
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
25 giugno 2026 (*)
« Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Concorso per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi – Ripetizione delle prove scritte – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Principio della parità di trattamento »
Nella causa C‑622/24 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2024,
VT, rappresentato da M. Velardo, avocate,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da L. Hohenecker e S. Romoli, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, VT chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, VT/Commissione (T‑216/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:465), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di VT diretto all’annullamento della decisione del 15 luglio 2022 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, in seguito a riesame, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi.
Fatti
2 Il 5 dicembre 2019 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7/AD 9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi (GU 2019, C 409 A, pag. 1), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro.
3 Il ricorrente ha partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli (Talent Screener), ha preso parte alle prove del centro di valutazione (Assessment center).
4 Le prove scritte del centro di valutazione, vale a dire lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato, hanno avuto luogo, una prima volta, il 9 settembre 2021.
5 Con lettera del 4 ottobre 2021 l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della prima sessione delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato alle prove scritte del 9 settembre 2021 due opzioni, ossia conservare i risultati delle prove scritte della prima sessione, oppure partecipare a una seconda sessione rinunciando ai risultati delle prove iniziali.
6 La seconda sessione delle prove scritte si è svolta il 10 novembre 2021. Il ricorrente ha scelto di non parteciparvi.
7 Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato al ricorrente la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7, a motivo del fatto che l’interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione.
8 Con decisione del 15 luglio 2022 inviata al ricorrente, la commissione giudicatrice ha respinto la sua domanda di riesame della decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva.
9 Il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, avverso la decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva nonché avverso la decisione di rigetto della sua domanda di riesame. La Commissione europea non ha risposto esplicitamente a tale reclamo.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 15 luglio 2022, menzionata al punto 8 della presente sentenza.
11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza.
Conclusioni delle parti
12 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere i ricorsi di primo e secondo grado, e
– condannare la Commissione alle spese.
13 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare il ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
14 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, il primo vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, e il secondo sulla violazione del bando di concorso per quanto riguarda la valutazione delle competenze dei candidati.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
15 Tale motivo è suddiviso in due parti.
16 Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente critica il Tribunale per avere disatteso, ai punti da 107 a 112 della sentenza impugnata, il principio della parità di trattamento avallando la possibilità di prendere nuovamente parte alle prove scritte, che è stata offerta a tutti i candidati, indipendentemente dai problemi tecnici da essi effettivamente riscontrati.
17 Con la seconda parte di tale motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 113 a 117 della sentenza impugnata, omettendo di accertare una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in primo luogo, i candidati che avevano partecipato alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte hanno beneficiato di un periodo di preparazione significativamente maggiore di quelli che avevano preso parte alla prima sessione e, in secondo luogo, l’oggetto della nota che tali candidati erano tenuti a redigere in ciascuna delle tre sessioni delle prove scritte era diverso, a prescindere dal livello di difficoltà di tali prove.
18 In particolare, per quanto riguarda, nell’ambito di tale seconda parte, la prova scritta nel settore interessato, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che lo scenario su cui si basava tale prova, che si è svolta inizialmente il 9 settembre 2021, era stato pubblicato sin dal mese di agosto 2021. Esso ne deduce che i candidati che hanno partecipato a detta prova in occasione della seconda sessione tenutasi il 10 novembre 2021, anch’essa fondata sullo stesso scenario, avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo significativamente maggiore per prepararvisi.
19 Tuttavia, il Tribunale ha considerato, al punto 117 della sentenza impugnata, che tale modalità organizzativa non fosse tale da ledere il principio della parità di trattamento, poiché nulla permetteva di supporre che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario.
20 Il ricorrente ritiene che tale conclusione sia viziata da un errore di diritto, in quanto il tempo necessario per familiarizzare con lo scenario rientra, per sua natura, nelle condizioni oggettive che possono incidere sul rispetto del principio della parità di trattamento.
