Provvedimento in causa n. T-51/24 del 09/10/2024
Organo giudicante: Tribunale
Procedura: Ricorso di dipendenti
Stato della causa: Concluso
Esito: Respinto

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

9 ottobre 2024 (*)

 

« Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto »

Nella causa T‑51/24,

CF, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Baeckelmans, M. Brauhoff e E. Garello, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, CF, chiede l’annullamento, da un lato, delle quattro decisioni della Commissione europea del 5 gennaio 2023 di rigetto della sue quattro domande di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall’altro, della decisione del 23 ottobre 2023 di rigetto del suo reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Fatti

2        Tra il 1º febbraio 2012 e il 30 aprile 2016, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

3        Dal 1º maggio 2016, il ricorrente è funzionario della Commissione, presso il servizio dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). È stato confermato nelle sue funzioni il 1º febbraio 2017.

4        Prima di entrare in servizio presso l’Unione, il ricorrente è stato agente di polizia di Stato in Grecia tra il 3 ottobre 1997 e il 26 marzo 2019.

5        Il 2 maggio 2019 il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati presso un fondo greco istituito nel 2008, il Fondo di previdenza complementare e di assistenza sociale per il personale degli istituti di sicurezza (in prosieguo: il «fondo TEAPASA»), verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

6        Il 13 maggio 2019, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha approvato la domanda del ricorrente e l’ha trasmessa al Fondo unico di previdenza sociale greco (in prosieguo: l’«EFKA») al fine di ottenere le informazioni necessarie al trasferimento dei diritti a pensione.

7        L’EFKA, creato nel 2016 e attivo dal 1º gennaio 2017, è un fondo pensione unico nel quale sono stati fusi i fondi pensione greci esistenti prima della sua creazione.

8        Il 27 aprile 2021 il ricorrente ha chiesto informazioni alla Direzione degli stipendi della polizia ellenica quanto alla sorte dei suoi contributi versati prima della creazione dell’EFKA. Il 29 aprile 2021, detta direzione le ha risposto che tali informazioni figuravano nelle buste paga o erano consultabili presso i suoi uffici.

9        Il 14 novembre 2022 il ricorrente ha presentato al PMO altre quattro domande (in prosieguo: le «quattro domande supplementari») di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati nei fondi GRC ETEAEP, GRC MTS METOXIKO TAMEIO STRATOU, GRC EFKA e GRC ETEAEP (in prosieguo: gli «altri quattro fondi») verso il RPIUE, laddove gli altri quattro fondi erano stati fusi all’interno dell’EFKA.

10      Il 5 gennaio 2023, il PMO ha adottato le decisioni impugnate. Nelle suddette decisioni, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), relative al trasferimento dei diritti a pensione, il PMO ha indicato che un agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente interessato. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.

11      Il 27 marzo 2023, il ricorrente ha presentato, presso l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), un reclamo contro le decisioni impugnate ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

12      Il 23 ottobre 2023, l’APN ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

15      Il ricorrente dirige il suo ricorso tanto contro le decisioni impugnate quanto contro la decisione di rigetto del reclamo.

16      In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono una semplice condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. In siffatte circostanze, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, ha per effetto di investire il giudice della cognizione dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato (v. sentenza dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

17      Infatti, ogni decisione di rigetto del reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o il comportamento omissivo che il ricorrente lamenta e non costituisce, considerata isolatamente, un atto impugnabile, cosicché occorre ritenere che le conclusioni dirette contro tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, siano dirette contro l’atto iniziale (v. sentenze del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, in considerazione del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della situazione della parte ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In casi del genere, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o anche lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v. sentenze del 10 ottobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non pubblicata, EU:T:2019:734, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

18      Nel caso di specie, occorre constatare che, nella decisione di rigetto del reclamo, rispondendo agli argomenti dedotti dal ricorrente nel suo reclamo, l’APN ha confermato le constatazioni contenute nelle decisioni impugnate secondo le quali, da un lato, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel sistema greco prima dell’entrata in servizio presso l’Unione erano state presentate fuori termine dal ricorrente e, dall’altro, non sussistevano circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito di tali domande.

19      Pertanto, occorre ritenere che gli atti lesivi per il ricorrente siano le decisioni impugnate, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo parimenti in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

 Nel merito

20      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.

21      Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in tre parti. Con la prima parte, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. Con la seconda parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la terza parte, il ricorrente addebita alla Commissione di aver errato in diritto nell’interpretazione delle disposizioni di carattere finanziario.

22      Il secondo motivo di ricorso si divide in due parti. Con la prima parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la seconda parte, in sostanza, il ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il dovere di sollecitudine e il principio di proporzionalità.

23      Tenuto conto del fatto che i due motivi si sovrappongono parzialmente, occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi, congiuntamente, la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo, dopo di che, la terza parte del primo motivo e, infine, la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE

24      In via preliminare, il ricorrente sostiene che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si limita a prevedere la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione senza introdurre alcun termine per il suo esercizio.

25      Inoltre, il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

26      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il termine di sei mesi, il quale non è previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ma unicamente dalle DGE, è un termine di decadenza eccessivamente breve, tanto più che esso riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo.

27      A tal proposito, il ricorrente osserva che, nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, all’interno della sezione intitolata «Transferts de droits à pension – Transfert IN» («Trasferimento di diritti a pensione – Trasferimento IN»), è indicato che la domanda di trasferimento di diritti a pensione deve essere presentata prima che siano stati versati dieci anni e sei mesi di contributi al RPIUE. Secondo il ricorrente, ai dieci anni di contributi necessari per acquisire il diritto a una pensione di anzianità non possono essere aggiunti i sei mesi del termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione. Il ricorrente afferma che non è corretto presentare, come fanno le DGE, il termine per l’introduzione della domanda come di dieci anni e sei mesi, ponendo così sullo stesso piano situazioni di natura giuridica profondamente diversa.

28      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che nessuna norma specifica dello Statuto delega a un’istituzione il potere di definire, mediante disposizioni generali di esecuzione, il termine entro il quale il diritto soggettivo al trasferimento di diritti a pensione deve essere esercitato a pena di decadenza. Pertanto, il termine di sei mesi sarebbe arbitrario e contrario alle disposizioni di rango superiore.

29      In tale contesto, il ricorrente osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia alle DGE esclusivamente il compito di determinare, «tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità [computate], secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». Di conseguenza, il ricorrente ritiene che le DGE, prevedendo un termine di decadenza per l’esercizio del diritto al trasferimento di diritti a pensione, vadano oltre la delega prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, giacché determinano non solo il numero di annualità computate, ma anche il momento di acquisizione del diritto al trasferimento stesso.

30      In terzo luogo, da un lato, il ricorrente osserva che il fatto che sia errato considerare il termine di dieci anni e il termine di sei mesi come un unico termine è confermato dall’informazione contenuta sull’applicazione Intracomm della Commissione, secondo cui i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione trasferiti verso il RPIUE non sono presi in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. D’altro lato, il ricorrente sostiene che la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione prima della scadenza del termine di dieci anni, vale a dire prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui un funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio poiché allora perderebbe definitivamente i contributi nazionali conferiti. Tale considerazione sarebbe ancora più importante e centrale per gli agenti temporanei, in quanto la situazione di questi ultimi sarebbe caratterizzata da assoluta incertezza per quanto riguarda la durata del loro rapporto lavorativo con l’Unione.

31      In quarto luogo, il ricorrente fa valere che, anche ammettendo che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non sia viziato da illegittimità, nella sua peculiarissima situazione, il termine non poteva decorrere se non dalla nomina in ruolo come funzionario della Commissione, avvenuta il 1º febbraio 2017, a seguito del superamento di un periodo di prova di nove mesi. Il ricorrente aggiunge che, prima di tale data e fino al 26 marzo 2019, egli faceva parte della polizia di Stato greca, pur essendo in aspettativa senza retribuzione, e che non poteva quindi essere considerato un dipendente permanente dell’Europol. Al riguardo, il ricorrente osserva che, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, è solo con la nomina in ruolo che il funzionario ha la facoltà di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, a suo avviso, non si comprende come si possa richiedere che egli abbia esercitato un diritto di cui non era titolare prima di tale momento, allorché il suo rapporto di lavoro era ancora instabile, essendo titolare di un contratto a tempo determinato con Europol che, in forza delle norme interne, non poteva essere rinnovato.

32      In tale contesto, il ricorrente afferma che la circostanza che il sito Internet dell’EFKA riconosca la possibilità di trasferire diritti a pensione all’estero prima di acquisire il diritto a una pensione di anzianità greca, citata in una nota a piè di pagina della decisione di rigetto del reclamo, non è rilevante, dato che il suo rapporto di lavoro con l’Unione era estremamente precario fino al 1º febbraio 2017.

33      Pertanto, secondo il ricorrente, il fatto che l’APN sostenga, nella decisione di rigetto del reclamo, che il termine abbia iniziato a decorrere dal momento in cui egli ha versato contributi al RPIUE in qualità di agente temporaneo, ossia a partire dal 2012, non è pertinente. Infatti, il ricorrente afferma che né lo Statuto, né le DGE, e neppure le istruzioni interne contenute in Sysper o in Intracomm richiamano l’attenzione degli interessati sulla pretesa continuità tra l’impiego di agente e di funzionario ai fini del trasferimento di diritti a pensione. Il ricorrente ne conclude che deve essere presa in considerazione la data della sua nomina in ruolo come funzionario, vale a dire il 1º febbraio 2017, e che, di conseguenza, anche a voler ammettere che esista un termine di dieci anni e sei mesi per l’esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione, quod non, egli ha rispettato tale termine.

