Sintesi n. C-707/25 del 06/11/2025
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma (Italia) il 6 novembre 2025 – Questura di Roma / JA

(Causa C-707/25, Sidilli  (1) )

(C/2026/160)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Questura di Roma

Resistente: JA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 216, paragrafo 1, TFUE – secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la conseguenza che, in ossequio al principio di leale collaborazione, il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa [dell’Unione europea] e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa – ostino alla stipula da parte di uno Stato membro di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia - Albania;

2)

in caso di risposta negativa a tale questione, se il diritto dell’Unione, ed in particolare:

l’articolo 26 della Direttiva 2013/32/UE (2) e [l’articolo] 8, paragrafi 1, 2 e 4 [e l’articolo] 9, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2013/33/UE (3), questi ultimi letti anche in combinazione con il suo Considerando 15, tutti interpretati alla luce dell’articolo 6 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], in punto di trattenimento;

l’articolo 46 della Direttiva 2013/32/UE e l’articolo 10, paragrafo 4, della Direttiva 2013/33, interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, in punto di diritto di difesa e visita del trattenuto;

gli articoli 17, paragrafi 2 e 3, e 19 della Direttiva 2013/33 in punto di diritto alla salute del richiedente asilo,

ostino alla conduzione ed alla permanenza del cittadino di Paese terzo, anche richiedente asilo, in aree site all’esterno del territorio dell’Unione Europea in esecuzione di un accordo internazionale del tipo del Protocollo Italia – Albania.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

(3)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 96).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/160/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Roma (Italia) il 6 novembre 2025 – Questura di Roma / JA

(Causa C-707/25, Sidilli  (1) )

(C/2026/160)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrente: Questura di Roma

Resistente: JA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 216, paragrafo 1, TFUE – secondo cui l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata, con la conseguenza che, in ossequio al principio di leale collaborazione, il potere di concludere accordi con Stati terzi, che incidano su norme comuni o ne modifichino la portata, oppure che incidano su un settore compiutamente disciplinato dalla normativa [dell’Unione europea] e di competenza esclusiva dell’Unione, si accentra nell’Unione stessa – ostino alla stipula da parte di uno Stato membro di un accordo internazionale con un Paese extra UE per la gestione dei flussi migratori quale il Protocollo Italia - Albania;

2)

in caso di risposta negativa a tale questione, se il diritto dell’Unione, ed in particolare:

l’articolo 26 della Direttiva 2013/32/UE (2) e [l’articolo] 8, paragrafi 1, 2 e 4 [e l’articolo] 9, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2013/33/UE (3), questi ultimi letti anche in combinazione con il suo Considerando 15, tutti interpretati alla luce dell’articolo 6 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], in punto di trattenimento;

l’articolo 46 della Direttiva 2013/32/UE e l’articolo 10, paragrafo 4, della Direttiva 2013/33, interpretati alla luce dell’articolo 47 della Carta, in punto di diritto di difesa e visita del trattenuto;

gli articoli 17, paragrafi 2 e 3, e 19 della Direttiva 2013/33 in punto di diritto alla salute del richiedente asilo,

ostino alla conduzione ed alla permanenza del cittadino di Paese terzo, anche richiedente asilo, in aree site all’esterno del territorio dell’Unione Europea in esecuzione di un accordo internazionale del tipo del Protocollo Italia – Albania.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 60).

(3)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 96).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/160/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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Provvedimento in causa n. C-707/25 del 06/11/2025