Provvedimento in causa n. T-148/23 del 09/10/2024
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di dipendenti
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

9 ottobre 2024 (*)

 

« Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto »

Nella causa T‑148/23,

VK, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, G. Niddam e L. Hohenecker, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, VK, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 12 maggio 2022 di rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata») ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall’altro, della decisione del 9 dicembre 2022 di rigetto del suo reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Fatti

2        Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) dal 1º settembre 2011 al 31 marzo 2017.

3        A partire dall’11 aprile 2017, il ricorrente presta servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA).

4        Prima di entrare in servizio presso l’Unione, il ricorrente ha lavorato per dieci anni nel settore pubblico e privato in Spagna.

5        Il 22 aprile 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico spagnolo verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

6        Il 12 maggio 2022, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha adottato la decisione impugnata. Nella suddetta decisione, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), relative al trasferimento di diritti a pensione, il PMO ha indicato che l’agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.

7        L’8 agosto 2022, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

8        Il 9 dicembre 2022, l’AACC ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Conclusioni delle parti

9        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

11      Il ricorrente dirige il suo ricorso tanto contro la decisione impugnata quanto contro la decisione di rigetto del reclamo.

12      In proposito va ricordato che il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono unicamente una condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. In siffatte circostanze, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, ha per effetto di investire il giudice della cognizione dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato (v. sentenza dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

13      Infatti, ogni decisione di rigetto del reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o il comportamento omissivo che il ricorrente lamenta e non costituisce, considerata isolatamente, un atto impugnabile, cosicché occorre ritenere che le conclusioni dirette contro tale decisione priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale siano dirette contro l’atto iniziale (v. sentenze del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, in considerazione del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della situazione della parte ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In casi del genere, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o anche lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v. sentenze del 10 ottobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non pubblicata, EU:T:2019:734, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

14      Nel caso di specie, occorre constatare che, nella decisione di rigetto del reclamo, rispondendo agli argomenti dedotti dal ricorrente nel suo reclamo, l’AACC ha confermato le constatazioni contenute nella decisione impugnata secondo le quali, da un lato, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel sistema spagnolo prima dell’entrata in servizio presso l’Unione era stata presentata fuori termine dal ricorrente e, dall’altro, non sussistevano circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito di tale domanda.

15      Pertanto, occorre ritenere che l’atto lesivo per il ricorrente sia la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo parimenti in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

 Nel merito

16      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.

17      Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in due parti. Con la prima parte, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. Con la seconda parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore».

18      Anche il secondo motivo di ricorso si divide in due parti. Con la prima parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la seconda parte, in sostanza, il ricorrente contesta alla Commissione di aver errato in diritto nell’interpretazione delle disposizioni di carattere finanziario e di aver violato il dovere di sollecitudine e il principio di proporzionalità.

19      Tenuto conto del fatto che i due motivi si sovrappongono parzialmente, occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi, congiuntamente, la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo e, infine, la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE

20      Il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

21      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il termine di sei mesi, il quale non è previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ma unicamente dalle DGE, è un termine di decadenza eccessivamente breve, tanto più che esso riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo.

22      A tal proposito, il ricorrente osserva che, nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, all’interno della sezione intitolata «Transferts de droits à pension – Transfert IN» («Trasferimento di diritti a pensione – Trasferimento IN»), è indicato che la domanda di trasferimento di diritti a pensione deve essere presentata prima che siano stati versati dieci anni e sei mesi di contributi al RPIUE. Secondo il ricorrente, ai dieci anni di contributi necessari per acquisire il diritto a una pensione di anzianità non possono essere aggiunti i sei mesi del termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione. Il ricorrente afferma che non è corretto presentare, come fanno le DGE, il termine per l’introduzione della domanda come di dieci anni e sei mesi, ponendo così sullo stesso piano situazioni di natura giuridica profondamente diversa.

23      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che lo Statuto e il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266) non prevedono alcun termine di decadenza semestrale, che appare quindi come arbitrariamente introdotto dalle DGE le quali, pur avendo carattere generale, conservano il rango di atti meramente amministrativi e devono essere conformi alle disposizioni di rango superiore. Al riguardo, il ricorrente sostiene che nessuna norma specifica dello Statuto delega a un’istituzione il potere di definire, mediante disposizioni generali di esecuzione, il termine entro il quale il diritto soggettivo al trasferimento di diritti a pensione deve essere esercitato a pena di decadenza.

24      In tale contesto, il ricorrente osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia alle DGE esclusivamente il compito di determinare «tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità [computate], secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». Di conseguenza, il ricorrente ritiene che le DGE, prevedendo un termine di decadenza per l’esercizio del diritto al trasferimento di diritti a pensione, vadano oltre la delega prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, giacché determinano non solo il numero di annualità computate, ma anche il momento di acquisizione del diritto al trasferimento stesso. Inoltre, il ricorrente osserva che le DGE sono state adottate senza previa consultazione del comitato dello Statuto.

25      In terzo luogo, sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la funzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è quella di sancire il diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione di un funzionario o di un altro agente, spettando a quest’ultimo decidere se esercitarlo o meno.

26      Sotto un secondo profilo, il ricorrente osserva che il dies a quo per il calcolo del periodo di dieci anni non sarebbe il momento dell’entrata in servizio, ma il momento della nomina in ruolo, che per lui corrisponde alla conclusione del suo periodo di prova di sei mesi. Pertanto, il ricorrente sostiene che l’asserito termine di decadenza per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione è di natura variabile, in quanto dipende dalla durata del periodo di prova. Al riguardo, il ricorrente sostiene che un termine che non si applichi uniformemente a tutto il personale non può essere considerato come un termine di decadenza.

27      Sotto un terzo profilo, secondo il ricorrente, il termine di dieci anni non può essere considerato come un termine di decadenza, poiché ciò condurrebbe a far coincidere la scadenza di un diritto con il momento in cui tale diritto è sorto. Il ricorrente osserva che ciò è confermato dall’informazione contenuta sull’applicazione Intracomm della Commissione, secondo cui i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione trasferiti verso il RPIUE non sono presi in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. Inoltre, il ricorrente sostiene che la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione prima della scadenza del termine di dieci anni, vale a dire prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, non produrrebbe alcun effetto utile.

28      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

29      Occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE prevede che, «indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto».

30      Inoltre, in primo luogo, secondo la giurisprudenza e come correttamente sostenuto dal ricorrente, la facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55).

31      In secondo luogo, per giurisprudenza costante, il termine di sei mesi previsto dalle DGE è un termine semplice e non un termine di decadenza (v. sentenze del 24 settembre 1996, Sergio/Commissione, T‑185/95, EU:T:1996:131, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

32      Al riguardo, occorre rilevare che tale valutazione del giudice dell’Unione è stata effettuata in vigenza di un precedente quadro normativo. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto allora applicabile prevedeva che la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione dovesse essere esercitata dall’interessato «al momento della sua nomina in ruolo».

33      In tale contesto, da un lato, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è stato considerato come un termine «di comodo», introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione. D’altro lato, detto termine è stato ritenuto ragionevole, dal punto di vista dell’applicazione del principio di proporzionalità, in quanto la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non comporta una scelta definitiva da parte del funzionario o dell’agente temporaneo. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette una proposta di trasferimento al funzionario o all’agente temporaneo interessato ed è soltanto in tale momento che quest’ultimo può determinare se il trasferimento presenti per lui un interesse (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti 75, 84 e 85).

34      Orbene, l’attuale articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile nel caso di specie, prevede che un funzionario possa presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione fra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

35      Ciò implica che il funzionario interessato può chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, senza possedere la certezza che avrà diritto a una pensione di anzianità, certezza che potrà avere solo nel momento in cui avrà compiuto dieci anni di servizio.