34      Inoltre, il ricorrente contesta l’affermazione, contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo cui l’obbligo di presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo pensione deriverebbe dall’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto, il quale dispone che un funzionario può avvalersi una volta sola per Stato membro e per fondo di pensione della facoltà di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Secondo il ricorrente, detto articolo e il quadro normativo generale piuttosto confuso hanno ingenerato in lui un’ulteriore incertezza. Egli, infatti, non sarebbe stato in grado di sapere se, ripetendo la domanda per gli altri quattro fondi che erano stati fusi nell’EFKA, sarebbe incorso in qualche decadenza.

35      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

36      Occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE prevede che, «indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto».

37      Inoltre, in primo luogo, secondo la giurisprudenza e come correttamente sostenuto dal ricorrente, la facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55).

38      In secondo luogo, per una giurisprudenza costante, il termine di sei mesi previsto dalle DGE è un termine semplice e non un termine di decadenza (v. sentenze del 24 settembre 1996, Sergio/Commissione, T‑185/95, EU:T:1996:131, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

39      Al riguardo, occorre rilevare che tale valutazione del giudice dell’Unione è stata effettuata in vigenza di un precedente quadro normativo. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto allora applicabile prevedeva che la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione dovesse essere esercitata dall’interessato «al momento della sua nomina in ruolo».

40      In tale contesto, da un lato, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è stato considerato come un termine «di comodo», introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione. D’altro lato, detto termine è stato ritenuto ragionevole, dal punto di vista dell’applicazione del principio di proporzionalità, in quanto la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non comporta una scelta definitiva da parte del funzionario o dell’agente temporaneo. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette una proposta di trasferimento al funzionario o all’agente temporaneo interessato ed è soltanto in tale momento che quest’ultimo può determinare se il trasferimento presenti per lui un interesse (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti 75, 84 e 85).

41      Orbene, l’attuale articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile nel caso di specie, prevede che un funzionario possa presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione fra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

42      Ciò implica che il funzionario interessato può chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, senza possedere la certezza che avrà diritto a una pensione di anzianità, certezza che potrà avere solo nel momento in cui avrà compiuto dieci anni di servizio.

43      Dalla particolare natura di tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che si deve ritenere che il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE sia un termine semplice, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 38, che consente ai funzionari e agli agenti di disporre di un termine adeguato, per le ragioni spiegate al precedente punto 40, per presentare la loro domanda di trasferimento di diritti a pensione una volta che essi abbiano definitivamente ottenuto il diritto ad una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

–       Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo di ricorso

44      Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non introduce un termine «eccessivamente breve».

45      Se è vero, infatti, che dal precedente punto 42 risulta che il funzionario o l’agente ha la certezza di acquisire una pensione di anzianità solo nel momento in cui ha compiuto dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, ciò non toglie che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel regime nazionale di uno Stato membro prima dell’entrata in servizio dell’interessato presso l’Unione può essere presentata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a partire dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova dell’interessato. Ogni funzionario o agente dispone quindi di un lungo periodo per riflettere sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, come indicato al precedente punto 40, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è un termine «di comodo» e ragionevole, introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione.

46      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché il funzionario o un agente possa presentare una domanda di trasferimento è, secondo la giurisprudenza, necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento di diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 84).

47      Sotto un terzo profilo, tenuto conto delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 36 a 43, il ricorrente non può sostenere che, mediante l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la Commissione abbia introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, posto che tale articolo stabilisce un termine semplice concesso nell’interesse di ogni funzionario o agente per consentirgli di prendere la decisione di chiedere o meno il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Ne consegue che gli argomenti del ricorrente fondati sulla premessa secondo cui il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è un termine di decadenza devono essere respinti.

48      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento del ricorrente secondo cui presentazione di una domanda di trasferimento prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio.

49      Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente, della proposta di abbuono di annualità effettuata dall’amministrazione. Poiché tale accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, non si può ritenere che la presentazione di una siffatta domanda non abbia alcun effetto utile.

50      In secondo luogo, l’affermazione del ricorrente secondo cui presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione sarebbe deleteria nell’ipotesi in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio, poiché perderebbe definitivamente i diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, si basa su un’interpretazione erronea dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto. Occorre infatti constatare che, se un funzionario o un agente lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione, T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 50).

51      In terzo luogo e in ogni caso, occorre rilevare che il ricorrente stesso ha presentato una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione laddove non aveva ancora effettuato dieci anni di servizio, richiesta peraltro accettata dal PMO, cosicché tale argomento non può essere accolto.

52      In quarto luogo, lo stesso vale per l’argomento del ricorrente secondo cui né lo Statuto, né le DGE, e neppure le istruzioni interne contenute in Sysper o in Intracomm attirano l’attenzione degli interessati sulla pretesa continuità tra rapporto di lavoro come agente e come funzionario ai fini del trasferimento di diritti a pensione, cosicché, nel suo caso, il termine ha iniziato a decorrere dal momento della sua nomina in ruolo in qualità di funzionario, il 1º febbraio 2017, e non dalla sua entrata in servizio in qualità di agente temporaneo, il 1º febbraio 2012.

53      A tal riguardo, è sufficiente constatare che dalla decisione del 13 maggio 2019, con cui il PMO ha accettato la domanda di trasferimento dei diritti a pensione del fondo TEAPASA presentata dal ricorrente, risulta che la data presa in considerazione nell’ambito di detta domanda, su indicazione del ricorrente stesso, è quella della sua entrata in servizio presso l’Unione in qualità di agente temporaneo, il 1º febbraio 2012. Di conseguenza, il ricorrente non può far valere l’erroneità della data sulla quale il PMO si è basato per respingere le quattro domande supplementari, ossia il 1º febbraio 2012, in quanto egli stesso aveva fondato la sua prima domanda sulla data in parola.

54      In tale contesto, l’argomento del ricorrente secondo cui il fatto che il sito Internet dell’EFKA riconosca la possibilità di trasferire diritti a pensione all’estero prima di acquisire il diritto a una pensione di anzianità greca non è rilevante tantomeno può essere accolto. Ciò, infatti, conferma piuttosto che l’EFKA stesso ammette che una persona che si trovi in una situazione analoga a quella del ricorrente può trasferire verso l’estero i diritti a pensione acquisiti nell’ambito del sistema greco.

55      In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente a contesta dell’interpretazione data dall’APN all’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto, che, secondo la medesima, fonda l’obbligo per un funzionario o un agente di presentare una domanda per ciascun fondo pensione che desidera trasferire verso il RPIUE, occorre constatare quanto segue.

56      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha effettivamente rilevato che il ricorrente aveva sostenuto che le quattro domande supplementari avrebbero dovuto essere considerate connesse alla sua domanda relativa al fondo TEAPASA, presentata entro il termine prescritto, ossia il 2 maggio 2019. Tuttavia, anzitutto, l’APN ha ritenuto che tale nesso non potesse essere ammesso, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva firmato una dichiarazione nella quale aveva riconosciuto di essere tenuto a presentare una domanda per ciascun fondo nazionale che desiderava trasferire verso il RPIUE, essendo detta dichiarazione obbligatoria, nella procedura di presentazione delle domande di trasferimento di diritti a pensione, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto. L’APN ha poi rilevato che l’obbligo di presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo nazionale derivava dalle disposizioni che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione, le quali lasciano a ciascun funzionario la scelta di effettuare o meno un siffatto trasferimento e di effettuarlo per la totalità o meno dei fondi nazionali all’interno dei quali ha versato contributi. Infine, l’APN ha ritenuto, in sostanza, che il ricorrente, oltre alla domanda relativa al fondo TEAPASA, avrebbe potuto presentare le quattro domande supplementari entro il termine prescritto.

57      Orbene, occorre rilevare che l’obbligo di presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo nazionale deriva effettivamente dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto e dalla scelta lasciata al funzionario dalle disposizioni che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione, come afferma l’APN.

58      Inoltre, si deve constatare che il ricorrente ha firmato una dichiarazione in cui ha riconosciuto che era tenuto a presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo nazionale, circostanza che peraltro non ha contestato nelle sue memorie dinanzi al Tribunale. Ciò implica che il ricorrente era consapevole, a partire dal momento in cui aveva presentato la sua domanda di trasferimento del fondo TEAPASA, di essere tenuto a presentare una domanda per ciascun fondo che desiderava trasferire verso il RPIUE.

59      Infine, l’argomento del ricorrente secondo cui il nesso esistente tra la prima domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, accettata dal PMO, e le quattro domande supplementari, depositate fuori termine, giustifica che dette domande supplementari siano accettate nonostante il mancato rispetto del termine richiesto non può essere accolto. Ciò, infatti, costituirebbe una deroga al termine per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, come si evince dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

60      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso e sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore»

61      In via preliminare, il ricorrente contesta le affermazioni contenute nella decisione di rigetto del reclamo secondo le quali, da un lato, l’amministrazione è vincolata dalle proprie norme e non ha il potere di derogarvi, a meno che la deroga non sia espressamente prevista, e, dall’altro, le norme applicabili al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non prevedono alcuna possibile eccezione o deroga. Secondo il ricorrente, una causa di forza maggiore rappresenta, al contrario, una circostanza a valenza derogatoria generale e non richiede per essere invocata che sia stata espressamente prevista.

62      Inoltre, il ricorrente afferma che si può derogare a qualsiasi termine in caso di circostanze eccezionali.

63      Il ricorrente, peraltro, sostiene, in sostanza, che le difficoltà connesse alla pandemia da COVID-19, che ha avuto un impatto sulla sua situazione personale, e la situazione di insicurezza creata dall’amministrazione nazionale greca avrebbero dovuto essere considerate dalla Commissione come giustificazioni per il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari.

64      Sotto un primo profilo, in primo luogo, il ricorrente sostiene che il superamento del termine di decadenza per la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione è dovuto alla situazione di forza maggiore originata dall’impatto della pandemia da COVID-19.

65      A detto proposito, il ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo costitutivi di una situazione di forza maggiore.

66      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, il ricorrente sostiene che il carattere straordinario della pandemia da COVID-19 è stato riconosciuto da numerose disposizioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello dell’Unione.

