezione si applicava, a pena di irricevibilità, ai soli atti di portata generale e che la misura di intervento precoce non costituiva un atto siffatto. 66 Dal punto 175 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito del sesto illecito, i ricorrenti addebitavano alla BCE di aver imposto a Banca Carige, nella decisione sul capitale, un termine troppo breve per consentirle di rispettare i requisiti che le erano imposti da tale decisione. Per l’esattezza, i ricorrenti adducevano che non era ragionevole chiedere a Banca Carige di conformarsi a tali requisiti entro il 31 dicembre 2018, vale a dire solo 19 giorni lavorativi dopo la data fissata dalla BCE per la presentazione e l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Banca Carige, di un piano per la conservazione del capitale. 67 Il Tribunale ha esaminato, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione sul capitale e ha concluso, ai punti da 184 a 186 di tale sentenza, che, da un lato, la BCE aveva potuto ritenere, tenuto conto del rischio reale che Banca Carige non riuscisse a ripristinare immediatamente il proprio capitale, che fosse opportuno e necessario chiederle di presentare e far approvare dal suo consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali entro, e non oltre, il 31 dicembre 2018, e che, dall’altro, i ricorrenti non avevano evidenziato elementi che consentissero di ritenere che, adottando la decisione sul capitale, la BCE avesse violato in maniera sufficientemente qualificata il principio di proporzionalità e che, pertanto, l’argomento dei ricorrenti relativo al sesto illecito doveva essere respinto. 68 Al punto 187 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito del sesto illecito addebitato alla BCE, i ricorrenti avanzavano tre censure che si riferivano all’asserita violazione sufficientemente qualificata da parte di quest’ultima del principio di tutela del legittimo affidamento. 69 In via preliminare il Tribunale ha ricordato, ai punti da 189 a 191 della sentenza impugnata, la giurisprudenza secondo cui, in primo luogo, il principio di tutela del legittimo affidamento è un principio generale del diritto dell’Unione preordinato a conferire diritti agli individui, in secondo luogo, il fatto che la facoltà di avvalersi di tale principio è subordinata a tre condizioni cumulative secondo le quali gli organi amministrativi dell’Unione devono aver fornito all’interessato assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, che tali assicurazioni devono essere idonee a generare legittime aspettative in capo al soggetto cui si rivolgono e conformi alle norme applicabili, e in terzo luogo, che la facoltà di avvalersi di detto principio è prevista per qualsiasi operatore economico in capo al quale un’autorità abbia fatto sorgere fondate aspettative, fermo restando tuttavia che, quando un operatore economico prudente e avveduto è in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il medesimo principio. 70 È alla luce di tali considerazioni che il Tribunale ha analizzato le tre censure dedotte dai ricorrenti. Come risulta dal punto 193 della sentenza impugnata, con la prima di tali censure i ricorrenti contestano alla BCE di non essere intervenuta per rettificare dichiarazioni asseritamente ingannevoli, relative alla solidità finanziaria di Banca Carige, formulate dagli amministratori di quest’ultima. 71 A tal riguardo il Tribunale ha rilevato, al punto 196 della sentenza impugnata, da un lato, che il mancato intervento della BCE per correggere dichiarazioni asseritamente ingannevoli non poteva essere considerato come fornitura, da parte di quest’ultima, di assicurazioni quanto al comportamento che essa intendeva adottare nei confronti di Banca Carige e, dall’altro e in ogni caso, che una siffatta astensione non rispondeva manifestamente al requisito secondo cui le assicurazioni devono essere precise, incondizionate e concordanti per poter suscitare un legittimo affidamento. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto la prima censura. 72 Come risulta dai punti da 198 a 202 della sentenza impugnata, la seconda censura, con la quale i ricorrenti adducevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di tutela del legittimo affidamento formulando valutazioni positive a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019, è stata respinta dal Tribunale in quanto irricevibile. Il Tribunale ha giudicato che, mentre gli elementi essenziali sui quali si fonda una censura devono emergere, anche solo sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dalle memorie del ricorrente, nel caso di specie i ricorrenti si erano riferiti genericamente agli aumenti di capitale effettuati dalla banca nel corso degli anni da 2015 a 2018, senza individuare con precisione quelli specificamente interessati dalla seconda censura e, inoltre, essi non avevano fornito nessun elemento che consentisse di ritenere che valutazioni positive fossero state effettivamente formulate dalla BCE, tali da soddisfare i requisiti della giurisprudenza per poter legittimamente ingenerare, nella loro mente, una determinata aspettativa quanto al comportamento che la BCE avrebbe adottato. 73 Il Tribunale, con la motivazione esposta ai punti da 203 a 207 della sentenza impugnata, ha altresì respinto in quanto irricevibile la terza censura, con la quale i ricorrenti sostenevano che la BCE aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di tutela del legittimo affidamento fornendo agli azionisti di Banca Carige assicurazioni in merito alla solidità di quest’ultima, che avrebbero indotto tali azionisti ad effettuare ivi importanti investimenti. Il Tribunale ha osservato, a tal riguardo, che i ricorrenti non avevano fornito nessun elemento che consentisse di individuare le assicurazioni che la BCE avrebbe fornito o le circostanze in cui tali assicurazioni sarebbero state fornite. Pertanto, dopo aver respinto tutte le censure dedotte nell’ambito dell’asserito settimo illecito, il Tribunale ha respinto nel loro complesso gli argomenti dei ricorrenti relativi a tale illecito. 74 In ultimo luogo il Tribunale ha analizzato, ai punti da 208 a 215, l’argomento dei ricorrenti relativo all’ottavo illecito, vertente sulla violazione, da parte della BCE, del diritto di proprietà di questi ultimi, in quanto essa avrebbe provocato, con i suoi atti e le sue omissioni, una diminuzione significativa del valore delle loro partecipazioni in Banca Carige. Pur riconoscendo che il diritto di proprietà enunciato dall’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») costituisce un principio giuridico che conferisce diritti agli individui, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti si erano limitati a dichiarare che il valore delle loro partecipazioni era diminuito e avevano imputato tale evoluzione alle decisioni adottate da Banca Carige a seguito delle misure adottate dalla BCE, senza tuttavia dimostrare che tali misure avessero causato un tale risultato e senza aver presentato un’analisi che consentisse di ritenere che la causa di quest’ultimo non risiedesse, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, in altri fatti o in altre circostanze. Alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che l’argomento relativo all’ottavo illecito addebitato alla BCE fosse irricevibile. 75 Pertanto il Tribunale ha concluso, ai punti 216 e 217 della sentenza impugnata, che nessuno degli illeciti lamentati dai ricorrenti poteva far sussistere una responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell’articolo 340, terzo comma, TFUE e che, di conseguenza, il ricorso doveva essere respinto, senza che fosse necessario valutare se le altre condizioni la cui osservanza è richiesta dalla giurisprudenza perché possa sorgere la responsabilità di un’istituzione dell’Unione fossero soddisfatte, né pronunciarsi sui provvedimenti istruttori domandati dai ricorrenti. IV. Conclusioni delle parti 76 I ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale; – in subordine, statuire essa stessa sul ricorso e accogliere le loro domande proposte con quest’ultimo, e – condannare la BCE e la Commissione alle spese.
77 La BCE chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata, e, in entrambi i casi, di condannare i ricorrenti alle spese. In ulteriore subordine, nell’eventualità in cui l’impugnazione dovesse essere accolta e la sentenza impugnata annullata, la BCE chiede alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. 78 La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione in quanto parzialmente irricevibile o inoperante e integralmente infondata, e di condannare i ricorrenti alle spese. V. Sulla domanda di sospensione del procedimento 79 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 9 dicembre 2025, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte, nell’ipotesi in cui essa intendesse discostarsi dalle conclusioni dell’avvocato generale che hanno proposto l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa dinanzi al Tribunale, di sospendere, conformemente all’articolo 55 del regolamento di procedura della Corte, il procedimento nella presente causa fino a quando il Tribunale o, se del caso, la Corte, in caso di impugnazione, si pronunci sul ricorso proposto nella causa T‑612/20, Malacalza Investimenti/BCE, pendente dinanzi al Tribunale e avente ad oggetto l’annullamento della decisione di assoggettamento di Banca Carige ad amministrazione straordinaria. 80 La Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene che non occorra sospendere il procedimento nella presente causa, cosicché la domanda di sospensione deve essere respinta. VI. Sull’impugnazione A. Sulla ricevibilità 1. Argomenti delle parti 81 La BCE eccepisce l’irricevibilità dell’impugnazione. Essa sostiene che i ricorrenti non precisano quali siano gli errori di diritto che contestano al Tribunale, non individuano con sufficiente precisione gli elementi che il Tribunale avrebbe snaturato, si limitano a ripetere i loro argomenti dedotti in primo grado e invocano motivi nuovi, non presentati dinanzi al Tribunale, che modificherebbero l’oggetto della controversia. 82 I ricorrenti contestano gli argomenti della BCE e ritengono che la loro impugnazione sia ricevibile. 2. Giudizio della Corte 83 Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 99 e giurisprudenza citata). 84 Non soddisfa, in particolare, tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali tale motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo. La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limitasse ad affermazioni generiche e non contenesse indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, punto 100 e giurisprudenza citata). 85 Inoltre, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Per contro, una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di questi ultimi e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 12 giugno 2025, ZR/EUIPO, C‑364/23 P, EU:C:2025:428, punto 32). 86 Nel caso di specie occorre constatare che, in linea generale e fatta salva l’analisi individuale dei motivi e degli argomenti dedotti dai ricorrenti, l’argomentazione sviluppata nell’impugnazione consente di individuare la motivazione della sentenza impugnata di cui si tratta nonché gli errori contestati al Tribunale, cosicché tale impugnazione non può essere, immediatamente, respinta in quanto irricevibile. 87 Quanto all’argomento della BCE, secondo cui i ricorrenti ripeterebbero alcuni argomenti che essi avrebbero già invocato dinanzi al Tribunale, è sufficiente ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, quando un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe parzialmente privato del suo significato (sentenza del 12 giugno 2025, ZR/EUIPO, C‑364/23 P, EU:C:2025:428, punto 34 e giurisprudenza citata). 88 Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla BCE contro l’intera impugnazione devono essere respinte. B. Nel merito 89 A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono sette motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, parità di trattamento, divieto di abuso del diritto e di tutela della proprietà, sulla violazione o sullo snaturamento dell’articolo 53, comma 1, lettera d-bis), e dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario, sulla violazione dell’articolo 340, terzo comma, TFUE nonché su un difetto di motivazione; il secondo, sulla violazione degli articoli 69-octiesdecies e 69-noviesdecies del testo unico bancario, letti in combinato disposto con gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 e con i principi di tutela del legittimo affidamento, parità di trattamento, proporzionalità, tutela della proprietà, divieto di abuso del diritto e dell’onere della prova, nonché su un difetto di motivazione; il terzo, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, proporzionalità ed effettività della tutela dei diritti, nonché su un difetto di motivazione; il quarto, sulla violazione del principio di attribuzione e degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013, del diritto italiano e del principio di tutela della proprietà nonché su un difetto di motivazione; il quinto, sulla violazione degli articoli 41 e 47 della Carta, dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, del principio generale di imparzialità e dell’articolo 72, comma 6, del testo unico bancario, nonché su un difetto di motivazione; il sesto, sulla violazione del diritto di proprietà, dell’articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2017/1132, dell’articolo 9 del regolamento n. 1024/2013, sulla violazione o, comunque, sullo snaturamento del diritto italiano, sul travisamento delle loro allegazioni nonché su un difetto di motivazione; e, il settimo, sull’omesso esame dei loro argomenti e su un difetto di motivazione. 