36      Dalla particolare natura di tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che si deve ritenere che il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE sia un termine semplice, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 31, che consente ai funzionari e agli agenti di disporre di un termine adeguato, per le ragioni spiegate al precedente punto 33, per presentare la loro domanda di trasferimento di diritti a pensione una volta che essi abbiano definitivamente ottenuto il diritto ad una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

–       Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo di ricorso

37      In primo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non introduce un termine «eccessivamente breve».

38      Se è vero, infatti, che dal precedente punto 35 risulta che il funzionario o l’agente ha la certezza di acquisire una pensione di anzianità solo nel momento in cui ha compiuto dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, ciò non toglie che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel regime nazionale di uno Stato membro prima dell’entrata in servizio dell’interessato presso l’Unione può essere presentata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a partire dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova dell’interessato. Ogni funzionario o agente dispone quindi di un lungo periodo per riflettere sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, come indicato al precedente punto 33, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è un termine «di comodo» e ragionevole, introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione.

39      In secondo luogo, occorre rilevare che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché il funzionario o un agente possa presentare una domanda di trasferimento è, secondo la giurisprudenza, necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento di diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 84).

40      In terzo luogo, tenuto conto delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 29 a 36, il ricorrente non può sostenere che, mediante l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la Commissione abbia introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, posto che tale articolo stabilisce un termine semplice concesso nell’interesse di ogni funzionario o agente per consentirgli di prendere la decisione di chiedere o meno il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Ne consegue che gli argomenti del ricorrente fondati sulla premessa secondo cui il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è un termine di decadenza devono essere respinti.

41      In quarto luogo, occorre constatare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta dal fascicolo e, in particolare, dal terzo visto della decisione che adotta le DGE, riprodotta all’allegato B.1 del controricorso, che queste ultime sono state adottate dopo che il comitato dello Statuto ha emesso il suo parere. Inoltre, come riconosciuto dal ricorrente stesso in udienza, il fascicolo non contiene alcun elemento di prova che possa rimettere in discussione il fatto che la formalità relativa alla consultazione del comitato dello Statuto prima dell’adozione delle DGE sia stata rispettata.

42      In quinto luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente, della proposta di abbuono di annualità effettuata dall’amministrazione. Detta accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio dell’Unione verso il RPIUE. Inoltre, in tale contesto, occorre aggiungere che, se un funzionario o un agente lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione, T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 50). Pertanto, non si può ritenere che la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se effettuata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, non abbia alcun effetto utile.

43      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso e sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore»

44      Il ricorrente sostiene che il superamento del termine di decadenza per la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione è dovuto alla situazione di forza maggiore originata dall’impatto della pandemia da COVID-19.

45      In primo luogo, il ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo costitutivi di una situazione di forza maggiore.

46      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, il ricorrente sostiene che il carattere straordinario della pandemia da COVID-19 è stato riconosciuto da numerose disposizioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello dell’Unione.

47      In tale contesto, il ricorrente sostiene che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sull’attività delle istituzioni dell’Unione. Sotto un primo profilo, egli osserva che, sebbene gli atti dei fascicoli potessero essere presentati elettronicamente tramite la piattaforma e-Curia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha prorogato o sospeso i termini processuali. Sotto un secondo profilo, il ricorrente rileva che, nel quadro del finanziamento della ricerca, l’attività e i termini contrattuali sono stati sospesi e che l’agenzia per cui lavora ha sospeso alcuni termini contrattuali per ripristinarli solo all’inizio del 2023. Sotto un terzo profilo, il ricorrente sostiene che la stessa AACC ha invocato la forza maggiore legata alla pandemia da COVID-19 per giustificare alcune carenze nell’organizzazione di concorsi.

48      Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il ricorrente sostiene che, nel suo caso, lo svolgimento dell’attività di lavoro dalla propria dimora nonché la condivisione di spazi e tempi, congiuntamente alle impegnative incombenze familiari, caratterizzate dalla presenza di una figlia in tenera età, hanno avuto un evidente ed innegabile impatto sulla sua capacità di gestire e organizzare contestualmente i molteplici impegni e scadenze legati alla sua vita professionale.

49      In secondo luogo, il ricorrente fa valere la violazione del dovere di sollecitudine. In proposito, il ricorrente contesta l’affermazione dell’AACC, contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo cui la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione poteva essere effettuata elettronicamente tramite Sysper, senza lasciare il proprio domicilio. Infatti, il ricorrente sostiene che tale affermazione non tiene conto dell’impatto profondo e drammatico che la pandemia da COVID-19 ha determinato sulla vita delle persone e sulla loro capacità di fronteggiare contesti lavorativi, familiari e sociali profondamente mutati. Pertanto, il ricorrente ritiene che l’AACC non abbia rispettato il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti del proprio personale, che avrebbe imposto, nel drammatico contesto originato dalla pandemia da COVID-19, di organizzare campagne di formazione o di informazione per richiamare l’attenzione del personale sui diritti da esso azionabili in materia di pensioni.

50      In terzo luogo, il ricorrente contesta l’argomento della Commissione secondo cui, nel mese di febbraio 2022, nel momento in cui avrebbe dovuto presentare la sua domanda di trasferimento, la pandemia da COVID-19 imperversava da un anno e mezzo, cosicché le sue conseguenze sulla vita quotidiana erano ridotte ed egli avrebbe potuto presentare la sua domanda sia dal suo ufficio che dal suo domicilio. A tale proposito, il ricorrente cita le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154) le quali, a suo avviso, applicano una teoria elaborata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese che consente di considerare come circostanze eccezionali non solo le situazioni che rientrano nell’ambito della forza maggiore, ma anche qualsiasi situazione inevitabile ed eccezionale che renda particolarmente complicato lo svolgimento di un’attività.

51      In quarto luogo, il ricorrente contesta l’argomento della Commissione fondato sulla giurisprudenza secondo cui l’agente o funzionario non può ignorare lo Statuto. Il ricorrente sostiene che, da un lato, la pandemia da COVID-19 e, dall’altro, la mancanza di chiarezza quanto al termine per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione possono giustificare una deroga a tale giurisprudenza, che non ha quindi un carattere assoluto.

52      Per quanto riguarda tale mancanza di chiarezza, sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che la stessa Commissione, nel controricorso, riconosce che il termine per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione è variabile. Sotto un secondo profilo, egli osserva che le informazioni contenute in Sysper indicano che un funzionario dispone di dieci anni e sei mesi per presentare la domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione, mentre l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto stabilisce che il dies a quo per presentare una siffatta domanda corrisponde alla data della nomina in ruolo del funzionario. Secondo il ricorrente, ciò implica che, nel caso di specie, il periodo di dieci anni e sei mesi ha iniziato a decorrere da tale dies a quo, che corrisponde alla fine del suo periodo di prova e non alla sua entrata in servizio e che, quindi, la sua domanda di trasferimento è stata presentata nei termini.

53      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

54      Sotto un primo profilo, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere presentata tramite Sysper e a distanza, senza che sia necessaria la presenza fisica del richiedente nel suo ufficio. Ciò comporta che non si presume che il funzionario o agente debba essere presente nei locali di un’istituzione o di un’agenzia dell’Unione al momento della presentazione di una domanda del genere, dato che quest’ultima può essere presentata dal suo domicilio.

55      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione preveda un termine semplice, il funzionario o l’agente che faccia valere una giustificazione per non aver rispettato tale termine deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause a lui non imputabili, mentre, in presenza di un termine di decadenza, il funzionario o l’agente può essere esonerato dal termine in parola solo in caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti da 28 a 33).