67      In tale contesto, il ricorrente sostiene che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sull’attività delle istituzioni dell’Unione. Egli osserva che, sebbene gli atti dei fascicoli potessero essere presentati elettronicamente tramite la piattaforma e-Curia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha prorogato o sospeso i termini processuali.

68      Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il ricorrente afferma che, nel suo caso, la pandemia da COVID-19, soprattutto nella sua fase iniziale, ha reso praticamente impossibile la circolazione tra uno Stato membro e l’altro. Pertanto, non gli sarebbe stato possibile recarsi in Grecia per verificare la reale situazione giuridica della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione accettata dal PMO. Il ricorrente sostiene che, infatti, gli era stato comunicato che avrebbe dovuto recarsi direttamente negli uffici della Direzione degli stipendi della polizia ellenica della polizia di Stato per ottenere le informazioni necessarie. Egli aggiunge che la sua situazione personale è divenuta ancora più difficile a seguito del decesso di sua suocera, il 22 aprile 2020, e successivamente di quello di suo padre, il 28 maggio 2021, a causa di complicazioni legate al COVID-19. Ciò avrebbe comportato oltre alla profonda sofferenza anche la necessità di svolgere a distanza le usuali pratiche amministrative che seguono tali eventi drammatici. Inoltre, il ricorrente afferma che, dopo il mese di marzo 2020, anche sua moglie è stata ricoverata in ospedale.

69      In secondo luogo, il ricorrente fa valere, in sostanza, la violazione del dovere di sollecitudine. Al riguardo, egli ritiene che il rispetto di tale dovere avrebbe imposto, nel drammatico contesto originato dalla pandemia da COVID-19, che la Commissione organizzasse campagne di formazione o di informazione per richiamare l’attenzione del personale sui diritti da esso esercitabili in materia di pensioni. Il ricorrente sostiene quindi che l’APN è stata superficiale nel concludere che egli non era stato diligente nel rispettare i termini previsti.

70      Sotto un secondo profilo, il ricorrente afferma che il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari dovrebbe essere considerato scusabile, tenuto conto della situazione generale di incertezza giuridica creata dall’amministrazione greca. A suo avviso, infatti, anzitutto, la sua domanda di trasferimento del fondo TEAPASA è ancora in corso di esame. Inoltre, l’amministrazione greca non gli avrebbe fornito alcuna indicazione in ordine all’incompletezza di detta domanda e che era necessario presentare tante domande quanti erano i fondi. A tal riguardo, il ricorrente afferma che è solo nel corso del 2019 che gli è stato chiarito che i suoi contributi erano stati versati agli altri quattro fondi. Inoltre, l’amministrazione greca avrebbe risposto con molto ritardo alle sue richieste di informazioni riguardanti il trasferimento del fondo TEAPASA. Infine, il ricorrente afferma che solo nel novembre 2022, da un lato, è stato informato da un collega che si trovava nella sua stessa situazione della necessità di introdurre manualmente, in Sysper, i riferimenti ai vari fondi pensione che desiderava trasferire e, dall’altro, in seguito ad un’informazione non proveniente da alcuna fonte ufficiale, è stato chiaro che la creazione dell’EFKA non escludeva la sopravvivenza, per il periodo precedente a tale creazione, degli altri quattro fondi, che continuavano ad essere trattati individualmente.

71      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

72      Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione preveda un termine semplice, il funzionario o l’agente che faccia valere una giustificazione per non aver rispettato tale termine deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause a lui non imputabili, mentre, in presenza di un termine di decadenza, il funzionario o l’agente può essere esonerato dal termine in parola solo in caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti da 28 a 33).

73      A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la fase precontenziosa, occorre rilevare che le decisioni impugnate indicano che, se il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è scaduto, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non può essere presa in considerazione, a meno che il ritardo nel suo deposito sia dovuto ad una situazione eccezionale risultante da cause non imputabili all’interessato. Inoltre, le decisioni impugnate precisano che, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il ritardo nel deposito delle quattro domande supplementari non gli era imputabile.

74      Nel suo reclamo, il ricorrente ha affermato che il ritardo non gli era imputabile, e ciò a causa di una combinazione di fattori, vale a dire la pandemia da COVID-19, che ha inciso sulla sua vita privata, l’atteggiamento dell’EFKA e la riforma del sistema pensionistico greco.

75      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha ritenuto, in sostanza, che il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari fosse imputabile al ricorrente.

76      In secondo luogo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale, anche se il ricorrente fa riferimento alla nozione di «circostanze eccezionali», egli addebita soprattutto alla Commissione un errore nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore».

77      Orbene, nonostante tale mancanza di chiarezza quanto alla giustificazione del mancato rispetto del termine, occorre ricordare che la giurisprudenza citata al precedente punto 72 stabilisce che, in presenza di un termine semplice, al fine di giustificare il mancato rispetto di detto termine, il funzionario o agente deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e non a un caso di forza maggiore. Inoltre e in ogni caso, le condizioni richieste per provare l’esistenza di circostanze eccezionali sono meno rigorose di quelle richieste per dimostrare un caso di forza maggiore. Per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, infatti, una persona deve unicamente provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che le impediscono di rispettare un obbligo, mentre, per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore, detta persona deve provare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche di aver adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi. È quindi pacifico che il fatto di non poter dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali attinenti ai fatti concreti del caso di specie comporta, a fortiori, l’inesistenza di un caso di forza maggiore fondato sugli stessi fatti.

78      Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre interpretare gli argomenti del ricorrente come diretti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il deposito tardivo della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non potesse essere giustificato da circostanze eccezionali.

79      Sotto un secondo profilo, secondo la giurisprudenza, da un lato, risulta chiaramente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che è al funzionario nominato in ruolo che spetta l’iniziativa di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, cosicché non si può sostenere che un’istituzione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine non informando detto funzionario, di propria iniziativa, della procedura da seguire per quanto riguarda tale trasferimento (sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 66) e, dall’altro, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

–       Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso

80      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sulla libera circolazione tra gli Stati membri e, quindi, gli ha impedito di recarsi in Grecia per chiarire taluni aspetti relativi al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, occorre rilevare che, anche ammettendo che l’esplosione di detta pandemia, verificatasi nel febbraio 2020, possa essere considerata una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 72, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 31 luglio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda del ricorrente conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la pandemia imperversava da circa due anni e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. Inoltre, durante tale periodo, la circolazione tra gli Stati membri non era più limitata come al momento dell’esplosione della pandemia nel 2020. Il ricorrente non può quindi validamente sostenere che la pandemia da COVID-19 gli abbia impedito di recarsi in Grecia tra il 1º febbraio e il 31 luglio 2022 al fine di chiarire con le autorità elleniche taluni aspetti relativi al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE.

81      Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del dovere di sollecitudine nel contesto della pandemia da COVID-19, occorre rilevare che, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 79 e della circostanza secondo la quale una domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata dal funzionario o agente per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il proprio domicilio, e secondo la quale, in ogni caso, gli effetti della pandemia da COVID-19 avevano già iniziato a attenuarsi quando il termine di sei mesi per presentare le quattro domande supplementari ha iniziato a decorrere, esso deve essere respinto. Il dovere di sollecitudine delle istituzioni dell’Unione nei confronti dei loro dipendenti non comportava, infatti, per queste ultime, l’obbligo di organizzare sessioni di formazione sulle modalità di esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione.

82      Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente relativo all’impatto che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulla sua situazione personale. Infatti, considerato che gli eventi riferiti dal ricorrente hanno avuto luogo nel corso degli anni 2020 e 2021, che il termine per depositare le quattro domande supplementari è scaduto il 31 luglio 2022 e che dette domande potevano essere presentate per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio, la Commissione ha potuto correttamente concludere che tali eventi non giustificavano il ritardo nel deposito delle domande in parola.

83      In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi al fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha adeguato taluni termini a causa della pandemia da COVID-19, occorre constatare che esso non può essere accolto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla rilevanza del confronto effettuato dal ricorrente con la propria situazione. Infatti, se è vero che tale istituzione aveva adeguato taluni termini al momento dell’esplosione della crisi sanitaria nel corso del 2020, in seguito essa ha abbandonato tali misure eccezionali, il che, nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 31 luglio 2022, era già avvenuto.

84      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari è giustificato dall’atteggiamento dell’amministrazione greca, occorre constatare quanto segue.

85      È vero che dal fascicolo risulta, senza che ciò sia contestato dalla Commissione, che il ricorrente non ha avuto una risposta definitiva da parte delle autorità greche quanto all’esito riservato alla sua domanda di trasferimento dal fondo TEAPASA.

86      Tuttavia, sotto un primo profilo, il ricorrente riconosce, nelle sue memorie, che, da un lato, nel corso del 2019, gli era stato precisato che i suoi contributi erano stati versati agli altri quattro fondi e, dall’altro, egli aveva chiesto ad una dipendente dell’EFKA, circa due volte all’anno dopo la presentazione della sua domanda di trasferimento dal fondo TEAPASA, se detta domanda di trasferimento fosse stata applicata agli altri quattro fondi. Al riguardo, occorre constatare che, nel suo reclamo, datato 27 marzo 2023, il ricorrente ha affermato di essere stato in contatto con tale dipendente «negli ultimi tre anni». Ciò dimostra che, ben prima della scadenza del termine per presentare la domanda di trasferimento relativa agli altri quattro fondi e nonostante il fatto che non avesse ricevuto una risposta definitiva da parte dell’EFKA, il ricorrente già si poneva interrogativi quanto alla sorte dei contributi versati su tali fondi. Di conseguenza, l’argomento del ricorrente secondo cui egli avrebbe appreso solo nel novembre 2022, sulla base di informazioni non provenienti da alcuna fonte ufficiale, che gli altri quattro fondi avevano continuato ad essere trattati individualmente nel periodo precedente la creazione dell’EFKA non può essere accolto.

