Provvedimento in causa n. C-67/26 del 16/07/2026
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Concluso
Esito: Incompetenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

16 luglio 2026 (*)

 

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte »

Nella causa C‑67/26,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con decisione del 7 gennaio 2026, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2026, nel procedimento

Napag Italia S.r.l., in liquidazione,

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Napag Italia Srl (in prosieguo: la «Napag»), società a responsabilità limitata di diritto italiano, e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito a una sanzione pecuniaria irrogata alla Napag per aver presentato una dichiarazione dei redditi riguardante operazioni qualificate come inesistenti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 49 della Carta, intitolato «Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», così prevede al paragrafo 3:

«Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

4        Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».

 Diritto italiano

5        L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, del 2 marzo 2012 (GURI n. 52, del 2 marzo 2012, pag. 1), convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (supplemento ordinario alla GURI n. 99, del 28 aprile 2012) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 16/2012»), recita:

«Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del [decreto legislativo n. 472 – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del 18 dicembre 1997 (GURI n. 5, dell’8 gennaio 1998, supplemento ordinario n. 4)], e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        La Napag, posta in liquidazione nel 2023, esercitava un’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi.

7        A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni dal 2015 al 2017, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che due operazioni dichiarate dalla Napag ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito dovuta per l’anno 2017 fossero prive di effettività materiale. Tali operazioni consistevano, da un lato, nell’acquisto di 357 317 tonnellate di petrolio presso la società iraniana International Jahan Kala Polymer, per un importo di EUR 107 435 864 e, dall’altro, nella rivendita di questo stesso petrolio alla società turca Impex Polimer Dis. Tic. Ltd, per un importo di EUR 107 453 730. Ciascuna di esse era giustificata da fatture, emesse rispettivamente dalla società iraniana e dalla Napag.

8        Con decisione del 29 settembre 2022, l’amministrazione tributaria ha irrogato alla Napag, sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 26 858 966, corrispondente al 25% dei costi sottesi alle fatture contestate.

9        La Napag ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio (Italia), che è stato respinto con sentenza del 12 dicembre 2023.

10      La Napag ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), giudice del rinvio.

11      Tale giudice si interroga sulla compatibilità dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012 con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Esso rileva che tale prima disposizione istituisce un regime sanzionatorio rigido e automatico delle dichiarazioni fiscali che attestano operazioni qualificate come inesistenti, mediante l’applicazione, agli importi di cui trattasi, di una percentuale fissa che non tiene conto né dell’elemento soggettivo, relativo al dolo o alla colpa grave, né dell’effettivo danno arrecato alle entrate dello Stato. Esso precisa che, nel caso di specie, la stessa amministrazione tributaria ha dichiarato non esservi stato alcun danno erariale.

12      Detto giudice menziona inoltre le critiche formulate contro la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), secondo cui la sanzione pecuniaria inflitta sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012 non viola il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3 della Costituzione italiana. Essa indica che la dottrina e una parte dei giudici di merito hanno rilevato il carattere sproporzionato di tale sanzione, che potrebbe eccedere quella prevista in caso di mancato pagamento dell’imposta effettivamente dovuta.

13      Il giudice del rinvio ritiene che detta sanzione, benché qualificata come «sanzione amministrativa», abbia, alla luce della sua finalità repressiva, natura quasi penale. Esso precisa, da un lato, che la severità della stessa sanzione presenta ormai un carattere eccezionale nel sistema generale delle sanzioni tributarie, tenuto conto della riduzione dell’importo di queste ultime approvata dal legislatore italiano nel 2024 e, dall’altro, che le disposizioni nazionali che consentono di ridurre le sanzioni in caso di manifesta sproporzione tra l’importo dell’imposta cui si riferisce la violazione e quello della sanzione non si applicano alle sanzioni pecuniarie inflitte sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, considerato dalla giurisprudenza come una «norma speciale».

14      Tale giudice rileva che la proporzionalità di tali sanzioni è stata valutata alla luce del diritto costituzionale interno, ma non alla luce dell’articolo 49 della Carta. Esso ritiene tuttavia che la Carta sia applicabile in quanto lo Stato italiano attua il diritto dell’Unione, in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

15      Di conseguenza, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 49, paragrafo 3, della [Carta], letto alla luce del principio generale di proporzionalità, osti a una disposizione come l’articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge [n. 16/2012], il quale prevede l’irrogazione di una sanzione fissa proporzionale (dal 25% al 50%) all’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, senza possibilità, per il giudice nazionale, di eliminare o ridurre la sanzione qualora sussistano eccezionali ragioni che rendano manifesta la sproporzione tra la sanzione e l’entità dell’infrazione o del danno arrecato».