56      A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la fase precontenziosa, occorre rilevare che la decisione impugnata indica che, se il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è scaduto, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non può essere presa in considerazione, a meno che il ritardo nel suo deposito sia dovuto ad una situazione eccezionale risultante da cause non imputabili all’interessato. Inoltre, la decisione impugnata precisa che, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento non gli era imputabile.

57      Nel suo reclamo, il ricorrente ha fatto riferimento alla pandemia da Covid-19 come caso di forza maggiore e ha sostenuto che, se non aveva rispettato il termine, ciò era dovuto alla mancanza di informazione e di sessioni di formazione a causa di detta pandemia.

58      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha ritenuto, in sostanza, che il ritardo fosse imputabile al ricorrente.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente si limita, nel ricorso, a contestare alla Commissione un errore nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Tuttavia, nella replica, il ricorrente prospetta la possibilità di applicare, nel caso di specie, la nozione di «circostanze eccezionali» menzionata nelle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154).

60      Sebbene, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la Commissione abbia sostenuto che le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali» erano, nel caso di specie, intercambiabili, il ricorrente, dal canto suo, ha ricordato di aver fatto riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), che evocano la nozione di «circostanze eccezionali» e di aver utilizzato in maniera distinta le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali».

61      Orbene, nonostante tale mancanza di chiarezza quanto alla giustificazione del mancato rispetto del termine da parte del ricorrente, occorre ricordare che la giurisprudenza citata al precedente punto 55 stabilisce che, in presenza di un termine semplice, al fine di giustificare il mancato rispetto di detto termine, il funzionario o agente deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e non a un caso di forza maggiore. Inoltre e in ogni caso, le condizioni richieste per provare l’esistenza di circostanze eccezionali sono meno rigorose di quelle richieste per dimostrare un caso di forza maggiore. Per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, infatti, una persona deve unicamente provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che le impediscono di rispettare un obbligo, mentre, per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore, essa deve provare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche di aver adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi. È quindi pacifico che il fatto di non poter dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali attinenti ai fatti concreti del caso di specie comporta, a fortiori, l’inesistenza di un caso di forza maggiore fondato sugli stessi fatti.

62      Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre interpretare gli argomenti del ricorrente come diretti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il deposito tardivo della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non potesse essere giustificato da circostanze eccezionali.

63      Sotto un terzo profilo, secondo la giurisprudenza, da un lato, risulta chiaramente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che è al funzionario nominato in ruolo che spetta l’iniziativa di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, cosicché non si può sostenere che un’istituzione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine non informando detto funzionario, di propria iniziativa, della procedura da seguire per quanto riguarda tale trasferimento (sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 66) e, dall’altro, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

–       Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso

64      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del dovere di sollecitudine nel contesto della pandemia da COVID-19, occorre constatare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 63, l’istituzione non deve informare di propria iniziativa il funzionario o agente dell’esistenza dei diritti connessi alla sua pensione di anzianità e, dall’altro, che è pacifico che una domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata dal funzionario o agente per via elettronica, tramite Sysper, senza che quest’ultimo debba lasciare il proprio domicilio.

65      Tali conclusioni non possono essere rimesse in discussione dalle circostanze del caso di specie. Infatti, anche ammettendo che l’esplosione della pandemia da COVID-19, verificatasi nel febbraio 2020, possa essere considerata una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 55, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda del ricorrente, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, detta pandemia imperversava da circa un anno e mezzo e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. Il ricorrente non può quindi validamente sostenere che la pandemia da COVID-19 abbia inciso, tra il settembre 2021 e il febbraio 2022, sul suo diritto di presentare, in tempo utile, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, tanto più che tale domanda poteva essere presentata per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio.

66      Pertanto, anche ammettendo che il ricorrente si sia trovato di fronte a un aggravio di compiti familiari a causa della presenza di una figlia in tenera età, si deve concludere che tali compiti non possono aver reso impossibile o eccessivamente complicata la presentazione della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione dal suo domicilio tramite Sysper.

67      In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento del ricorrente secondo cui, da un lato, la pandemia da COVID-19 e, dall’altro, la mancanza di chiarezza del termine per presentare una domanda di trasferimento di diritti a pensione giustificano una deroga alla giurisprudenza secondo cui il funzionario non può ignorare le norme dello Statuto.

68      Da un lato, infatti, per quanto riguarda la pandemia da COVID-19, risulta dal precedente punto 65 che, durante il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, essa non ha pregiudicato il diritto del ricorrente di presentare la sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione per via elettronica tramite Sysper.

69      D’altro lato, per quanto riguarda l’asserita mancanza di chiarezza del termine per presentare una tale domanda, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, nel controricorso la Commissione non ha riconosciuto che detto termine potesse variare, ma ha indicato che scadeva sei mesi dopo il momento in cui il funzionario o l’agente otteneva il diritto ad una pensione di anzianità, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE e all’articolo 77 dello Statuto.

70      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui le istruzioni contenute in Sysper possono far sorgere dubbi quanto al fatto che il termine di dieci anni e sei mesi cominci a decorrere dalla data della nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova, occorre constatare che tali istruzioni indicano che la domanda deve essere presentata prima di aver compiuto dieci anni e sei mesi di contribuzione al RPIUE. Orbene, i funzionari e gli agenti versano contributi a partire dalla loro entrata in servizio e non dalla data della loro nomina in ruolo o dalla fine del loro periodo di prova, cosicché tale argomento non può essere accolto.

71      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, occorre applicare la teoria delle circostanze eccezionali elaborata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese e ripresa, a suo avviso, nelle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), è sufficiente constatare che il ricorrente stesso afferma che la premessa dell’applicazione di tale teoria è l’esistenza di circostanze eccezionali, che rendano la realizzazione di un’attività particolarmente complicata.

72      Al riguardo, tenuto conto degli elementi rilevati al precedente punto 65, il ricorrente non può validamente sostenere che la pandemia da COVID-19, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, abbia costituito una situazione eccezionale ai sensi di detta teoria, tale da rendere particolarmente complicata e difficile la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione per via elettronica, tramite Sysper.

73      In quinto luogo, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi al fatto che le istituzioni europee hanno adattato, prorogato o sospeso taluni termini in corso a causa della pandemia da COVID-19, occorre constatare quanto segue.

74      Sotto un primo profilo, da un lato, per quanto riguarda l’argomento relativo alla proroga e alla sospensione dei termini dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza del confronto effettuato dal ricorrente con la propria situazione, è sufficiente constatare che, se è vero che detta istituzione aveva adeguato taluni termini al momento dell’esplosione della crisi sanitaria nel corso del 2020, in seguito essa ha abbandonato tali misure eccezionali, il che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, era già avvenuto. D’altro lato, quanto all’argomento relativo alla sospensione dell’attività e dei termini nel quadro del finanziamento della ricerca, è sufficiente rilevare che il ricorrente si basa su un documento della Commissione, prodotto all’allegato 3 della replica, recante la data del 30 marzo 2020. Pertanto, tali argomenti del ricorrente non possono essere accolti, in quanto si basano sul confronto di due periodi diversi della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19.

75      Sotto un secondo profilo, non può essere accolto neppure l’argomento relativo al fatto che l’agenzia presso la quale il ricorrente è impiegato aveva sospeso taluni obblighi contrattuali fino all’inizio del 2023. Da un lato, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, il confronto effettuato dal ricorrente non è pertinente. Infatti, anche a voler ammettere che, a causa della pandemia da COVID-19, alcuni obblighi contrattuali siano stati sospesi nell’agenzia presso la quale il ricorrente è impiegato, tale sospensione non dimostrerebbe, di per sé, che il termine per l’esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, diritto che può peraltro essere esercitato a domicilio tramite Sysper, avrebbe dovuto anch’esso essere sospeso. D’altro lato e in ogni caso, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2021, FD/Impresa comune Fusion for Energy, T‑641/19, non pubblicata, EU:T:2021:388, punto 96).