21 Egli sostiene altresì che, per valutare l’esistenza di un’eventuale illegittimità, il Tribunale si è erroneamente basato sulle decisioni della commissione giudicatrice, mentre avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al bando di concorso, il quale costituisce il quadro di legittimità della procedura. In proposito il ricorrente sostiene che tale bando prevedeva espressamente il rispetto del principio della parità di trattamento, il quale implica che le prove si svolgano nelle stesse condizioni per tutti i candidati. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché taluni candidati avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario su cui si basava la prova scritta nel settore interessato.
22 In secondo luogo, secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 116 della sentenza impugnata, che la differenza riguardante l’oggetto della nota che i candidati erano tenuti a redigere in ciascuna delle tre sessioni delle prove scritte costituiva un elemento sufficiente al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Infatti, solo l’omogeneità nel livello di difficoltà delle prove assegnate ai candidati in sessioni diverse garantirebbe la limitazione del rischio di violazione di tale principio.
23 Secondo la Commissione, il ricorrente, lungi dall’esporre in che modo, alla luce degli accertamenti di fatto indicati ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, intende, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata da tale giudice. Ciò risulterebbe, in particolare, dai passaggi dell’impugnazione nei quali sarebbe riaffermata l’esistenza di un «vantaggio significativo» asseritamente conferito ai candidati che avevano partecipato a più sessioni delle prove scritte, sebbene il Tribunale abbia concluso nel senso dell’assenza di tale vantaggio. Di conseguenza, tale parte dell’impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile.
24 Inoltre, la Commissione sostiene che l’argomento del ricorrente, secondo cui il Tribunale, al punto 117 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto basandosi sulle decisioni della commissione giudicatrice al fine di valutare l’esistenza di un’illegittimità, mentre avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al bando di concorso, dev’essere respinto in quanto irricevibile, poiché costituirebbe una nuova censura.
25 In subordine, la Commissione osserva che, per quanto riguarda l’asserita natura «meno complessa» della seconda e della terza sessione delle prove scritte, il ricorrente si limita a sostenere che lo scenario delle prove era in ogni caso noto, e ad asserire che il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 117 della sentenza impugnata, che il tempo di cui disponevano i candidati per prepararsi a tale scenario fosse irrilevante.
26 Tuttavia, la Commissione rileva che il ricorrente ha omesso di esporre sotto quale profilo il punto 116 della sentenza impugnata – nell’ambito del quale il Tribunale si è pronunciato relativamente alle due prove scritte costituite dallo studio di un caso e dalla prova scritta nel settore interessato – sarebbe viziato da un errore di diritto.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
27 Per quanto riguarda la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, come riassunta al punto 23 della presente sentenza, è giocoforza constatare che il ricorrente non rimette in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, la quale non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, punto 107 e giurisprudenza citata). Infatti, asserendo che il Tribunale ha erroneamente considerato che il tempo di preparazione supplementare di cui hanno disposto i candidati che avevano partecipato alla prova svoltasi in occasione della seconda sessione delle prove scritte il 10 novembre 2021 non poteva comportare una violazione del principio della parità di trattamento, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare tale tempo di preparazione, il ricorrente deduce, in realtà, un errore di diritto che vizia il ragionamento del Tribunale. Ne consegue che detta eccezione di irricevibilità dev’essere respinta.
28 Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, menzionata al punto 24 della presente sentenza, occorre rilevare che l’argomento del ricorrente, nella parte in cui si riferisce al bando di concorso, si limita a suffragare la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe disatteso il principio della parità di trattamento astenendosi dal verificare che le prove si svolgano alle stesse condizioni per tutti i candidati. Di conseguenza, tale eccezione di irricevibilità non può essere accolta.
– Nel merito
29 Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, che dev’essere esaminata preliminarmente, occorre, in primo luogo, ricordare che il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata).
30 In secondo luogo, è certamente vero che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito del concorso, a condizione che siano garantite la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della selezione effettuata tra questi ultimi dalla commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./Commissione (228/86, EU:C:1988:172, punto 14). Con questa stessa riserva, le istituzioni dell’Unione dispongono altresì di un ampio potere discrezionale al fine di attuare misure volte a rimediare a irregolarità che hanno inciso sullo svolgimento di un concorso, quali nuove prove scritte a favore dei candidati che sono stati pregiudicati da irregolarità durante le prove scritte iniziali.
