Provvedimento in causa n. T-282/23 del 09/10/2024
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di dipendenti
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

9 ottobre 2024 (*)

 

« Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto »

Nella causa T‑282/23,

WT, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, G. Niddam e L. Hohenecker, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, WT, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 4 agosto 2022 di rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata») ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall’altro, della decisione del 13 febbraio 2023 di rigetto del suo reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Fatti

2        Dal 1º ottobre 2011, la ricorrente presta servizio in qualità di agente temporanea presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

3        Prima di entrare in servizio presso l’Unione, la ricorrente ha lavorato nel settore privato in Italia.

4        Il 14 luglio 2022, la ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico italiano verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

5        Il 4 agosto 2022, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha adottato la decisione impugnata. Nella suddetta decisione, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), relative al trasferimento dei diritti a pensione, il PMO ha indicato che l’agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda della ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.

6        Il 25 ottobre 2022, la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

7        Il 13 febbraio 2023, l’AACC ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

10      La ricorrente dirige il suo ricorso tanto contro la decisione impugnata quanto contro la decisione di rigetto del reclamo.

11      In proposito va ricordato che il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono unicamente una condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. In siffatte circostanze, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, ha per effetto di investire il giudice della cognizione dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato (v. sentenza dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

12      Infatti, ogni decisione di rigetto del reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o il comportamento omissivo che il ricorrente lamenta e non costituisce, considerata isolatamente, un atto impugnabile, cosicché occorre ritenere che le conclusioni dirette contro tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, siano dirette contro l’atto iniziale (v. sentenze del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, in considerazione del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della situazione della parte ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In casi del genere, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o anche lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v. sentenze del 10 ottobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non pubblicata, EU:T:2019:734, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

13      Nel caso di specie, occorre constatare che, nella decisione di rigetto del reclamo, rispondendo agli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo reclamo, l’AACC ha confermato le constatazioni contenute nella decisione impugnata secondo le quali, da un lato, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel sistema italiano prima dell’entrata in servizio presso l’Unione era stata presentata fuori termine dalla ricorrente e, dall’altro, non sussistevano circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito di tale domanda.

14      Pertanto, occorre ritenere che l’atto lesivo per la ricorrente sia la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo parimenti in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

 Nel merito

15      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.

16      Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in tre parti. Con la prima parte, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. Con la seconda parte, la ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la terza parte, la ricorrente addebita alla Commissione di aver errato in diritto nell’interpretazione delle disposizioni di carattere finanziario.

17      Il secondo motivo di ricorso si divide in due parti. Con la prima parte, la ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la seconda parte, in sostanza, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il dovere di sollecitudine e il principio di proporzionalità.

18      Tenuto conto del fatto che i due motivi si sovrappongono parzialmente, occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi, congiuntamente, la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo, dopo di che, la terza parte del primo motivo e, infine, la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE

19      In via preliminare, la ricorrente sostiene che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si limita a prevedere la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione senza introdurre alcun termine per il suo esercizio.

20      Inoltre, la ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

21      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il termine di sei mesi, il quale non è previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ma unicamente dalle DGE, è un termine di decadenza eccessivamente breve, tanto più che esso riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo.

22      A tal proposito, la ricorrente osserva che, nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, all’interno della sezione intitolata «Transferts de droits à pension – Transfert IN» («Trasferimento di diritti a pensione – Trasferimento IN»), è indicato che la domanda di trasferimento di diritti a pensione deve essere presentata prima che siano stati versati dieci anni e sei mesi di contributi al RPIUE. Secondo la ricorrente, ai dieci anni di contributi necessari per acquisire il diritto a una pensione di anzianità non possono essere aggiunti i sei mesi del termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione. La ricorrente afferma che non è corretto presentare, come fanno le DGE, il termine per l’introduzione della domanda come di dieci anni e sei mesi, ponendo così sullo stesso piano situazioni di natura giuridica profondamente diversa.

23      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che nessuna norma specifica dello Statuto delega a un’istituzione il potere di definire, mediante disposizioni generali di esecuzione, il termine entro il quale il diritto soggettivo al trasferimento di diritti a pensione deve essere esercitato a pena di decadenza. Pertanto, il termine di sei mesi sarebbe arbitrario e contrario alle disposizioni di rango superiore.

24      In tale contesto, la ricorrente osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia alle DGE esclusivamente il compito di determinare, «tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità [computate], secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». Di conseguenza, la ricorrente ritiene che le DGE, prevedendo un termine di decadenza per l’esercizio del diritto al trasferimento di diritti a pensione, vadano oltre la delega prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, giacché determinano non solo il numero di annualità computate, ma anche il momento di acquisizione del diritto al trasferimento stesso.

25      In terzo luogo, da un lato, la ricorrente osserva che il fatto che sia errato considerare il termine di dieci anni e il termine di sei mesi come un unico termine è confermato dall’informazione contenuta sull’applicazione Intracomm della Commissione, secondo cui i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione trasferiti verso il RPIUE non sono presi in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. D’altro lato, la ricorrente sostiene che la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione prima della scadenza del termine di dieci anni, vale a dire prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui un funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio poiché allora perderebbe definitivamente i contributi nazionali conferiti. Tale considerazione sarebbe ancora più importante e centrale per gli agenti temporanei, in quanto la situazione di questi ultimi sarebbe caratterizzata da assoluta incertezza per quanto riguarda la durata del loro rapporto lavorativo con l’Unione.

26      Inoltre, la ricorrente sostiene che, anche ammettendo che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non sia viziato da illegittimità, l’interesse al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione diventa attuale quando si acquisisce il diritto a una pensione di anzianità, vale a dire dopo dieci anni di servizio. La ricorrente osserva che l’AACC l’ha del resto implicitamente riconosciuto nella decisione di rigetto del reclamo.

27      In quarto luogo, la ricorrente contesta l’affermazione dell’AACC secondo la quale le DGE contengono un’attenuazione e non una restrizione delle disposizioni statutarie. A tal proposito, la ricorrente ritiene che le disposizioni dello Statuto, come interpretate dall’AACC, obblighino il funzionario a presentare la sua domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione sebbene il suo diritto a una pensione di anzianità non sia ancora certo, oppure, come essa stessa sostiene, l’unico termine di decadenza è quello di sei mesi introdotto illegittimamente dalle DGE.

28      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

29      Occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE prevede che, «indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto».

30      Inoltre, in primo luogo, secondo la giurisprudenza e come correttamente sostenuto dalla ricorrente, la facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55).

31      In secondo luogo, per una giurisprudenza costante, il termine di sei mesi previsto dalle DGE è un termine semplice e non un termine di decadenza (v. sentenze del 24 settembre 1996, Sergio/Commissione, T‑185/95, EU:T:1996:131, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

32      Al riguardo, occorre rilevare che tale valutazione del giudice dell’Unione è stata effettuata in vigenza di un precedente quadro normativo. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto allora applicabile prevedeva che la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione dovesse essere esercitata dall’interessato «al momento della sua nomina in ruolo».