76      Sotto un terzo profilo, a sostegno del suo argomento secondo cui l’AACC stessa ha invocato la pandemia da COVID-19 per giustificare talune carenze nell’organizzazione di concorsi, il ricorrente fornisce un documento nell’allegato A.5 del ricorso. Sembra trattarsi dell’estratto di una decisione adottata dall’AACC nel contesto di un reclamo nell’ambito dei concorsi, in cui quest’ultima indicava che la realizzazione delle prove a distanza, e non in presenza, era stata decisa dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a causa di un caso di forza maggiore connesso all’esplosione della pandemia da COVID-19, che impediva lo svolgimento normale di tali prove.

77      Si deve constatare che tale argomento non può essere accolto. Infatti, l’estratto riprodotto nell’allegato A.5 del ricorso è quello di una decisione adottata dall’AACC nell’ambito di un reclamo, in cui si menziona il fatto che l’esplosione della pandemia da COVID-19 aveva indotto l’amministrazione ad adottare misure organizzative al fine di conciliare l’interesse dei candidati a che il concorso avesse luogo con la tutela della salute pubblica, che impediva lo svolgimento di detto concorso in presenza. Pertanto, tale estratto non è pertinente, in quanto non riguarda una decisione di prorogare il termine fissato per l’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto ad ogni funzionario o agente, diritto che, nel caso di specie, può peraltro essere esercitato a domicilio tramite Sysper.

78      In conclusione, il ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per poter concludere che la Commissione è incorsa in un errore nel ritenere che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non fosse giustificato da circostanze eccezionali connesse agli effetti della pandemia da COVID-19 e alla sua situazione personale.

79      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso devono essere respinte.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente, in sostanza, su un errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni finanziarie e su una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità

80      In primo luogo, il ricorrente afferma che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha basato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente.

81      A tale proposito, sotto un primo profilo, il ricorrente esprime riserve sul fatto che le norme che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione rientrino a pieno titolo nel novero delle disposizioni che fanno sorgere il diritto a prestazioni finanziarie.

82      Sotto un secondo profilo, facendo riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il ricorrente osserva che l’importo corrispondente alle annualità di servizio riconosciute dalla Commissione a seguito della procedura di trasferimento è integralmente finanziato da importi che già appartengono al funzionario e che sono versati a tal fine nelle casse dell’Unione. Secondo il ricorrente, l’operazione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione appare quindi del tutto neutra da un punto di vista finanziario. In siffatto contesto, il ricorrente osserva che la giurisprudenza citata dall’AACC riguarda ipotesi diverse che rappresentano maggiori oneri per l’amministrazione.

83      In secondo luogo, il ricorrente contesta la parte della decisione di rigetto del reclamo in cui l’AACC gli indica di informarsi sulle norme che disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare sul regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), che stabilisce il principio della totalizzazione dei periodi contributivi. Il ricorrente sostiene che, in sostanza, gli viene suggerito di esplorare la possibilità di un «transfert-out» dei diritti a pensione accumulati nel periodo di servizio presso le istituzioni dell’Unione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto.

84      Inoltre, il ricorrente sostiene che la legge spagnola esclude il cumulo delle pensioni di anzianità e aggiunge che, se tale legge è contraria al diritto dell’Unione, l’istituzione dovrebbe garantire al suo agente la possibilità di trasferire i suoi diritti a pensione sulla base del dovere di sollecitudine.

85      Infine, il ricorrente afferma che subirà un danno grave e irreparabile perché gli importi da lui versati per contributi nel regime nazionale andranno definitivamente perduti. Pertanto, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità del danno arrecatogli rispetto al beneficio per l’amministrazione medesima.

86      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

87      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui l’AACC ha erroneamente fondato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, se una decisione è validamente fondata su uno o più punti della motivazione, i motivi di ricorso riguardanti altri punti della motivazione di detta decisione sono inoperanti, dal momento che, quand’anche fondati, detti motivi di ricorso non sarebbero tali da comportare l’annullamento della decisione in parola [sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicata), e del 19 luglio 2017, Parlamento/Meyrl, T‑699/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:524, punto 64; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 ottobre 2001, Kish Glass/Commissione, C‑241/00 P, EU:C:2001:556, punto 42].

88      Orbene, se è vero che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha effettuato un generico rinvio alla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, come le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente, e anche ammettendo che tale riferimento non sia pertinente nel caso di specie, ciò non toglie che, nella decisione impugnata, giustamente l’AACC, da un lato, ha rilevato che l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE era molto chiaro e non lasciava spazio all’interpretazione e, dall’altro, ha indicato che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione era imputabile al ricorrente, dal momento che deposito poteva essere effettuato per via elettronica senza che fosse necessario lasciare il suo domicilio e che, pertanto, la pandemia da COVID-19 e i suoi effetti sulla situazione personale del ricorrente non avevano pregiudicato la possibilità di detto deposito.

89      Al riguardo, dall’esame della prima e della seconda parte del primo motivo di ricorso nonché della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel considerare che, al momento del deposito della domanda del ricorrente, il termine richiesto era scaduto e che quest’ultimo non aveva dimostrato che il ritardo in tale deposito non gli fosse imputabile, ma fosse giustificato da circostanze eccezionali. Pertanto, poiché i motivi dedotti dalla Commissione non sono viziati da errore, l’argomento del ricorrente relativo all’erroneo riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione restrittiva delle disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie deve essere respinto in quanto inoperante.

90      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente sul fatto che perderà i diritti a pensione per i quali ha versato contributi nel sistema spagnolo, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, le autorità degli Stati membri devono tener conto degli anni di servizio che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di anzianità in base al regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420, punto 34). Ne consegue che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro, cosicché l’argomento del ricorrente non può essere accolto.

91      Inoltre, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’AACC, nella decisione di rigetto del reclamo, non ha prospettato un «transfert-out», conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, dal RPIUE al sistema pensionistico spagnolo. Infatti, facendo riferimento alla giurisprudenza citata al punto precedente, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha richiamato l’attenzione del ricorrente sul fatto che il principio della totalizzazione dei periodi contributivi, previsto dal regolamento n. 883/2004 e applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, ostava a che uno Stato membro non tenesse conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di anzianità, pro rata, in base ad un regime nazionale.

92      Alla luce di tali considerazioni, l’argomento del ricorrente relativo alla violazione del principio di proporzionalità non può essere accolto, in quanto la premessa di fatto su cui egli fonda il suo ragionamento, vale a dire la perdita degli importi versati a titolo di contributi nel sistema pensionistico spagnolo, è infondata in fatto.

93      Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente secondo cui, nell’ipotesi in cui la normativa spagnola non fosse conforme alla giurisprudenza citata al precedente punto 90, la Commissione avrebbe l’obbligo, in forza del dovere di sollecitudine, di consentirgli di trasferire i suoi diritti a pensione verso il RPIUE. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, da un lato, si è concluso che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione era imputabile al ricorrente e che, dall’altro, il rispetto del dovere di sollecitudine non può comportare che un’istituzione sia tenuta a porre rimedio ad un’asserita violazione del diritto dell’Unione commessa da uno Stato membro.

94      Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, quindi, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      VK è condannato alle spese.

Porchia

Jaeger

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

9 ottobre 2024 (*)

 

« Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto »

Nella causa T‑148/23,

VK, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, G. Niddam e L. Hohenecker, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, VK, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 12 maggio 2022 di rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata») ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall’altro, della decisione del 9 dicembre 2022 di rigetto del suo reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Fatti

2        Il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia ferroviaria europea (ERA) dal 1º settembre 2011 al 31 marzo 2017.