87      Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente secondo cui egli ha appreso da un collega, sempre nel mese di novembre 2022, che doveva introdurre manualmente, in Sysper, i riferimenti ai diversi fondi pensione nazionali che desiderava trasferire verso il RPIUE. Infatti, è sufficiente constatare che, secondo la giurisprudenza, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

88      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’asserita tardività della risposta fornita dalle autorità greche alle richieste di informazioni del ricorrente quanto al trasferimento dal fondo TEAPASA, è sufficiente constatare che l’atteggiamento di tali autorità non può giustificare, nel caso di specie, il mancato rispetto, da parte del ricorrente, dei suoi obblighi derivanti dallo Statuto, tenuto conto della constatazione effettuata al precedente punto 86.

89      In conclusione, il ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per poter concludere che la Commissione è incorsa in un errore nel ritenere che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non fosse giustificato da circostanze eccezionali connesse agli effetti della pandemia da COVID-19, alla sua situazione personale e all’atteggiamento dell’amministrazione nazionale greca.

90      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso devono essere respinte.

 Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle disposizioni finanziarie

91      Il ricorrente afferma che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha basato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente.

92      A tale proposito, sotto un primo profilo, il ricorrente esprime riserve sul fatto che le norme che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione rientrino a pieno titolo nel novero delle disposizioni che fanno sorgere il diritto a prestazioni finanziarie.

93      Sotto un secondo profilo, facendo riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il ricorrente osserva che l’importo corrispondente alle annualità di servizio riconosciute dalla Commissione a seguito della procedura di trasferimento è integralmente finanziato da importi che già appartengono al funzionario e che sono versati a tal fine nelle casse dell’Unione. Secondo il ricorrente, l’operazione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione appare quindi del tutto neutra da un punto di vista finanziario. In siffatto contesto, il ricorrente osserva che la giurisprudenza citata dall’APN riguarda ipotesi diverse che rappresentano maggiori oneri per l’amministrazione.

94      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

95      Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, se una decisione è validamente fondata su uno o più punti della motivazione, i motivi di ricorso riguardanti altri punti della motivazione di detta decisione sono inoperanti, dal momento che, quand’anche fondati, detti motivi di ricorso non sarebbero tali da comportare l’annullamento della decisione in parola [sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicata), e del 19 luglio 2017, Parlamento/Meyrl, T‑699/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:524, punto 64; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 ottobre 2001, Kish Glass/Commissione, C‑241/00 P, EU:C:2001:556, punto 42].

96      Orbene, se è vero che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha effettuato un generico rinvio alla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, come le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente e anche ammettendo che tale riferimento non sia pertinente nel caso di specie, ciò non toglie che, nella decisione in parola, giustamente l’APN ha concluso che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento di diritti a pensione del ricorrente non poteva essere considerato come dovuto alla pandemia da COVID-19 o all’atteggiamento delle autorità greche.

97      Al riguardo, dall’esame della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel considerare che, al momento del deposito delle quattro domande supplementari, il termine richiesto era scaduto e che il ricorrente non aveva dimostrato che il ritardo in tale deposito non gli fosse imputabile, ma fosse giustificato da circostanze eccezionali. Pertanto, poiché i motivi dedotti dalla Commissione non sono viziati da errore, l’argomento del ricorrente relativo all’erroneo riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione restrittiva delle disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie deve essere respinto in quanto inoperante.

 Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità

98      Il ricorrente afferma che subirà un danno grave e irreparabile, perché i contributi che ha versato negli altri quattro fondi andranno definitivamente perduti.

99      Infatti, in primo luogo, a suo avviso, poiché il «transfert-out» dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il sistema greco può essere effettuato solo al termine del suo rapporto lavorativo con l’Unione, l’aggregazione dei suoi diritti a pensione potrà avvenire, in ipotesi, solo al momento in cui egli avrà raggiunto l’età pensionabile secondo le disposizioni dello Statuto, poiché non sarebbe ragionevole pensare che debba rassegnare le proprie dimissioni, al solo fine di capitalizzare i suoi contributi sin qui maturati. Al riguardo, il ricorrente osserva che, considerate le sue prospettive di carriera, è ragionevole ritenere che la pensione di anzianità a cui avrà diritto in base alle disposizioni dello Statuto sia certamente superiore a quella a cui avrebbe diritto a livello nazionale.

100    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che non potrebbe minimizzare le sue perdite finanziarie rinunciando all’aggregazione dei suoi diritti pensionistici per ricevere due pensioni di anzianità distinte e proporzionali ai periodi contributivi maturati nel sistema greco e in quello dell’Unione, dal momento che egli non ha maturato il periodo minimo richiesto dalla legislazione greca per accedere a un trattamento di quiescenza nazionale.

101    Pertanto, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato tanto il dovere di sollecitudine quanto il principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità del danno arrecatole rispetto al beneficio per l’amministrazione medesima.

102    La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

103    Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nel caso di specie, la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo sia stata rispettata, poiché gli argomenti a sostegno della presente parte sembrano essere stati sollevati solo in fase di ricorso, occorre rilevare che il principio di totalizzazione dei periodi contributivi previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), secondo la giurisprudenza applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, osta a che uno Stato membro non tenga conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di anzianità, pro rata, in base ad un regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420, punto 34). Ne consegue che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro.

104    Pertanto, gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno di una violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine non possono essere accolti, in quanto la premessa di fatto sulla quale sono fondati, vale a dire l’esistenza di un danno causato dalla perdita degli importi versati a titolo di contributi nel sistema greco, è infondata in fatto.

105    Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, quindi, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

106    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      CF è condannato alle spese.

Porchia

Jaeger

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

9 ottobre 2024 (*)

 

« Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto »

Nella causa T‑51/24,

CF, rappresentato da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Baeckelmans, M. Brauhoff e E. Garello, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia, presidente, M. Jaeger (relatore) e S. Verschuur, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente, CF, chiede l’annullamento, da un lato, delle quattro decisioni della Commissione europea del 5 gennaio 2023 di rigetto della sue quattro domande di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione europea (in prosieguo: la «decisione impugnata»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e, dall’altro, della decisione del 23 ottobre 2023 di rigetto del suo reclamo avverso la decisione impugnata (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).

 Fatti

2        Tra il 1º febbraio 2012 e il 30 aprile 2016, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di agente temporaneo presso l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol).

3        Dal 1º maggio 2016, il ricorrente è funzionario della Commissione, presso il servizio dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). È stato confermato nelle sue funzioni il 1º febbraio 2017.

4        Prima di entrare in servizio presso l’Unione, il ricorrente è stato agente di polizia di Stato in Grecia tra il 3 ottobre 1997 e il 26 marzo 2019.

5        Il 2 maggio 2019 il ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati presso un fondo greco istituito nel 2008, il Fondo di previdenza complementare e di assistenza sociale per il personale degli istituti di sicurezza (in prosieguo: il «fondo TEAPASA»), verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (in prosieguo: il «RPIUE»), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

6        Il 13 maggio 2019, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha approvato la domanda del ricorrente e l’ha trasmessa al Fondo unico di previdenza sociale greco (in prosieguo: l’«EFKA») al fine di ottenere le informazioni necessarie al trasferimento dei diritti a pensione.

7        L’EFKA, creato nel 2016 e attivo dal 1º gennaio 2017, è un fondo pensione unico nel quale sono stati fusi i fondi pensione greci esistenti prima della sua creazione.

8        Il 27 aprile 2021 il ricorrente ha chiesto informazioni alla Direzione degli stipendi della polizia ellenica quanto alla sorte dei suoi contributi versati prima della creazione dell’EFKA. Il 29 aprile 2021, detta direzione le ha risposto che tali informazioni figuravano nelle buste paga o erano consultabili presso i suoi uffici.

9        Il 14 novembre 2022 il ricorrente ha presentato al PMO altre quattro domande (in prosieguo: le «quattro domande supplementari») di trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati nei fondi GRC ETEAEP, GRC MTS METOXIKO TAMEIO STRATOU, GRC EFKA e GRC ETEAEP (in prosieguo: gli «altri quattro fondi») verso il RPIUE, laddove gli altri quattro fondi erano stati fusi all’interno dell’EFKA.

10      Il 5 gennaio 2023, il PMO ha adottato le decisioni impugnate. Nelle suddette decisioni, innanzitutto, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto (in prosieguo: le «DGE»), relative al trasferimento dei diritti a pensione, il PMO ha indicato che un agente doveva presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dalla scadenza del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto. Il PMO ha poi precisato che, una volta scaduto tale termine, una domanda di trasferimento non poteva più essere accolta, a meno che il ritardo nella sua presentazione non fosse dovuto a circostanze eccezionali non imputabili all’agente interessato. Infine, il PMO ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della domanda del ricorrente non fosse giustificato da circostanze eccezionali e ha quindi respinto tale domanda.

11      Il 27 marzo 2023, il ricorrente ha presentato, presso l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), un reclamo contro le decisioni impugnate ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

12      Il 23 ottobre 2023, l’APN ha adottato la decisione di rigetto del reclamo.

 Conclusioni delle parti

13      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare la Commissione alle spese.

14      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulloggetto della controversia

15      Il ricorrente dirige il suo ricorso tanto contro le decisioni impugnate quanto contro la decisione di rigetto del reclamo.