33      In tale contesto, da un lato, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è stato considerato come un termine «di comodo», introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione. D’altro lato, detto termine è stato ritenuto ragionevole, dal punto di vista dell’applicazione del principio di proporzionalità, in quanto la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non comporta una scelta definitiva da parte del funzionario o dell’agente temporaneo. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette una proposta di trasferimento al funzionario o all’agente temporaneo interessato ed è soltanto in tale momento che quest’ultimo può determinare se il trasferimento presenti per lui un interesse (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti 75, 84 e 85).

34      Orbene, l’attuale articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile nel caso di specie, prevede che un funzionario possa presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione fra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

35      Ciò implica che il funzionario interessato può chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, senza possedere la certezza che avrà diritto a una pensione di anzianità, certezza che potrà avere solo nel momento in cui avrà compiuto dieci anni di servizio.

36      Dalla particolare natura di tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che si deve ritenere che il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE sia un termine semplice, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 31, che consente ai funzionari e agli agenti di disporre di un termine adeguato, per le ragioni spiegate al precedente punto 32, per presentare la loro domanda di trasferimento di diritti a pensione una volta che essi abbiano definitivamente ottenuto il diritto ad una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

–       Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo di ricorso

37      Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non introduce un termine «eccessivamente breve».

38      Se è vero, infatti, che dal precedente punto 35 risulta che il funzionario o l’agente ha la certezza di acquisire una pensione di anzianità solo nel momento in cui ha compiuto dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, ciò non toglie che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel regime nazionale di uno Stato membro prima dell’entrata in servizio dell’interessato presso l’Unione può essere presentata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a partire dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova dell’interessato. Ogni funzionario o agente dispone quindi di un lungo periodo per riflettere sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, come indicato al precedente punto 33, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è un termine «di comodo» e ragionevole, introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione.

39      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché il funzionario o un agente possa presentare una domanda di trasferimento è, secondo la giurisprudenza, necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento di diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 84).

40      Sotto un terzo profilo, tenuto conto delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 29 a 36, la ricorrente non può sostenere che, mediante l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la Commissione abbia introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, posto che tale articolo stabilisce un termine semplice concesso nell’interesse di ogni funzionario o agente per consentirgli di prendere la decisione di chiedere o meno il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Ne consegue che gli argomenti della ricorrente fondati sulla premessa secondo cui il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è un termine di decadenza devono essere respinti.

41      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la presentazione di una domanda di trasferimento prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio.

42      Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente, della proposta di abbuono di annualità effettuata dall’amministrazione. Poiché tale accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, non si può ritenere che la presentazione di una siffatta domanda non abbia alcun effetto utile.

43      In secondo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione sarebbe deleteria nell’ipotesi in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio, poiché perderebbe definitivamente i diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, si basa su un’interpretazione erronea dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto. Occorre infatti constatare che, se un funzionario o un agente lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione, T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 50).

44      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso e sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore»

45      In via preliminare, la ricorrente contesta le affermazioni contenute nella decisione di rigetto del reclamo secondo le quali, da un lato, l’amministrazione è vincolata dalle proprie norme e non ha il potere di derogarvi, a meno che la deroga non sia espressamente prevista, e, dall’altro, le norme applicabili al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non prevedono alcuna possibile eccezione o deroga. Secondo la ricorrente, una causa di forza maggiore rappresenta, al contrario, una circostanza a valenza derogatoria generale e non richiede per essere invocata che sia stata espressamente prevista.

46      Inoltre, in primo luogo, la ricorrente sostiene che il superamento del termine di decadenza per la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione è dovuto alla situazione di forza maggiore originata dall’impatto della pandemia da COVID-19. In sostanza, quindi, la ricorrente asserisce che il ritardo nella presentazione di tale domanda non le è imputabile.

47      A detto proposito, la ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo costitutivi di una situazione di forza maggiore.

48      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, la ricorrente sostiene che il carattere straordinario della pandemia da COVID-19 è stato riconosciuto da numerose disposizioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello dell’Unione.

49      In tale contesto, la ricorrente sostiene che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sull’attività delle istituzioni dell’Unione. Essa osserva che, sebbene gli atti dei fascicoli potessero essere presentati elettronicamente tramite la piattaforma e-Curia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha prorogato o sospeso i termini processuali. Inoltre, la ricorrente afferma che la stessa AACC ha invocato la forza maggiore legata alla pandemia da COVID-19 per giustificare alcune carenze nell’organizzazione di concorsi.

50      Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la ricorrente sostiene che, nel suo caso, la pandemia COVID-19 ha determinato, soprattutto nella sua fase di esordio, restrizioni alla libertà di movimento rendendo significativamente difficoltosa la ricerca di badanti che le avrebbe permesso di fronteggiare la seria e complessa problematica familiare legata allo stato di salute dei suoi genitori, di ridurre il suo carico di lavoro personale e di organizzare meglio le sue attività, tra le quali rientrava la sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima di entrare in servizio presso l’Unione.

51      In secondo luogo, la ricorrente fa valere, in sostanza, la violazione del dovere di sollecitudine. Al riguardo, essa ritiene che il rispetto di tale dovere avrebbe imposto, nel drammatico contesto originato dalla pandemia da COVID-19, che la Commissione organizzasse campagne di formazione o di informazione per richiamare l’attenzione del personale sui diritti da esso esercitabili in materia di pensioni. La ricorrente sostiene quindi che l’AACC è stata superficiale nel concludere che ella non era stata diligente nel rispettare i termini previsti, in quanto le difficoltà legate alla pandemia sono risultate per lei più marcate a causa degli obblighi assistenziali nei confronti dei due genitori anziani e malati, residenti lontano da casa sua, nonché del forte stress da lei sofferto a causa di seri problemi nell’organizzazione delle proprie attività quotidiane. In tale contesto, la ricorrente fa valere che uno psicologo ha certificato che ella aveva perso, per un breve periodo, la capacità di organizzare correttamente le sue attività.

52      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

53      Sotto un primo profilo, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere presentata tramite Sysper e a distanza, senza che sia necessaria la presenza fisica del richiedente nel suo ufficio. Ciò comporta che non si presume che il funzionario o agente debba essere presente nei locali di un’istituzione o di un’agenzia dell’Unione al momento della presentazione di una domanda del genere, dato che quest’ultima può essere presentata dal suo domicilio.

54      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione preveda un termine semplice, il funzionario o l’agente che faccia valere una giustificazione per non aver rispettato tale termine deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause a lui non imputabili, mentre, in presenza di un termine di decadenza, il funzionario o l’agente può essere esonerato dal termine in parola solo in caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti da 28 a 33).