3        A partire dall’11 aprile 2017, il ricorrente presta servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA).

4        Prima di entrare in servizio presso l’Unione, il ricorrente ha lavorato per dieci anni nel settore pubblico e privato in Spagna.

5        Il 22 aprile 2022, il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico spagnolo verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

6        Il 12 maggio 2022, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha adottato la decisione impugnata. Nella suddetta decisione, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), relative al trasferimento di diritti a pensione, il PMO ha indicato che l’agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.

7        L’8 agosto 2022, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

8        Il 9 dicembre 2022, l’AACC ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Conclusioni delle parti

9        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

11      Il ricorrente dirige il suo ricorso tanto contro la decisione impugnata quanto contro la decisione di rigetto del reclamo.

12      In proposito va ricordato che il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono unicamente una condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. In siffatte circostanze, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, ha per effetto di investire il giudice della cognizione dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato (v. sentenza dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

13      Infatti, ogni decisione di rigetto del reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o il comportamento omissivo che il ricorrente lamenta e non costituisce, considerata isolatamente, un atto impugnabile, cosicché occorre ritenere che le conclusioni dirette contro tale decisione priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale siano dirette contro l’atto iniziale (v. sentenze del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, in considerazione del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della situazione della parte ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In casi del genere, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o anche lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v. sentenze del 10 ottobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non pubblicata, EU:T:2019:734, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

14      Nel caso di specie, occorre constatare che, nella decisione di rigetto del reclamo, rispondendo agli argomenti dedotti dal ricorrente nel suo reclamo, l’AACC ha confermato le constatazioni contenute nella decisione impugnata secondo le quali, da un lato, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel sistema spagnolo prima dell’entrata in servizio presso l’Unione era stata presentata fuori termine dal ricorrente e, dall’altro, non sussistevano circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito di tale domanda.

15      Pertanto, occorre ritenere che l’atto lesivo per il ricorrente sia la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo parimenti in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

 Nel merito

16      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.

17      Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in due parti. Con la prima parte, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. Con la seconda parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore».

18      Anche il secondo motivo di ricorso si divide in due parti. Con la prima parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la seconda parte, in sostanza, il ricorrente contesta alla Commissione di aver errato in diritto nell’interpretazione delle disposizioni di carattere finanziario e di aver violato il dovere di sollecitudine e il principio di proporzionalità.

19      Tenuto conto del fatto che i due motivi si sovrappongono parzialmente, occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi, congiuntamente, la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo e, infine, la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE

20      Il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

21      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il termine di sei mesi, il quale non è previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ma unicamente dalle DGE, è un termine di decadenza eccessivamente breve, tanto più che esso riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo.

22      A tal proposito, il ricorrente osserva che, nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, all’interno della sezione intitolata «Transferts de droits à pension – Transfert IN» («Trasferimento di diritti a pensione – Trasferimento IN»), è indicato che la domanda di trasferimento di diritti a pensione deve essere presentata prima che siano stati versati dieci anni e sei mesi di contributi al RPIUE. Secondo il ricorrente, ai dieci anni di contributi necessari per acquisire il diritto a una pensione di anzianità non possono essere aggiunti i sei mesi del termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione. Il ricorrente afferma che non è corretto presentare, come fanno le DGE, il termine per l’introduzione della domanda come di dieci anni e sei mesi, ponendo così sullo stesso piano situazioni di natura giuridica profondamente diversa.

23      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che lo Statuto e il Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266) non prevedono alcun termine di decadenza semestrale, che appare quindi come arbitrariamente introdotto dalle DGE le quali, pur avendo carattere generale, conservano il rango di atti meramente amministrativi e devono essere conformi alle disposizioni di rango superiore. Al riguardo, il ricorrente sostiene che nessuna norma specifica dello Statuto delega a un’istituzione il potere di definire, mediante disposizioni generali di esecuzione, il termine entro il quale il diritto soggettivo al trasferimento di diritti a pensione deve essere esercitato a pena di decadenza.

24      In tale contesto, il ricorrente osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia alle DGE esclusivamente il compito di determinare «tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità [computate], secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». Di conseguenza, il ricorrente ritiene che le DGE, prevedendo un termine di decadenza per l’esercizio del diritto al trasferimento di diritti a pensione, vadano oltre la delega prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, giacché determinano non solo il numero di annualità computate, ma anche il momento di acquisizione del diritto al trasferimento stesso. Inoltre, il ricorrente osserva che le DGE sono state adottate senza previa consultazione del comitato dello Statuto.

25      In terzo luogo, sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la funzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è quella di sancire il diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione di un funzionario o di un altro agente, spettando a quest’ultimo decidere se esercitarlo o meno.

26      Sotto un secondo profilo, il ricorrente osserva che il dies a quo per il calcolo del periodo di dieci anni non sarebbe il momento dell’entrata in servizio, ma il momento della nomina in ruolo, che per lui corrisponde alla conclusione del suo periodo di prova di sei mesi. Pertanto, il ricorrente sostiene che l’asserito termine di decadenza per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione è di natura variabile, in quanto dipende dalla durata del periodo di prova. Al riguardo, il ricorrente sostiene che un termine che non si applichi uniformemente a tutto il personale non può essere considerato come un termine di decadenza.

27      Sotto un terzo profilo, secondo il ricorrente, il termine di dieci anni non può essere considerato come un termine di decadenza, poiché ciò condurrebbe a far coincidere la scadenza di un diritto con il momento in cui tale diritto è sorto. Il ricorrente osserva che ciò è confermato dall’informazione contenuta sull’applicazione Intracomm della Commissione, secondo cui i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione trasferiti verso il RPIUE non sono presi in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. Inoltre, il ricorrente sostiene che la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione prima della scadenza del termine di dieci anni, vale a dire prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, non produrrebbe alcun effetto utile.

28      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

29      Occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE prevede che, «indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto».

30      Inoltre, in primo luogo, secondo la giurisprudenza e come correttamente sostenuto dal ricorrente, la facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55).

31      In secondo luogo, per giurisprudenza costante, il termine di sei mesi previsto dalle DGE è un termine semplice e non un termine di decadenza (v. sentenze del 24 settembre 1996, Sergio/Commissione, T‑185/95, EU:T:1996:131, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

32      Al riguardo, occorre rilevare che tale valutazione del giudice dell’Unione è stata effettuata in vigenza di un precedente quadro normativo. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto allora applicabile prevedeva che la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione dovesse essere esercitata dall’interessato «al momento della sua nomina in ruolo».

33      In tale contesto, da un lato, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è stato considerato come un termine «di comodo», introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione. D’altro lato, detto termine è stato ritenuto ragionevole, dal punto di vista dell’applicazione del principio di proporzionalità, in quanto la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non comporta una scelta definitiva da parte del funzionario o dell’agente temporaneo. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette una proposta di trasferimento al funzionario o all’agente temporaneo interessato ed è soltanto in tale momento che quest’ultimo può determinare se il trasferimento presenti per lui un interesse (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti 75, 84 e 85).

34      Orbene, l’attuale articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile nel caso di specie, prevede che un funzionario possa presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione fra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

35      Ciò implica che il funzionario interessato può chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, senza possedere la certezza che avrà diritto a una pensione di anzianità, certezza che potrà avere solo nel momento in cui avrà compiuto dieci anni di servizio.