16      In proposito va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il reclamo amministrativo di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e il suo rigetto, esplicito o implicito, formano parte integrante di un procedimento complesso e costituiscono una semplice condizione preliminare al ricorso giurisdizionale. In siffatte circostanze, un ricorso, anche se formalmente diretto avverso il rigetto del reclamo, ha per effetto di investire il giudice della cognizione dell’atto lesivo contro il quale il reclamo è stato presentato, salvo nel caso in cui il rigetto del reclamo abbia una portata diversa da quella dell’atto contro il quale tale reclamo è stato presentato (v. sentenza dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

17      Infatti, ogni decisione di rigetto del reclamo, sia essa implicita o esplicita, si limita, se è pura e semplice, a confermare l’atto o il comportamento omissivo che il ricorrente lamenta e non costituisce, considerata isolatamente, un atto impugnabile, cosicché occorre ritenere che le conclusioni dirette contro tale decisione, priva di contenuto autonomo rispetto alla decisione iniziale, siano dirette contro l’atto iniziale (v. sentenze del 12 settembre 2019, XI/Commissione, T‑528/18, non pubblicata, EU:T:2019:594, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una decisione esplicita di rigetto di un reclamo può, in considerazione del suo contenuto, non avere carattere confermativo dell’atto contestato dal ricorrente. Tale ipotesi ricorre quando la decisione di rigetto del reclamo contiene un riesame della situazione della parte ricorrente, sulla scorta di elementi di fatto o di diritto nuovi, oppure modifica o integra la decisione iniziale. In casi del genere, il rigetto del reclamo costituisce un atto soggetto al controllo del giudice, che ne tiene conto nella valutazione della legittimità dell’atto contestato, o anche lo considera un atto lesivo che si sostituisce a quest’ultimo (v. sentenze del 10 ottobre 2019, Colombani/SEAE, T‑372/18, non pubblicata, EU:T:2019:734, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 luglio 2020, WH/EUIPO, T‑138/19, non pubblicata, EU:T:2020:316, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

18      Nel caso di specie, occorre constatare che, nella decisione di rigetto del reclamo, rispondendo agli argomenti dedotti dal ricorrente nel suo reclamo, l’APN ha confermato le constatazioni contenute nelle decisioni impugnate secondo le quali, da un lato, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel sistema greco prima dell’entrata in servizio presso l’Unione erano state presentate fuori termine dal ricorrente e, dall’altro, non sussistevano circostanze eccezionali che giustificassero il ritardo nel deposito di tali domande.

19      Pertanto, occorre ritenere che gli atti lesivi per il ricorrente siano le decisioni impugnate, la cui legittimità deve essere esaminata prendendo parimenti in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

 Nel merito

20      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi, relativi, il primo, a una violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e, il secondo, a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore» e delle disposizioni di carattere finanziario.

21      Il primo motivo di ricorso si articola, in sostanza, in tre parti. Con la prima parte, il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE. Con la seconda parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la terza parte, il ricorrente addebita alla Commissione di aver errato in diritto nell’interpretazione delle disposizioni di carattere finanziario.

22      Il secondo motivo di ricorso si divide in due parti. Con la prima parte, il ricorrente addebita alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore». Con la seconda parte, in sostanza, il ricorrente contesta alla Commissione di aver violato il dovere di sollecitudine e il principio di proporzionalità.

23      Tenuto conto del fatto che i due motivi si sovrappongono parzialmente, occorre esaminare, anzitutto, la prima parte del primo motivo, poi, congiuntamente, la seconda parte del primo motivo e la prima parte del secondo motivo, dopo di che, la terza parte del primo motivo e, infine, la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sull’illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE

24      In via preliminare, il ricorrente sostiene che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto si limita a prevedere la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione senza introdurre alcun termine per il suo esercizio.

25      Inoltre, il ricorrente solleva un’eccezione d’illegittimità riguardo all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

26      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il termine di sei mesi, il quale non è previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ma unicamente dalle DGE, è un termine di decadenza eccessivamente breve, tanto più che esso riguarda l’esercizio di un diritto soggettivo.

27      A tal proposito, il ricorrente osserva che, nel sistema informatico di gestione del personale Sysper, all’interno della sezione intitolata «Transferts de droits à pension – Transfert IN» («Trasferimento di diritti a pensione – Trasferimento IN»), è indicato che la domanda di trasferimento di diritti a pensione deve essere presentata prima che siano stati versati dieci anni e sei mesi di contributi al RPIUE. Secondo il ricorrente, ai dieci anni di contributi necessari per acquisire il diritto a una pensione di anzianità non possono essere aggiunti i sei mesi del termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione. Il ricorrente afferma che non è corretto presentare, come fanno le DGE, il termine per l’introduzione della domanda come di dieci anni e sei mesi, ponendo così sullo stesso piano situazioni di natura giuridica profondamente diversa.

28      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che nessuna norma specifica dello Statuto delega a un’istituzione il potere di definire, mediante disposizioni generali di esecuzione, il termine entro il quale il diritto soggettivo al trasferimento di diritti a pensione deve essere esercitato a pena di decadenza. Pertanto, il termine di sei mesi sarebbe arbitrario e contrario alle disposizioni di rango superiore.

29      In tale contesto, il ricorrente osserva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia alle DGE esclusivamente il compito di determinare, «tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità [computate], secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo». Di conseguenza, il ricorrente ritiene che le DGE, prevedendo un termine di decadenza per l’esercizio del diritto al trasferimento di diritti a pensione, vadano oltre la delega prevista all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, giacché determinano non solo il numero di annualità computate, ma anche il momento di acquisizione del diritto al trasferimento stesso.

30      In terzo luogo, da un lato, il ricorrente osserva che il fatto che sia errato considerare il termine di dieci anni e il termine di sei mesi come un unico termine è confermato dall’informazione contenuta sull’applicazione Intracomm della Commissione, secondo cui i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione trasferiti verso il RPIUE non sono presi in considerazione nel calcolo dei dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. D’altro lato, il ricorrente sostiene che la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione prima della scadenza del termine di dieci anni, vale a dire prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui un funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio poiché allora perderebbe definitivamente i contributi nazionali conferiti. Tale considerazione sarebbe ancora più importante e centrale per gli agenti temporanei, in quanto la situazione di questi ultimi sarebbe caratterizzata da assoluta incertezza per quanto riguarda la durata del loro rapporto lavorativo con l’Unione.

31      In quarto luogo, il ricorrente fa valere che, anche ammettendo che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non sia viziato da illegittimità, nella sua peculiarissima situazione, il termine non poteva decorrere se non dalla nomina in ruolo come funzionario della Commissione, avvenuta il 1º febbraio 2017, a seguito del superamento di un periodo di prova di nove mesi. Il ricorrente aggiunge che, prima di tale data e fino al 26 marzo 2019, egli faceva parte della polizia di Stato greca, pur essendo in aspettativa senza retribuzione, e che non poteva quindi essere considerato un dipendente permanente dell’Europol. Al riguardo, il ricorrente osserva che, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, è solo con la nomina in ruolo che il funzionario ha la facoltà di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, a suo avviso, non si comprende come si possa richiedere che egli abbia esercitato un diritto di cui non era titolare prima di tale momento, allorché il suo rapporto di lavoro era ancora instabile, essendo titolare di un contratto a tempo determinato con Europol che, in forza delle norme interne, non poteva essere rinnovato.

32      In tale contesto, il ricorrente afferma che la circostanza che il sito Internet dell’EFKA riconosca la possibilità di trasferire diritti a pensione all’estero prima di acquisire il diritto a una pensione di anzianità greca, citata in una nota a piè di pagina della decisione di rigetto del reclamo, non è rilevante, dato che il suo rapporto di lavoro con l’Unione era estremamente precario fino al 1º febbraio 2017.

33      Pertanto, secondo il ricorrente, il fatto che l’APN sostenga, nella decisione di rigetto del reclamo, che il termine abbia iniziato a decorrere dal momento in cui egli ha versato contributi al RPIUE in qualità di agente temporaneo, ossia a partire dal 2012, non è pertinente. Infatti, il ricorrente afferma che né lo Statuto, né le DGE, e neppure le istruzioni interne contenute in Sysper o in Intracomm richiamano l’attenzione degli interessati sulla pretesa continuità tra l’impiego di agente e di funzionario ai fini del trasferimento di diritti a pensione. Il ricorrente ne conclude che deve essere presa in considerazione la data della sua nomina in ruolo come funzionario, vale a dire il 1º febbraio 2017, e che, di conseguenza, anche a voler ammettere che esista un termine di dieci anni e sei mesi per l’esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione, quod non, egli ha rispettato tale termine.

34      Inoltre, il ricorrente contesta l’affermazione, contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, secondo cui l’obbligo di presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo pensione deriverebbe dall’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto, il quale dispone che un funzionario può avvalersi una volta sola per Stato membro e per fondo di pensione della facoltà di chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Secondo il ricorrente, detto articolo e il quadro normativo generale piuttosto confuso hanno ingenerato in lui un’ulteriore incertezza. Egli, infatti, non sarebbe stato in grado di sapere se, ripetendo la domanda per gli altri quattro fondi che erano stati fusi nell’EFKA, sarebbe incorso in qualche decadenza.

35      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

36      Occorre ricordare che l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE prevede che, «indipendentemente dal suo statuto, l’agente deve presentare la sua domanda al più tardi entro un termine di sei mesi a partire dal decorso del periodo necessario per la nascita del diritto previsto dall’articolo 77 dello Statuto».

37      Inoltre, in primo luogo, secondo la giurisprudenza e come correttamente sostenuto dal ricorrente, la facoltà di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, riconosciuta all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ha natura di diritto soggettivo attribuito dallo Statuto ed esercitabile sia nei confronti degli Stati membri sia nei confronti delle istituzioni dell’Unione (sentenza del 22 dicembre 2022, INPS e Repubblica italiana, C‑404/21, EU:C:2022:1023, punto 55).

38      In secondo luogo, per una giurisprudenza costante, il termine di sei mesi previsto dalle DGE è un termine semplice e non un termine di decadenza (v. sentenze del 24 settembre 1996, Sergio/Commissione, T‑185/95, EU:T:1996:131, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

39      Al riguardo, occorre rilevare che tale valutazione del giudice dell’Unione è stata effettuata in vigenza di un precedente quadro normativo. L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto allora applicabile prevedeva che la facoltà di chiedere il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione dovesse essere esercitata dall’interessato «al momento della sua nomina in ruolo».