1. Sul primo motivo d’impugnazione 90 Il primo motivo d’impugnazione si suddivide in cinque parti. a) Sulla prima parte 1) Argomenti delle parti 91 I ricorrenti contestano i punti da 187 a 207 della sentenza impugnata, relativi al settimo illecito addebitato alla BCE. Essi adducono che, dinanzi al Tribunale, avevano sostenuto che, a causa delle sue caratteristiche normative e del suo concreto esplicarsi nel caso di specie, l’attività di vigilanza della BCE aveva ingenerato nei loro confronti un legittimo affidamento quanto al fatto che Banca Carige fosse gestita in modo sano e prudente dal 2015. Sarebbe a causa della loro fiducia nell’efficacia dell’attività di vigilanza della BCE che essi avrebbero investito in Banca Carige e sarebbero stati indotti a mantenere i loro investimenti. La violazione del loro legittimo affidamento si sarebbe altresì riflessa nella violazione del loro diritto di proprietà, in quanto l’assoggettamento di Banca Carige ad amministrazione straordinaria seguito dall’aumento del suo capitale, «orchestrato» dai commissari straordinari di Banca Carige, nominati, sorvegliati e autorizzati dalla BCE, avrebbe condotto all’espropriazione dei ricorrenti. 92 Il loro ricorso sarebbe, quindi, in particolare, fondato sulla lesione, da parte della BCE, in violazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e della proprietà, delle aspettative che essa aveva suscitato negli investitori circa l’idoneità dei cospicui aumenti di capitale di Banca Carige degli anni 2015 e 2017 ad assicurare la solidità patrimoniale e finanziaria di quest’ultima. I ricorrenti avrebbero sostenuto dinanzi al Tribunale che il comportamento integrante tale violazione consisteva negli accertamenti, da parte della BCE, sulla situazione di Banca Carige e nelle prescrizioni relative alle misure che quest’ultima doveva adottare, prescrizioni che sarebbero state comunicate agli azionisti di quest’ultima dai suoi amministratori. Ebbene, il Tribunale avrebbe «rott[o]», nella sentenza impugnata, l’«unità di elementi fattuali e giuridici» della loro prospettazione suddividendo quest’ultima in quattro illeciti diversi, esaminati, rispettivamente, ai punti da 59 a 75, da 87 a 93, da 118 a 174 e da 187 a 207 della sentenza impugnata, il che costituirebbe un travisamento della loro argomentazione. 93 Nello stesso contesto i ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto basandosi sulla giurisprudenza citata, in modo incompleto, al punto 191 della sentenza impugnata, mentre tale giurisprudenza non riguarda una fattispecie come quella in oggetto. 94 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti. 2) Giudizio della Corte 95 Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, il diritto di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento presuppone che assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle competenti autorità dell’Unione (sentenza del 30 settembre 2021, Corte dei conti/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, punto 365 e giurisprudenza citata). 96 Da tale giurisprudenza risulta che atti adottati dall’autorità incaricata della vigilanza del settore bancario o il comportamento di tale autorità in detto ambito non possono, di per sé e in mancanza di assicurazioni come quelle richieste dalla giurisprudenza citata al punto precedente della presente sentenza, essere considerati tali da aver ingenerato negli interessati un legittimo affidamento. 97 In particolare, il solo fatto che l’autorità competente abbia imposto a un ente creditizio soggetto alla sua vigilanza prudenziale l’adozione di talune misure che sono state effettivamente adottate non può, in mancanza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti di detta autorità al riguardo, essere considerato tale da aver ingenerato negli azionisti dell’ente di cui trattasi un legittimo affidamento circa la persistenza della stabilità finanziaria di detto ente o circa il fatto che nessuna misura supplementare sarebbe stata adottata in futuro nei confronti dello stesso ente. 98 Date tali circostanze, il Tribunale non è incorso in errori di diritto, da un lato, nel ritenere che gli argomenti dei ricorrenti, vertenti, in primo luogo, sull’asserita assenza di intervento della BCE, in violazione della normativa italiana applicabile, per rettificare le dichiarazioni asseritamente ingannevoli formulate sulla solidità di Banca Carige, in secondo luogo, sull’asserita approvazione da parte della BCE, contrariamente a tale normativa, dell’aumento di capitale di Banca Carige e, in terzo luogo, sull’adozione, da parte della BCE, asseritamente in violazione di diverse norme e principi, della misura di intervento precoce, non erano idonei a dimostrare una violazione, da parte della BCE, del principio di tutela del legittimo affidamento e, dall’altro, nell’analizzare tali argomenti in modo distinto ai punti, rispettivamente, da 59 a 75, da 87 a 93 e da 118 a 174 della sentenza impugnata quali primo, terzo e quinto illecito contestati alla BCE. 99 Per quanto riguarda gli argomenti dei ricorrenti formulati contro il punto 191 della sentenza impugnata, essi sono inoperanti. Infatti, il richiamo giurisprudenziale effettuato in tale punto non fa parte della motivazione che ha giustificato il rigetto, da parte del Tribunale, dell’una o dell’altra delle tre censure in cui il Tribunale aveva suddiviso il settimo illecito contestato alla BCE. 100 In particolare, dal punto 196 della sentenza impugnata risulta che la prima di tali tre censure è stata respinta dal Tribunale per il motivo, non viziato da errori di diritto, che il mancato intervento da parte della BCE per correggere dichiarazioni asseritamente ingannevoli sulla situazione di Banca Carige non può essere considerato come fornitura, da parte della BCE, di assicurazioni quanto al comportamento che essa intendeva adottare nei confronti di quest’ultima e che, in ogni caso, una siffatta mancanza non rispondeva manifestamente al requisito secondo cui le assicurazioni devono essere precise, incondizionate e concordanti per poter suscitare un legittimo affidamento. 101 Quanto alla seconda e alla terza censura, risulta, rispettivamente, dai punti da 199 a 202 nonché da 204 a 206 della sentenza impugnata che il Tribunale le ha respinte in quanto irricevibili, non avendo i ricorrenti esposto in modo coerente e comprensibile gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esse erano fondate. 102 Per quanto riguarda l’asserita lesione del diritto di proprietà dei ricorrenti, dall’argomento di questi ultimi, riassunto al punto 91 della presente sentenza, risulta che, a loro avviso, tale lesione era la conseguenza diretta della violazione sufficientemente qualificata del principio di tutela del legittimo affidamento da parte della BCE. Ebbene, nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato, senza essere incorso in errori di diritto, che l’argomento dedotto dinanzi ad esso dai ricorrenti non consentiva di dimostrare una violazione di quest’ultimo principio, neppure l’argomento di questi ultimi vertente sull’asserita violazione del loro diritto di proprietà può essere accolto. 103 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante. b) Sulla seconda parte 1) Argomenti delle parti 104 I ricorrenti contestano i punti da 193 a 197 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha esaminato e respinto la prima censura dedotta nell’ambito del settimo illecito contestato alla BCE. Essi sostengono, a tal riguardo, che le assicurazioni della BCE che avrebbero suscitato in loro un legittimo affidamento consistevano in atti relativi alla situazione di Banca Carige che la BCE aveva adottato e divulgato mediante comunicati e non nel silenzio di quest’ultima, che si è limitata a confermare tali comunicati. 105 I ricorrenti aggiungono che il riferimento operato dal Tribunale, al punto 196 della sentenza impugnata, alla «forma» degli atti della BCE implica che le assicurazioni necessarie per fondare un legittimo affidamento si inseriscano in un rapporto contrattuale, mentre il principio di tutela di un siffatto affidamento si applica specificamente nel settore della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione e comporta una «sanzione extracontrattuale». 106 Peraltro, il Tribunale avrebbe travisato la loro prospettazione rilevando, al punto 196 della sentenza impugnata, che essi «abbiano potuto sperare che la situazione [di Banca Carige] migliorasse». Essi sottolineano, a tal riguardo, che non era il mancato miglioramento della situazione di Banca Carige che essi avevano denunciato dinanzi al Tribunale bensì il fatto che, da un lato, la BCE aveva adottato, solo pochi mesi dopo l’aumento di capitale del 2015, la misura di intervento precoce e, dall’altro, che la BCE aveva affermato, nella decisione sul capitale, che i requisiti di capitale erano venuti meno per Banca Carige già il 1º gennaio 2018, soltanto pochi giorni dopo il nuovo aumento di capitale di quest’ultima, realizzato conformemente alle indicazioni della BCE e approvato in forza dell’articolo 56 del testo unico bancario.
107 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti. 2) Giudizio della Corte 108 In primo luogo, l’argomento dei ricorrenti secondo cui le assicurazioni della BCE costitutive di un legittimo affidamento risulterebbero dagli atti adottati da quest’ultima nei confronti di Banca Carige deve essere respinto per il motivo esposto al punto 96 della presente sentenza. 109 In secondo luogo, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti con il loro argomento riassunto al punto 105 della presente sentenza, il riferimento, al punto 196 della sentenza impugnata, alla «forma» del mancato intervento da parte della BCE, per correggere dichiarazioni asseritamente ingannevoli riguardanti la situazione di Banca Carige, non implica che il Tribunale abbia ritenuto che le assicurazioni necessarie per fondare un legittimo affidamento dovessero inserirsi in un contesto contrattuale. Utilizzando il termine «forma» il Tribunale intendeva, con ogni evidenza, sottolineare che una semplice omissione della BCE non costituisce un’assicurazione precisa e incondizionata idonea, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 95 della presente sentenza, a generare un legittimo affidamento meritevole di tutela. Tale considerazione, conforme a detta giurisprudenza, non è viziata da errori di diritto. 110 In terzo luogo, per quanto riguarda il riferimento, al punto 196 della sentenza impugnata, alla «possibilità che i ricorrenti abbiano potuto sperare che la situazione [di Banca Carige] migliorasse», è sufficiente rilevare che il Tribunale ha ivi considerato una semplice ipotesi che, del resto, non ha prodotto conseguenze sul ragionamento sviluppato in tale punto, come risulta dalla lettura complessiva di quest’ultimo. 111 In quarto ed ultimo luogo, dalla lettura complessiva dei punti da 193 a 197 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha correttamente inteso che l’illecito lamentato dai ricorrenti, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, consisteva, in particolare, nel mancato intervento della BCE per rettificare dichiarazioni di terzi riguardanti Banca Carige, considerate ingannevoli. Inoltre, come risulta dal punto 98 della presente sentenza, il Tribunale ha anche tenuto conto degli altri argomenti dei ricorrenti e li ha esaminati come illeciti distinti avendo ritenuto, senza essere incorso in errori di diritto, che essi non fossero idonei a dimostrare la violazione, da parte della BCE, del principio della tutela del legittimo affidamento. Pertanto, l’argomento dei ricorrenti vertente su un asserito travisamento della loro prospettazione da parte del Tribunale deve essere respinto. 112 Tenuto conto di quanto precede, occorre respingere la seconda parte del primo motivo d’impugnazione in quanto infondata. c) Sulla terza parte 1) Argomenti delle parti 113 I ricorrenti contestano i punti da 198 a 207 della sentenza impugnata, relativi all’esame della seconda e terza censura dedotte nell’ambito del settimo illecito contestato alla BCE. Essi ritengono che il Tribunale abbia del tutto ignorato i loro argomenti relativi all’esistenza, in loro favore, di un legittimo affidamento a causa degli atti della BCE, il che equivale a un difetto di motivazione della sentenza impugnata. Essi aggiungono che l’affermazione, al punto 199 della sentenza impugnata, secondo cui i ricorrenti si sarebbero riferiti «genericamente agli aumenti di capitale effettuati dalla banca nel 2015, 2016, 2017 e 2018, senza individuare con precisione quelli specificamente interessati dalla [seconda] censura» dimostra che il Tribunale non ha effettuato una lettura corretta degli atti di causa, dato che non vi sono stati aumenti di capitale di Banca Carige negli anni 2016 e 2018. 114 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti. 2) Giudizio della Corte 115 Gli argomenti dei ricorrenti formulati contro i punti da 198 a 207 della sentenza impugnata, relativi alla seconda e terza censura dedotte nell’ambito del settimo illecito contestato alla BCE, devono essere respinti in quanto infondati. Infatti, il Tribunale ha esposto in modo giuridicamente sufficiente, ai punti, rispettivamente, da 199 a 202 e da 204 a 207 di tale sentenza, la motivazione per cui tali due censure dovevano essere respinte in quanto irricevibili cosicché, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, tale parte di detta sentenza non è viziata da un difetto di motivazione. 116 Inoltre, dal punto 111 della presente sentenza risulta che il Tribunale non ha ignorato l’argomento dei ricorrenti relativo agli atti della BCE, ma l’ha esaminato in altre parti della sentenza impugnata. 117 Infine, l’argomento dei ricorrenti vertente sull’erroneo riferimento, al punto 199 della sentenza impugnata, agli aumenti di capitale di Banca Carige negli anni 2016 e 2018, quando nessun aumento è avvenuto nel corso di tali anni, deve essere respinto in quanto inoperante. 118 Occorre rilevare, a tal riguardo, che il Tribunale ha affermato, al punto 199 della sentenza impugnata, che i ricorrenti si erano riferiti essi stessi, nelle loro memorie, a tali aumenti. Anche supponendo che, così facendo, il Tribunale abbia effettuato una lettura erronea di tali memorie, un siffatto errore non può mettere in discussione la valutazione secondo cui la seconda censura relativa al settimo illecito contestato alla BCE era irricevibile. 119 Infatti, tale considerazione è fondata in modo giuridicamente sufficiente sulla constatazione, contenuta al punto 200 della sentenza impugnata, secondo cui i ricorrenti non avevano dedotto elementi che consentissero di ritenere che valutazioni positive, idonee a ingenerare nella loro mente una determinata aspettativa quanto al comportamento che la BCE avrebbe adottato, fossero state formulate da quest’ultima a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019. 