31 Ciò premesso, il principio della parità di trattamento esige che tutti i candidati ad un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./Commissione, 228/86, EU:C:1988:172, punti 14 e 15). Ne consegue che la commissione giudicatrice è tenuta a limitare il rischio di una diseguaglianza di opportunità a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 27). Un requisito di questo tipo si impone anche quando la commissione giudicatrice di concorso si trova di fronte a irregolarità o a errori intervenuti nello svolgimento di un concorso generale ed è tenuta a porvi rimedio.
32 Al punto 117 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il fatto che i candidati che hanno partecipato, segnatamente, alla seconda sessione delle prove scritte abbiano avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario della prova scritta nel settore in questione non significa che abbiano goduto di un vantaggio significativo rispetto ai candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione, dal momento che nulla permette di supporre che la commissione giudicatrice abbia inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario.
33 Orbene, escludendo l’esistenza di un vantaggio significativo a favore dei candidati che avevano partecipato alla seconda sessione delle prove scritte e, pertanto, constatando implicitamente lo stesso grado di difficoltà di tali prove per tutti i candidati, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva avuto l’intenzione di limitare il tempo di cui disponevano i candidati del concorso generale in questione al fine di familiarizzare con detto scenario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
34 Infatti, esso avrebbe dovuto esaminare se il tempo supplementare di cui avevano beneficiato i candidati che avevano preso parte alla seconda sessione per familiarizzare con lo scenario della prova scritta fosse oggettivamente, ossia indipendentemente dall’intenzione della commissione giudicatrice, tale da conferire loro un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione di tali prove, con il corollario di un rischio di diseguaglianza di opportunità che andava oltre quello inerente, in linea di principio, a qualsiasi concorso.
35 Di conseguenza, occorre accogliere la seconda parte del primo motivo e annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare né la censura vertente su un asserito errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata, né la prima parte di tale primo motivo e il secondo motivo.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
36 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
37 Nel caso di specie, alla luce in particolare della circostanza che il ricorso del ricorrente dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento né di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che tale ricorso sia maturo per la decisione e che occorra statuire definitivamente su di esso (v., per analogia, sentenza del 12 marzo 2026, VP/Cedefop, C‑209/24 P, EU:C:2026:186, punto 71).
38 Poiché la seconda parte del primo motivo di impugnazione è stata accolta ed era diretta contro la risposta del Tribunale al secondo motivo di ricorso, occorre esaminare il secondo argomento sollevato dal ricorrente dinanzi al Tribunale a sostegno del suo secondo motivo, vertente sul fatto che l’EPSO avrebbe organizzato una seconda e una terza sessione di prove scritte la cui difficoltà sarebbe stata inferiore a quella della prima sessione.
39 Come precisato al punto 4 della presente sentenza, le prove scritte del centro di valutazione, compresa la prova scritta nel settore interessato, si sono svolte una prima volta il 9 settembre 2021. La seconda sessione delle prove scritte si è tenuta, come indicato al punto 6 della presente sentenza, il 10 novembre 2021, e ad essa il ricorrente ha deciso di non partecipare. Dal punto 116 della sentenza impugnata risulta che, durante questa seconda sessione, la prova scritta nel settore interessato si basava, in parte, sullo stesso scenario pubblicato sul sito Internet dell’EPSO prima della prima sessione delle prove scritte, cosicché tale scenario era noto in anticipo ai candidati.
40 Ne consegue che i candidati che hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte hanno beneficiato, rispetto al ricorrente, di un lasso di tempo supplementare di oltre due mesi per familiarizzare con lo stesso scenario pubblicato in anticipo.
