
QUESITO PREGIUDIZIALE
«se il consumatore - al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)».
![]() QUESITO PREGIUDIZIALE
«se il consumatore - al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)». |