120 In considerazione di quanto precede, la terza parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante. d) Sulla quarta parte 1) Argomenti delle parti 121 I ricorrenti contestano la motivazione esposta ai punti da 118 a 174 della sentenza impugnata, relativa al quinto illecito contestato alla BCE. Essi sostengono che le loro censure includevano «rilievi critici fondati sulle pertinenti norme del [testo unico bancario]», che si aggiungevano all’asserita violazione non solo del principio di tutela del legittimo affidamento, ma anche dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, tutela della proprietà e divieto di abuso. 122 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti. 2) Giudizio della Corte 123 La quarta parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 83 e 84 della presente sentenza. 124 Infatti, i ricorrenti si limitano a dichiarare che le loro censure includevano «rilievi critici» fondati sul testo unico bancario, senza precisare né quale fosse il contenuto di tali osservazioni né quale errore di diritto essi addebitano al Tribunale di aver commesso. e) Sulla quinta parte 1) Argomenti delle parti 125 I ricorrenti contestano i punti da 68 a 74 della sentenza impugnata. Essi sostengono che il Tribunale si è basato su un’interpretazione erronea, o addirittura su uno snaturamento, dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario. A loro avviso, a causa della sua portata, tale disposizione conferisce all’autorità di vigilanza «ogni potere-dovere utile». 126 La BCE e la Commissione ritengono che gli argomenti dei ricorrenti debbano essere respinti. 2) Giudizio della Corte 127 Occorre rilevare che i punti da 68 a 74 della sentenza impugnata si inseriscono nella parte di tale sentenza dedicata all’esame del primo illecito, vertente sull’assenza di intervento della BCE per rettificare dichiarazioni asseritamente ingannevoli riguardanti la solidità di Banca Carige, e ciò in violazione della normativa italiana applicabile. Dopo aver riassunto, ai punti 72 e 73 di tale sentenza, il tenore dell’articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del testo unico bancario, ricordato al punto 15 della presente sentenza, il Tribunale ha constatato, al punto 74 della sentenza impugnata, che tale disposizione non impone alla BCE l’obbligo di rettificare dichiarazioni attribuite a taluni operatori, e giudicate errate da altri, riguardo alla stabilità finanziaria di un ente creditizio. 128 Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, così facendo, il Tribunale ha effettuato una lettura corretta di detta disposizione. 129 Pertanto, la quinta parte del primo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. 130 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo d’impugnazione. 2. Sul secondo motivo d’impugnazione 131 Il secondo motivo d’impugnazione riguarda i punti della motivazione della sentenza impugnata relativi all’esame del quinto illecito vertente sulla violazione, da parte della BCE, in sede di adozione della misura di intervento precoce, di diverse norme e principi. Detto motivo d’impugnazione si suddivide in sei parti. a) Sulla prima e terza parte 1) Argomenti delle parti 132 Con la prima parte, i ricorrenti contestano il rigetto, per la motivazione esposta ai punti da 119 a 129 della sentenza impugnata, della prima censura dedotta nel contesto del quinto illecito contestato alla BCE, vertente sulla violazione sufficientemente qualificata, da parte di quest’ultima, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce. Secondo i ricorrenti il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, ai punti 125, 126 e 129 di tale sentenza, che detta disposizione non conferisce diritti ai singoli individui. I ricorrenti rilevano, a tal riguardo, da un lato, che, dinanzi al Tribunale, essi avevano invocato la violazione di diversi principi generali del diritto dell’Unione che attribuiscono diritti ai singoli individui, ivi compreso il principio di tutela del legittimo affidamento. Dall’altro lato, essi affermano che l’articolo 69-octiesdecies del testo unico bancario indica, tra i presupposti di adozione delle misure da esso previste, la violazione dei requisiti stabiliti dal regolamento n. 575/2013. 133 Con la terza parte, i ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale di aver effettuato, ai punti da 126 a 128 della sentenza impugnata, una lettura errata della misura di intervento precoce. 134 Secondo la BCE, in tale sentenza il Tribunale ha analizzato in modo dettagliato l’argomento dei ricorrenti, sia riguardo all’articolo 69-octiesdecies del testo unico bancario sia riguardo all’asserita violazione dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio di parità di trattamento e il principio di proporzionalità. Nella loro impugnazione, i ricorrenti non invocherebbero nessun elemento idoneo a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel giudicare che tale articolo 69-octiesdecies non conferisce diritti agli individui. Inoltre, il regolamento n. 575/2013, menzionato dai ricorrenti, sarebbe irrilevante dal momento che, dinanzi al Tribunale, i ricorrenti non avrebbero dedotto una violazione di tale regolamento. 135 Senza formulare argomenti specifici in risposta alla prima parte del secondo motivo d’impugnazione, la Commissione ritiene che l’impugnazione debba essere integralmente respinta. 2) Giudizio della Corte 136 Secondo la giurisprudenza della Corte, la sussistenza, a titolo dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione o di una delle sue istituzioni, come la BCE, è subordinata al soddisfacimento di un insieme di condizioni, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli individui, la realtà effettiva del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subito dalle persone lese (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 117 e giurisprudenza citata). 137 Risulta da tale giurisprudenza che la prima condizione per la sussistenza di detta responsabilità, che si riferisce all’illiceità del comportamento addebitato all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione di cui trattasi, si compone di due parti, vale a dire che è necessario, da un lato, che si sia verificata una violazione di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli individui e, dall’altro, che tale violazione sia sufficientemente qualificata (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 118 e giurisprudenza citata). 138 Per quanto riguarda la prima parte di detta condizione, secondo una costante giurisprudenza i diritti dei soggetti dell’ordinamento nascono non soltanto quando essi vengono espressamente conferiti da disposizioni del diritto dell’Unione, ma anche in conseguenza di obblighi positivi o negativi che vengano imposti da disposizione siffatte in maniera ben definita tanto ai singoli individui quanto agli Stati membri o alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 119 e giurisprudenza citata). 139 La violazione di tali obblighi può pregiudicare i diritti che sono così implicitamente conferiti ai soggetti dell’ordinamento in virtù delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi. La piena efficacia di tali disposizioni e la tutela dei diritti che queste ultime mirano a conferire esigono che i singoli individui abbiano la possibilità di ottenere un risarcimento (sentenza del 5 marzo 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, punto 120 e giurisprudenza citata). 140 Nel caso di specie, come risulta dal punto 119 della sentenza impugnata, con la prima censura dedotta nell’ambito del quinto illecito contestato alla BCE i ricorrenti hanno sostenuto che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, avendo adottato la misura di intervento precoce in presenza di un semplice rischio di violazione del quadro normativo applicabile, laddove l’applicazione di tale disposizione necessita la prova di una violazione prevedibile di tale quadro. 141 A tal riguardo occorre ricordare che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti elencati in tale paragrafo 1, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti, tra cui la Repubblica italiana. Conformemente al paragrafo 3, prima frase, di tale articolo 4, ai fini dell’assolvimento di tali compiti la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. 142 L’articolo 69-octiesdecies del testo unico bancario è una delle disposizioni che recepiscono nel diritto italiano l’articolo 27 della direttiva 2014/59. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento n. 1024/2013, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, la BCE ha i poteri che tale articolo 69-octiesdecies conferisce alla Banca d’Italia. 143 Ciò precisato occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale ai paragrafi da 70 a 72 delle sue conclusioni, che le misure previste all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario possono incidere sui diritti e sulla situazione giuridica dell’ente creditizio interessato nonché dei suoi azionisti, in particolare quando tali misure modificano le decisioni adottate da tale ente o impediscono la distribuzione di dividendi a tali azionisti. 144 Ebbene, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario non consente alla BCE di adottare le misure previste da tale disposizione finché non ricorrano i presupposti previsti da quest’ultima; l’ente creditizio interessato nonché i suoi azionisti dispongono del diritto di esigere il rispetto di tale obbligo. 145 Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza citata ai punti 138 e 139 della presente sentenza, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario conferisce diritti ai singoli individui, cosicché questi ultimi possono ottenere il risarcimento del danno che avrebbero subito in caso di violazione sufficientemente qualificata di tale disposizione. 146 A tal riguardo occorre ricordare che, nella sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punti da 100 a 105), la Corte ha dichiarato che, malgrado la ricorrente in tali cause avesse nel frattempo venduto le azioni da essa detenute nel capitale di Banca Carige, il suo interesse all’annullamento della decisione di assoggettamento di quest’ultima ad amministrazione straordinaria persisteva, dal momento che tale ricorrente intendeva proporre un ricorso contro la BCE per ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell’adozione di tale decisione. 147 Tale valutazione corrobora la conclusione secondo cui le disposizioni, come l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, che conferiscono alla BCE, in quanto autorità di vigilanza, il potere di adottare, nei confronti degli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza prudenziale misure che incidono sulla situazione giuridica di tali enti nonché dei loro azionisti, sono preordinate a conferire diritti ai singoli individui, in quanto delimitano le circostanze in cui tali misure possono essere adottate. 148 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 129 della sentenza impugnata, che, perseguendo un obiettivo di interesse pubblico, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario non è preordinato a conferire diritti agli individui. 149 Pertanto, la prima parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere accolta e, senza che sia necessario esaminare la terza parte, diretta contro la medesima parte della sentenza impugnata, occorre annullare tale sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso dei ricorrenti nella parte in cui esso riguardava l’asserita violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce. b) Sulla seconda parte 1) Argomenti delle parti 150 I ricorrenti sostengono che il Tribunale si è contraddetto dichiarando, da un lato, al punto 135, secondo trattino, della sentenza impugnata, che il piano strategico che Banca Carige era tenuta a presentare conformemente alla misura di intervento precoce doveva «includere obiettivi quantitativi per la riduzione dei prestiti in sofferenza» e, dall’altro, al punto 136 di tale sentenza, che tale misura «non [aveva] imposto che [Banca Carige] cedesse prestiti in sofferenza, e ancor meno che lo facesse a prezzi definiti nel corso di un periodo determinato». I ricorrenti riconoscono che la BCE non ha determinato il prezzo di cessione dei prestiti in sofferenza da cedere, ma ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che la cessione obbligatoria di tali prestiti non poteva che condurre alla loro cessione a prezzi molto ridotti. 151 La BCE e la Commissione ritengono che la seconda parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 152 È giocoforza constatare che non sussiste contraddizione tra i punti 135 e 136 della sentenza impugnata. 153 La circostanza che, nella misura di intervento precoce, la BCE abbia chiesto a Banca Carige di presentare un piano strategico e un piano operativo che dovevano, in particolare, includere obiettivi per la riduzione dei prestiti in sofferenza, come ricordato al punto 135, secondo trattino, della sentenza impugnata, non significa, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 136 di tale sentenza, che la BCE abbia imposto a Banca Carige di cedere tali prestiti e, ancor meno, a condizioni poco vantaggiose. Spettava, infatti, a Banca Carige determinare i mezzi con i quali essa poteva giungere alla riduzione di tali prestiti. 154 Pertanto, la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto infondata. c) Sulla quarta parte 1) Argomenti delle parti 155 I ricorrenti criticano la motivazione esposta al punto 152 della sentenza impugnata per giustificare il rigetto della quarta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento in sede di adozione della misura di intervento precoce. Essi sostengono che l’affermazione del Tribunale secondo cui «essi non hanno messo in relazione [la] situazione particolare [di Banca Carige] con le decisioni adottate dalla BCE in modo da dimostrare l’esistenza di una vera e propria disparità di trattamento tra [Banca Carige] e altri istituti di credito italiani» è del tutto apodittica, contrasta con la produzione documentale in primo grado e viola l’obbligo di motivazione. 