
QUESITI PREGIUDIZIALI
1. se l'art. 4, par. 3, TUE, l'art. 3 par. 2 TFUE e l'art. 216 par. 1 TFUE – secondo cui l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la conseguenza che, in ossequio al principio di leale collaborazione, il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale e di competenza esclusiva dell'Unione, si accentra nell'Unione stessa, ostino alla stipula da parte di uno Stato membro di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia - Albania.
2. in caso di risposta negativa a tale questione, se il Diritto dell'Unione, ed in particolare: l'art. 26 della Direttiva 2013/32/UE e gli art. 8, parr. 1, 2 e 4 e 9, parr. 2 e 3 della Direttiva 2013/33/UE, questi ultimi letti anche in combinazione con il suo Considerando 15, tutti interpretati alla luce dell'art. 6 della Carta, in punto di trattenimento; l'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE e l'art. 10 par. 4 della Direttiva 2013/33, interpretati alla luce dell'art. 47 della Carta, in punto di diritto di difesa e visita del trattenuto; gli artt. 17 parr. 2 e 3 e 19 della Direttiva 2013/33 in punto di diritto alla salute del richiedente asilo, ostino alla conduzione ed alla permanenza del cittadino di Paese terzo, anche richiedente asilo, in aree site all'esterno del territorio dell'Unione Europea in esecuzione di un accordo internazionale del tipo del Protocollo Italia – Albania
![]() QUESITI PREGIUDIZIALI
1. se l'art. 4, par. 3, TUE, l'art. 3 par. 2 TFUE e l'art. 216 par. 1 TFUE – secondo cui l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la conseguenza che, in ossequio al principio di leale collaborazione, il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa unionale e di competenza esclusiva dell'Unione, si accentra nell'Unione stessa, ostino alla stipula da parte di uno Stato membro di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia - Albania.
2. in caso di risposta negativa a tale questione, se il Diritto dell'Unione, ed in particolare: l'art. 26 della Direttiva 2013/32/UE e gli art. 8, parr. 1, 2 e 4 e 9, parr. 2 e 3 della Direttiva 2013/33/UE, questi ultimi letti anche in combinazione con il suo Considerando 15, tutti interpretati alla luce dell'art. 6 della Carta, in punto di trattenimento; l'art. 46 della Direttiva 2013/32/UE e l'art. 10 par. 4 della Direttiva 2013/33, interpretati alla luce dell'art. 47 della Carta, in punto di diritto di difesa e visita del trattenuto; gli artt. 17 parr. 2 e 3 e 19 della Direttiva 2013/33 in punto di diritto alla salute del richiedente asilo, ostino alla conduzione ed alla permanenza del cittadino di Paese terzo, anche richiedente asilo, in aree site all'esterno del territorio dell'Unione Europea in esecuzione di un accordo internazionale del tipo del Protocollo Italia – Albania |