41 Tale tempo di preparazione significativamente maggiore per lo stesso scenario, associato necessariamente a una certa conoscenza, acquisita in occasione della prima sessione, delle modalità secondo le quali tale scenario poteva essere sfruttato, è tale da generare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, una differenza significativa per quanto riguarda le condizioni nelle quali, in particolare, i candidati di ciascuna delle prime due sessioni delle prove scritte hanno partecipato alla prova scritta nel settore interessato.
42 Orbene, una siffatta disparità di trattamento, in primo luogo, viola il principio della parità di trattamento che, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, richiede che tutti i candidati a un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati, e, in secondo luogo, è tale da viziare il risultato del concorso, poiché la commissione giudicatrice di tale concorso non ha adottato alcuna misura volta a limitare il rischio di diseguaglianza di opportunità tra, da un lato, i candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione della prova scritta nel settore interessato e, dall’altro, quelli che hanno preso parte anche alla seconda sessione di tale prova.
43 A tale riguardo occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, che una soluzione alternativa meno restrittiva, idonea a porre rimedio a tale situazione, sarebbe potuta consistere, in particolare, nel pubblicare un nuovo scenario che presentasse un grado di difficoltà equivalente.
44 Peraltro, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, qualora non vi sia perfetta equivalenza tra prove di concorso organizzate in due siti diversi, non è escluso che la commissione giudicatrice possa ricorrere a un meccanismo di compensazione mediante l’applicazione di un fattore di correzione in sede di valutazione delle prove, purché tale compensazione si basi su criteri oggettivi idonei a ristabilire l’uguaglianza tra i candidati (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punti 29 e 30).
45 Ne consegue che la decisione del 15 luglio 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, in seguito a riesame, di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, è viziata da illegittimità.
46 Occorre di conseguenza dichiarare fondato il secondo argomento dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale a sostegno del suo secondo motivo e annullare detta decisione del 15 luglio 2022, conformemente alle conclusioni presentate in tal senso dinanzi al Tribunale.
Sulle spese
47 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
48 A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
49 Nel caso di specie, poiché la Commissione è rimasta soccombente nell’ambito sia dell’impugnazione che del procedimento di primo grado e il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute dal ricorrente, relative a questi due procedimenti.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, VT/Commissione (T‑216/23, EU:T:2024:465), è annullata.
2) La decisione del 15 luglio 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, in seguito a riesame, di non iscrivere il nome di VT nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, è annullata.
3) La Commissione europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da VT nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione.
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Rodin |
Piçarra |
Fenger |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2026.
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Il cancelliere |
Il presidente di sezione facente funzione |
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A. Calot Escobar |
S. Rodin |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 25 giugno 2026 (*)
« Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/380/19 – Concorso per l’assunzione di amministratori nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi – Ripetizione delle prove scritte – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Principio della parità di trattamento » Nella causa C‑622/24 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 settembre 2024, VT, rappresentato da M. Velardo, avocate, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Commissione europea, rappresentata da L. Hohenecker e S. Romoli, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, N. Piçarra e N. Fenger (relatore), giudici, avvocato generale: N. Emiliou cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, VT chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, VT/Commissione (T‑216/23; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2024:465), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso di VT diretto all’annullamento della decisione del 15 luglio 2022 con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, in seguito a riesame, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi. Fatti 2 Il 5 dicembre 2019 l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale per titoli ed esami EPSO/AD/380/19, avente ad oggetto l’assunzione di amministratori (AD 7/AD 9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti ai paesi terzi (GU 2019, C 409 A, pag. 1), in vista della costituzione di due elenchi di riserva, per amministratori di grado AD 7, da un lato, e di grado AD 9, dall’altro. 