156 Inoltre, essi contestano al Tribunale di non aver accolto la loro domanda di disporre «una consulenza tecnica volta alla ricognizione e [alla] valutazione comparativa delle situazioni di altre banche in relazione al diverso trattamento adottato dalla BCE» e di aver violato la sentenza del 23 maggio 1996, Hedley Lomas (C‑5/94, EU:C:1996:205, punto 29), da cui risulta, secondo i ricorrenti, che l’onere «di provare il fondamento delle ragioni che legittimamente sostengono gli atti delle istituzioni» incombe su queste ultime. 157 I ricorrenti aggiungono che, nel caso di specie, occorreva, nel rispetto dell’articolo 47 della Carta, applicare la «regola di vicinanza della prova», secondo la quale nel caso in cui le conoscenze dei fatti «che sono oggetto di prova» appartengano a una parte e non all’altra, la quale non si trova nella condizione di accedervi, l’onere della prova grava sulla prima di tali parti e non sulla seconda. Secondo i ricorrenti, era di tutta evidenza che solo la BCE aveva tale disponibilità con riferimento alle situazioni degli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza. 158 La BCE e la Commissione ritengono che la quarta parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 159 Da giurisprudenza costante risulta che il principio generale di parità di trattamento, in quanto principio generale del diritto dell’Unione, esige che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera differente e che situazioni differenti non siano trattate in maniera uguale, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato. La violazione di tale principio in ragione di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano paragonabili tenuto conto dell’insieme degli elementi che le caratterizzano (sentenza del 16 dicembre 2020, Consiglio/K. Chrysostomides & Co. e a., C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P e C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, punti 191 e 192 nonché giurisprudenza citata). 160 Nel caso di specie, dal punto 144 della sentenza impugnata emerge che, con la quarta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE, i ricorrenti hanno sostenuto che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, il principio di parità di trattamento imponendo a Banca Carige, nell’ambito della misura di intervento precoce, misure più esigenti di quelle adottate nei confronti di altri enti creditizi che si trovavano in una situazione simile. 161 A tal riguardo, al punto 151 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato in sostanza che, affinché la quarta censura potesse essere accolta, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che altri enti creditizi italiani che si trovavano in una situazione analoga a quella di Banca Carige fossero stati trattati in modo diverso dalla BCE. 162 Esso ha aggiunto, al punto 152 di tale sentenza, criticato dai ricorrenti, che, se è vero che questi ultimi avevano prodotto un rapporto che confrontava il volume di prestiti in sofferenza detenuti da Banca Carige con quelli detenuti da altri enti creditizi italiani, essi non avevano tuttavia messo in relazione questa situazione particolare con le decisioni adottate dalla BCE in modo da dimostrare l’esistenza di una vera e propria disparità di trattamento tra Banca Carige e tali altri enti. Il Tribunale ha pertanto dichiarato, al punto 153 di detta sentenza, che la quarta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE doveva essere respinta. 163 In primo luogo, occorre osservare che i punti da 151 a 153 della sentenza impugnata evidenziano, in modo chiaro e coerente, i punti della motivazione che giustificano il rigetto della censura summenzionata, cosicché l’argomento dei ricorrenti vertente su un asserito difetto di motivazione di tale parte della sentenza impugnata deve essere respinto. 164 In secondo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti contestano al Tribunale, in sostanza, un errore di diritto per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta in linea di principio alla persona che deduce fatti a sostegno di una domanda o di un argomento fornire la prova della loro realtà effettiva (sentenza del 7 novembre 2024, Ryanair/Commissione, C‑588/22 P, EU:C:2024:935, punto 48 e giurisprudenza citata). 165 Nel caso di specie, il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel giudicare, in sostanza, che, poiché i ricorrenti non avevano prodotto nessun elemento di prova idoneo a dimostrare che altri enti creditizi italiani che si trovavano in una situazione analoga a quella di Banca Carige fossero stati trattati in modo diverso da quest’ultima in decisioni della BCE, la quarta censura relativa al quinto illecito, secondo la quale, avendo adottato la misura di intervento precoce, la BCE aveva violato in maniera sufficientemente qualificata il principio di parità di trattamento imponendo a Banca Carige misure più esigenti di quelle imposte ad altri enti creditizi che si trovavano in una situazione simile, doveva essere respinta. 166 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale non ha accolto la loro domanda di disporre una consulenza tecnica, occorre ricordare che, alla luce dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale quest’ultimo dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni, il Tribunale è altresì competente in via esclusiva a valutare l’utilità di mezzi istruttori, tra cui la consulenza, ai fini della soluzione della controversia. Spetta quindi al Tribunale valutare la rilevanza della domanda di mezzi istruttori rispetto all’oggetto della controversia, mentre la Corte è competente a verificare che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto rifiutando di accogliere una siffatta domanda (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Viega/Commissione, C‑276/11 P, EU:C:2013:163, punti 39 e 40, nonché ordinanza del 30 gennaio 2019, Verein Deutsche Sprache/Commissione, C‑440/18 P, EU:C:2019:77, punto 9). 167 A tal riguardo l’obbligo del Tribunale di disporre, su domanda di una parte, un mezzo istruttorio riguardante fatti che spetta a tale parte dimostrare presuppone, da un lato, l’esistenza di una situazione eccezionale in cui detta parte si trovi dinanzi a difficoltà di accesso o ad un diniego di accesso agli elementi di prova di cui essa ha bisogno per suffragare le sue affermazioni e, dall’altro, la produzione, ad opera della stessa parte, quantomeno di un principio di prova di tali affermazioni (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punti 81, 82 e 148). 168 Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di ordinare non già la produzione, da parte della BCE, di elementi di prova in suo possesso che quest’ultima avrebbe rifiutato di fornire ai ricorrenti, bensì una consulenza tecnica per comparare la situazione di Banca Carige con quella di altri enti creditizi soggetti alla vigilanza prudenziale della BCE al fine di dimostrare, se del caso, l’esistenza di un trattamento differenziato. 169 Tuttavia, dal punto 152 della sentenza impugnata risulta, in sostanza, che i ricorrenti non avevano fornito un principio di prova di un siffatto trattamento differenziato ingiustificato, né avevano denunciato difficoltà di accesso agli elementi necessari per mettere in relazione la situazione particolare di Banca Carige con quella di altri istituti di credito soggetti alla vigilanza della BCE. 170 Poiché tali constatazioni del Tribunale non sono messe in discussione dagli argomenti dei ricorrenti dedotti nell’ambito della quarta parte, occorre dichiarare che il Tribunale non è incorso in errori di diritto respingendo la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere che fosse disposta una consulenza tecnica. 171 Alla luce di tutte le considerazioni esposte ai punti da 159 a 170 della presente sentenza, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata. d) Sulla quinta parte 1) Argomenti delle parti 172 Con la quinta parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di aver respinto, per la motivazione esposta ai punti da 154 a 167 della sentenza impugnata, la quinta censura relativa al quinto illecito contestato alla BCE, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in sede di adozione della misura di intervento precoce, senza esaminare il loro argomento secondo cui, invece di imporre a Banca Carige la cessione di crediti deteriorati, la BCE avrebbe dovuto adottare una misura meno gravosa, ossia esigere la disposizione di accantonamenti. 173 La BCE e la Commissione ritengono che la quinta parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 174 Dato che, con la quinta parte, i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver statuito su un argomento da essi dedotto dinanzi a tale giudice, occorre ricordare che l’omissione del Tribunale di statuire su un motivo o su un argomento dedotto dinanzi ad esso costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 118 nonché giurisprudenza citata). 175 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli impone di far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da esso seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale. Tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame di un’impugnazione (sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 113 nonché giurisprudenza citata). 176 Nel caso di specie, l’argomento dei ricorrenti secondo cui, invece di imporre a Banca Carige di cedere crediti deteriorati, la BCE avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di proporzionalità, esigere da quest’ultima la disposizione di accantonamenti, derivava dalla premessa secondo cui la BCE aveva imposto una siffatta cessione a Banca Carige. 177 Ebbene, come già rilevato al punto 153 della presente sentenza, al punto 136 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nella misura di intervento precoce, la BCE non aveva imposto a Banca Carige la cessione di prestiti in sofferenza. Tale constatazione consentiva ai ricorrenti di comprendere i punti della motivazione per i quali il loro argomento, secondo cui, per rispettare il principio di proporzionalità, la BCE avrebbe dovuto esigere la disposizione di accantonamenti, era stato respinto. 178 Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione e la quinta parte deve essere respinta in quanto infondata. e) Sulla sesta parte 1) Argomenti delle parti 179 Con la sesta parte, i ricorrenti criticano il rigetto, per la motivazione esposta ai punti da 168 a 174 della sentenza impugnata, dell’eccezione di illegittimità della misura di intervento precoce da essi sollevata dinanzi al Tribunale. Essi sostengono di aver invocato l’illegittimità di tale misura come «ragione di illiceità del comportamento della BCE» e quindi a fondamento della loro pretesa risarcitoria. Essi non avrebbero, come il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, dedotto l’illegittimità di detta misura per sottrarsi alla sua applicazione. Essi ritengono, pertanto, che il Tribunale abbia viziato la sentenza impugnata con un difetto di motivazione, omettendo l’esame del loro argomento. 180 La BCE e la Commissione ritengono che la sesta parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 181 Nei limiti in cui i ricorrenti lamentano, in sostanza, una violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, occorre rilevare che, certamente, come risulta dal punto 174 della presente sentenza, l’omissione del Tribunale di statuire su un motivo o su un argomento dedotto dinanzi ad esso costituisce una violazione di tale obbligo. 182 Tuttavia, l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a., C‑465/20 P, EU:C:2024:724, punto 389 e giurisprudenza citata). 183 Nel caso di specie, ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata il Tribunale ha esposto per quali motivi esso ha ritenuto, al punto 174 di tale sentenza, che l’eccezione di illegittimità della misura di intervento precoce, sollevata dai ricorrenti, dovesse essere respinta. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza di tali punti della motivazione, non può esserle contestato di aver viziato la sentenza impugnata con un difetto di motivazione. 184 Nei limiti in cui l’argomento dei ricorrenti deve essere inteso come volto a contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto respingendo tale eccezione di illegittimità, un siffatto argomento non può essere accolto. 185 Infatti, come dichiarato, in sostanza, dal Tribunale ai punti da 169 a 173 della sentenza impugnata, l’articolo 277 TFUE che, secondo il suo tenore letterale, riguarda gli atti di portata generale non si applica alla misura di intervento precoce, la quale non è un atto del genere. Pertanto, detti punti della sentenza impugnata non sono viziati da errori di diritto. 186 È vero che né il fatto che la misura di intervento precoce non possa essere oggetto di un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE, né il fatto che essa non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE impedivano ai ricorrenti di perseguire, con un ricorso per risarcimento danni, il risarcimento del danno che essi ritenevano di aver subito a causa del carattere asseritamente illegittimo di tale misura (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1986, Krohn Import-Export/Commissione, 175/84, EU:C:1986:85, punto 32). 187 Ebbene, il Tribunale ha esaminato l’argomento dei ricorrenti vertente sull’asserita illegittimità della misura di intervento precoce come censure, dalla prima alla quinta, relative al quinto illecito contestato alla BCE. Occorre rilevare inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dalla sentenza impugnata non risulta che il Tribunale abbia ritenuto che, sollevando un’eccezione di illegittimità della misura di intervento precoce, i ricorrenti tentassero di sottrarsi all’applicazione di tale misura la quale, del resto, riguardando Banca Carige, non era loro applicabile. 188 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere la sesta parte del secondo motivo d’impugnazione in quanto infondata. 