55      A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la fase precontenziosa, occorre rilevare che la decisione impugnata indica che, se il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è scaduto, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non può essere presa in considerazione, a meno che il ritardo nel suo deposito sia dovuto ad una situazione eccezionale risultante da cause non imputabili all’interessato. Inoltre, la decisione impugnata precisa che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento non le era imputabile.

56      Nel suo reclamo, anche se, nella parte dedicata ai fatti, la ricorrente ha richiamato, in modo generico, la nozione di circostanze eccezionali, nella parte relativa ai suoi argomenti essa ha sostenuto, in sostanza, che la pandemia da COVID-19 e il suo obbligo di assistenza nei confronti dei due genitori anziani e malati costituivano una situazione di forza maggiore.

57      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha ritenuto, in sostanza, che il ritardo fosse imputabile alla ricorrente.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente si limita, nel ricorso, a contestare alla Commissione un errore nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore».

59      Sebbene, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la Commissione abbia sostenuto che le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali» erano, nel caso di specie, intercambiabili, la ricorrente, dal canto suo, ha ricordato di aver fatto riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), che evocano la nozione di «circostanze eccezionali» e di aver utilizzato in maniera distinta le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali».

60      Orbene, nonostante tale mancanza di chiarezza quanto alla giustificazione del mancato rispetto del termine da parte del ricorrente, occorre ricordare che la giurisprudenza citata al precedente punto 54 stabilisce che, in presenza di un termine semplice, al fine di giustificare il mancato rispetto di detto termine, il funzionario o agente deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e non a un caso di forza maggiore. Inoltre e in ogni caso, le condizioni richieste per provare l’esistenza di circostanze eccezionali sono meno rigorose di quelle richieste per dimostrare un caso di forza maggiore. Per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, infatti, una persona deve unicamente provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che le impediscono di rispettare un obbligo, mentre, per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore, essa deve provare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche di aver adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi. È quindi pacifico che il fatto di non poter dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali attinenti ai fatti concreti del caso di specie comporta, a fortiori, l’inesistenza di un caso di forza maggiore fondato sugli stessi fatti.

61      Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre interpretare gli argomenti della ricorrente come diretti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il deposito tardivo della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione le fosse imputabile e non potesse essere giustificato da circostanze eccezionali.

62      Sotto un terzo profilo, secondo la giurisprudenza, da un lato, risulta chiaramente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che è al funzionario nominato in ruolo che spetta l’iniziativa di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, cosicché non si può sostenere che un’istituzione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine non informando detto funzionario, di propria iniziativa, della procedura da seguire per quanto riguarda tale trasferimento (sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 66) e, dall’altro, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

–       Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso

63      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del dovere di sollecitudine nel contesto della pandemia da COVID-19 e tenuto conto della situazione dei suoi genitori, occorre constatare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 62, l’istituzione non deve informare di propria iniziativa il funzionario o agente dell’esistenza dei diritti connessi alla sua pensione di anzianità e, dall’altro, che è pacifico che una domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata dal funzionario o agente per via elettronica, tramite Sysper, senza che quest’ultimo debba lasciare il proprio domicilio.

64      Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dalle circostanze del caso di specie. Infatti, da un lato, anche ammettendo che l’esplosione della pandemia da COVID-19, verificatasi nel febbraio 2020, possa essere considerata una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 54, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda della ricorrente, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, detta pandemia imperversava da circa due anni e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che la pandemia da COVID-19 abbia inciso, tra l’ottobre 2021 e il marzo 2022, sul suo diritto di presentare, in tempo utile, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, tanto più che tale domanda poteva essere presentata per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio.

65      D’altro lato, se è vero che la ricorrente ha avuto difficoltà nell’organizzazione delle sue attività quotidiane a causa dei problemi legati allo stato di salute dei suoi genitori, anziani e malati, circostanza che peraltro la Commissione deplora, resta nondimeno il fatto che la ricorrente non ha dimostrato che tali difficoltà accertate abbiano reso impossibile o eccessivamente complicata la presentazione della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione, che poteva essere effettuata per via elettronica, tramite Sysper.

66      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, occorre applicare la teoria delle circostanze eccezionali elaborata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese e ripresa, a suo avviso, nelle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), è sufficiente constatare che la ricorrente stessa afferma che la premessa dell’applicazione di tale teoria è l’esistenza di circostanze eccezionali, che rendano la realizzazione di un’attività particolarmente complicata.

67      Al riguardo, tenuto conto degli elementi rilevati al precedente punto 64, la ricorrente non può validamente sostenere che la pandemia da COVID-19, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, abbia costituito una situazione eccezionale ai sensi di detta teoria, tale da rendere particolarmente complicata e difficile la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione per via elettronica, tramite Sysper.

68      In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che le istituzioni europee hanno adattato taluni termini a causa della pandemia da COVID-19 e tenuto conto di tale pandemia nell’organizzazione delle loro attività, occorre constatare quanto segue.

69      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla proroga e alla sospensione dei termini dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza del confronto effettuato dalla ricorrente con la propria situazione, è sufficiente constatare che esso non può essere accolto, in quanto, se è vero che detta istituzione aveva adeguato taluni termini al momento dell’esplosione della crisi sanitaria nel corso del 2020, in seguito essa ha abbandonato tali misure eccezionali, il che, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, era già avvenuto.

70      Sotto un secondo profilo, a sostegno del suo argomento secondo cui l’AACC stessa ha invocato la pandemia da COVID-19 per giustificare talune carenze nell’organizzazione di concorsi, la ricorrente fornisce un documento nell’allegato A.17 del ricorso. Sembra trattarsi dell’estratto di una decisione adottata dall’AACC nel contesto di un reclamo nell’ambito dei concorsi, in cui quest’ultima indicava che la realizzazione delle prove a distanza, e non in presenza, era stata decisa dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a causa di un caso di forza maggiore connesso all’esplosione della pandemia da COVID-19, che impediva lo svolgimento normale di tali prove.

71      Si deve constatare che tale argomento non può essere accolto. Infatti, l’estratto riprodotto nell’allegato A.17 del ricorso è quello di una decisione adottata dall’AACC nell’ambito di un reclamo, in cui si menziona il fatto che l’esplosione della pandemia da COVID-19 aveva indotto l’amministrazione ad adottare misure organizzative al fine di conciliare l’interesse dei candidati a che il concorso avesse luogo con la tutela della salute pubblica, che impediva lo svolgimento di detto concorso in presenza. Pertanto, tale estratto non è pertinente, in quanto non riguarda una decisione di prorogare il termine fissato per l’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto ad ogni funzionario o agente, diritto che, nel caso di specie, può peraltro essere esercitato a domicilio tramite Sysper.