3 Il ricorrente ha partecipato al suddetto concorso e, dopo aver superato i test del tipo «questionario a scelta multipla» e la selezione per titoli (Talent Screener), ha preso parte alle prove del centro di valutazione (Assessment center). 4 Le prove scritte del centro di valutazione, vale a dire lo studio di un caso e la prova scritta nel settore interessato, hanno avuto luogo, una prima volta, il 9 settembre 2021. 5 Con lettera del 4 ottobre 2021 l’EPSO ha comunicato ai candidati che, a causa dei problemi tecnici verificatisi in occasione della prima sessione delle prove scritte, si era deciso di offrire a tutti i candidati che avevano partecipato alle prove scritte del 9 settembre 2021 due opzioni, ossia conservare i risultati delle prove scritte della prima sessione, oppure partecipare a una seconda sessione rinunciando ai risultati delle prove iniziali. 6 La seconda sessione delle prove scritte si è svolta il 10 novembre 2021. Il ricorrente ha scelto di non parteciparvi. 7 Il 5 maggio 2022 l’EPSO ha notificato al ricorrente la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva per il grado AD 7, a motivo del fatto che l’interessato non rientrava tra i candidati che avevano ottenuto i punteggi più elevati nelle prove del centro di valutazione. 8 Con decisione del 15 luglio 2022 inviata al ricorrente, la commissione giudicatrice ha respinto la sua domanda di riesame della decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva. 9 Il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, avverso la decisione di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva nonché avverso la decisione di rigetto della sua domanda di riesame. La Commissione europea non ha risposto esplicitamente a tale reclamo. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2023, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione del 15 luglio 2022, menzionata al punto 8 della presente sentenza. 11 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza. Conclusioni delle parti 12 Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere i ricorsi di primo e secondo grado, e – condannare la Commissione alle spese. 13 La Commissione chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione e – condannare il ricorrente alle spese. Sull’impugnazione 14 A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi, il primo vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, e il secondo sulla violazione del bando di concorso per quanto riguarda la valutazione delle competenze dei candidati. Sul primo motivo Argomenti delle parti 15 Tale motivo è suddiviso in due parti. 16 Con la prima parte del primo motivo, il ricorrente critica il Tribunale per avere disatteso, ai punti da 107 a 112 della sentenza impugnata, il principio della parità di trattamento avallando la possibilità di prendere nuovamente parte alle prove scritte, che è stata offerta a tutti i candidati, indipendentemente dai problemi tecnici da essi effettivamente riscontrati. 17 Con la seconda parte di tale motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 113 a 117 della sentenza impugnata, omettendo di accertare una violazione del principio della parità di trattamento in quanto, in primo luogo, i candidati che avevano partecipato alla seconda e alla terza sessione delle prove scritte hanno beneficiato di un periodo di preparazione significativamente maggiore di quelli che avevano preso parte alla prima sessione e, in secondo luogo, l’oggetto della nota che tali candidati erano tenuti a redigere in ciascuna delle tre sessioni delle prove scritte era diverso, a prescindere dal livello di difficoltà di tali prove. 18 In particolare, per quanto riguarda, nell’ambito di tale seconda parte, la prova scritta nel settore interessato, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che lo scenario su cui si basava tale prova, che si è svolta inizialmente il 9 settembre 2021, era stato pubblicato sin dal mese di agosto 2021. Esso ne deduce che i candidati che hanno partecipato a detta prova in occasione della seconda sessione tenutasi il 10 novembre 2021, anch’essa fondata sullo stesso scenario, avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo significativamente maggiore per prepararvisi. 19 Tuttavia, il Tribunale ha considerato, al punto 117 della sentenza impugnata, che tale modalità organizzativa non fosse tale da ledere il principio della parità di trattamento, poiché nulla permetteva di supporre che la commissione giudicatrice avesse inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario. 20 Il ricorrente ritiene che tale conclusione sia viziata da un errore di diritto, in quanto il tempo necessario per familiarizzare con lo scenario rientra, per sua natura, nelle condizioni oggettive che possono incidere sul rispetto del principio della parità di trattamento. 