40      In tale contesto, da un lato, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è stato considerato come un termine «di comodo», introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione. D’altro lato, detto termine è stato ritenuto ragionevole, dal punto di vista dell’applicazione del principio di proporzionalità, in quanto la presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non comporta una scelta definitiva da parte del funzionario o dell’agente temporaneo. Infatti, quando viene presentata una domanda di trasferimento, il servizio competente trasmette una proposta di trasferimento al funzionario o all’agente temporaneo interessato ed è soltanto in tale momento che quest’ultimo può determinare se il trasferimento presenti per lui un interesse (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti 75, 84 e 85).

41      Orbene, l’attuale articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile nel caso di specie, prevede che un funzionario possa presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione da lui acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione fra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

42      Ciò implica che il funzionario interessato può chiedere il trasferimento dei suoi diritti a pensione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, senza possedere la certezza che avrà diritto a una pensione di anzianità, certezza che potrà avere solo nel momento in cui avrà compiuto dieci anni di servizio.

43      Dalla particolare natura di tali disposizioni, lette congiuntamente, risulta che si deve ritenere che il termine di sei mesi previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE sia un termine semplice, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 38, che consente ai funzionari e agli agenti di disporre di un termine adeguato, per le ragioni spiegate al precedente punto 40, per presentare la loro domanda di trasferimento di diritti a pensione una volta che essi abbiano definitivamente ottenuto il diritto ad una pensione di anzianità, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto.

–       Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo di ricorso

44      Sotto un primo profilo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non introduce un termine «eccessivamente breve».

45      Se è vero, infatti, che dal precedente punto 42 risulta che il funzionario o l’agente ha la certezza di acquisire una pensione di anzianità solo nel momento in cui ha compiuto dieci anni di servizio ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, ciò non toglie che la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti nel regime nazionale di uno Stato membro prima dell’entrata in servizio dell’interessato presso l’Unione può essere presentata, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, a partire dalla nomina in ruolo o dalla fine del periodo di prova dell’interessato. Ogni funzionario o agente dispone quindi di un lungo periodo per riflettere sulla possibilità di avviare la procedura di trasferimento dei suoi diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Pertanto, come indicato al precedente punto 40, il termine di sei mesi figurante nelle DGE è un termine «di comodo» e ragionevole, introdotto dall’amministrazione a beneficio dei funzionari e degli agenti temporanei al fine di agevolare il trasferimento dei loro diritti a pensione verso il regime dell’Unione.

46      Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che il procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione può estendersi su più anni, cosicché l’esistenza di un termine affinché il funzionario o un agente possa presentare una domanda di trasferimento è, secondo la giurisprudenza, necessaria ai fini di un’organizzazione efficace dell’attività di trasferimento di diritti a pensione (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 84).

47      Sotto un terzo profilo, tenuto conto delle osservazioni esposte ai precedenti punti da 36 a 43, il ricorrente non può sostenere che, mediante l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la Commissione abbia introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, posto che tale articolo stabilisce un termine semplice concesso nell’interesse di ogni funzionario o agente per consentirgli di prendere la decisione di chiedere o meno il trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione. Ne consegue che gli argomenti del ricorrente fondati sulla premessa secondo cui il termine previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è un termine di decadenza devono essere respinti.

48      Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento del ricorrente secondo cui presentazione di una domanda di trasferimento prima dell’acquisizione del diritto a una pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, non produrrebbe alcun effetto utile e potrebbe addirittura essere deleteria nel caso in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio.

49      Infatti, in primo luogo, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente, la domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, anche se presentata prima della maturazione del diritto a una pensione di anzianità, apre un procedimento che può concludersi con l’accettazione, da parte del funzionario o dell’agente, della proposta di abbuono di annualità effettuata dall’amministrazione. Poiché tale accettazione ha l’effetto di trasferire i diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, non si può ritenere che la presentazione di una siffatta domanda non abbia alcun effetto utile.

50      In secondo luogo, l’affermazione del ricorrente secondo cui presentazione di una domanda di trasferimento dei diritti a pensione sarebbe deleteria nell’ipotesi in cui il funzionario non raggiungesse i dieci anni di servizio, poiché perderebbe definitivamente i diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, si basa su un’interpretazione erronea dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto. Occorre infatti constatare che, se un funzionario o un agente lascia il servizio prima di aver acquisito il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, egli può trasferire l’equivalente attuariale dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il suo nuovo regime, compresi quelli già trasferiti al RPIUE conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2023, OR e OS/Commissione, T‑171/22, EU:T:2023:520, punto 50).

51      In terzo luogo e in ogni caso, occorre rilevare che il ricorrente stesso ha presentato una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione laddove non aveva ancora effettuato dieci anni di servizio, richiesta peraltro accettata dal PMO, cosicché tale argomento non può essere accolto.

52      In quarto luogo, lo stesso vale per l’argomento del ricorrente secondo cui né lo Statuto, né le DGE, e neppure le istruzioni interne contenute in Sysper o in Intracomm attirano l’attenzione degli interessati sulla pretesa continuità tra rapporto di lavoro come agente e come funzionario ai fini del trasferimento di diritti a pensione, cosicché, nel suo caso, il termine ha iniziato a decorrere dal momento della sua nomina in ruolo in qualità di funzionario, il 1º febbraio 2017, e non dalla sua entrata in servizio in qualità di agente temporaneo, il 1º febbraio 2012.

53      A tal riguardo, è sufficiente constatare che dalla decisione del 13 maggio 2019, con cui il PMO ha accettato la domanda di trasferimento dei diritti a pensione del fondo TEAPASA presentata dal ricorrente, risulta che la data presa in considerazione nell’ambito di detta domanda, su indicazione del ricorrente stesso, è quella della sua entrata in servizio presso l’Unione in qualità di agente temporaneo, il 1º febbraio 2012. Di conseguenza, il ricorrente non può far valere l’erroneità della data sulla quale il PMO si è basato per respingere le quattro domande supplementari, ossia il 1º febbraio 2012, in quanto egli stesso aveva fondato la sua prima domanda sulla data in parola.

54      In tale contesto, l’argomento del ricorrente secondo cui il fatto che il sito Internet dell’EFKA riconosca la possibilità di trasferire diritti a pensione all’estero prima di acquisire il diritto a una pensione di anzianità greca non è rilevante tantomeno può essere accolto. Ciò, infatti, conferma piuttosto che l’EFKA stesso ammette che una persona che si trovi in una situazione analoga a quella del ricorrente può trasferire verso l’estero i diritti a pensione acquisiti nell’ambito del sistema greco.

55      In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente a contesta dell’interpretazione data dall’APN all’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto, che, secondo la medesima, fonda l’obbligo per un funzionario o un agente di presentare una domanda per ciascun fondo pensione che desidera trasferire verso il RPIUE, occorre constatare quanto segue.

56      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha effettivamente rilevato che il ricorrente aveva sostenuto che le quattro domande supplementari avrebbero dovuto essere considerate connesse alla sua domanda relativa al fondo TEAPASA, presentata entro il termine prescritto, ossia il 2 maggio 2019. Tuttavia, anzitutto, l’APN ha ritenuto che tale nesso non potesse essere ammesso, tenuto conto del fatto che il ricorrente aveva firmato una dichiarazione nella quale aveva riconosciuto di essere tenuto a presentare una domanda per ciascun fondo nazionale che desiderava trasferire verso il RPIUE, essendo detta dichiarazione obbligatoria, nella procedura di presentazione delle domande di trasferimento di diritti a pensione, in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto. L’APN ha poi rilevato che l’obbligo di presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo nazionale derivava dalle disposizioni che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione, le quali lasciano a ciascun funzionario la scelta di effettuare o meno un siffatto trasferimento e di effettuarlo per la totalità o meno dei fondi nazionali all’interno dei quali ha versato contributi. Infine, l’APN ha ritenuto, in sostanza, che il ricorrente, oltre alla domanda relativa al fondo TEAPASA, avrebbe potuto presentare le quattro domande supplementari entro il termine prescritto.

57      Orbene, occorre rilevare che l’obbligo di presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo nazionale deriva effettivamente dalla formulazione dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII dello Statuto e dalla scelta lasciata al funzionario dalle disposizioni che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione, come afferma l’APN.

58      Inoltre, si deve constatare che il ricorrente ha firmato una dichiarazione in cui ha riconosciuto che era tenuto a presentare una domanda di trasferimento per ciascun fondo nazionale, circostanza che peraltro non ha contestato nelle sue memorie dinanzi al Tribunale. Ciò implica che il ricorrente era consapevole, a partire dal momento in cui aveva presentato la sua domanda di trasferimento del fondo TEAPASA, di essere tenuto a presentare una domanda per ciascun fondo che desiderava trasferire verso il RPIUE.

59      Infine, l’argomento del ricorrente secondo cui il nesso esistente tra la prima domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, accettata dal PMO, e le quattro domande supplementari, depositate fuori termine, giustifica che dette domande supplementari siano accettate nonostante il mancato rispetto del termine richiesto non può essere accolto. Ciò, infatti, costituirebbe una deroga al termine per la presentazione di una domanda di trasferimento di diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione, come si evince dal combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

60      Ne consegue che la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere respinta.

 Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso e sulla prima parte del secondo motivo di ricorso, vertenti su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore»

61      In via preliminare, il ricorrente contesta le affermazioni contenute nella decisione di rigetto del reclamo secondo le quali, da un lato, l’amministrazione è vincolata dalle proprie norme e non ha il potere di derogarvi, a meno che la deroga non sia espressamente prevista, e, dall’altro, le norme applicabili al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non prevedono alcuna possibile eccezione o deroga. Secondo il ricorrente, una causa di forza maggiore rappresenta, al contrario, una circostanza a valenza derogatoria generale e non richiede per essere invocata che sia stata espressamente prevista.