72      Inoltre, l’argomento della ricorrente, secondo cui il forte stress di cui ha sofferto le ha fatto perdere, durante un breve periodo, la capacità di organizzare adeguatamente la propria attività e giustifica il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento, è infondato in fatto.

73      Infatti, il certificato di uno psicologo prodotto dalla ricorrente non menziona il fatto che ella abbia perso, durante un breve periodo, la capacità di organizzare adeguatamente la sua attività, ma si limita ad indicare che «si può immaginare che questa situazione molto complessa e delicata da un punto di vista oggettivo stia causando [alla ricorrente] non poche difficoltà nella sua organizzazione personale». In ogni caso, dall’esame effettuato in precedenza risulta che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere presentata tramite Sysper e che tale azione non richiede né la presenza dell’interessato nei locali del suo datore di lavoro né molto tempo o sforzi organizzativi. Una volta presentata, infatti, detta domanda può essere completata successivamente con i documenti rilevanti e la decisione definitiva deve essere adottata dall’interessato solo al termine del procedimento. Pertanto, nel caso di specie, il certificato prodotto dalla ricorrente non è tale, di per sé, da dimostrare che essa si trovasse di fronte a circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione.

74      In conclusione, la ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per poter concludere che la Commissione è incorsa in un errore nel ritenere che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione le fosse imputabile e non fosse giustificato da circostanze eccezionali connesse agli effetti della pandemia da COVID-19 e alla sua situazione personale.

75      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso devono essere respinte.

 Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle disposizioni finanziarie

76      La ricorrente afferma che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha basato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente.

77      A tale proposito, sotto un primo profilo, la ricorrente esprime riserve sul fatto che le norme che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione rientrino a pieno titolo nel novero delle disposizioni che fanno sorgere il diritto a prestazioni finanziarie.

78      Sotto un secondo profilo, facendo riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la ricorrente osserva che l’importo corrispondente alle annualità di servizio riconosciute dalla Commissione a seguito della procedura di trasferimento è integralmente finanziato da importi che già appartengono al funzionario e che sono versati a tal fine nelle casse dell’Unione. Secondo la ricorrente, l’operazione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione appare quindi del tutto neutra da un punto di vista finanziario. In siffatto contesto, la ricorrente osserva che la giurisprudenza citata dall’AACC riguarda ipotesi diverse che rappresentano maggiori oneri per l’amministrazione.

79      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

80      Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, se una decisione è validamente fondata su uno o più punti della motivazione, i motivi di ricorso riguardanti altri punti della motivazione di detta decisione sono inoperanti, dal momento che, quand’anche fondati, detti motivi di ricorso non sarebbero tali da comportare l’annullamento della decisione in parola [sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicata), e del 19 luglio 2017, Parlamento/Meyrl, T‑699/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:524, punto 64; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 ottobre 2001, Kish Glass/Commissione, C‑241/00 P, EU:C:2001:556, punto 42].

81      Orbene, se è vero che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha effettuato un generico rinvio alla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, come le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente, e anche ammettendo che tale riferimento non sia pertinente nel caso di specie, ciò non toglie che, nella decisione impugnata, giustamente l’AACC, da un lato, ha rilevato che l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE era molto chiaro e non lasciava spazio all’interpretazione e, dall’altro, ha concluso che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento di diritti a pensione della ricorrente non poteva essere considerato come dovuto né alla pandemia da COVID-19 né ai suoi obblighi nei confronti dei genitori, poiché suddetta domanda poteva essere presentata a distanza attraverso Sysper o per mezzo di una lettera indirizzata al servizio delle risorse umane.

82      Al riguardo, dall’esame della prima e della seconda parte del primo motivo di ricorso nonché della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel considerare che, al momento del deposito della domanda della ricorrente, il termine richiesto era scaduto e che quest’ultima non aveva dimostrato che il ritardo in tale deposito non le fosse imputabile, ma fosse giustificato da circostanze eccezionali. Pertanto, poiché i motivi dedotti dalla Commissione non sono viziati da errore, l’argomento della ricorrente relativo all’erroneo riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione restrittiva delle disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie deve essere respinto in quanto inoperante.

 Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità

83      La ricorrente afferma che subirà un danno grave e irreparabile perché gli importi da lei versati per contributi nel sistema italiano andranno definitivamente perduti, dal momento che essa non dispone di altre opzioni ragionevolmente praticabili.

84      Infatti, in primo luogo, a suo avviso, poiché il «transfert-out» dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il sistema italiano può essere effettuato solo al termine del suo rapporto lavorativo con l’Unione, l’aggregazione dei suoi diritti a pensione potrà avvenire, in ipotesi, solo al momento in cui essa avrà raggiunto l’età pensionabile secondo le disposizioni dello Statuto, poiché non sarebbe ragionevole pensare che debba rassegnare le proprie dimissioni, al solo fine di capitalizzare i suoi contributi sin qui maturati. Al riguardo, la ricorrente osserva che, considerate le sue prospettive di carriera, è ragionevole ritenere che la pensione di anzianità a cui avrà diritto in base alle disposizioni dello Statuto sia certamente superiore a quella a cui avrebbe diritto a livello nazionale.

85      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non potrebbe minimizzare le sue perdite finanziarie rinunciando all’aggregazione dei suoi diritti pensionistici per ricevere due pensioni di anzianità distinte e proporzionali ai periodi contributivi maturati nel sistema italiano e in quello dell’Unione, dal momento che ella non ha maturato il periodo minimo richiesto dalla legislazione italiana per accedere a un trattamento di quiescenza nazionale.

86      Pertanto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato tanto il dovere di sollecitudine quanto il principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità del danno arrecatole rispetto al beneficio per l’amministrazione medesima.

87      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

88      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nel caso di specie, la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo sia stata rispettata, poiché gli argomenti a sostegno della presente parte sembrano essere stati sollevati solo in fase di ricorso, occorre rilevare che il principio di totalizzazione dei periodi contributivi previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), secondo la giurisprudenza applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, osta a che uno Stato membro non tenga conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di anzianità, pro rata, in base ad un regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420, punto 34). Ne consegue che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro.

89      Pertanto, gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno di una violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine non possono essere accolti, in quanto la premessa di fatto sulla quale sono fondati, vale a dire l’esistenza di un danno causato dalla perdita degli importi versati a titolo di contributi nel sistema italiano, è infondata in fatto.

90      Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, quindi, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      WT è condannata alle spese.