21 Egli sostiene altresì che, per valutare l’esistenza di un’eventuale illegittimità, il Tribunale si è erroneamente basato sulle decisioni della commissione giudicatrice, mentre avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al bando di concorso, il quale costituisce il quadro di legittimità della procedura. In proposito il ricorrente sostiene che tale bando prevedeva espressamente il rispetto del principio della parità di trattamento, il quale implica che le prove si svolgano nelle stesse condizioni per tutti i candidati. Orbene, ciò non si sarebbe verificato nel caso di specie, poiché taluni candidati avrebbero avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario su cui si basava la prova scritta nel settore interessato. 22 In secondo luogo, secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 116 della sentenza impugnata, che la differenza riguardante l’oggetto della nota che i candidati erano tenuti a redigere in ciascuna delle tre sessioni delle prove scritte costituiva un elemento sufficiente al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Infatti, solo l’omogeneità nel livello di difficoltà delle prove assegnate ai candidati in sessioni diverse garantirebbe la limitazione del rischio di violazione di tale principio. 23 Secondo la Commissione, il ricorrente, lungi dall’esporre in che modo, alla luce degli accertamenti di fatto indicati ai punti 116 e 117 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’interpretazione del principio della parità di trattamento, intende, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti effettuata da tale giudice. Ciò risulterebbe, in particolare, dai passaggi dell’impugnazione nei quali sarebbe riaffermata l’esistenza di un «vantaggio significativo» asseritamente conferito ai candidati che avevano partecipato a più sessioni delle prove scritte, sebbene il Tribunale abbia concluso nel senso dell’assenza di tale vantaggio. Di conseguenza, tale parte dell’impugnazione dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile. 24 Inoltre, la Commissione sostiene che l’argomento del ricorrente, secondo cui il Tribunale, al punto 117 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di diritto basandosi sulle decisioni della commissione giudicatrice al fine di valutare l’esistenza di un’illegittimità, mentre avrebbe dovuto riferirsi esclusivamente al bando di concorso, dev’essere respinto in quanto irricevibile, poiché costituirebbe una nuova censura. 25 In subordine, la Commissione osserva che, per quanto riguarda l’asserita natura «meno complessa» della seconda e della terza sessione delle prove scritte, il ricorrente si limita a sostenere che lo scenario delle prove era in ogni caso noto, e ad asserire che il Tribunale ha erroneamente considerato, al punto 117 della sentenza impugnata, che il tempo di cui disponevano i candidati per prepararsi a tale scenario fosse irrilevante. 26 Tuttavia, la Commissione rileva che il ricorrente ha omesso di esporre sotto quale profilo il punto 116 della sentenza impugnata – nell’ambito del quale il Tribunale si è pronunciato relativamente alle due prove scritte costituite dallo studio di un caso e dalla prova scritta nel settore interessato – sarebbe viziato da un errore di diritto. Giudizio della Corte – Sulla ricevibilità 27 Per quanto riguarda la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, come riassunta al punto 23 della presente sentenza, è giocoforza constatare che il ricorrente non rimette in discussione la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, la quale non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2025, Glonatech/REA, C‑114/24 P, EU:C:2025:520, punto 107 e giurisprudenza citata). Infatti, asserendo che il Tribunale ha erroneamente considerato che il tempo di preparazione supplementare di cui hanno disposto i candidati che avevano partecipato alla prova svoltasi in occasione della seconda sessione delle prove scritte il 10 novembre 2021 non poteva comportare una violazione del principio della parità di trattamento, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva inteso limitare tale tempo di preparazione, il ricorrente deduce, in realtà, un errore di diritto che vizia il ragionamento del Tribunale. Ne consegue che detta eccezione di irricevibilità dev’essere respinta. 28 Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, menzionata al punto 24 della presente sentenza, occorre rilevare che l’argomento del ricorrente, nella parte in cui si riferisce al bando di concorso, si limita a suffragare la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe disatteso il principio della parità di trattamento astenendosi dal verificare che le prove si svolgano alle stesse condizioni per tutti i candidati. Di conseguenza, tale eccezione di irricevibilità non può essere accolta. – Nel merito 29 Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, che dev’essere esaminata preliminarmente, occorre, in primo luogo, ricordare che il principio della parità di trattamento, quale sancito dall’articolo 20 della Carta, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (sentenza del 30 novembre 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, punto 45 e giurisprudenza citata). 