SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
11 dicembre 2024 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo blue is underwriting – Marchio nazionale figurativo anteriore BLUE ASSISTANCE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»
Nella causa T‑447/23,
Blue Underwriting Agency Srl, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Pappalardo e D. De Pasquale, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno e D. Gája, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Blue Assistance SpA, con sede in Torino (Italia), rappresentata da L. Egitto e N. Berardi, avvocati,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relatore) e I. Dimitrakopoulos, giudici,
cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 20 giugno 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Blue Underwriting Agency Srl, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2023 (procedimento R 612/2022-4; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 Il 28 novembre 2017 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:
3 Il marchio richiesto designava i servizi rientranti, in particolare, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, nella classe 36 dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, corrispondenti alla descrizione seguente: «Agenzie assicurative; Agenzie di mediazione in materia di assicurazioni nautiche; Agenzie di assicurazioni sulla vita; Agenzie di assicurazioni relative a navi; Assicurazioni sulla responsabilità professionale; Mediatori assicurativi (servizi di-); Mediazione (Assicurazioni-); Mediazione di assicurazioni per veicoli a motore; Mediazione di assicurazioni sugli immobili; Mediazione di riassicurazioni; Mediazione in assicurazioni su animali domestici; Mediazione in assicurazioni; Mediazione in assicurazioni sulla vita; Mediazione relativa ad assicurazioni sul transito; Sottoscrizione di assicurazioni malattia; Sottoscrizione di assicurazioni e perizie ed accertamenti per scopi di assicurazioni; Servizi di sottoscrizione; Servizi di sottoscrizione di assicurazioni; Servizi di sottoscrizioni aeronautiche; Sottoscrizione d’assicurazioni per servizi legali prepagati; Sottoscrizione d’assicurazioni contro gli incendi automobilistici; Sottoscrizione di assicurazioni in materia di trasporti; Sottoscrizione di assicurazioni infortuni (Servizi per la-); Sottoscrizione di assicurazioni sul transito; Sottoscrizione di assicurazioni per il trasporto marittimo; Sottoscrizione di assicurazioni per servizi sanitari prepagati; Sottoscrizione di assicurazioni per incendi in mare; Sottoscrizione di assicurazioni; Sottoscrizione di assicurazioni del credito (Servizi per la-); Sottoscrizione di assicurazioni generali; Sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; Sottoscrizione di assicurazioni antincendio; Sottoscrizione di assicurazioni per incidenti marittimi; Sottoscrizione di assicurazioni in materia di assicurazioni di responsabilità professionale; Sottoscrizione di assicurazioni sulla proprietà; Sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; Sottoscrizione di assicurazioni (Servizi per la-); Sottoscrizione di assicurazioni mediche; Sottoscrizione di assicurazioni marittime; Sottoscrizione di assicurazioni malattia (Servizi per la-); Sottoscrizione di programmi di garanzia; Sottoscrizione di rendite (Servizi per la‑); Sottoscrizione di rendite; Sottoscrizione di riassicurazioni; Sottoscrizione di un`assicurazione marittima; Sottoscrizioni; Sottoscrizione (Assicurazioni-)».
4 Il 1º marzo 2018 l’interveniente, Blue Assistance SpA, ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al precedente punto 3.
5 L’opposizione si basava sul seguente marchio italiano anteriore n. 1357735:
6 I servizi designati dal marchio anteriore rientravano nella classe 36 e corrispondevano alla seguente descrizione: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari».
7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
8 L’EUIPO ha invitato l’interveniente a fornire prove dell’uso effettivo del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione. L’interveniente ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.
9 Il 24 febbraio 2022 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione.
10 Il 12 aprile 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione.
11 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per quanto riguarda i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» della classe 36. Detta commissione ha quindi respinto il ricorso con la motivazione che, nel caso di specie, era comprovato il rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, tenuto conto, segnatamente, della somiglianza tra i servizi in questione, della somiglianza globale tra i segni in conflitto, e del carattere distintivo intrinseco di livello normale del marchio anteriore.
Conclusioni delle parti
12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– riformare la decisione impugnata respingendo integralmente l’opposizione;
– condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso.
13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza.
14 L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO.
In diritto
15 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, concernente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il motivo unico si articola in cinque censure, vertenti, la prima, su un errore della commissione di ricorso nell’individuazione del pubblico di riferimento, la seconda, su un errore della commissione di ricorso in relazione alla valutazione della somiglianza tra i servizi in questione, la terza, su un errore di valutazione della commissione di ricorso in merito alla somiglianza tra i segni in conflitto, la quarta, sul mancato riconoscimento da parte della commissione di ricorso della coesistenza pacifica dei marchi in conflitto e, la quinta, su un errore nella valutazione globale del rischio di confusione.
16 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
17 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei marchi e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza citata].
18 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza citata].
Sul pubblico di riferimento
19 Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza citata].
20 Per «consumatore medio» non si deve intendere soltanto il consumatore che fa parte del «grande pubblico», bensì anche il consumatore che fa parte del pubblico di riferimento tipico dei prodotti e dei servizi in questione. Perciò, il «consumatore medio» può essere un professionista, se i prodotti e i servizi in questione sono tipicamente destinati a un siffatto pubblico [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non pubblicata, EU:T:2017:784, punto 25].
21 Nell’ipotesi in cui i servizi designati dai due marchi in conflitto si rivolgano a uno stesso pubblico di riferimento, composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, deve essere preso in considerazione il pubblico avente il livello di attenzione meno elevato [v. sentenza del 20 maggio 2014, Argo Group International Holdings/UAMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, punti 27 e 28 nonché giurisprudenza citata].