36      Dalla particolare natura di tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che si deve ritenere che il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE sia un termine semplice, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 31, che consente ai funzionari e agli agenti di disporre di un termine adeguato, per le ragioni spiegate al precedente punto 33, per presentare la loro domanda di trasferimento di diritti a pensione una volta che essi abbiano definitivamente ottenuto il diritto ad una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

–       Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo di ricorso

37      In primo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non introduce un termine «eccessivamente breve».

38      Se è vero, infatti, che dal precedente punto 35 risulta che il funzionario o l’agente ha la certezza di acquisire una pensione di anzianità solo nel momento in cui ha compiuto dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, ciò non toglie che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel regime nazionale di uno Stato membro prima dell’entrata in servizio dell’interessato presso l’Unione può essere presentata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a partire dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova dell’interessato. Ogni funzionario o agente dispone quindi di un lungo periodo per riflettere sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, come indicato al precedente punto 33, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è un termine «di comodo» e ragionevole, introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione.

39      In secondo luogo, occorre rilevare che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché il funzionario o un agente possa presentare una domanda di trasferimento è, secondo la giurisprudenza, necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento di diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 84).

40      In terzo luogo, tenuto conto delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 29 a 36, il ricorrente non può sostenere che, mediante l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la Commissione abbia introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, posto che tale articolo stabilisce un termine semplice concesso nell’interesse di ogni funzionario o agente per consentirgli di prendere la decisione di chiedere o meno il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Ne consegue che gli argomenti del ricorrente fondati sulla premessa secondo cui il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è un termine di decadenza devono essere respinti.

41      In quarto luogo, occorre constatare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta dal fascicolo e, in particolare, dal terzo visto della decisione che adotta le DGE, riprodotta all’allegato B.1 del controricorso, che queste ultime sono state adottate dopo che il comitato dello Statuto ha emesso il suo parere. Inoltre, come riconosciuto dal ricorrente stesso in udienza, il fascicolo non contiene alcun elemento di prova che possa rimettere in discussione il fatto che la formalità relativa alla consultazione del comitato dello Statuto prima dell’adozione delle DGE sia stata rispettata.

42      In quinto luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente, della proposta di abbuono di annualità effettuata dall’amministrazione. Detta accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio dell’Unione verso il RPIUE. Inoltre, in tale contesto, occorre aggiungere che, se un funzionario o un agente lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione, T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 50). Pertanto, non si può ritenere che la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se effettuata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, non abbia alcun effetto utile.

43      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso e sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore»

44      Il ricorrente sostiene che il superamento del termine di decadenza per la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione è dovuto alla situazione di forza maggiore originata dall’impatto della pandemia da COVID-19.

45      In primo luogo, il ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo costitutivi di una situazione di forza maggiore.

46      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, il ricorrente sostiene che il carattere straordinario della pandemia da COVID-19 è stato riconosciuto da numerose disposizioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello dell’Unione.

47      In tale contesto, il ricorrente sostiene che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sull’attività delle istituzioni dell’Unione. Sotto un primo profilo, egli osserva che, sebbene gli atti dei fascicoli potessero essere presentati elettronicamente tramite la piattaforma e-Curia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha prorogato o sospeso i termini processuali. Sotto un secondo profilo, il ricorrente rileva che, nel quadro del finanziamento della ricerca, l’attività e i termini contrattuali sono stati sospesi e che l’agenzia per cui lavora ha sospeso alcuni termini contrattuali per ripristinarli solo all’inizio del 2023. Sotto un terzo profilo, il ricorrente sostiene che la stessa AACC ha invocato la forza maggiore legata alla pandemia da COVID-19 per giustificare alcune carenze nell’organizzazione di concorsi.

48      Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il ricorrente sostiene che, nel suo caso, lo svolgimento dell’attività di lavoro dalla propria dimora nonché la condivisione di spazi e tempi, congiuntamente alle impegnative incombenze familiari, caratterizzate dalla presenza di una figlia in tenera età, hanno avuto un evidente ed innegabile impatto sulla sua capacità di gestire e organizzare contestualmente i molteplici impegni e scadenze legati alla sua vita professionale.

49      In secondo luogo, il ricorrente fa valere la violazione del dovere di sollecitudine. In proposito, il ricorrente contesta l’affermazione dell’AACC, contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo cui la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione poteva essere effettuata elettronicamente tramite Sysper, senza lasciare il proprio domicilio. Infatti, il ricorrente sostiene che tale affermazione non tiene conto dell’impatto profondo e drammatico che la pandemia da COVID-19 ha determinato sulla vita delle persone e sulla loro capacità di fronteggiare contesti lavorativi, familiari e sociali profondamente mutati. Pertanto, il ricorrente ritiene che l’AACC non abbia rispettato il dovere di sollecitudine dell’amministrazione nei confronti del proprio personale, che avrebbe imposto, nel drammatico contesto originato dalla pandemia da COVID-19, di organizzare campagne di formazione o di informazione per richiamare l’attenzione del personale sui diritti da esso azionabili in materia di pensioni.

50      In terzo luogo, il ricorrente contesta l’argomento della Commissione secondo cui, nel mese di febbraio 2022, nel momento in cui avrebbe dovuto presentare la sua domanda di trasferimento, la pandemia da COVID-19 imperversava da un anno e mezzo, cosicché le sue conseguenze sulla vita quotidiana erano ridotte ed egli avrebbe potuto presentare la sua domanda sia dal suo ufficio che dal suo domicilio. A tale proposito, il ricorrente cita le conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154) le quali, a suo avviso, applicano una teoria elaborata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese che consente di considerare come circostanze eccezionali non solo le situazioni che rientrano nell’ambito della forza maggiore, ma anche qualsiasi situazione inevitabile ed eccezionale che renda particolarmente complicato lo svolgimento di un’attività.

51      In quarto luogo, il ricorrente contesta l’argomento della Commissione fondato sulla giurisprudenza secondo cui l’agente o funzionario non può ignorare lo Statuto. Il ricorrente sostiene che, da un lato, la pandemia da COVID-19 e, dall’altro, la mancanza di chiarezza quanto al termine per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione possono giustificare una deroga a tale giurisprudenza, che non ha quindi un carattere assoluto.

52      Per quanto riguarda tale mancanza di chiarezza, sotto un primo profilo, il ricorrente sostiene che la stessa Commissione, nel controricorso, riconosce che il termine per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione è variabile. Sotto un secondo profilo, egli osserva che le informazioni contenute in Sysper indicano che un funzionario dispone di dieci anni e sei mesi per presentare la domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione, mentre l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto stabilisce che il dies a quo per presentare una siffatta domanda corrisponde alla data della nomina in ruolo del funzionario. Secondo il ricorrente, ciò implica che, nel caso di specie, il periodo di dieci anni e sei mesi ha iniziato a decorrere da tale dies a quo, che corrisponde alla fine del suo periodo di prova e non alla sua entrata in servizio e che, quindi, la sua domanda di trasferimento è stata presentata nei termini.

53      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

54      Sotto un primo profilo, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere presentata tramite Sysper e a distanza, senza che sia necessaria la presenza fisica del richiedente nel suo ufficio. Ciò comporta che non si presume che il funzionario o agente debba essere presente nei locali di un’istituzione o di un’agenzia dell’Unione al momento della presentazione di una domanda del genere, dato che quest’ultima può essere presentata dal suo domicilio.

55      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione preveda un termine semplice, il funzionario o l’agente che faccia valere una giustificazione per non aver rispettato tale termine deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause a lui non imputabili, mentre, in presenza di un termine di decadenza, il funzionario o l’agente può essere esonerato dal termine in parola solo in caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti da 28 a 33).