30 In secondo luogo, è certamente vero che la commissione giudicatrice di concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità e al contenuto dettagliato delle prove previste nell’ambito del concorso, a condizione che siano garantite la parità di trattamento dei candidati e l’imparzialità della selezione effettuata tra questi ultimi dalla commissione giudicatrice (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./Commissione (228/86, EU:C:1988:172, punto 14). Con questa stessa riserva, le istituzioni dell’Unione dispongono altresì di un ampio potere discrezionale al fine di attuare misure volte a rimediare a irregolarità che hanno inciso sullo svolgimento di un concorso, quali nuove prove scritte a favore dei candidati che sono stati pregiudicati da irregolarità durante le prove scritte iniziali. 31 Ciò premesso, il principio della parità di trattamento esige che tutti i candidati ad un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 1988, Goossens e a./Commissione, 228/86, EU:C:1988:172, punti 14 e 15). Ne consegue che la commissione giudicatrice è tenuta a limitare il rischio di una diseguaglianza di opportunità a quello inerente, di norma, a qualsiasi esame (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 1988, Sergio e a./Commissione, 64/86, da 71/86 a 73/86 e 78/86, EU:C:1988:119, punto 27). Un requisito di questo tipo si impone anche quando la commissione giudicatrice di concorso si trova di fronte a irregolarità o a errori intervenuti nello svolgimento di un concorso generale ed è tenuta a porvi rimedio. 32 Al punto 117 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il fatto che i candidati che hanno partecipato, segnatamente, alla seconda sessione delle prove scritte abbiano avuto a disposizione un lasso di tempo maggiore per familiarizzare con lo scenario della prova scritta nel settore in questione non significa che abbiano goduto di un vantaggio significativo rispetto ai candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione, dal momento che nulla permette di supporre che la commissione giudicatrice abbia inteso limitare il tempo di cui i candidati disponevano per familiarizzare con tale scenario. 33 Orbene, escludendo l’esistenza di un vantaggio significativo a favore dei candidati che avevano partecipato alla seconda sessione delle prove scritte e, pertanto, constatando implicitamente lo stesso grado di difficoltà di tali prove per tutti i candidati, per il solo motivo che la commissione giudicatrice non aveva avuto l’intenzione di limitare il tempo di cui disponevano i candidati del concorso generale in questione al fine di familiarizzare con detto scenario, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. 34 Infatti, esso avrebbe dovuto esaminare se il tempo supplementare di cui avevano beneficiato i candidati che avevano preso parte alla seconda sessione per familiarizzare con lo scenario della prova scritta fosse oggettivamente, ossia indipendentemente dall’intenzione della commissione giudicatrice, tale da conferire loro un vantaggio significativo rispetto ai candidati che avevano partecipato solo alla prima sessione di tali prove, con il corollario di un rischio di diseguaglianza di opportunità che andava oltre quello inerente, in linea di principio, a qualsiasi concorso. 35 Di conseguenza, occorre accogliere la seconda parte del primo motivo e annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare né la censura vertente su un asserito errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata, né la prima parte di tale primo motivo e il secondo motivo. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 36 Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale e può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 37 Nel caso di specie, alla luce in particolare della circostanza che il ricorso del ricorrente dinanzi al Tribunale è fondato su motivi che sono stati oggetto di un dibattito in contraddittorio dinanzi a quest’ultimo e il cui esame non richiede l’adozione di alcuna misura supplementare di organizzazione del procedimento né di istruzione del fascicolo, la Corte ritiene che tale ricorso sia maturo per la decisione e che occorra statuire definitivamente su di esso (v., per analogia, sentenza del 12 marzo 2026, VP/Cedefop, C‑209/24 P, EU:C:2026:186, punto 71). 38 Poiché la seconda parte del primo motivo di impugnazione è stata accolta ed era diretta contro la risposta del Tribunale al secondo motivo di ricorso, occorre esaminare il secondo argomento sollevato dal ricorrente dinanzi al Tribunale a sostegno del suo secondo motivo, vertente sul fatto che l’EPSO avrebbe organizzato una seconda e una terza sessione di prove scritte la cui difficoltà sarebbe stata inferiore a quella della prima sessione. 