 Sull’incompetenza della Corte

16      Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

17      Tale disposizione va applicata nella presente causa.

18      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria fissa nel caso in cui operazioni riguardanti beni o servizi menzionati in una dichiarazione dei redditi non siano state effettivamente realizzate, senza che il giudice possa annullare tale sanzione o ridurne l’importo, qualora circostanze eccezionali rivelino una sproporzione manifesta tra l’importo di detta sanzione e la gravità dell’inadempimento o del danno causato.

19      A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

20      Da tale disposizione risulta che, secondo costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di queste ultime (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 31 nonché giurisprudenza citata).

21      Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22, e del 4 settembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, punto 56 nonché giurisprudenza citata).

22      Nel caso di specie, ad eccezione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la decisione di rinvio non menziona alcuna disposizione del diritto dell’Unione che sia applicabile alla controversia di cui al procedimento principale e non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che tale controversia riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale.

23      Il giudice del rinvio ritiene, riferendosi all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che quest’ultima sia applicabile al procedimento principale, nella misura in cui lo Stato italiano attua il diritto dell’Unione in materia di IVA e di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

24      Tuttavia, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale verte non sull’IVA, bensì sull’imposta sul reddito e sulla sanzione pecuniaria posta a carico della Napag a causa della menzione, nella sua dichiarazione dei redditi, di oneri relativi ad operazioni qualificate come inesistenti. Tale sanzione è stata inflitta sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, che sanziona, in materia di imposta sul reddito, la presa in considerazione di oneri corrispondenti ad operazioni che non hanno dato luogo ad alcuna effettiva cessione di beni o prestazione di servizi. Non risulta alcun nesso tra tale regime sanzionatorio nazionale e la normativa sull’IVA, oggetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

25      Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio non risulta che l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012 costituisca l’attuazione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, di una normativa adottata sul fondamento dell’articolo 325 TFUE al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

26      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

27      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con decisione del 7 gennaio 2026.

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

O. Spineanu-Matei


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

16 luglio 2026 (*)

 

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte »

Nella causa C‑67/26,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con decisione del 7 gennaio 2026, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2026, nel procedimento

Napag Italia S.r.l., in liquidazione,

contro

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da O. Spineanu‑Matei, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Napag Italia Srl (in prosieguo: la «Napag»), società a responsabilità limitata di diritto italiano, e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito a una sanzione pecuniaria irrogata alla Napag per aver presentato una dichiarazione dei redditi riguardante operazioni qualificate come inesistenti.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 49 della Carta, intitolato «Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene», così prevede al paragrafo 3:

«Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

4        Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».

 Diritto italiano

5        L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, del 2 marzo 2012 (GURI n. 52, del 2 marzo 2012, pag. 1), convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (supplemento ordinario alla GURI n. 99, del 28 aprile 2012) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 16/2012»), recita:

«Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del [decreto legislativo n. 472 – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, del 18 dicembre 1997 (GURI n. 5, dell’8 gennaio 1998, supplemento ordinario n. 4)], e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

6        La Napag, posta in liquidazione nel 2023, esercitava un’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi.

7        A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni dal 2015 al 2017, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che due operazioni dichiarate dalla Napag ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito dovuta per l’anno 2017 fossero prive di effettività materiale. Tali operazioni consistevano, da un lato, nell’acquisto di 357 317 tonnellate di petrolio presso la società iraniana International Jahan Kala Polymer, per un importo di EUR 107 435 864 e, dall’altro, nella rivendita di questo stesso petrolio alla società turca Impex Polimer Dis. Tic. Ltd, per un importo di EUR 107 453 730. Ciascuna di esse era giustificata da fatture, emesse rispettivamente dalla società iraniana e dalla Napag.

8        Con decisione del 29 settembre 2022, l’amministrazione tributaria ha irrogato alla Napag, sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, una sanzione pecuniaria di importo pari a EUR 26 858 966, corrispondente al 25% dei costi sottesi alle fatture contestate.

9        La Napag ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del Lazio (Italia), che è stato respinto con sentenza del 12 dicembre 2023.

10      La Napag ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), giudice del rinvio.

11      Tale giudice si interroga sulla compatibilità dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012 con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta. Esso rileva che tale prima disposizione istituisce un regime sanzionatorio rigido e automatico delle dichiarazioni fiscali che attestano operazioni qualificate come inesistenti, mediante l’applicazione, agli importi di cui trattasi, di una percentuale fissa che non tiene conto né dell’elemento soggettivo, relativo al dolo o alla colpa grave, né dell’effettivo danno arrecato alle entrate dello Stato. Esso precisa che, nel caso di specie, la stessa amministrazione tributaria ha dichiarato non esservi stato alcun danno erariale.