3. Sul terzo motivo d’impugnazione 189 Il terzo motivo d’impugnazione riguarda i punti da 175 a 186 della sentenza impugnata, relativi all’esame del sesto illecito addebitato alla BCE e si articola in tre parti. a) Sulla prima parte 1) Argomenti dei ricorrenti 190 I ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale di aver omesso l’esame del loro argomento secondo cui l’adozione della decisione sul capitale aveva leso il loro legittimo affidamento sull’idoneità dell’aumento di capitale di Banca Carige, effettuato alla fine del 2017, ad assicurare la sostenibile solidità finanziaria e patrimoniale di quest’ultima. Secondo i ricorrenti, tale aumento era stato previamente approvato, conformemente all’articolo 56 del testo unico bancario, dalla BCE ed eseguito secondo le prescrizioni di quest’ultima. Tuttavia, la BCE avrebbe ritenuto, nella decisione sul capitale, che Banca Carige non rispettasse i requisiti patrimoniali a partire dal 1º gennaio 2018. 191 La BCE e la Commissione ritengono che la prima parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 192 Come risulta dal punto 28, sesto trattino, della sentenza impugnata, il Tribunale ha qualificato come «sesto illecito» addebitato alla BCE l’argomento dei ricorrenti secondo cui quest’ultima aveva commesso una violazione sufficientemente qualificata del principio di proporzionalità imponendo, nella decisione sul capitale, un termine troppo breve a Banca Carige per consentirle di rispettare i requisiti ad essa imposti in materia di capitale. Tale sesto illecito è stato successivamente esaminato ai punti da 175 a 186 della sentenza impugnata. 193 Ebbene, l’argomento dei ricorrenti contenuto nella presente parte verte sul rispetto non del principio di proporzionalità bensì di quello di tutela del legittimo affidamento, la cui violazione è stata qualificata dal Tribunale come «settimo illecito» addebitato alla BCE ed è stata esaminata ai punti da 187 a 207 della sentenza impugnata. 194 Più in particolare, il Tribunale ha qualificato come «seconda censura» relativa al settimo illecito le affermazioni dei ricorrenti riguardanti le valutazioni formulate dalla BCE a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019. Tale censura è stata esaminata ai punti da 199 a 202 della sentenza impugnata ed è stata respinta in quanto irricevibile, come già rilevato al punto 101 della presente sentenza. 195 In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver omesso l’esame dell’argomento dei ricorrenti vertente sulla violazione, da parte della BCE, del principio di tutela del legittimo affidamento derivante dall’approvazione e dalla corretta esecuzione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine dell’anno 2017. 196 Peraltro, come risulta dai punti 95 e 96 della presente sentenza, l’asserita approvazione da parte della BCE dell’aumento di capitale di Banca Carige, ammesso che sia dimostrata, non equivarrebbe alla fornitura di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, idonee a generare un legittimo affidamento che deve essere tutelato. 197 Pertanto, il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel giudicare, al punto 200 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non avevano fornito elementi che consentissero di ritenere che fossero state formulate valutazioni positive dalla BCE a proposito degli aumenti di capitale realizzati da Banca Carige prima del 2019 e nel respingere, per tale motivazione, la seconda censura relativa al settimo illecito in quanto irricevibile. 198 Di conseguenza, la prima parte deve essere respinta in quanto infondata. b) Sulla seconda parte 1) Argomenti delle parti 199 I ricorrenti contestano al Tribunale di essersi limitato ad esaminare uno soltanto dei motivi di illegittimità della decisione sul capitale, vale a dire quello vertente sull’incongruità del termine per l’attuazione del piano di ripristino richiesto da tale decisione, omettendo l’esame degli altri motivi esposti ai punti 132, 135 e 136 del loro ricorso dinanzi al Tribunale vertenti, in primo luogo, sull’incongruità del termine fissato per l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Banca Carige, del piano di ripristino dei requisiti patrimoniali di quest’ultima, in secondo luogo, sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige nonché, in terzo luogo, su vari altri errori che viziano la motivazione di detta decisione. 200 La BCE rileva che tutti gli argomenti dedotti dai ricorrenti riguardo alla decisione sul capitale erano volti, in sostanza, a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità. Ebbene, il Tribunale avrebbe esaminato tali argomenti nell’ambito dell’analisi del sesto illecito addebitato alla BCE. Quest’ultima ricorda, a tal riguardo, la giurisprudenza citata al punto 175 della presente sentenza, secondo la quale l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. 201 Senza formulare argomenti specifici in risposta alla seconda parte, la Commissione ritiene che l’impugnazione debba essere integralmente respinta. 2) Giudizio della Corte 202 Occorre rilevare che, al punto 184 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto l’argomento dei ricorrenti, esposto in particolare al punto 136 del loro ricorso, vertente sull’asserita incongruità del termine, fissato nella decisione sul capitale, per l’approvazione del piano di ripristino dei requisiti patrimoniali di Banca Carige da parte del consiglio di amministrazione di quest’ultima. 203 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, si deve osservare che il Tribunale ha statuito su tale argomento. 204 Per contro, dalla lettura dei punti da 132 a 135 del ricorso dinanzi al Tribunale risulta che i ricorrenti avevano effettivamente dedotto altri argomenti vertenti, da un lato, sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e, dall’altro, su vari errori, diversi da quello menzionato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale. Ebbene, il Tribunale non ha né menzionato né esaminato tali argomenti nella sentenza impugnata. 205 Contrariamente a quanto sostenuto dalla BCE, detti argomenti non possono essere considerati come volti a dimostrare una violazione del principio di proporzionalità e, pertanto, esaminati dalla motivazione esposta ai punti da 175 a 186 della sentenza impugnata. 206 Si deve quindi concludere che il Tribunale ha omesso di statuire sugli stessi argomenti, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 174 della presente sentenza, costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione. 207 Pertanto, occorre accogliere, parzialmente, la seconda parte del terzo motivo d’impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto, senza esaminarli, gli argomenti dei ricorrenti, esposti ai punti da 132 a 135 del loro ricorso, vertenti sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e su vari errori che vizierebbero la motivazione della decisione relativa al capitale. c) Sulla terza parte 1) Argomenti delle parti 208 Con la terza parte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha fornito, nella sentenza impugnata, alcuna motivazione per giustificare il rigetto della loro censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. Invece di esaminare il loro argomento, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la motivazione della decisione sul capitale, senza controllarne la fondatezza. 209 La BCE e la Commissione ritengono che la terza parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 210 Occorre rilevare che, dopo aver riassunto, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, la motivazione della decisione sul capitale, e successivamente precisato, al punto 184 di tale sentenza, che, sulla base di tale motivazione, la BCE aveva potuto ritenere, tenuto conto del rischio reale che Banca Carige non riuscisse a ripristinare immediatamente il proprio capitale, che fosse opportuno e necessario chiederle di presentare e far approvare dal suo consiglio di amministrazione, entro il 30 novembre 2018, un nuovo piano volto a ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali entro, e non oltre, il 31 dicembre 2018, il Tribunale ha affermato, al punto 185 di detta sentenza, che i ricorrenti non avevano evidenziato elementi che consentissero di ritenere che, adottando la decisione sul capitale, la BCE avesse violato in maniera sufficientemente qualificata il principio di proporzionalità. 211 Da tale motivazione della sentenza impugnata risulta che, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, il Tribunale non si è limitato a ricordare la motivazione della decisione sul capitale ma ha esaminato gli argomenti dei ricorrenti e ha giudicato che, alla luce della situazione di Banca Carige, quale risultava da tale decisione, tali argomenti non erano sufficienti a dimostrare una violazione sufficientemente qualificata del principio di proporzionalità da parte della BCE per quanto riguarda i termini fissati in detta decisione. 212 Occorre osservare, inoltre, che i ricorrenti non hanno dedotto argomenti volti a dimostrare che, statuendo in tal modo, il Tribunale sia incorso in un errore di diritto. 213 Pertanto, occorre respingere la terza parte del terzo motivo d’impugnazione in quanto infondata. 4. Sul quarto motivo d’impugnazione a) Argomenti delle parti 214 I ricorrenti contestano la motivazione esposta dal Tribunale ai punti da 78 a 86 della sentenza impugnata per giustificare il rigetto dell’argomento relativo al secondo illecito addebitato alla BCE vertente sulla violazione, da parte di quest’ultima, della normativa dell’Unione per quanto riguarda i suoi rapporti con il consiglio di amministrazione di Banca Carige. Essi contestano al Tribunale, in sostanza, di essersi limitato ad esaminare il secondo illecito alla luce degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 il che, a loro avviso, costituisce un travisamento della loro censura. Pertanto, il Tribunale si sarebbe basato su una concezione erronea delle competenze della BCE, ritenendo che quest’ultima potesse compiere qualsiasi atto non esplicitamente e specificamente vietato dal diritto dell’Unione. Ebbene, una siffatta considerazione sarebbe contraria al «principio fondamentale di attribuzione», quale sancito in varie disposizioni dei Trattati UE e FUE. 215 I ricorrenti aggiungono che l’asserito comportamento della BCE era contrario agli articoli 3 e 17 della Carta. Inoltre, la motivazione esposta ai punti da 82 a 85 della sentenza impugnata riguarderebbe la misura di intervento precoce e non l’interferenza della BCE nella governance di Banca Carige, che sarebbe oggetto dell’argomento dei ricorrenti qualificato come «secondo illecito» dal Tribunale. 216 Infine, nella loro replica i ricorrenti rilevano che, il 18 dicembre 2024, P.F., ex amministratore delegato di Banca Carige, è stato condannato nell’ambito di un procedimento dinanzi al Tribunale penale di Milano (Italia). 217 La BCE e la Commissione ritengono che il quarto motivo d’impugnazione debba essere respinto. b) Giudizio della Corte 218 Al punto 76 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito di quanto ha qualificato come «secondo illecito» addebitato alla BCE, i ricorrenti invocavano una violazione sufficientemente qualificata, da parte di quest’ultima, degli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013, in primo luogo, in quanto la BCE si era accordata con Modiano e Innocenzi affinché essi si dimettessero dal consiglio di amministrazione di Banca Carige, con effetto dal 2 gennaio 2019, provocando la decadenza di tale consiglio di amministrazione e aprendo così la strada all’assoggettamento di quest’ultima ad amministrazione straordinaria, in secondo luogo, in quanto la BCE aveva tentato di limitare i poteri di detto consiglio di amministrazione riducendoli ad un mero potere di ratifica delle decisioni prese dall’amministratore delegato, in occasione della riunione del 16 febbraio 2018 e nel corso di scambi consecutivi tra Malacalza, Nouy, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, e Quintana, membro della direzione generale per la vigilanza microprudenziale della BCE, e, in terzo luogo, in quanto la BCE aveva occultato al medesimo consiglio di amministrazione per diversi mesi la portata della difficoltà in cui versava Banca Carige in materia di capitale, informando detto consiglio soltanto il 21 giugno 2018 del contenuto di una lettera che la BCE aveva inviato, il 4 giugno 2018, all’amministratore delegato di Banca Carige. 219 Ai punti da 79 a 84 della sentenza impugnata il Tribunale ha proceduto a un’analisi delle disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1024/2013, la quale l’ha indotto a ritenere che tali disposizioni non fossero preordinate a conferire diritti ai privati. Al punto 85 di tale sentenza, esso ha aggiunto che «non essendo preordinati a conferire diritti ai privati, l’articolo 4 e l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1024/2013 non possono fondare un’illiceità del comportamento addebitato alla BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale da essa esercitata [su Banca Carige] tale da far sussistere una responsabilità dell’Unione per detto comportamento». Il Tribunale ha quindi respinto, al punto 86 di detta sentenza, l’argomento dei ricorrenti relativo al secondo illecito. 220 È giocoforza constatare che la motivazione della sentenza impugnata riassunta al punto precedente della presente sentenza non era sufficiente a giustificare il rigetto dell’argomento dei ricorrenti relativo al secondo illecito, e ciò indipendentemente dalla questione se, come sostengono i ricorrenti, essi abbiano anche invocato altre disposizioni o principi del diritto dell’Unione che l’asserito comportamento della BCE, riassunto al punto 76 di tale sentenza, avrebbe violato. 221 Infatti, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare il quadro della lite, il giudice non può essere vincolato ai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, salvo vedersi costretto, eventualmente, a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 65, nonché del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punto 58). 222 Pertanto, in applicazione del principio secondo cui il giudice è tenuto a dirimere la controversia conformemente alle norme giuridiche applicabili a tale controversia, spetta al Tribunale, basandosi sui fatti addotti nel ricorso, qualificare, senza tuttavia alterare l’oggetto della controversia, i fondamenti giuridici sui quali i ricorrenti hanno basato le loro domande, quand’anche tale qualificazione fosse diversa da quella che avrebbe loro attribuito tali ricorrenti (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punti 54, 57 e 58). 