Porchia

Jaeger

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

9 ottobre 2024 (*)

 

« Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto »

Nella causa T‑282/23,

WT, rappresentata da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da M. Brauhoff, G. Niddam e L. Hohenecker, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 5 marzo 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente, WT, chiede l’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione europea del 4 agosto 2022 di rigetto della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata») ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall’altro, della decisione del 13 febbraio 2023 di rigetto del suo reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Fatti

2        Dal 1º ottobre 2011, la ricorrente presta servizio in qualità di agente temporanea presso l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

3        Prima di entrare in servizio presso l’Unione, la ricorrente ha lavorato nel settore privato in Italia.

4        Il 14 luglio 2022, la ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei contributi accumulati nel sistema pensionistico italiano verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

5        Il 4 agosto 2022, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha adottato la decisione impugnata. Nella suddetta decisione, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), relative al trasferimento dei diritti a pensione, il PMO ha indicato che l’agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda della ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.

6        Il 25 ottobre 2022, la ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata presso l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

7        Il 13 febbraio 2023, l’AACC ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Conclusioni delle parti

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

10      La ricorrente dirige il suo ricorso tanto contro la decisione impugnata quanto contro la decisione di rigetto del reclamo.

11      In proposito va ricordato che il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono unicamente una condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. In siffatte circostanze, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, ha per effetto di investire il giudice della cognizione dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato (v. sentenza dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

12      Infatti, ogni decisione di rigetto del reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o il comportamento omissivo che il ricorrente lamenta e non costituisce, considerata isolatamente, un atto impugnabile, cosicché occorre ritenere che le conclusioni dirette contro tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, siano dirette contro l’atto iniziale (v. sentenze del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, in considerazione del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della situazione della parte ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In casi del genere, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o anche lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v. sentenze del 10 ottobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non pubblicata, EU:T:2019:734, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

13      Nel caso di specie, occorre constatare che, nella decisione di rigetto del reclamo, rispondendo agli argomenti dedotti dalla ricorrente nel suo reclamo, l’AACC ha confermato le constatazioni contenute nella decisione impugnata secondo le quali, da un lato, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel sistema italiano prima dell’entrata in servizio presso l’Unione era stata presentata fuori termine dalla ricorrente e, dall’altro, non sussistevano circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito di tale domanda.

14      Pertanto, occorre ritenere che l’atto lesivo per la ricorrente sia la decisione impugnata, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo parimenti in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

 Nel merito

15      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.

16      Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in tre parti. Con la prima parte, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. Con la seconda parte, la ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la terza parte, la ricorrente addebita alla Commissione di aver errato in diritto nell’interpretazione delle disposizioni di carattere finanziario.

17      Il secondo motivo di ricorso si divide in due parti. Con la prima parte, la ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la seconda parte, in sostanza, la ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il dovere di sollecitudine e il principio di proporzionalità.

18      Tenuto conto del fatto che i due motivi si sovrappongono parzialmente, occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi, congiuntamente, la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo, dopo di che, la terza parte del primo motivo e, infine, la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE

19      In via preliminare, la ricorrente sostiene che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si limita a prevedere la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione senza introdurre alcun termine per il suo esercizio.

20      Inoltre, la ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

21      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il termine di sei mesi, il quale non è previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ma unicamente dalle DGE, è un termine di decadenza eccessivamente breve, tanto più che esso riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo.

22      A tal proposito, la ricorrente osserva che, nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, all’interno della sezione intitolata «Transferts de droits à pension – Transfert IN» («Trasferimento di diritti a pensione – Trasferimento IN»), è indicato che la domanda di trasferimento di diritti a pensione deve essere presentata prima che siano stati versati dieci anni e sei mesi di contributi al RPIUE. Secondo la ricorrente, ai dieci anni di contributi necessari per acquisire il diritto a una pensione di anzianità non possono essere aggiunti i sei mesi del termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione. La ricorrente afferma che non è corretto presentare, come fanno le DGE, il termine per l’introduzione della domanda come di dieci anni e sei mesi, ponendo così sullo stesso piano situazioni di natura giuridica profondamente diversa.

23      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che nessuna norma specifica dello Statuto delega a un’istituzione il potere di definire, mediante disposizioni generali di esecuzione, il termine entro il quale il diritto soggettivo al trasferimento di diritti a pensione deve essere esercitato a pena di decadenza. Pertanto, il termine di sei mesi sarebbe arbitrario e contrario alle disposizioni di rango superiore.

24      In tale contesto, la ricorrente osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia alle DGE esclusivamente il compito di determinare, «tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità [computate], secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». Di conseguenza, la ricorrente ritiene che le DGE, prevedendo un termine di decadenza per l’esercizio del diritto al trasferimento di diritti a pensione, vadano oltre la delega prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, giacché determinano non solo il numero di annualità computate, ma anche il momento di acquisizione del diritto al trasferimento stesso.

25      In terzo luogo, da un lato, la ricorrente osserva che il fatto che sia errato considerare il termine di dieci anni e il termine di sei mesi come un unico termine è confermato dall’informazione contenuta sull’applicazione Intracomm della Commissione, secondo cui i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione trasferiti verso il RPIUE non sono presi in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. D’altro lato, la ricorrente sostiene che la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione prima della scadenza del termine di dieci anni, vale a dire prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui un funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio poiché allora perderebbe definitivamente i contributi nazionali conferiti. Tale considerazione sarebbe ancora più importante e centrale per gli agenti temporanei, in quanto la situazione di questi ultimi sarebbe caratterizzata da assoluta incertezza per quanto riguarda la durata del loro rapporto lavorativo con l’Unione.

26      Inoltre, la ricorrente sostiene che, anche ammettendo che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non sia viziato da illegittimità, l’interesse al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione diventa attuale quando si acquisisce il diritto a una pensione di anzianità, vale a dire dopo dieci anni di servizio. La ricorrente osserva che l’AACC l’ha del resto implicitamente riconosciuto nella decisione di rigetto del reclamo.

27      In quarto luogo, la ricorrente contesta l’affermazione dell’AACC secondo la quale le DGE contengono un’attenuazione e non una restrizione delle disposizioni statutarie. A tal proposito, la ricorrente ritiene che le disposizioni dello Statuto, come interpretate dall’AACC, obblighino il funzionario a presentare la sua domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione sebbene il suo diritto a una pensione di anzianità non sia ancora certo, oppure, come essa stessa sostiene, l’unico termine di decadenza è quello di sei mesi introdotto illegittimamente dalle DGE.

28      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

29      Occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE prevede che, «indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto».

30      Inoltre, in primo luogo, secondo la giurisprudenza e come correttamente sostenuto dalla ricorrente, la facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55).

31      In secondo luogo, per una giurisprudenza costante, il termine di sei mesi previsto dalle DGE è un termine semplice e non un termine di decadenza (v. sentenze del 24 settembre 1996, Sergio/Commissione, T‑185/95, EU:T:1996:131, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

32      Al riguardo, occorre rilevare che tale valutazione del giudice dell’Unione è stata effettuata in vigenza di un precedente quadro normativo. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto allora applicabile prevedeva che la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione dovesse essere esercitata dall’interessato «al momento della sua nomina in ruolo».