39 Come precisato al punto 4 della presente sentenza, le prove scritte del centro di valutazione, compresa la prova scritta nel settore interessato, si sono svolte una prima volta il 9 settembre 2021. La seconda sessione delle prove scritte si è tenuta, come indicato al punto 6 della presente sentenza, il 10 novembre 2021, e ad essa il ricorrente ha deciso di non partecipare. Dal punto 116 della sentenza impugnata risulta che, durante questa seconda sessione, la prova scritta nel settore interessato si basava, in parte, sullo stesso scenario pubblicato sul sito Internet dell’EPSO prima della prima sessione delle prove scritte, cosicché tale scenario era noto in anticipo ai candidati. 40 Ne consegue che i candidati che hanno partecipato alla seconda sessione delle prove scritte hanno beneficiato, rispetto al ricorrente, di un lasso di tempo supplementare di oltre due mesi per familiarizzare con lo stesso scenario pubblicato in anticipo. 41 Tale tempo di preparazione significativamente maggiore per lo stesso scenario, associato necessariamente a una certa conoscenza, acquisita in occasione della prima sessione, delle modalità secondo le quali tale scenario poteva essere sfruttato, è tale da generare, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, una differenza significativa per quanto riguarda le condizioni nelle quali, in particolare, i candidati di ciascuna delle prime due sessioni delle prove scritte hanno partecipato alla prova scritta nel settore interessato. 42 Orbene, una siffatta disparità di trattamento, in primo luogo, viola il principio della parità di trattamento che, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, richiede che tutti i candidati a un concorso siano sottoposti a prove equivalenti secondo modalità equivalenti, di modo che tali prove abbiano sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati, e, in secondo luogo, è tale da viziare il risultato del concorso, poiché la commissione giudicatrice di tale concorso non ha adottato alcuna misura volta a limitare il rischio di diseguaglianza di opportunità tra, da un lato, i candidati che hanno partecipato solo alla prima sessione della prova scritta nel settore interessato e, dall’altro, quelli che hanno preso parte anche alla seconda sessione di tale prova. 43 A tale riguardo occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, che una soluzione alternativa meno restrittiva, idonea a porre rimedio a tale situazione, sarebbe potuta consistere, in particolare, nel pubblicare un nuovo scenario che presentasse un grado di difficoltà equivalente. 44 Peraltro, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che, qualora non vi sia perfetta equivalenza tra prove di concorso organizzate in due siti diversi, non è escluso che la commissione giudicatrice possa ricorrere a un meccanismo di compensazione mediante l’applicazione di un fattore di correzione in sede di valutazione delle prove, purché tale compensazione si basi su criteri oggettivi idonei a ristabilire l’uguaglianza tra i candidati (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, EU:C:1983:211, punti 29 e 30). 45 Ne consegue che la decisione del 15 luglio 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, in seguito a riesame, di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, è viziata da illegittimità. 46 Occorre di conseguenza dichiarare fondato il secondo argomento dedotto dal ricorrente dinanzi al Tribunale a sostegno del suo secondo motivo e annullare detta decisione del 15 luglio 2022, conformemente alle conclusioni presentate in tal senso dinanzi al Tribunale. Sulle spese 47 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 48 A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 49 Nel caso di specie, poiché la Commissione è rimasta soccombente nell’ambito sia dell’impugnazione che del procedimento di primo grado e il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione dev’essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute dal ricorrente, relative a questi due procedimenti. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 luglio 2024, VT/Commissione (T‑216/23, EU:T:2024:465), è annullata. 2) La decisione del 15 luglio 2022, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/380/19 ha deciso, in seguito a riesame, di non iscrivere il nome di VT nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore della cooperazione internazionale e della gestione degli aiuti a paesi terzi, è annullata. 3) La Commissione europea si fa carico, oltre che delle proprie spese, della totalità di quelle sostenute da VT nell’ambito sia del procedimento di primo grado che del procedimento di impugnazione.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2026.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||