223 Pertanto, nel caso di specie il Tribunale non poteva respingere gli argomenti dei ricorrenti vertenti sull’asserito comportamento della BCE, riassunti al punto 76 della sentenza impugnata, per il solo motivo che gli articoli 4 e 16 del regolamento n. 1024/2013 che, secondo il Tribunale, i ricorrenti contestavano alla BCE di aver violato, non erano preordinati a conferire diritti ai privati. 224 Ciò rilevato, occorre ricordare che, in virtù di una consolidata giurisprudenza, se la motivazione di una sentenza del Tribunale rivela una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo di tale sentenza risulta fondato per altre ragioni di diritto, tale violazione non è idonea a determinare l’annullamento della sentenza in questione ed occorre procedere ad una sostituzione della motivazione [sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/Commissione (Centrale nucleare Paks II), C‑59/23 P, EU:C:2025:686, punto 67 e giurisprudenza citata]. 225 Ciò avviene nel caso di specie. 226 Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda l’asserita concertazione tra la BCE e i due amministratori di Banca Carige che si erano dimessi con effetto dal 2 gennaio 2019, occorre rilevare che nessuna norma né nessun principio del diritto dell’Unione vieta alla BCE di avere contatti e discussioni con gli amministratori di un ente creditizio soggetto alla sua vigilanza prudenziale, fermo restando che la decisione dell’amministratore di un siffatto ente di dimettersi dalla sua carica rientra, in linea di principio, nella sua propria volontà. Occorre altresì ricordare che dal punto 108 della sentenza impugnata risulta che la BCE ha adottato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria invocando non le dimissioni di taluni membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige, bensì il «deterioramento (…) particolarmente significativo» della situazione di quest’ultima, ai sensi degli articoli 69-octiesdecies e 70 del testo unico bancario. 227 In secondo luogo, la BCE può, se del caso, con decisioni debitamente motivate esigere da un siffatto ente l’adozione di talune misure o, se le circostanze lo giustificano, porre tale ente sotto amministrazione straordinaria. Ciò precisato, come risulta dal punto precedente della presente sentenza, i rappresentanti della BCE potevano, in occasione di scambi con il secondo ricorrente, esprimere la loro opinione, senza che ciò costituisse un tentativo di limitazione dei poteri del consiglio di amministrazione di Banca Carige. 228 In terzo luogo, infine, nessuna norma né nessun principio del diritto dell’Unione impone alla BCE di informare specificamente il consiglio di amministrazione di un ente creditizio delle difficoltà in materia di capitale in cui versi tale ente, qualora essa abbia già informato l’amministratore delegato di detto ente di tali difficoltà. In ogni caso, gli organi di un siffatto ente si trovano nella posizione migliore per conoscere, ancor prima della BCE, le eventuali difficoltà in cui versa il loro ente. 229 Ne consegue che l’errore di diritto commesso dal Tribunale, individuato al punto 223 della presente sentenza, non incide sulla fondatezza del rigetto dell’argomento dei ricorrenti riassunto al punto 76 della sentenza impugnata e, pertanto, sul dispositivo di tale sentenza, cosicché il quarto motivo d’impugnazione è inoperante. 230 Quanto all’invocazione, da parte dei ricorrenti, nella loro replica dinanzi alla Corte, della condanna di P.F. da parte del Tribunale penale di Milano, è sufficiente rilevare che tale circostanza è irrilevante ai fini del presente procedimento di impugnazione il cui oggetto, conformemente all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, deve limitarsi ai motivi di diritto e verte solo su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale. Nell’ambito di un siffatto procedimento, la considerazione di nuovi elementi di fatto, successivi alla pronuncia della sentenza oggetto dell’impugnazione, è esclusa. 231 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, il quarto motivo d’impugnazione deve essere respinto. 5. Sul quinto motivo d’impugnazione a) Argomenti delle parti 232 I ricorrenti contestano la motivazione esposta ai punti da 97 a 117 della sentenza impugnata relativa al quarto illecito contestato alla BCE, vertente sulla nomina, da parte di quest’ultima, quali commissari straordinari di Banca Carige, di persone in conflitto di interessi. Essi ricordano che, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59 nonché al principio generale di imparzialità, sancito dall’articolo 41 della Carta, l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario vieta la nomina, come commissari straordinari di un ente creditizio, di persone in conflitto di interessi. L’espressione «qualsiasi conflitto di interessi», utilizzata all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, parrebbe sostenere una concezione ampia della nozione di «conflitto di interessi», che il Tribunale avrebbe indebitamente limitato. 233 I ricorrenti aggiungono che la BCE non può esercitare il suo potere discrezionale in materia a scapito dei diritti fondamentali e senza apportare una motivazione adeguata. Essi sostengono che il Tribunale ha fornito, nella sentenza impugnata, la propria motivazione per colmare il difetto di motivazione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. A tal riguardo essi sostengono che il fatto, menzionato al punto 115 della sentenza impugnata, che l’assemblea degli azionisti di un ente creditizio o taluni azionisti di quest’ultimo, possano, dopo la fine dell’amministrazione straordinaria, promuovere un’azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di controllo non esclude l’esistenza di un conflitto di interessi. Infatti sarebbe possibile che la composizione del capitale di un siffatto ente sia stata modificata a seguito delle decisioni adottate in occasione dell’amministrazione straordinaria di quest’ultimo, il che sarebbe effettivamente avvenuto nel caso di specie. 234 I ricorrenti contestano altresì al Tribunale di aver omesso di esaminare altre ragioni di illegittimità della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, sia quella che esso stesso avrebbe riconosciuto nella sentenza del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627), che essi avrebbero invocato in via incidentale nel loro ricorso, sia quella riguardante le dimissioni dal consiglio di amministrazione di Banca Carige delle persone nominate, successivamente, commissari straordinari di quest’ultima, dimissioni che sarebbero state decise di concerto con la BCE e avrebbero dato causa all’adozione di tale decisione. 235 La BCE e la Commissione ritengono che il quinto motivo d’impugnazione debba essere respinto. b) Giudizio della Corte 236 Dal punto 95 della sentenza impugnata risulta che, nell’ambito di quanto il Tribunale ha qualificato «quart[o] ill[ecito]» addebitato alla BCE, i ricorrenti affermavano, in sostanza, che quest’ultima aveva violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario nominando, quali commissari straordinari di Banca Carige, l’ex presidente del suo consiglio di amministrazione, Modiano, e l’ex amministratore delegato di quest’ultima, Innocenzi. Secondo i ricorrenti, una volta divenuti commissari straordinari, essi si sono trovati al riparo da un’azione di responsabilità che avrebbe potuto essere proposta da Banca Carige nei loro confronti per le decisioni adottate quando essi erano, rispettivamente, presidente del suo consiglio di amministrazione e amministratore delegato. Infatti, fintantoché Banca Carige fosse stata posta sotto amministrazione straordinaria queste due persone sarebbero state le sole legittimate ad adottare la decisione di proporre una siffatta azione. 237 Dai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha respinto tali argomenti con la motivazione, in sostanza, che la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria era stata fondata non già sull’esistenza di «gravi irregolarità» nella gestione di Banca Carige, commesse dai membri dei suoi precedenti organi amministrativi, bensì sul «deterioramento della situazione (…) particolarmente significativo» di quest’ultima e che, inoltre, le difficoltà finanziarie di Banca Carige avevano preceduto la nomina delle persone menzionate al punto precedente della presente sentenza come presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di quest’ultima. 238 In primo luogo, nei limiti in cui i ricorrenti contestano al Tribunale una violazione dell’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario, interpretato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, occorre rilevare, al pari del Tribunale al punto 101 della sentenza impugnata, che tale articolo 71, comma 6, prevede, in particolare, che i commissari straordinari di un istituto bancario devono essere esenti da conflitti di interessi. 239 Ebbene, dalla sentenza impugnata non risulta e i ricorrenti non affermano che, dinanzi al Tribunale, essi avessero invocato l’esistenza di circostanze specifiche, note alla BCE, da cui risulterebbe che i due commissari straordinari di Banca Carige si trovassero in una situazione di conflitto di interessi. 240 Contrariamente a quanto sembrano ritenere i ricorrenti, un conflitto di interessi non può essere dedotto dal solo fatto che tali commissari straordinari erano stati, in precedenza, membri degli organi amministrativi di Banca Carige. Un siffatto conflitto può essere constatato solo sulla base di elementi concreti, atti a dimostrare che l’avvio, in nome di Banca Carige, di un’azione contro i propri commissari straordinari per le loro azioni al tempo in cui essi erano membri di tali organi sarebbe stata ragionevolmente ipotizzabile. 241 Ammettere che chiunque sia stato, in passato, membro degli organi amministrativi di un ente creditizio posto sotto amministrazione straordinaria si trovi, per questo solo fatto, in una situazione di conflitto di interessi con un siffatto ente implicherebbe l’impossibilità di nominare tali persone come commissari straordinari di detto ente laddove, grazie alla loro conoscenza di quest’ultimo, esse possono trovarsi nella posizione migliore per esercitare tali funzioni. 242 Ne consegue che non si può contestare al Tribunale di aver violato l’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario, interpretato in modo conforme all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59, per aver dichiarato, ai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata, in sostanza, che il solo fatto che i commissari straordinari di Banca Carige avessero, in passato, esercitato funzioni amministrative di quest’ultima non era sufficiente per ritenere che essi si trovassero in una situazione di conflitto di interessi che ostacolasse la loro nomina a commissari straordinari di tale ente creditizio. 243 In secondo luogo, neppure l’argomento dei ricorrenti secondo cui il Tribunale ha fornito la propria motivazione per colmare un difetto di motivazione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria può essere accolto. 244 Come rilevato al punto 240 della presente sentenza, il solo fatto che i commissari straordinari di Banca Carige fossero stati, in passato, membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima non era sufficiente per dimostrare l’esistenza, nei loro confronti, di un conflitto di interessi. In tali circostanze la BCE non era tenuta a fornire, nella decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, una motivazione specifica per giustificare l’assenza di un siffatto conflitto di interessi. 245 Quanto alla motivazione di cui ai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata, essa non mira a integrare la motivazione di tale decisione ma espone la ragione per cui il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti dei ricorrenti dedotti nell’ambito del quarto illecito addebitato alla BCE non potevano essere accolti. 246 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti formulato contro il punto 115 della sentenza impugnata, occorre rilevare che tale punto si inserisce in una parte della sentenza impugnata che inizia con il punto 110. Ebbene, nella misura in cui, come risulta dai punti da 238 a 245 della presente sentenza, la motivazione esposta ai punti da 101 a 109 della sentenza impugnata è sufficiente a giustificare il rigetto del quarto illecito addebitato alla BCE, occorre ritenere che i punti da 110 a 116 di tale sentenza espongono punti della motivazione ad abundantiam, tanto più che il citato punto 110 inizia con la locuzione «del resto». Pertanto, essendo formulate contro un punto della motivazione ad abundantiam di detta sentenza, il cui dispositivo è giustificato in modo giuridicamente adeguato da altri punti della motivazione, l’argomento dei ricorrenti formulato contro il punto 115 della medesima sentenza deve essere respinto in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli, C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580, punto 85 e giurisprudenza citata). 247 In quarto luogo, è altresì inoperante l’argomento dei ricorrenti secondo cui, in sostanza, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria era viziata da illegittimità, da un lato, per il motivo accolto dal Tribunale per annullare tale decisione con la sentenza del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627), e, dall’altro, per il motivo che le persone nominate commissari straordinari di Banca Carige con tale decisione avrebbero deciso di dimettersi dalle loro precedenti funzioni nel consiglio di amministrazione di tale ente creditizio di concerto con la BCE. 248 Infatti, indipendentemente dalla questione se i ricorrenti avessero effettivamente invocato dinanzi al Tribunale tali motivi di illegittimità della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, circostanza che la BCE contesta, detti motivi non erano, in ogni caso, tali da dimostrare una qualsivoglia illegittimità che abbia viziato tale decisione. 249 Da un lato, la sentenza del 12 ottobre 2022, Corneli/BCE (T‑502/19, EU:T:2022:627), è stata annullata dalla sentenza del 15 luglio 2025, BCE e Commissione/Corneli (C‑777/22 P e C‑789/22 P, EU:C:2025:580), e, in tale sentenza, la Corte ha respinto in quanto infondato il motivo che il Tribunale aveva accolto per annullare la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. 