33      In tale contesto, da un lato, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è stato considerato come un termine «di comodo», introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione. D’altro lato, detto termine è stato ritenuto ragionevole, dal punto di vista dell’applicazione del principio di proporzionalità, in quanto la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non comporta una scelta definitiva da parte del funzionario o dell’agente temporaneo. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette una proposta di trasferimento al funzionario o all’agente temporaneo interessato ed è soltanto in tale momento che quest’ultimo può determinare se il trasferimento presenti per lui un interesse (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti 75, 84 e 85).

34      Orbene, l’attuale articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile nel caso di specie, prevede che un funzionario possa presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione fra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

35      Ciò implica che il funzionario interessato può chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, senza possedere la certezza che avrà diritto a una pensione di anzianità, certezza che potrà avere solo nel momento in cui avrà compiuto dieci anni di servizio.

36      Dalla particolare natura di tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che si deve ritenere che il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE sia un termine semplice, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 31, che consente ai funzionari e agli agenti di disporre di un termine adeguato, per le ragioni spiegate al precedente punto 32, per presentare la loro domanda di trasferimento di diritti a pensione una volta che essi abbiano definitivamente ottenuto il diritto ad una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

–       Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo di ricorso

37      Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non introduce un termine «eccessivamente breve».

38      Se è vero, infatti, che dal precedente punto 35 risulta che il funzionario o l’agente ha la certezza di acquisire una pensione di anzianità solo nel momento in cui ha compiuto dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, ciò non toglie che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel regime nazionale di uno Stato membro prima dell’entrata in servizio dell’interessato presso l’Unione può essere presentata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a partire dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova dell’interessato. Ogni funzionario o agente dispone quindi di un lungo periodo per riflettere sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, come indicato al precedente punto 33, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è un termine «di comodo» e ragionevole, introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione.

39      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché il funzionario o un agente possa presentare una domanda di trasferimento è, secondo la giurisprudenza, necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento di diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 84).

40      Sotto un terzo profilo, tenuto conto delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 29 a 36, la ricorrente non può sostenere che, mediante l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la Commissione abbia introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, posto che tale articolo stabilisce un termine semplice concesso nell’interesse di ogni funzionario o agente per consentirgli di prendere la decisione di chiedere o meno il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Ne consegue che gli argomenti della ricorrente fondati sulla premessa secondo cui il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è un termine di decadenza devono essere respinti.

41      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui la presentazione di una domanda di trasferimento prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio.

42      Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente, della proposta di abbuono di annualità effettuata dall’amministrazione. Poiché tale accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, non si può ritenere che la presentazione di una siffatta domanda non abbia alcun effetto utile.

43      In secondo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione sarebbe deleteria nell’ipotesi in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio, poiché perderebbe definitivamente i diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, si basa su un’interpretazione erronea dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto. Occorre infatti constatare che, se un funzionario o un agente lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione, T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 50).

44      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso e sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore»

45      In via preliminare, la ricorrente contesta le affermazioni contenute nella decisione di rigetto del reclamo secondo le quali, da un lato, l’amministrazione è vincolata dalle proprie norme e non ha il potere di derogarvi, a meno che la deroga non sia espressamente prevista, e, dall’altro, le norme applicabili al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non prevedono alcuna possibile eccezione o deroga. Secondo la ricorrente, una causa di forza maggiore rappresenta, al contrario, una circostanza a valenza derogatoria generale e non richiede per essere invocata che sia stata espressamente prevista.

46      Inoltre, in primo luogo, la ricorrente sostiene che il superamento del termine di decadenza per la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione è dovuto alla situazione di forza maggiore originata dall’impatto della pandemia da COVID-19. In sostanza, quindi, la ricorrente asserisce che il ritardo nella presentazione di tale domanda non le è imputabile.

47      A detto proposito, la ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo costitutivi di una situazione di forza maggiore.

48      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, la ricorrente sostiene che il carattere straordinario della pandemia da COVID-19 è stato riconosciuto da numerose disposizioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello dell’Unione.

49      In tale contesto, la ricorrente sostiene che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sull’attività delle istituzioni dell’Unione. Essa osserva che, sebbene gli atti dei fascicoli potessero essere presentati elettronicamente tramite la piattaforma e-Curia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha prorogato o sospeso i termini processuali. Inoltre, la ricorrente afferma che la stessa AACC ha invocato la forza maggiore legata alla pandemia da COVID-19 per giustificare alcune carenze nell’organizzazione di concorsi.

50      Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, la ricorrente sostiene che, nel suo caso, la pandemia COVID-19 ha determinato, soprattutto nella sua fase di esordio, restrizioni alla libertà di movimento rendendo significativamente difficoltosa la ricerca di badanti che le avrebbe permesso di fronteggiare la seria e complessa problematica familiare legata allo stato di salute dei suoi genitori, di ridurre il suo carico di lavoro personale e di organizzare meglio le sue attività, tra le quali rientrava la sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima di entrare in servizio presso l’Unione.

51      In secondo luogo, la ricorrente fa valere, in sostanza, la violazione del dovere di sollecitudine. Al riguardo, essa ritiene che il rispetto di tale dovere avrebbe imposto, nel drammatico contesto originato dalla pandemia da COVID-19, che la Commissione organizzasse campagne di formazione o di informazione per richiamare l’attenzione del personale sui diritti da esso esercitabili in materia di pensioni. La ricorrente sostiene quindi che l’AACC è stata superficiale nel concludere che ella non era stata diligente nel rispettare i termini previsti, in quanto le difficoltà legate alla pandemia sono risultate per lei più marcate a causa degli obblighi assistenziali nei confronti dei due genitori anziani e malati, residenti lontano da casa sua, nonché del forte stress da lei sofferto a causa di seri problemi nell’organizzazione delle proprie attività quotidiane. In tale contesto, la ricorrente fa valere che uno psicologo ha certificato che ella aveva perso, per un breve periodo, la capacità di organizzare correttamente le sue attività.

52      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

53      Sotto un primo profilo, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere presentata tramite Sysper e a distanza, senza che sia necessaria la presenza fisica del richiedente nel suo ufficio. Ciò comporta che non si presume che il funzionario o agente debba essere presente nei locali di un’istituzione o di un’agenzia dell’Unione al momento della presentazione di una domanda del genere, dato che quest’ultima può essere presentata dal suo domicilio.

54      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione preveda un termine semplice, il funzionario o l’agente che faccia valere una giustificazione per non aver rispettato tale termine deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause a lui non imputabili, mentre, in presenza di un termine di decadenza, il funzionario o l’agente può essere esonerato dal termine in parola solo in caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti da 28 a 33).