56      A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la fase precontenziosa, occorre rilevare che la decisione impugnata indica che, se il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è scaduto, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non può essere presa in considerazione, a meno che il ritardo nel suo deposito sia dovuto ad una situazione eccezionale risultante da cause non imputabili all’interessato. Inoltre, la decisione impugnata precisa che, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento non gli era imputabile.

57      Nel suo reclamo, il ricorrente ha fatto riferimento alla pandemia da Covid-19 come caso di forza maggiore e ha sostenuto che, se non aveva rispettato il termine, ciò era dovuto alla mancanza di informazione e di sessioni di formazione a causa di detta pandemia.

58      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha ritenuto, in sostanza, che il ritardo fosse imputabile al ricorrente.

59      In secondo luogo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale, il ricorrente si limita, nel ricorso, a contestare alla Commissione un errore nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Tuttavia, nella replica, il ricorrente prospetta la possibilità di applicare, nel caso di specie, la nozione di «circostanze eccezionali» menzionata nelle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154).

60      Sebbene, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la Commissione abbia sostenuto che le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali» erano, nel caso di specie, intercambiabili, il ricorrente, dal canto suo, ha ricordato di aver fatto riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), che evocano la nozione di «circostanze eccezionali» e di aver utilizzato in maniera distinta le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali».

61      Orbene, nonostante tale mancanza di chiarezza quanto alla giustificazione del mancato rispetto del termine da parte del ricorrente, occorre ricordare che la giurisprudenza citata al precedente punto 55 stabilisce che, in presenza di un termine semplice, al fine di giustificare il mancato rispetto di detto termine, il funzionario o agente deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e non a un caso di forza maggiore. Inoltre e in ogni caso, le condizioni richieste per provare l’esistenza di circostanze eccezionali sono meno rigorose di quelle richieste per dimostrare un caso di forza maggiore. Per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, infatti, una persona deve unicamente provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che le impediscono di rispettare un obbligo, mentre, per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore, essa deve provare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche di aver adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi. È quindi pacifico che il fatto di non poter dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali attinenti ai fatti concreti del caso di specie comporta, a fortiori, l’inesistenza di un caso di forza maggiore fondato sugli stessi fatti.

62      Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre interpretare gli argomenti del ricorrente come diretti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il deposito tardivo della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non potesse essere giustificato da circostanze eccezionali.

63      Sotto un terzo profilo, secondo la giurisprudenza, da un lato, risulta chiaramente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che è al funzionario nominato in ruolo che spetta l’iniziativa di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, cosicché non si può sostenere che un’istituzione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine non informando detto funzionario, di propria iniziativa, della procedura da seguire per quanto riguarda tale trasferimento (sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 66) e, dall’altro, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

–       Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso

64      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del dovere di sollecitudine nel contesto della pandemia da COVID-19, occorre constatare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 63, l’istituzione non deve informare di propria iniziativa il funzionario o agente dell’esistenza dei diritti connessi alla sua pensione di anzianità e, dall’altro, che è pacifico che una domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata dal funzionario o agente per via elettronica, tramite Sysper, senza che quest’ultimo debba lasciare il proprio domicilio.

65      Tali conclusioni non possono essere rimesse in discussione dalle circostanze del caso di specie. Infatti, anche ammettendo che l’esplosione della pandemia da COVID-19, verificatasi nel febbraio 2020, possa essere considerata una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 55, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda del ricorrente, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, detta pandemia imperversava da circa un anno e mezzo e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. Il ricorrente non può quindi validamente sostenere che la pandemia da COVID-19 abbia inciso, tra il settembre 2021 e il febbraio 2022, sul suo diritto di presentare, in tempo utile, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, tanto più che tale domanda poteva essere presentata per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio.

66      Pertanto, anche ammettendo che il ricorrente si sia trovato di fronte a un aggravio di compiti familiari a causa della presenza di una figlia in tenera età, si deve concludere che tali compiti non possono aver reso impossibile o eccessivamente complicata la presentazione della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione dal suo domicilio tramite Sysper.

67      In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento del ricorrente secondo cui, da un lato, la pandemia da COVID-19 e, dall’altro, la mancanza di chiarezza del termine per presentare una domanda di trasferimento di diritti a pensione giustificano una deroga alla giurisprudenza secondo cui il funzionario non può ignorare le norme dello Statuto.

68      Da un lato, infatti, per quanto riguarda la pandemia da COVID-19, risulta dal precedente punto 65 che, durante il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, essa non ha pregiudicato il diritto del ricorrente di presentare la sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione per via elettronica tramite Sysper.

69      D’altro lato, per quanto riguarda l’asserita mancanza di chiarezza del termine per presentare una tale domanda, occorre rilevare che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, nel controricorso la Commissione non ha riconosciuto che detto termine potesse variare, ma ha indicato che scadeva sei mesi dopo il momento in cui il funzionario o l’agente otteneva il diritto ad una pensione di anzianità, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE e all’articolo 77 dello Statuto.

70      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui le istruzioni contenute in Sysper possono far sorgere dubbi quanto al fatto che il termine di dieci anni e sei mesi cominci a decorrere dalla data della nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova, occorre constatare che tali istruzioni indicano che la domanda deve essere presentata prima di aver compiuto dieci anni e sei mesi di contribuzione al RPIUE. Orbene, i funzionari e gli agenti versano contributi a partire dalla loro entrata in servizio e non dalla data della loro nomina in ruolo o dalla fine del loro periodo di prova, cosicché tale argomento non può essere accolto.

71      In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui, nel caso di specie, occorre applicare la teoria delle circostanze eccezionali elaborata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese e ripresa, a suo avviso, nelle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), è sufficiente constatare che il ricorrente stesso afferma che la premessa dell’applicazione di tale teoria è l’esistenza di circostanze eccezionali, che rendano la realizzazione di un’attività particolarmente complicata.

72      Al riguardo, tenuto conto degli elementi rilevati al precedente punto 65, il ricorrente non può validamente sostenere che la pandemia da COVID-19, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, abbia costituito una situazione eccezionale ai sensi di detta teoria, tale da rendere particolarmente complicata e difficile la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione per via elettronica, tramite Sysper.

73      In quinto luogo, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi al fatto che le istituzioni europee hanno adattato, prorogato o sospeso taluni termini in corso a causa della pandemia da COVID-19, occorre constatare quanto segue.

74      Sotto un primo profilo, da un lato, per quanto riguarda l’argomento relativo alla proroga e alla sospensione dei termini dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza del confronto effettuato dal ricorrente con la propria situazione, è sufficiente constatare che, se è vero che detta istituzione aveva adeguato taluni termini al momento dell’esplosione della crisi sanitaria nel corso del 2020, in seguito essa ha abbandonato tali misure eccezionali, il che, nel periodo compreso tra il 1º settembre 2021 e il 28 febbraio 2022, era già avvenuto. D’altro lato, quanto all’argomento relativo alla sospensione dell’attività e dei termini nel quadro del finanziamento della ricerca, è sufficiente rilevare che il ricorrente si basa su un documento della Commissione, prodotto all’allegato 3 della replica, recante la data del 30 marzo 2020. Pertanto, tali argomenti del ricorrente non possono essere accolti, in quanto si basano sul confronto di due periodi diversi della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19.

75      Sotto un secondo profilo, non può essere accolto neppure l’argomento relativo al fatto che l’agenzia presso la quale il ricorrente è impiegato aveva sospeso taluni obblighi contrattuali fino all’inizio del 2023. Da un lato, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, il confronto effettuato dal ricorrente non è pertinente. Infatti, anche a voler ammettere che, a causa della pandemia da COVID-19, alcuni obblighi contrattuali siano stati sospesi nell’agenzia presso la quale il ricorrente è impiegato, tale sospensione non dimostrerebbe, di per sé, che il termine per l’esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, diritto che può peraltro essere esercitato a domicilio tramite Sysper, avrebbe dovuto anch’esso essere sospeso. D’altro lato e in ogni caso, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2021, FD/Impresa comune Fusion for Energy, T‑641/19, non pubblicata, EU:T:2021:388, punto 96).