250 Dall’altro lato, per la motivazione esposta al punto 226 della presente sentenza, l’asserita concertazione tra i futuri commissari straordinari di Banca Carige e la BCE non può neppure essere considerata costitutiva di un’illegittimità che avrebbe viziato la decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. 251 Per tutte queste motivazioni, il quinto motivo d’impugnazione deve essere respinto in quanto, in parte, infondato e, in parte, inoperante. 6. Sul sesto motivo d’impugnazione 252 Il sesto motivo d’impugnazione si articola in due parti, la prima delle quali riguarda i punti da 89 a 94 della sentenza impugnata e la seconda riguarda i punti da 208 a 215 di tale sentenza. a) Sulla prima parte 1) Argomenti delle parti 253 I ricorrenti contestano al Tribunale di aver esaminato il loro argomento relativo all’approvazione, da parte della BCE, dell’aumento del capitale di Banca Carige in violazione del diritto di prelazione previsto dallo statuto di quest’ultima unicamente sotto il profilo dell’articolo 56 del testo unico bancario, senza tener conto del diritto di proprietà, sancito dall’articolo 17 della Carta, né di altre disposizioni applicabili del diritto italiano. 254 Peraltro, il Tribunale avrebbe snaturato l’articolo 56 del testo unico bancario considerando, al punto 94 della sentenza impugnata, che tale articolo non conferisce, di per sé, diritti ai privati. Secondo i ricorrenti, dato che la modifica dello statuto di un ente creditizio può riguardare anche i rapporti tra tale ente e i suoi azionisti, detto articolo 56 mira anche alla tutela del diritto di proprietà di questi ultimi. 255 La BCE e la Commissione ritengono che la prima parte debba essere respinta. 2) Giudizio della Corte 256 Come rilevato dal Tribunale al punto 91 della sentenza impugnata, dall’articolo 56 del testo unico bancario, applicabile alla BCE in forza delle disposizioni menzionate ai punti 141 e 142 della presente sentenza per quanto riguarda gli enti creditizi come Banca Carige, risulta che, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati, l’autorità di vigilanza deve verificare la compatibilità, con i vincoli derivanti da una sana e prudente gestione, delle modificazioni apportate agli statuti di tali enti prima che dette modificazioni possano essere iscritte nel registro delle imprese. 257 Ne consegue che, senza aver effettuato una lettura erronea dell’articolo 56 del testo unico bancario, il Tribunale ha giudicato, al punto 92 della sentenza impugnata, in sostanza, che la verifica prevista da tale disposizione deve vertere unicamente sulla compatibilità della modifica statutaria prevista con il dovere imperativo di una sana e prudente gestione dell’ente interessato. 258 Ebbene, dalla sentenza impugnata non risulta e i ricorrenti non affermano che, dinanzi al Tribunale, essi avessero dedotto argomenti sufficientemente sviluppati per dimostrare che l’aumento del capitale di Banca Carige approvato dalla BCE fosse contrario a una sana e prudente gestione di tale ente creditizio. 259 La circostanza, invocata dai ricorrenti, che l’aumento del capitale di un ente creditizio che non tenga conto del diritto di prelazione, quale previsto all’articolo 72, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2017/1132, possa essere contrario al diritto di proprietà degli azionisti di tale ente, o alle disposizioni che hanno recepito tale direttiva nel diritto dello Stato membro in cui detto stabilimento ha sede, non può condurre ad una conclusione diversa. Non spetta infatti alla BCE, bensì alle autorità e ai giudici nazionali garantire il rispetto delle disposizioni applicabili del diritto nazionale, ivi comprese di quelle volte a tutelare il diritto di proprietà degli azionisti di un ente creditizio. 260 Occorre ricordare, peraltro, che l’articolo 72, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2017/1132 prevede che il diritto di prelazione, qualificato come «diritto di opzione» in tale disposizione, può essere limitato o soppresso con decisione dell’assemblea della società interessata, ciò che è avvenuto nel caso di specie. 261 Date tali circostanze, poco importa che l’articolo 56 del testo unico bancario conferisca diritti ai singoli individui, in quanto, in ogni caso, la motivazione esposta ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata è già sufficiente a giustificare il rigetto dell’argomento relativo al quarto illecito da parte del Tribunale. 262 Pertanto, gli argomenti dei ricorrenti formulati contro il punto 94 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha dichiarato che tale articolo 56 non conferisce, «di per sé», diritti ai privati, devono essere respinti in quanto inoperanti. 263 Ne consegue che la prima parte deve essere respinta in quanto, in parte, infondata e, in parte, inoperante. b) Sulla seconda parte 1) Argomenti delle parti 264 I ricorrenti sostengono che, ai punti da 208 a 215 della sentenza impugnata, il Tribunale ha travisato l’argomento dedotto riguardo all’ottavo illecito addebitato alla BCE e l’ha respinto sulla base di punti della motivazione incompleti. Essi affermano che avevano sostenuto di aver effettuato cospicui investimenti nel capitale di Banca Carige a causa degli affidamenti che avrebbe suscitato, nella loro mente, il comportamento della BCE e di aver perso la gran parte di tali investimenti a seguito dell’aumento di capitale di Banca Carige con esclusione del diritto di prelazione. 265 I ricorrenti contestano, in particolare, il punto 214 della sentenza impugnata, sottolineando che la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale di un’istituzione dell’Unione richiede la prova che la condotta di tale istituzione non sia stata la causa esclusiva, ma determinante del danno subito. Essi addebitano al Tribunale una violazione delle norme relative all’onere della prova nonché una violazione dell’obbligo di motivazione. 266 I ricorrenti aggiungono di aver invocato dinanzi al Tribunale il fatto che l’assoggettamento, a loro avviso illegittimo, di Banca Carige ad amministrazione straordinaria era stato determinante per l’approvazione dell’aumento del capitale di quest’ultima da parte dei suoi azionisti. 267 La BCE e la Commissione chiedono il rigetto della seconda parte. 2) Giudizio della Corte 268 Dai punti 214 e 215 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile l’argomento dei ricorrenti, che esso ha qualificato come «ottavo illecito» addebitato alla BCE, per il motivo che, sebbene essi avessero dichiarato che il valore delle loro partecipazioni in Banca Carige fosse diminuito e avessero imputato tale evoluzione alle decisioni adottate da quest’ultima a seguito delle misure prese dalla BCE, essi non avevano dimostrato che tali misure avessero causato un tale risultato e non avevano presentato un’analisi che consentisse di ritenere che detto risultato non fosse stato causato, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da altri fatti o da altre circostanze. 269 I ricorrenti contestano al Tribunale di aver effettuato un esame incompleto e un travisamento del loro argomento, in quanto non avrebbe tenuto conto degli argomenti dedotti dinanzi ad esso secondo i quali, in sostanza, da un lato, essi avevano preso la decisione di investire nel capitale di Banca Carige a causa della fiducia che aveva suscitato nella loro mente il comportamento anteriore della BCE nei confronti di quest’ultima e, dall’altro, in assenza di assoggettamento di Banca Carige ad amministrazione straordinaria, l’assemblea degli azionisti di quest’ultima non avrebbe approvato l’aumento che li aveva privati del beneficio del diritto di prelazione su azioni in occasione di un futuro aumento di capitale. 270 Ebbene, da un lato, gli argomenti dei ricorrenti relativi, in sostanza, alla violazione dell’affidamento che avrebbe suscitato nella loro mente il comportamento della BCE rientrano nel loro argomento vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, che il Tribunale ha qualificato come «settimo illecito» addebitato alla BCE e respinto per le motivazioni contestate con il primo motivo d’impugnazione, il quale è stato respinto, come risulta dal punto 130 della presente sentenza. 271 Dall’altro lato, nella misura in cui l’aumento del capitale di Banca Carige senza diritto di prelazione per gli ex azionisti di quest’ultima è stato deciso, come risulta dal punto 24 della sentenza impugnata e dal punto 39 della presente sentenza, non dai commissari straordinari di Banca Carige, bensì dall’assemblea di quest’ultima, il Tribunale non è incorso in errori di diritto nel giudicare, in sostanza, al punto 214 della sentenza impugnata, che spettava ai ricorrenti spiegare in che modo il comportamento della BCE, ivi compresa l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria, avesse potuto comportare l’approvazione, da parte degli azionisti di Banca Carige riuniti in assemblea, della proposta di procedere all’aumento del capitale di quest’ultima senza diritto di prelazione, proposta che tali azionisti erano liberi di respingere. 272 Ebbene, dagli argomenti dedotti dai ricorrenti nell’ambito della seconda parte del sesto motivo d’impugnazione non risulta che essi avessero effettivamente dedotto una siffatta spiegazione dinanzi al Tribunale. Il Tribunale non è quindi incorso in errori di diritto nel respingere in quanto irricevibile l’argomento dei ricorrenti, che ha qualificato come «settimo illecito» addebitato alla BCE. 273 Dalle considerazioni che precedono risulta che la seconda parte del sesto motivo d’impugnazione deve essere respinta, così come il sesto motivo d’impugnazione nella sua interezza. 7. Sul settimo motivo d’impugnazione 274 Il settimo motivo d’impugnazione si suddivide in due parti. a) Sulla prima parte 1) Argomenti delle parti 275 I ricorrenti addebitano al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto esso ha omesso di esaminare il loro argomento vertente sulla violazione, da parte della BCE, degli obblighi ad essa incombenti in materia di vigilanza prudenziale, riguardo ad asserite anomalie verificatesi nel corso dell’esecuzione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017. 276 La BCE e la Commissione chiedono il rigetto della prima parte. 2) Giudizio della Corte 277 Dalla lettura del ricorso dei ricorrenti che figura nel fascicolo della causa dinanzi al Tribunale trasmesso alla Corte risulta che i ricorrenti avevano fatto riferimento, ai punti da 100 a 107 di tale ricorso, a ciò che essi consideravano come irregolarità verificatesi in occasione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017. Le asserite irregolarità riguardavano atti od omissioni dell’amministratore delegato di Banca Carige in carica alla data di tale aumento. Quanto alla BCE i ricorrenti le contestavano, in sostanza, di essere rimasta inerte di fronte a tali irregolarità. 278 È vero che, nell’ambito degli otto illeciti nei quali il Tribunale ha raggruppato le diverse affermazioni dei ricorrenti relative al comportamento asseritamente illecito della BCE che questi ultimi avevano denunciato a sostegno del loro ricorso, il Tribunale non ha specificamente menzionato l’omissione di intervento, da parte della BCE, in occasione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017. 279 Tuttavia, anche supponendo che tale omissione possa essere qualificata, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 174 della presente sentenza, come violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, essa non può giustificare l’annullamento della sentenza impugnata. 280 Infatti, come rilevato al punto 277 della presente sentenza, dinanzi al Tribunale i ricorrenti hanno sostenuto che le asserite irregolarità erano state commesse dall’amministratore delegato di Banca Carige in carica alla fine del 2017. È vero che essi hanno contestato alla BCE, in sostanza, di non essere intervenuta, ma non hanno affatto spiegato quali misure specifiche la BCE avrebbe dovuto adottare, e sulla base di quali disposizioni, supponendo che essa fosse al corrente di tali irregolarità. 281 Date tali circostanze, l’argomento dei ricorrenti relativo alle asserite illiceità verificatesi in occasione dell’aumento di capitale di Banca Carige effettuato alla fine del 2017 non avrebbe potuto che essere respinto in quanto irricevibile, non avendo i ricorrenti precisato gli atti illeciti o le omissioni illecite che essi contestavano alla BCE. 282 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la prima parte del settimo motivo d’impugnazione deve essere respinta in quanto inoperante. b) Sulla seconda parte 1) Argomenti delle parti 283 I ricorrenti rilevano di aver invocato, dinanzi al Tribunale, l’esistenza di un accordo tra la BCE e due membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige, relativo alle dimissioni di questi ultimi, le quali hanno comportato la cessazione dalle funzioni di tale consiglio nella sua interezza e hanno giustificato l’adozione della decisione di assoggettamento ad amministrazione straordinaria. Ebbene, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tale argomento nella sentenza impugnata. 284 La BCE e la Commissione chiedono il rigetto della seconda parte. 2) Giudizio della Corte 285 Come risulta dal punto 76 della sentenza impugnata, menzionato al punto 218 della presente sentenza, il Tribunale ha analizzato, nella sentenza impugnata, l’argomento dei ricorrenti vertente sull’esistenza di una concertazione tra la BCE e due membri del consiglio di amministrazione di Banca Carige. 286 Ne consegue che la seconda parte, con la quale i ricorrenti contestano al Tribunale di non aver esaminato tale argomento, deve essere respinta in quanto infondata. 287 Pertanto, occorre respingere il settimo motivo d’impugnazione in quanto, in parte, inoperante e, in parte, infondato. 288 Dall’esame dei motivi d’impugnazione dedotti dai ricorrenti risulta che occorre annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti nella parte in cui esso riguardava, da un lato, la violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce, e, dall’altro, il fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige nonché gli errori che viziano la motivazione della decisione sul capitale. 289 Per il resto, l’impugnazione deve essere respinta. VII. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 290 Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte stessa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. 