55      A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la fase precontenziosa, occorre rilevare che la decisione impugnata indica che, se il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è scaduto, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non può essere presa in considerazione, a meno che il ritardo nel suo deposito sia dovuto ad una situazione eccezionale risultante da cause non imputabili all’interessato. Inoltre, la decisione impugnata precisa che, nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento non le era imputabile.

56      Nel suo reclamo, anche se, nella parte dedicata ai fatti, la ricorrente ha richiamato, in modo generico, la nozione di circostanze eccezionali, nella parte relativa ai suoi argomenti essa ha sostenuto, in sostanza, che la pandemia da COVID-19 e il suo obbligo di assistenza nei confronti dei due genitori anziani e malati costituivano una situazione di forza maggiore.

57      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha ritenuto, in sostanza, che il ritardo fosse imputabile alla ricorrente.

58      In secondo luogo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente si limita, nel ricorso, a contestare alla Commissione un errore nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore».

59      Sebbene, in udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, la Commissione abbia sostenuto che le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali» erano, nel caso di specie, intercambiabili, la ricorrente, dal canto suo, ha ricordato di aver fatto riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), che evocano la nozione di «circostanze eccezionali» e di aver utilizzato in maniera distinta le nozioni di «forza maggiore» e di «circostanze eccezionali».

60      Orbene, nonostante tale mancanza di chiarezza quanto alla giustificazione del mancato rispetto del termine da parte del ricorrente, occorre ricordare che la giurisprudenza citata al precedente punto 54 stabilisce che, in presenza di un termine semplice, al fine di giustificare il mancato rispetto di detto termine, il funzionario o agente deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e non a un caso di forza maggiore. Inoltre e in ogni caso, le condizioni richieste per provare l’esistenza di circostanze eccezionali sono meno rigorose di quelle richieste per dimostrare un caso di forza maggiore. Per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, infatti, una persona deve unicamente provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che le impediscono di rispettare un obbligo, mentre, per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore, essa deve provare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche di aver adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi. È quindi pacifico che il fatto di non poter dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali attinenti ai fatti concreti del caso di specie comporta, a fortiori, l’inesistenza di un caso di forza maggiore fondato sugli stessi fatti.

61      Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre interpretare gli argomenti della ricorrente come diretti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il deposito tardivo della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione le fosse imputabile e non potesse essere giustificato da circostanze eccezionali.

62      Sotto un terzo profilo, secondo la giurisprudenza, da un lato, risulta chiaramente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che è al funzionario nominato in ruolo che spetta l’iniziativa di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, cosicché non si può sostenere che un’istituzione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine non informando detto funzionario, di propria iniziativa, della procedura da seguire per quanto riguarda tale trasferimento (sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 66) e, dall’altro, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

–       Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso

63      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del dovere di sollecitudine nel contesto della pandemia da COVID-19 e tenuto conto della situazione dei suoi genitori, occorre constatare, da un lato, che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 62, l’istituzione non deve informare di propria iniziativa il funzionario o agente dell’esistenza dei diritti connessi alla sua pensione di anzianità e, dall’altro, che è pacifico che una domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata dal funzionario o agente per via elettronica, tramite Sysper, senza che quest’ultimo debba lasciare il proprio domicilio.

64      Tali conclusioni non possono essere messe in discussione dalle circostanze del caso di specie. Infatti, da un lato, anche ammettendo che l’esplosione della pandemia da COVID-19, verificatasi nel febbraio 2020, possa essere considerata una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 54, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda della ricorrente, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, detta pandemia imperversava da circa due anni e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. La ricorrente non può quindi validamente sostenere che la pandemia da COVID-19 abbia inciso, tra l’ottobre 2021 e il marzo 2022, sul suo diritto di presentare, in tempo utile, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, tanto più che tale domanda poteva essere presentata per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio.

65      D’altro lato, se è vero che la ricorrente ha avuto difficoltà nell’organizzazione delle sue attività quotidiane a causa dei problemi legati allo stato di salute dei suoi genitori, anziani e malati, circostanza che peraltro la Commissione deplora, resta nondimeno il fatto che la ricorrente non ha dimostrato che tali difficoltà accertate abbiano reso impossibile o eccessivamente complicata la presentazione della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione, che poteva essere effettuata per via elettronica, tramite Sysper.

66      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, occorre applicare la teoria delle circostanze eccezionali elaborata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato) francese e ripresa, a suo avviso, nelle conclusioni dell’avvocato generale Emiliou nella causa Austrian Airlines (Volo di rimpatrio) (C‑49/22, EU:C:2023:154), è sufficiente constatare che la ricorrente stessa afferma che la premessa dell’applicazione di tale teoria è l’esistenza di circostanze eccezionali, che rendano la realizzazione di un’attività particolarmente complicata.

67      Al riguardo, tenuto conto degli elementi rilevati al precedente punto 64, la ricorrente non può validamente sostenere che la pandemia da COVID-19, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, abbia costituito una situazione eccezionale ai sensi di detta teoria, tale da rendere particolarmente complicata e difficile la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione per via elettronica, tramite Sysper.

68      In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente relativi al fatto che le istituzioni europee hanno adattato taluni termini a causa della pandemia da COVID-19 e tenuto conto di tale pandemia nell’organizzazione delle loro attività, occorre constatare quanto segue.

69      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla proroga e alla sospensione dei termini dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, senza che sia necessario pronunciarsi sulla pertinenza del confronto effettuato dalla ricorrente con la propria situazione, è sufficiente constatare che esso non può essere accolto, in quanto, se è vero che detta istituzione aveva adeguato taluni termini al momento dell’esplosione della crisi sanitaria nel corso del 2020, in seguito essa ha abbandonato tali misure eccezionali, il che, nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, era già avvenuto.

70      Sotto un secondo profilo, a sostegno del suo argomento secondo cui l’AACC stessa ha invocato la pandemia da COVID-19 per giustificare talune carenze nell’organizzazione di concorsi, la ricorrente fornisce un documento nell’allegato A.17 del ricorso. Sembra trattarsi dell’estratto di una decisione adottata dall’AACC nel contesto di un reclamo nell’ambito dei concorsi, in cui quest’ultima indicava che la realizzazione delle prove a distanza, e non in presenza, era stata decisa dall’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) a causa di un caso di forza maggiore connesso all’esplosione della pandemia da COVID-19, che impediva lo svolgimento normale di tali prove.

71      Si deve constatare che tale argomento non può essere accolto. Infatti, l’estratto riprodotto nell’allegato A.17 del ricorso è quello di una decisione adottata dall’AACC nell’ambito di un reclamo, in cui si menziona il fatto che l’esplosione della pandemia da COVID-19 aveva indotto l’amministrazione ad adottare misure organizzative al fine di conciliare l’interesse dei candidati a che il concorso avesse luogo con la tutela della salute pubblica, che impediva lo svolgimento di detto concorso in presenza. Pertanto, tale estratto non è pertinente, in quanto non riguarda una decisione di prorogare il termine fissato per l’esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto ad ogni funzionario o agente, diritto che, nel caso di specie, può peraltro essere esercitato a domicilio tramite Sysper.