76      Sotto un terzo profilo, a sostegno del suo argomento secondo cui l’AACC stessa ha invocato la pandemia da COVID-19 per giustificare talune carenze nell’organizzazione di concorsi, il ricorrente fornisce un documento nell’allegato A.5 del ricorso. Sembra trattarsi dell’estratto di una decisione adottata dall’AACC nel contesto di un reclamo nell’ambito dei concorsi, in cui quest’ultima indicava che la realizzazione delle prove a distanza, e non in presenza, era stata decisa dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a causa di un caso di forza maggiore connesso all’esplosione della pandemia da COVID-19, che impediva lo svolgimento normale di tali prove.

77      Si deve constatare che tale argomento non può essere accolto. Infatti, l’estratto riprodotto nell’allegato A.5 del ricorso è quello di una decisione adottata dall’AACC nell’ambito di un reclamo, in cui si menziona il fatto che l’esplosione della pandemia da COVID-19 aveva indotto l’amministrazione ad adottare misure organizzative al fine di conciliare l’interesse dei candidati a che il concorso avesse luogo con la tutela della salute pubblica, che impediva lo svolgimento di detto concorso in presenza. Pertanto, tale estratto non è pertinente, in quanto non riguarda una decisione di prorogare il termine fissato per l’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto ad ogni funzionario o agente, diritto che, nel caso di specie, può peraltro essere esercitato a domicilio tramite Sysper.

78      In conclusione, il ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per poter concludere che la Commissione è incorsa in un errore nel ritenere che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non fosse giustificato da circostanze eccezionali connesse agli effetti della pandemia da COVID-19 e alla sua situazione personale.

79      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso devono essere respinte.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente, in sostanza, su un errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni finanziarie e su una violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità

80      In primo luogo, il ricorrente afferma che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha basato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente.

81      A tale proposito, sotto un primo profilo, il ricorrente esprime riserve sul fatto che le norme che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione rientrino a pieno titolo nel novero delle disposizioni che fanno sorgere il diritto a prestazioni finanziarie.

82      Sotto un secondo profilo, facendo riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il ricorrente osserva che l’importo corrispondente alle annualità di servizio riconosciute dalla Commissione a seguito della procedura di trasferimento è integralmente finanziato da importi che già appartengono al funzionario e che sono versati a tal fine nelle casse dell’Unione. Secondo il ricorrente, l’operazione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione appare quindi del tutto neutra da un punto di vista finanziario. In siffatto contesto, il ricorrente osserva che la giurisprudenza citata dall’AACC riguarda ipotesi diverse che rappresentano maggiori oneri per l’amministrazione.

83      In secondo luogo, il ricorrente contesta la parte della decisione di rigetto del reclamo in cui l’AACC gli indica di informarsi sulle norme che disciplinano il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare sul regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), che stabilisce il principio della totalizzazione dei periodi contributivi. Il ricorrente sostiene che, in sostanza, gli viene suggerito di esplorare la possibilità di un «transfert-out» dei diritti a pensione accumulati nel periodo di servizio presso le istituzioni dell’Unione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto.

84      Inoltre, il ricorrente sostiene che la legge spagnola esclude il cumulo delle pensioni di anzianità e aggiunge che, se tale legge è contraria al diritto dell’Unione, l’istituzione dovrebbe garantire al suo agente la possibilità di trasferire i suoi diritti a pensione sulla base del dovere di sollecitudine.

85      Infine, il ricorrente afferma che subirà un danno grave e irreparabile perché gli importi da lui versati per contributi nel regime nazionale andranno definitivamente perduti. Pertanto, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità del danno arrecatogli rispetto al beneficio per l’amministrazione medesima.

86      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

87      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui l’AACC ha erroneamente fondato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, se una decisione è validamente fondata su uno o più punti della motivazione, i motivi di ricorso riguardanti altri punti della motivazione di detta decisione sono inoperanti, dal momento che, quand’anche fondati, detti motivi di ricorso non sarebbero tali da comportare l’annullamento della decisione in parola [sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicata), e del 19 luglio 2017, Parlamento/Meyrl, T‑699/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:524, punto 64; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 ottobre 2001, Kish Glass/Commissione, C‑241/00 P, EU:C:2001:556, punto 42].

88      Orbene, se è vero che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha effettuato un generico rinvio alla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, come le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente, e anche ammettendo che tale riferimento non sia pertinente nel caso di specie, ciò non toglie che, nella decisione impugnata, giustamente l’AACC, da un lato, ha rilevato che l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE era molto chiaro e non lasciava spazio all’interpretazione e, dall’altro, ha indicato che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione era imputabile al ricorrente, dal momento che deposito poteva essere effettuato per via elettronica senza che fosse necessario lasciare il suo domicilio e che, pertanto, la pandemia da COVID-19 e i suoi effetti sulla situazione personale del ricorrente non avevano pregiudicato la possibilità di detto deposito.

89      Al riguardo, dall’esame della prima e della seconda parte del primo motivo di ricorso nonché della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel considerare che, al momento del deposito della domanda del ricorrente, il termine richiesto era scaduto e che quest’ultimo non aveva dimostrato che il ritardo in tale deposito non gli fosse imputabile, ma fosse giustificato da circostanze eccezionali. Pertanto, poiché i motivi dedotti dalla Commissione non sono viziati da errore, l’argomento del ricorrente relativo all’erroneo riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione restrittiva delle disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie deve essere respinto in quanto inoperante.

90      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente sul fatto che perderà i diritti a pensione per i quali ha versato contributi nel sistema spagnolo, si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza, le autorità degli Stati membri devono tener conto degli anni di servizio che un cittadino dell’Unione ha prestato al servizio di un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento del diritto ad una pensione di anzianità in base al regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420, punto 34). Ne consegue che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro, cosicché l’argomento del ricorrente non può essere accolto.

91      Inoltre, occorre precisare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’AACC, nella decisione di rigetto del reclamo, non ha prospettato un «transfert-out», conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto, dal RPIUE al sistema pensionistico spagnolo. Infatti, facendo riferimento alla giurisprudenza citata al punto precedente, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha richiamato l’attenzione del ricorrente sul fatto che il principio della totalizzazione dei periodi contributivi, previsto dal regolamento n. 883/2004 e applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, ostava a che uno Stato membro non tenesse conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di anzianità, pro rata, in base ad un regime nazionale.

92      Alla luce di tali considerazioni, l’argomento del ricorrente relativo alla violazione del principio di proporzionalità non può essere accolto, in quanto la premessa di fatto su cui egli fonda il suo ragionamento, vale a dire la perdita degli importi versati a titolo di contributi nel sistema pensionistico spagnolo, è infondata in fatto.

93      Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente secondo cui, nell’ipotesi in cui la normativa spagnola non fosse conforme alla giurisprudenza citata al precedente punto 90, la Commissione avrebbe l’obbligo, in forza del dovere di sollecitudine, di consentirgli di trasferire i suoi diritti a pensione verso il RPIUE. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, da un lato, si è concluso che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione era imputabile al ricorrente e che, dall’altro, il rispetto del dovere di sollecitudine non può comportare che un’istituzione sia tenuta a porre rimedio ad un’asserita violazione del diritto dell’Unione commessa da uno Stato membro.

94      Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, quindi, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      VK è condannato alle spese.

Porchia

Jaeger

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-148/23 del 09/10/2024