12      Detto giudice menziona inoltre le critiche formulate contro la giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia), secondo cui la sanzione pecuniaria inflitta sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012 non viola il principio di proporzionalità garantito dall’articolo 3 della Costituzione italiana. Essa indica che la dottrina e una parte dei giudici di merito hanno rilevato il carattere sproporzionato di tale sanzione, che potrebbe eccedere quella prevista in caso di mancato pagamento dell’imposta effettivamente dovuta.

13      Il giudice del rinvio ritiene che detta sanzione, benché qualificata come «sanzione amministrativa», abbia, alla luce della sua finalità repressiva, natura quasi penale. Esso precisa, da un lato, che la severità della stessa sanzione presenta ormai un carattere eccezionale nel sistema generale delle sanzioni tributarie, tenuto conto della riduzione dell’importo di queste ultime approvata dal legislatore italiano nel 2024 e, dall’altro, che le disposizioni nazionali che consentono di ridurre le sanzioni in caso di manifesta sproporzione tra l’importo dell’imposta cui si riferisce la violazione e quello della sanzione non si applicano alle sanzioni pecuniarie inflitte sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, considerato dalla giurisprudenza come una «norma speciale».

14      Tale giudice rileva che la proporzionalità di tali sanzioni è stata valutata alla luce del diritto costituzionale interno, ma non alla luce dell’articolo 49 della Carta. Esso ritiene tuttavia che la Carta sia applicabile in quanto lo Stato italiano attua il diritto dell’Unione, in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

15      Di conseguenza, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 49, paragrafo 3, della [Carta], letto alla luce del principio generale di proporzionalità, osti a una disposizione come l’articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge [n. 16/2012], il quale prevede l’irrogazione di una sanzione fissa proporzionale (dal 25% al 50%) all’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, senza possibilità, per il giudice nazionale, di eliminare o ridurre la sanzione qualora sussistano eccezionali ragioni che rendano manifesta la sproporzione tra la sanzione e l’entità dell’infrazione o del danno arrecato».

 Sull’incompetenza della Corte

16      Conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

17      Tale disposizione va applicata nella presente causa.

18      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria fissa nel caso in cui operazioni riguardanti beni o servizi menzionati in una dichiarazione dei redditi non siano state effettivamente realizzate, senza che il giudice possa annullare tale sanzione o ridurne l’importo, qualora circostanze eccezionali rivelino una sproporzione manifesta tra l’importo di detta sanzione e la gravità dell’inadempimento o del danno causato.

19      A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

20      Da tale disposizione risulta che, secondo costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione sono destinati ad essere applicati in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di queste ultime (sentenza dell’11 luglio 2024, Hann-Invest e a., C‑554/21, C‑622/21 e C‑727/21, EU:C:2024:594, punto 31 nonché giurisprudenza citata).

21      Ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 22, e del 4 settembre 2025, Gnattai, C‑543/23, EU:C:2025:653, punto 56 nonché giurisprudenza citata).

22      Nel caso di specie, ad eccezione dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la decisione di rinvio non menziona alcuna disposizione del diritto dell’Unione che sia applicabile alla controversia di cui al procedimento principale e non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che tale controversia riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma del diritto dell’Unione che sia attuata a livello nazionale.

23      Il giudice del rinvio ritiene, riferendosi all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, che quest’ultima sia applicabile al procedimento principale, nella misura in cui lo Stato italiano attua il diritto dell’Unione in materia di IVA e di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

24      Tuttavia, da un lato, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia principale verte non sull’IVA, bensì sull’imposta sul reddito e sulla sanzione pecuniaria posta a carico della Napag a causa della menzione, nella sua dichiarazione dei redditi, di oneri relativi ad operazioni qualificate come inesistenti. Tale sanzione è stata inflitta sulla base dell’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012, che sanziona, in materia di imposta sul reddito, la presa in considerazione di oneri corrispondenti ad operazioni che non hanno dato luogo ad alcuna effettiva cessione di beni o prestazione di servizi. Non risulta alcun nesso tra tale regime sanzionatorio nazionale e la normativa sull’IVA, oggetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

25      Dall’altro lato, dalla decisione di rinvio non risulta che l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 16/2012 costituisca l’attuazione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, di una normativa adottata sul fondamento dell’articolo 325 TFUE al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.

26      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve dichiarare che, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio.

 Sulle spese

27      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con decisione del 7 gennaio 2026.

Lussemburgo, 16 luglio 2026

Il cancelliere

 

La presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

O. Spineanu-Matei


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. C-67/26 del 16/07/2026