62      Inoltre, il ricorrente afferma che si può derogare a qualsiasi termine in caso di circostanze eccezionali.

63      Il ricorrente, peraltro, sostiene, in sostanza, che le difficoltà connesse alla pandemia da COVID-19, che ha avuto un impatto sulla sua situazione personale, e la situazione di insicurezza creata dall’amministrazione nazionale greca avrebbero dovuto essere considerate dalla Commissione come giustificazioni per il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari.

64      Sotto un primo profilo, in primo luogo, il ricorrente sostiene che il superamento del termine di decadenza per la presentazione della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione è dovuto alla situazione di forza maggiore originata dall’impatto della pandemia da COVID-19.

65      A detto proposito, il ricorrente afferma che, nel caso di specie, sussistono tanto l’elemento oggettivo quanto l’elemento soggettivo costitutivi di una situazione di forza maggiore.

66      Per quanto riguarda l’elemento oggettivo, il ricorrente sostiene che il carattere straordinario della pandemia da COVID-19 è stato riconosciuto da numerose disposizioni tanto a livello degli Stati membri quanto a livello dell’Unione.

67      In tale contesto, il ricorrente sostiene che la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sull’attività delle istituzioni dell’Unione. Egli osserva che, sebbene gli atti dei fascicoli potessero essere presentati elettronicamente tramite la piattaforma e-Curia, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha prorogato o sospeso i termini processuali.

68      Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il ricorrente afferma che, nel suo caso, la pandemia da COVID-19, soprattutto nella sua fase iniziale, ha reso praticamente impossibile la circolazione tra uno Stato membro e l’altro. Pertanto, non gli sarebbe stato possibile recarsi in Grecia per verificare la reale situazione giuridica della sua domanda di trasferimento di diritti a pensione accettata dal PMO. Il ricorrente sostiene che, infatti, gli era stato comunicato che avrebbe dovuto recarsi direttamente negli uffici della Direzione degli stipendi della polizia ellenica della polizia di Stato per ottenere le informazioni necessarie. Egli aggiunge che la sua situazione personale è divenuta ancora più difficile a seguito del decesso di sua suocera, il 22 aprile 2020, e successivamente di quello di suo padre, il 28 maggio 2021, a causa di complicazioni legate al COVID-19. Ciò avrebbe comportato oltre alla profonda sofferenza anche la necessità di svolgere a distanza le usuali pratiche amministrative che seguono tali eventi drammatici. Inoltre, il ricorrente afferma che, dopo il mese di marzo 2020, anche sua moglie è stata ricoverata in ospedale.

69      In secondo luogo, il ricorrente fa valere, in sostanza, la violazione del dovere di sollecitudine. Al riguardo, egli ritiene che il rispetto di tale dovere avrebbe imposto, nel drammatico contesto originato dalla pandemia da COVID-19, che la Commissione organizzasse campagne di formazione o di informazione per richiamare l’attenzione del personale sui diritti da esso esercitabili in materia di pensioni. Il ricorrente sostiene quindi che l’APN è stata superficiale nel concludere che egli non era stato diligente nel rispettare i termini previsti.

70      Sotto un secondo profilo, il ricorrente afferma che il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari dovrebbe essere considerato scusabile, tenuto conto della situazione generale di incertezza giuridica creata dall’amministrazione greca. A suo avviso, infatti, anzitutto, la sua domanda di trasferimento del fondo TEAPASA è ancora in corso di esame. Inoltre, l’amministrazione greca non gli avrebbe fornito alcuna indicazione in ordine all’incompletezza di detta domanda e che era necessario presentare tante domande quanti erano i fondi. A tal riguardo, il ricorrente afferma che è solo nel corso del 2019 che gli è stato chiarito che i suoi contributi erano stati versati agli altri quattro fondi. Inoltre, l’amministrazione greca avrebbe risposto con molto ritardo alle sue richieste di informazioni riguardanti il trasferimento del fondo TEAPASA. Infine, il ricorrente afferma che solo nel novembre 2022, da un lato, è stato informato da un collega che si trovava nella sua stessa situazione della necessità di introdurre manualmente, in Sysper, i riferimenti ai vari fondi pensione che desiderava trasferire e, dall’altro, in seguito ad un’informazione non proveniente da alcuna fonte ufficiale, è stato chiaro che la creazione dell’EFKA non escludeva la sopravvivenza, per il periodo precedente a tale creazione, degli altri quattro fondi, che continuavano ad essere trattati individualmente.

71      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

–       Osservazioni preliminari

72      Sotto un primo profilo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nell’ipotesi in cui una disposizione preveda un termine semplice, il funzionario o l’agente che faccia valere una giustificazione per non aver rispettato tale termine deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause a lui non imputabili, mentre, in presenza di un termine di decadenza, il funzionario o l’agente può essere esonerato dal termine in parola solo in caso di forza maggiore (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punti da 28 a 33).

73      A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda la fase precontenziosa, occorre rilevare che le decisioni impugnate indicano che, se il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE è scaduto, una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione non può essere presa in considerazione, a meno che il ritardo nel suo deposito sia dovuto ad una situazione eccezionale risultante da cause non imputabili all’interessato. Inoltre, le decisioni impugnate precisano che, nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che il ritardo nel deposito delle quattro domande supplementari non gli era imputabile.

74      Nel suo reclamo, il ricorrente ha affermato che il ritardo non gli era imputabile, e ciò a causa di una combinazione di fattori, vale a dire la pandemia da COVID-19, che ha inciso sulla sua vita privata, l’atteggiamento dell’EFKA e la riforma del sistema pensionistico greco.

75      Nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha ritenuto, in sostanza, che il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari fosse imputabile al ricorrente.

76      In secondo luogo, per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tribunale, anche se il ricorrente fa riferimento alla nozione di «circostanze eccezionali», egli addebita soprattutto alla Commissione un errore nell’interpretazione della nozione di «forza maggiore».

77      Orbene, nonostante tale mancanza di chiarezza quanto alla giustificazione del mancato rispetto del termine, occorre ricordare che la giurisprudenza citata al precedente punto 72 stabilisce che, in presenza di un termine semplice, al fine di giustificare il mancato rispetto di detto termine, il funzionario o agente deve dimostrare di essersi trovato di fronte ad una situazione eccezionale risultante da cause che non gli sono imputabili e non a un caso di forza maggiore. Inoltre e in ogni caso, le condizioni richieste per provare l’esistenza di circostanze eccezionali sono meno rigorose di quelle richieste per dimostrare un caso di forza maggiore. Per dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali, infatti, una persona deve unicamente provare l’esistenza o il verificarsi di eventi esterni che le impediscono di rispettare un obbligo, mentre, per dimostrare l’esistenza di un caso di forza maggiore, detta persona deve provare non solo il verificarsi di eventi anormali ed estranei alla sua volontà, ma anche di aver adottato un comportamento diligente per premunirsi contro le conseguenze di tali eventi. È quindi pacifico che il fatto di non poter dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali attinenti ai fatti concreti del caso di specie comporta, a fortiori, l’inesistenza di un caso di forza maggiore fondato sugli stessi fatti.

78      Pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre interpretare gli argomenti del ricorrente come diretti a dimostrare che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il deposito tardivo della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non potesse essere giustificato da circostanze eccezionali.

79      Sotto un secondo profilo, secondo la giurisprudenza, da un lato, risulta chiaramente dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto che è al funzionario nominato in ruolo che spetta l’iniziativa di presentare una domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione, cosicché non si può sostenere che un’istituzione sia venuta meno al suo dovere di sollecitudine non informando detto funzionario, di propria iniziativa, della procedura da seguire per quanto riguarda tale trasferimento (sentenza del 17 ottobre 2000, Drabbe/Commissione, T‑27/99, EU:T:2000:236, punto 66) e, dall’altro, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

–       Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso

80      In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui la pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto sulla libera circolazione tra gli Stati membri e, quindi, gli ha impedito di recarsi in Grecia per chiarire taluni aspetti relativi al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE, occorre rilevare che, anche ammettendo che l’esplosione di detta pandemia, verificatasi nel febbraio 2020, possa essere considerata una circostanza eccezionale ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 72, nel caso di specie, nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 31 luglio 2022, durante il quale decorreva il termine di sei mesi per il deposito della domanda del ricorrente conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, la pandemia imperversava da circa due anni e i suoi effetti avevano già iniziato ad attenuarsi. Inoltre, durante tale periodo, la circolazione tra gli Stati membri non era più limitata come al momento dell’esplosione della pandemia nel 2020. Il ricorrente non può quindi validamente sostenere che la pandemia da COVID-19 gli abbia impedito di recarsi in Grecia tra il 1º febbraio e il 31 luglio 2022 al fine di chiarire con le autorità elleniche taluni aspetti relativi al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione verso il RPIUE.

81      Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente vertente su una violazione del dovere di sollecitudine nel contesto della pandemia da COVID-19, occorre rilevare che, tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 79 e della circostanza secondo la quale una domanda di trasferimento di diritti a pensione può essere presentata dal funzionario o agente per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il proprio domicilio, e secondo la quale, in ogni caso, gli effetti della pandemia da COVID-19 avevano già iniziato a attenuarsi quando il termine di sei mesi per presentare le quattro domande supplementari ha iniziato a decorrere, esso deve essere respinto. Il dovere di sollecitudine delle istituzioni dell’Unione nei confronti dei loro dipendenti non comportava, infatti, per queste ultime, l’obbligo di organizzare sessioni di formazione sulle modalità di esercizio del diritto al trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione.

82      Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente relativo all’impatto che la pandemia da COVID-19 ha avuto sulla sua situazione personale. Infatti, considerato che gli eventi riferiti dal ricorrente hanno avuto luogo nel corso degli anni 2020 e 2021, che il termine per depositare le quattro domande supplementari è scaduto il 31 luglio 2022 e che dette domande potevano essere presentate per via elettronica, tramite Sysper, senza dover lasciare il suo domicilio, la Commissione ha potuto correttamente concludere che tali eventi non giustificavano il ritardo nel deposito delle domande in parola.

