Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) il 26 marzo 2025 – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo / Isolanti Group Srl
(Causa C-308/25, Isolanti Group)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo
Convenuta: Isolanti Group Srl
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 4, paragrafo 3, del TUE e gli articoli 250 e 273 della direttiva 2006/112 1 (o gli analoghi articoli 2 e 22 della sesta direttiva) ostano alla disciplina nazionale di cui all’articolo 1, comma 193 lettera a), della legge 197 del 2022, nella parte in cui esclude dalla definizione agevolata le sole controversie concernenti [anche] solo in parte l’IVA riscossa all’importazione e non anche quelle concernenti anche solo in parte l’IVA comunitaria ovvero prevista dal diritto UE per le quali è invece ammessa la definizione agevolata delle controversie;
se il principio di neutralità fiscale e il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto ostano alla disciplina nazionale di cui all’articolo 1, comma 193 lettera a), della legge 197 del 2022 nella parte in cui illogicamente o comunque in modo discriminatorio escluda dalla definizione agevolata le sole controversie concernenti l’IVA riscossa all’importazione e non anche quelle concernenti anche solo in parte l’IVA comunitaria ovvero prevista dal diritto UE per le quali è invece ammessa la definizione agevolata delle controversie, e ciò anche tenuto conto del principio di cui all’articolo 4, paragrafo 3 TUE cui le norme e prassi nazionali devono conformarsi;
se la definizione agevolata, prevista dalle norme nazionali sopra ricordate, quand’anche fosse ritenuta compatibile con il diritto UE, sia in contrasto con il principio generale di proporzionalità, nella misura in cui può comportare un beneficio a favore del soggetto privato fino al 95% del tributo evaso e, conseguentemente, un pregiudizio economico per il bilancio dello Stato, rilevante anche sotto il profilo del diritto UE.
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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
![]() Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Italia) il 26 marzo 2025 – Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo / Isolanti Group Srl (Causa C-308/25, Isolanti Group) Lingua processuale: l'italiano Giudice del rinvio Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia Parti nella causa principale Ricorrente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo Convenuta: Isolanti Group Srl Questioni pregiudiziali Se l’articolo 4, paragrafo 3, del TUE e gli articoli 250 e 273 della direttiva 2006/112 1 (o gli analoghi articoli 2 e 22 della sesta direttiva) ostano alla disciplina nazionale di cui all’articolo 1, comma 193 lettera a), della legge 197 del 2022, nella parte in cui esclude dalla definizione agevolata le sole controversie concernenti [anche] solo in parte l’IVA riscossa all’importazione e non anche quelle concernenti anche solo in parte l’IVA comunitaria ovvero prevista dal diritto UE per le quali è invece ammessa la definizione agevolata delle controversie; se il principio di neutralità fiscale e il corretto funzionamento del sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto ostano alla disciplina nazionale di cui all’articolo 1, comma 193 lettera a), della legge 197 del 2022 nella parte in cui illogicamente o comunque in modo discriminatorio escluda dalla definizione agevolata le sole controversie concernenti l’IVA riscossa all’importazione e non anche quelle concernenti anche solo in parte l’IVA comunitaria ovvero prevista dal diritto UE per le quali è invece ammessa la definizione agevolata delle controversie, e ciò anche tenuto conto del principio di cui all’articolo 4, paragrafo 3 TUE cui le norme e prassi nazionali devono conformarsi; se la definizione agevolata, prevista dalle norme nazionali sopra ricordate, quand’anche fosse ritenuta compatibile con il diritto UE, sia in contrasto con il principio generale di proporzionalità, nella misura in cui può comportare un beneficio a favore del soggetto privato fino al 95% del tributo evaso e, conseguentemente, un pregiudizio economico per il bilancio dello Stato, rilevante anche sotto il profilo del diritto UE. ____________ 1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1). |