291 Ciò avviene nel caso di specie. A. Sulla violazione dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce 1. Argomenti delle parti 292 I ricorrenti sostengono che la BCE ha violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, avendo adottato la misura di intervento precoce in presenza di un semplice rischio di violazione del quadro normativo applicabile, laddove a loro avviso l’applicazione di tale disposizione necessitava la prova di una violazione prevedibile di tale quadro. 293 La BCE, sostenuta dalla Commissione, contesta l’argomento delle ricorrenti. 2. Giudizio della Corte 294 Occorre ricordare che, come risulta dai punti 141 e 142 della presente sentenza, la BCE ha il diritto di esercitare, nei confronti degli enti creditizi soggetti alla sua vigilanza, in particolare, i poteri conferiti alla Banca d’Italia dagli articoli 69-octiesdecies e 69-noviesdecies del testo unico bancario, i quali recepiscono nel diritto italiano l’articolo 27 della direttiva 2014/59. 295 Ebbene, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario conferisce all’autorità di vigilanza i poteri necessari per adottare le misure di intervento precoce ivi menzionate quando, a seguito di un rapido deterioramento della situazione della banca interessata o del suo gruppo, essa accerta o prevede, in particolare, una violazione del regolamento n. 575/2013 e del titolo II della direttiva 2014/65. 296 Inoltre, conformemente all’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario, tale autorità può chiedere ad un ente creditizio o alla capogruppo di un gruppo bancario, al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), di tale testo unico, di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato, di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori o, ove applicabile, di modificare la propria forma societaria. 297 Nel caso di specie, al punto 1.1.1 della misura di intervento precoce, che si inserisce nella sezione 1.1, intitolata «Adeguatezza patrimoniale», della parte 1, essa stessa intitolata «Fatti su cui si basa la decisione», di tale misura, la BCE ha precisato che, mentre, nel mese di giugno 2016, il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1) e il coefficiente di capitale totale (TCR) di Banca Carige erano rispettivamente pari al 12,29% e al 14,37%, l’evoluzione prevista di questi due coefficienti nel 2017 li avrebbe portati ad assumere valori più bassi, ossia il 10,35% per il CET 1 e il 12,19% per il TCR in violazione del requisito patrimoniale complessivo del 12,50%. 298 Ai punti 1.1.2 e 1.1.3 della misura di intervento precoce, la BCE ha rilevato che era probabile che i coefficienti di capitale di Banca Carige si riducessero anche oltre i valori indicati al punto 1.1.1 di tale misura, con perdite patrimoniali ancora più significative tenuto conto dei risultati costanti e insufficienti in termini di redditività di Banca Carige negli ultimi anni, dell’elevato rischio di credito derivante dal livello dei prestiti in sofferenza, che metteva a rischio la capacità di quest’ultima di generare utili, nonché delle incertezze connesse alle misure di risparmio dei costi previste nel piano strategico adottato da Banca Carige. 299 Al paragrafo 2.1 di tale misura, la BCE ha rilevato che, sulla base dei fatti descritti nella parte 1 di detta misura, essa aveva dimostrato che ricorrevano i presupposti di applicazione dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), e dell’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario e che essa poteva esercitare i poteri previsti da tali disposizioni. 300 Al punto 2.2 della medesima misura la BCE ha aggiunto che, in particolare, in base ai fatti descritti nella sezione 1.1 di quest’ultima l’ente «rischia[va] di violare i requisiti patrimoniali nel prossimo futuro». 301 Ne consegue che la BCE ha adottato la misura di intervento precoce dopo essersi assicurata che i presupposti di applicazione dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), e dell’articolo 69-noviesdecies del testo unico bancario ricorressero nel caso di Banca Carige, in particolare dopo aver stimato probabile, nel prossimo futuro, una violazione, da parte di Banca Carige, dei requisiti prudenziali gravanti su quest’ultima. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la BCE non si è limitata a constatare un semplice rischio di una siffatta violazione. 302 Pertanto, l’argomento dei ricorrenti secondo cui la BCE ha violato, in maniera sufficientemente qualificata, l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce, deve essere respinto in quanto infondato. B. Sul fatto che la BCE era responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e sugli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale 1. Argomenti delle parti 303 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione sul capitale appare «del tutto incongrua», in quanto in essa non si è tenuto conto della situazione emersa dai risultati dell’ispezione dalla BCE eseguita sui crediti di Banca Carige. I risultati di tale ispezione avrebbero significativamente incrementato il «rafforzamento patrimoniale» che Banca Carige doveva effettuare e avrebbe reso necessario un nuovo aumento del capitale di quest’ultima. 304 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che la decisione sul capitale era viziata da illegittimità per diversi motivi. Sotto un primo profilo, la BCE non avrebbe attivato indagini su un comunicato stampa diffuso il 16 novembre 2017, sotto la responsabilità dell’amministratore delegato di Banca Carige in carica all’epoca, che avrebbe provocato una perdita di fiducia in Banca Carige e avrebbe condotto a prelevamenti significativi di depositi. In ogni caso, l’indice di liquidità di Banca Carige sarebbe stato molto lontano dalla soglia di rischio. 305 Sotto un secondo profilo, l’insuccesso dell’emissione, da parte di Banca Carige, di EUR 350 milioni di strumenti di capitale di classe 2, menzionato nella decisione sul capitale, sarebbe collegata a «una inspiegabile e sconcertante iniziativa individuale» dell’amministratore delegato di Banca Carige in carica all’epoca, laddove la BCE avrebbe svolto interlocuzioni esclusivamente con il «vertice manageriale» di quest’ultima, senza coinvolgimento del consiglio di amministrazione. 306 Sotto un terzo profilo, la decisione sul capitale farebbe riferimento a criticità della governance di Banca Carige, ignorando la responsabilità della BCE stessa per il verificarsi di tali criticità. In più, essa si riferirebbe a incertezze quanto all’esito dell’assemblea che si sarebbe tenuta il 20 settembre 2018, riferimento che sarebbe «intempestivo e inconcludente», tanto più che le decisioni adottate in occasione di tale assemblea avrebbero ampiamente smentito i timori della BCE. 307 La BCE, sostenuta dalla Commissione, contesta gli argomenti delle ricorrenti. 2. Giudizio della Corte 308 Gli argomenti dei ricorrenti riassunti ai punti da 303 a 306 della presente sentenza non sono idonei a dimostrare che la decisione sul capitale fosse viziata da illegittimità. 309 In primo luogo, anche supponendo, come sostengono i ricorrenti, che la BCE abbia omesso di prendere in considerazione, in sede di adozione della decisione sul capitale, i risultati dell’ispezione da essa eseguita sui crediti di Banca Carige, tale omissione non può dimostrare che l’adozione di tale decisione fosse viziata da illegittimità. Infatti gli stessi ricorrenti sostengono che, se tali risultati fossero stati presi in considerazione, sarebbe stato necessario un aumento più significativo del capitale e, pertanto, del patrimonio di Banca Carige. 310 Pertanto, non si può contestare alla BCE di aver commesso un illecito per aver adottato la decisione sul capitale, fermo restando che tale decisione non menzionava un importo determinato di capitale che Banca Carige avrebbe dovuto raggiungere, ma si limitava ad esigere che il consiglio di amministrazione di quest’ultima presentasse alla BCE, entro il 30 novembre 2018, un piano «per ripristinare e assicurare in modo sostenibile l’osservanza dei requisiti patrimoniali al più tardi entro il 31 dicembre 2018». Spettava quindi non alla BCE, bensì al consiglio di amministrazione di Banca Carige, responsabile della gestione di quest’ultima, valutare il fabbisogno esatto di capitale di Banca Carige nonché le misure che occorreva adottare per ripristinare e assicurare l’osservanza dei requisiti patrimoniali. 311 In secondo luogo, gli argomenti dei ricorrenti riassunti ai punti da 304 a 306 della presente sentenza tendono, in sostanza, ad affermare che la BCE è, essa stessa, in parte responsabile delle difficoltà patrimoniali che Banca Carige si trovava ad affrontare, alla data dell’adozione della decisione sul capitale. 312 Ebbene, indipendentemente dalla fondatezza di tali affermazioni, è sufficiente rilevare che esse non possono, in ogni caso, dimostrare che l’adozione della decisione sul capitale fosse viziata da illegittimità. Infatti, Banca Carige poteva chiedere il risarcimento di un danno che essa avrebbe subito a causa di un comportamento della BCE lesivo del suo patrimonio. Per contro un siffatto comportamento, ammesso che sia dimostrato, non può giustificare che la BCE si astenga dall’adottare, nell’ambito dell’esercizio delle sue competenze in materia di vigilanza prudenziale, una decisione volta a chiedere a Banca Carige di rimediare all’insufficienza di capitale di cui essa soffriva, indipendentemente dalla causa di tale insufficienza. 313 Quanto all’argomento secondo cui, in sede di adozione della decisione sul capitale, l’indice di liquidità di Banca Carige non era inferiore alla soglia di rischio, occorre rilevare che la BCE non ha lamentato un’insufficienza dell’indice di liquidità di Banca Carige per giustificare l’adozione di tale decisione, cosicché tale argomento è inoperante. 314 Occorre precisare infatti che, in detta decisione, la BCE ha fatto riferimento, nel punto 2.1.1, intitolato «Situazione di liquidità e finanziamento», al fatto che Banca Carige aveva dovuto far fronte a due notevoli crisi di liquidità, nei mesi di novembre 2015 e novembre 2017, nonché al fatto che, poco prima dell’adozione della medesima decisione, la posizione di quest’ultima era stata ulteriormente indebolita da flussi netti negativi di liquidità. Tenuto conto di tali constatazioni, non contestate dai ricorrenti, non si può addebitare alla BCE di aver tenuto conto, come uno dei motivi che hanno giustificato l’adozione della decisione sul capitale, del deterioramento della situazione di Banca Carige in materia di liquidità, quand’anche l’indice di liquidità di quest’ultima rimanesse superiore alla soglia di rischio. 315 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l’argomento dei ricorrenti vertente sul fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige nonché sugli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale deve essere respinto in quanto, in parte, inoperante e, in parte, infondato. 316 Ne consegue, per i motivi esposti ai punti da 294 a 302 e da 308 a 315 della presente sentenza, che una delle condizioni previste dalla giurisprudenza citata al punto 136 della presente sentenza per la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Unione o di una delle sue istituzioni, vale a dire quella relativa all’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli individui, non è soddisfatta per quanto riguarda il presente ricorso nella parte in cui quest’ultimo riguarda, da un lato, la violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce nonché, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e gli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale. 317 Ebbene, poiché le tre condizioni della responsabilità prevista dall’articolo 340, secondo comma, TFUE devono essere cumulativamente soddisfatte, la mancanza di una di esse è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 41 e giurisprudenza citata). 318 Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato nella parte in cui riguarda, da un lato, la violazione, da parte della BCE, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, in sede di adozione della misura di intervento precoce, e, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige e gli errori, diversi da quello esaminato al punto 184 della sentenza impugnata, che vizierebbero la motivazione della decisione sul capitale. VIII. Sulle spese 319 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 320 In conformità all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 321 Poiché la BCE e la Commissione hanno chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BCE e dalla Commissione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 5 giugno 2024, Malacalza Investimenti e Malacalza/BCE (T‑134/21, EU:T:2024:362), è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso della Malacalza Investimenti Srl e di Vittorio Malacalza nella parte in cui esso riguardava, da un lato, la violazione, da parte della Banca centrale europea (BCE), in sede di adozione della decisione ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, del 9 dicembre 2016, relativa a una misura di intervento precoce, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige SpA nonché gli errori, diversi da quello esaminato dal Tribunale al punto 184 della sua sentenza citata, che vizierebbero la motivazione della decisione ECB-SSM-2018-ITCAR-6, del 14 settembre 2018, sul capitale. 2) Per il resto, l’impugnazione è respinta. 3) Il ricorso è respinto nella parte in cui esso riguarda, da un lato, la violazione, da parte della Banca centrale europea (BCE), in sede di adozione della decisione ECB/SSM/2016-F1T87K3OQ2OV1UORLH26/26, del 9 dicembre 2016, relativa a una misura di intervento precoce, dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, applicabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e, dall’altro, il fatto che la BCE sarebbe responsabile della situazione in cui versava Banca Carige SpA nonché gli altri errori che vizierebbero la motivazione della decisione ECB-SSM-2018-ITCAR-6, del 14 settembre 2018, sul capitale. 4) La Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza sono condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Commissione europea.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 maggio 2026.
* Lingua processuale: l’italiano. | ||||||||||||