83      In secondo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi al fatto che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha adeguato taluni termini a causa della pandemia da COVID-19, occorre constatare che esso non può essere accolto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla rilevanza del confronto effettuato dal ricorrente con la propria situazione. Infatti, se è vero che tale istituzione aveva adeguato taluni termini al momento dell’esplosione della crisi sanitaria nel corso del 2020, in seguito essa ha abbandonato tali misure eccezionali, il che, nel periodo compreso tra il 1º febbraio e il 31 luglio 2022, era già avvenuto.

84      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento del ricorrente secondo cui il ritardo nella presentazione delle quattro domande supplementari è giustificato dall’atteggiamento dell’amministrazione greca, occorre constatare quanto segue.

85      È vero che dal fascicolo risulta, senza che ciò sia contestato dalla Commissione, che il ricorrente non ha avuto una risposta definitiva da parte delle autorità greche quanto all’esito riservato alla sua domanda di trasferimento dal fondo TEAPASA.

86      Tuttavia, sotto un primo profilo, il ricorrente riconosce, nelle sue memorie, che, da un lato, nel corso del 2019, gli era stato precisato che i suoi contributi erano stati versati agli altri quattro fondi e, dall’altro, egli aveva chiesto ad una dipendente dell’EFKA, circa due volte all’anno dopo la presentazione della sua domanda di trasferimento dal fondo TEAPASA, se detta domanda di trasferimento fosse stata applicata agli altri quattro fondi. Al riguardo, occorre constatare che, nel suo reclamo, datato 27 marzo 2023, il ricorrente ha affermato di essere stato in contatto con tale dipendente «negli ultimi tre anni». Ciò dimostra che, ben prima della scadenza del termine per presentare la domanda di trasferimento relativa agli altri quattro fondi e nonostante il fatto che non avesse ricevuto una risposta definitiva da parte dell’EFKA, il ricorrente già si poneva interrogativi quanto alla sorte dei contributi versati su tali fondi. Di conseguenza, l’argomento del ricorrente secondo cui egli avrebbe appreso solo nel novembre 2022, sulla base di informazioni non provenienti da alcuna fonte ufficiale, che gli altri quattro fondi avevano continuato ad essere trattati individualmente nel periodo precedente la creazione dell’EFKA non può essere accolto.

87      Lo stesso vale per l’argomento del ricorrente secondo cui egli ha appreso da un collega, sempre nel mese di novembre 2022, che doveva introdurre manualmente, in Sysper, i riferimenti ai diversi fondi pensione nazionali che desiderava trasferire verso il RPIUE. Infatti, è sufficiente constatare che, secondo la giurisprudenza, si presume che ogni funzionario conosca lo Statuto e, più in particolare, le norme che disciplinano la sua retribuzione o la sua pensione di anzianità (sentenza del 18 settembre 2018, Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell’Unione europea, T‑702/16 P, EU:T:2018:557, punto 40).

88      Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’asserita tardività della risposta fornita dalle autorità greche alle richieste di informazioni del ricorrente quanto al trasferimento dal fondo TEAPASA, è sufficiente constatare che l’atteggiamento di tali autorità non può giustificare, nel caso di specie, il mancato rispetto, da parte del ricorrente, dei suoi obblighi derivanti dallo Statuto, tenuto conto della constatazione effettuata al precedente punto 86.

89      In conclusione, il ricorrente non ha fornito giustificazioni sufficienti per poter concludere che la Commissione è incorsa in un errore nel ritenere che il ritardo nel deposito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima della sua entrata in servizio presso l’Unione gli fosse imputabile e non fosse giustificato da circostanze eccezionali connesse agli effetti della pandemia da COVID-19, alla sua situazione personale e all’atteggiamento dell’amministrazione nazionale greca.

90      Di conseguenza, la seconda parte del primo motivo di ricorso e la prima parte del secondo motivo di ricorso devono essere respinte.

 Sulla terza parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle disposizioni finanziarie

91      Il ricorrente afferma che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha basato la sua posizione sulla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni pecuniarie, quali le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente.

92      A tale proposito, sotto un primo profilo, il ricorrente esprime riserve sul fatto che le norme che disciplinano il trasferimento dei diritti a pensione rientrino a pieno titolo nel novero delle disposizioni che fanno sorgere il diritto a prestazioni finanziarie.

93      Sotto un secondo profilo, facendo riferimento all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, il ricorrente osserva che l’importo corrispondente alle annualità di servizio riconosciute dalla Commissione a seguito della procedura di trasferimento è integralmente finanziato da importi che già appartengono al funzionario e che sono versati a tal fine nelle casse dell’Unione. Secondo il ricorrente, l’operazione di trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione appare quindi del tutto neutra da un punto di vista finanziario. In siffatto contesto, il ricorrente osserva che la giurisprudenza citata dall’APN riguarda ipotesi diverse che rappresentano maggiori oneri per l’amministrazione.

94      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

95      Occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, se una decisione è validamente fondata su uno o più punti della motivazione, i motivi di ricorso riguardanti altri punti della motivazione di detta decisione sono inoperanti, dal momento che, quand’anche fondati, detti motivi di ricorso non sarebbero tali da comportare l’annullamento della decisione in parola [sentenze del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 22 (non pubblicata), e del 19 luglio 2017, Parlamento/Meyrl, T‑699/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:524, punto 64; v. anche, in tal senso, ordinanza del 18 ottobre 2001, Kish Glass/Commissione, C‑241/00 P, EU:C:2001:556, punto 42].

96      Orbene, se è vero che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha effettuato un generico rinvio alla giurisprudenza secondo cui le disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie, come le disposizioni relative alle pensioni, devono essere interpretate restrittivamente e anche ammettendo che tale riferimento non sia pertinente nel caso di specie, ciò non toglie che, nella decisione in parola, giustamente l’APN ha concluso che il ritardo nella presentazione della domanda di trasferimento di diritti a pensione del ricorrente non poteva essere considerato come dovuto alla pandemia da COVID-19 o all’atteggiamento delle autorità greche.

97      Al riguardo, dall’esame della seconda parte del primo motivo di ricorso e della prima parte del secondo motivo di ricorso risulta che la Commissione non è incorsa in errore nel considerare che, al momento del deposito delle quattro domande supplementari, il termine richiesto era scaduto e che il ricorrente non aveva dimostrato che il ritardo in tale deposito non gli fosse imputabile, ma fosse giustificato da circostanze eccezionali. Pertanto, poiché i motivi dedotti dalla Commissione non sono viziati da errore, l’argomento del ricorrente relativo all’erroneo riferimento alla giurisprudenza relativa all’interpretazione restrittiva delle disposizioni che danno diritto a prestazioni finanziarie deve essere respinto in quanto inoperante.

 Sulla seconda parte del secondo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità

98      Il ricorrente afferma che subirà un danno grave e irreparabile, perché i contributi che ha versato negli altri quattro fondi andranno definitivamente perduti.

99      Infatti, in primo luogo, a suo avviso, poiché il «transfert-out» dei suoi diritti a pensione acquisiti nell’ambito del RPIUE verso il sistema greco può essere effettuato solo al termine del suo rapporto lavorativo con l’Unione, l’aggregazione dei suoi diritti a pensione potrà avvenire, in ipotesi, solo al momento in cui egli avrà raggiunto l’età pensionabile secondo le disposizioni dello Statuto, poiché non sarebbe ragionevole pensare che debba rassegnare le proprie dimissioni, al solo fine di capitalizzare i suoi contributi sin qui maturati. Al riguardo, il ricorrente osserva che, considerate le sue prospettive di carriera, è ragionevole ritenere che la pensione di anzianità a cui avrà diritto in base alle disposizioni dello Statuto sia certamente superiore a quella a cui avrebbe diritto a livello nazionale.

100    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che non potrebbe minimizzare le sue perdite finanziarie rinunciando all’aggregazione dei suoi diritti pensionistici per ricevere due pensioni di anzianità distinte e proporzionali ai periodi contributivi maturati nel sistema greco e in quello dell’Unione, dal momento che egli non ha maturato il periodo minimo richiesto dalla legislazione greca per accedere a un trattamento di quiescenza nazionale.

101    Pertanto, il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato tanto il dovere di sollecitudine quanto il principio di proporzionalità, tenuto conto della gravità del danno arrecatole rispetto al beneficio per l’amministrazione medesima.

102    La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

103    Senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se, nel caso di specie, la regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo sia stata rispettata, poiché gli argomenti a sostegno della presente parte sembrano essere stati sollevati solo in fase di ricorso, occorre rilevare che il principio di totalizzazione dei periodi contributivi previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), secondo la giurisprudenza applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione, osta a che uno Stato membro non tenga conto dei periodi di attività maturati nell’ambito del RPIUE ai fini del riconoscimento del diritto a una pensione di anzianità, pro rata, in base ad un regime nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, punto 49, e ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09, non pubblicata, EU:C:2010:420, punto 34). Ne consegue che i periodi di attività svolti nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione da un funzionario o da un agente devono essere presi in considerazione, ai fini della concessione, pro rata, della pensione di anzianità prevista dal regime di sicurezza sociale di uno Stato membro.

104    Pertanto, gli argomenti dedotti dal ricorrente a sostegno di una violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine non possono essere accolti, in quanto la premessa di fatto sulla quale sono fondati, vale a dire l’esistenza di un danno causato dalla perdita degli importi versati a titolo di contributi nel sistema greco, è infondata in fatto.

105    Alla luce di tali considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di ricorso e, quindi, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

106    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      CF è condannato alle spese.

Porchia

Jaeger

Verschuur

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 ottobre 2024.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.

Provvedimento in causa n. T-51/24 del 09/10/2024