72      Inoltre, l’argomento della ricorrente, secondo cui il forte stress di cui ha sofferto le ha fatto perdere, durante un breve periodo, la capacità di organizzare adeguatamente la propria attività e giustifica il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento, è infondato in fatto.

73      Infatti, il certificato di uno psicologo prodotto dalla ricorrente non menziona il fatto che ella abbia perso, durante un breve periodo, la capacità di organizzare adeguatamente la sua attività, ma si limita ad indicare che «si può immaginare che questa situazione molto complessa e delicata da un punto di vista oggettivo stia causando [alla ricorrente] non poche difficoltà nella sua organizzazione personale». In ogni caso, dall’esame effettuato in precedenza risulta che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può essere presentata tramite Sysper e che tale azione non richiede né la presenza dell’interessato nei locali del suo datore di lavoro né molto tempo o sforzi organizzativi. Una volta presentata, infatti, detta domanda può essere completata successivamente con i documenti rilevanti e la decisione definitiva deve essere adottata dall’interessato solo al termine del procedimento. Pertanto, nel caso di specie, il certificato prodotto dalla ricorrente non è tale, di per sé, da dimostrare che essa si trovasse di fronte a circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione.

74      In conclusione, la ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per poter concludere che la Commissione è incorsa in un errore nel ritenere che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione le fosse imputabile e non fosse giustificato da circostanze eccezionali connesse agli effetti della pandemia da COVID-19 e alla sua situazione personale.

75      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso devono essere respinte.

 Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle disposizioni finanziarie

76      La ricorrente afferma che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha basato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente.

77      A tale proposito, sotto un primo profilo, la ricorrente esprime riserve sul fatto che le norme che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione rientrino a pieno titolo nel novero delle disposizioni che fanno sorgere il diritto a prestazioni finanziarie.

78      Sotto un secondo profilo, facendo riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la ricorrente osserva che l’importo corrispondente alle annualità di servizio riconosciute dalla Commissione a seguito della procedura di trasferimento è integralmente finanziato da importi che già appartengono al funzionario e che sono versati a tal fine nelle casse dell’Unione. Secondo la ricorrente, l’operazione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione appare quindi del tutto neutra da un punto di vista finanziario. In siffatto contesto, la ricorrente osserva che la giurisprudenza citata dall’AACC riguarda ipotesi diverse che rappresentano maggiori oneri per l’amministrazione.

79      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

80      Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, se una decisione è validamente fondata su uno o più punti della motivazione, i motivi di ricorso riguardanti altri punti della motivazione di detta decisione sono inoperanti, dal momento che, quand’anche fondati, detti motivi di ricorso non sarebbero tali da comportare l’annullamento della decisione in parola [sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicata), e del 19 luglio 2017, Parlamento/Meyrl, T‑699/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:524, punto 64; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 ottobre 2001, Kish Glass/Commissione, C‑241/00 P, EU:C:2001:556, punto 42].

81      Orbene, se è vero che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha effettuato un generico rinvio alla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, come le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente, e anche ammettendo che tale riferimento non sia pertinente nel caso di specie, ciò non toglie che, nella decisione impugnata, giustamente l’AACC, da un lato, ha rilevato che l’articolo 5, paragrafo 1, delle DGE era molto chiaro e non lasciava spazio all’interpretazione e, dall’altro, ha concluso che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento di diritti a pensione della ricorrente non poteva essere considerato come dovuto né alla pandemia da COVID-19 né ai suoi obblighi nei confronti dei genitori, poiché suddetta domanda poteva essere presentata a distanza attraverso Sysper o per mezzo di una lettera indirizzata al servizio delle risorse umane.

82      Al riguardo, dall’esame della prima e della seconda parte del primo motivo di ricorso nonché della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel considerare che, al momento del deposito della domanda della ricorrente, il termine richiesto era scaduto e che quest’ultima non aveva dimostrato che il ritardo in tale deposito non le fosse imputabile, ma fosse giustificato da circostanze eccezionali. Pertanto, poiché i motivi dedotti dalla Commissione non sono viziati da errore, l’argomento della ricorrente relativo all’erroneo riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione restrittiva delle disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie deve essere respinto in quanto inoperante.

 Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità

83      La ricorrente afferma che subirà un danno grave e irreparabile perché gli importi da lei versati per contributi nel sistema italiano andranno definitivamente perduti, dal momento che essa non dispone di altre opzioni ragionevolmente praticabili.

84      Infatti, in primo luogo, a suo avviso, poiché il «transfert-out» dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il sistema italiano può essere effettuato solo al termine del suo rapporto lavorativo con l’Unione, l’aggregazione dei suoi diritti a pensione potrà avvenire, in ipotesi, solo al momento in cui essa avrà raggiunto l’età pensionabile secondo le disposizioni dello Statuto, poiché non sarebbe ragionevole pensare che debba rassegnare le proprie dimissioni, al solo fine di capitalizzare i suoi contributi sin qui maturati. Al riguardo, la ricorrente osserva che, considerate le sue prospettive di carriera, è ragionevole ritenere che la pensione di anzianità a cui avrà diritto in base alle disposizioni dello Statuto sia certamente superiore a quella a cui avrebbe diritto a livello nazionale.

85      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che non potrebbe minimizzare le sue perdite finanziarie rinunciando all’aggregazione dei suoi diritti pensionistici per ricevere due pensioni di anzianità distinte e proporzionali ai periodi contributivi maturati nel sistema italiano e in quello dell’Unione, dal momento che ella non ha maturato il periodo minimo richiesto dalla legislazione italiana per accedere a un trattamento di quiescenza nazionale.

86      Pertanto, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato tanto il dovere di sollecitudine quanto il principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità del danno arrecatole rispetto al beneficio per l’amministrazione medesima.

87      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

88      Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nel caso di specie, la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo sia stata rispettata, poiché gli argomenti a sostegno della presente parte sembrano essere stati sollevati solo in fase di ricorso, occorre rilevare che il principio di totalizzazione dei periodi contributivi previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), secondo la giurisprudenza applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, osta a che uno Stato membro non tenga conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di anzianità, pro rata, in base ad un regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420, punto 34). Ne consegue che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro.

89      Pertanto, gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno di una violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine non possono essere accolti, in quanto la premessa di fatto sulla quale sono fondati, vale a dire l’esistenza di un danno causato dalla perdita degli importi versati a titolo di contributi nel sistema italiano, è infondata in fatto.

90      Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, quindi, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      WT è condannata alle spese.

Porchia

Jaeger

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-282/23 del 09/10/2024