22 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento per i marchi in conflitto fosse composto sia da un pubblico costituito da professionisti sia dal grande pubblico nel territorio dell’Italia. Il livello di attenzione del grande pubblico sarebbe medio, in quanto molti contratti assicurativi verrebbero stipulati per adempiere a obblighi legali e verrebbero automaticamente prorogati di anno in anno. Per contro, il livello di attenzione del pubblico composto da professionisti sarebbe elevato.
23 La ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo che il pubblico di riferimento per i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore è costituito esclusivamente da professionisti, tra cui in particolare le compagnie assicurative. Nel caso di specie, detto pubblico sarebbe particolarmente attento.
24 L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti.
25 Al riguardo, da un lato, si deve rilevare che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i servizi designati dal marchio richiesto sono rivolti sia al grande pubblico sia a un pubblico costituito da professionisti.
26 Dall’altro lato, occorre evidenziare, al pari della commissione di ricorso nei punti da 53 a 55 della decisione impugnata, che, anche se i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore sono eseguiti per conto di professionisti, in particolare di compagnie assicurative, possono essere rivolti anche al grande pubblico, poiché quest’ultimo beneficia direttamente di tali servizi in caso di sinistro.
27 Infatti, come risulta dai documenti del fascicolo di cui dispone il Tribunale, l’assicurato deve contattare direttamente l’interveniente in caso di sinistro. Inoltre, il marchio anteriore e il nome dell’interveniente sono contenuti in opuscoli informativi, presentati nell’allegato B.6 della memoria di intervento, destinati agli assicurati, per indicare che tale società è responsabile della gestione dei sinistri, che è uno dei servizi offerti agli assicurati. Dall’allegato B.6 della memoria di intervento emerge poi che il nome dell’interveniente, in quanto gestore dei sinistri, compare in vari tipi di contratti assicurativi e sui moduli da compilare per ottenere il rimborso di determinate spese. Taluni di detti moduli di contatto riportano anche il marchio anteriore. Infine, dall’allegato B.7 della memoria di intervento si evince che l’interveniente invia lettere recanti il marchio anteriore direttamente agli assicurati.
28 Date tali circostanze, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il pubblico di riferimento dei marchi in conflitto fosse composto dal grande pubblico e da un pubblico costituito da professionisti del settore assicurativo. Inoltre, non è stato contestato che il livello di attenzione del grande pubblico fosse medio e quello del pubblico costituito da professionisti fosse elevato, come ha osservato la commissione di ricorso.
Sul raffronto tra i servizi in questione
29 Ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del 14 maggio 2013, Sanco/UAMI – Marsalman (Raffigurazione di un pollo), T‑249/11, EU:T:2013:238, punto 21 e giurisprudenza citata].
30 Sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa. Per definizione, prodotti o servizi destinati a differenti tipi di pubblico non possono essere complementari (v. sentenza del 22 gennaio 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, punti 57 e 58 nonché giurisprudenza citata).
31 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi in conflitto designassero entrambi servizi rientranti nella categoria dei servizi assicurativi e che tali servizi avessero quindi la stessa natura e la stessa destinazione. Questi ultimi sarebbero anche complementari, in quanto la gestione e la liquidazione dei sinistri, designate dal marchio anteriore, si inserirebbero nell’ambito della stessa attività dei servizi designati dal marchio richiesto. Pertanto, i servizi in questione sarebbero «perlomeno» simili in grado elevato.
32 La ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo che i servizi designati dai marchi in conflitto sono «sostanzialmente» diversi.
33 In primo luogo, la ricorrente sostiene che i servizi in questione non hanno la stessa natura. I servizi designati dal marchio richiesto riguarderebbero, in sostanza, servizi di «agenzie assicurative; mediazione in assicurazioni e sottoscrizione di assicurazioni». Si tratterebbe di servizi altamente professionali che richiederebbero il possesso di un’apposita autorizzazione di legge. Infatti, detti servizi sarebbero soggetti a una normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU 2016, L 26, pag. 19). Orbene, i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore atterrebbero alla fase esecutiva in caso di sinistro e tale attività sarebbe espressamente esclusa da detta normativa. Si tratterebbe di servizi che si rivolgono non solo a compagnie assicurative, ma anche a fondi sanitari integrativi, casse e società di mutuo soccorso. Nel caso dell’interveniente, essa farebbe parte di un gruppo societario nel quale i suoi servizi e i servizi simili a quelli designati dal marchio richiesto sarebbero svolti da società distinte dello stesso gruppo, il che evidenzierebbe la differenza tra detti servizi.
34 In secondo luogo, la ricorrente deduce che i servizi di cui trattasi non hanno la medesima destinazione né sono complementari. I «servizi di gestione e liquidazione di sinistri», designati dal marchio anteriore, riguarderebbero la fase esecutiva del rapporto derivante dal contratto tra la compagnia assicurativa e l’assicurato. Quest’ultimo non avrebbe più la possibilità di scelta tra diverse società di gestione dei sinistri e la compagnia assicurativa rimarrebbe responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche qualora abbia esternalizzato la gestione e la liquidazione dei sinistri. Infine, l’interveniente fornirebbe gli stessi servizi anche a società che non opererebbero nel mercato assicurativo.
35 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, tenuto conto delle differenze considerevoli tra i servizi in questione, non sussiste il rischio che il pubblico di riferimento confonda le imprese che prestano servizi di gestione e liquidazione di sinistri con, segnatamente, le compagnie assicurative e i mediatori di assicurazioni.
36 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
37 Si deve constatare che i servizi designati dal marchio richiesto possono essere definiti come servizi di «agenzie assicurative; mediazione in assicurazioni e sottoscrizione di assicurazioni». Tali servizi sono in stretta correlazione con la conclusione di un contratto di assicurazione da parte di un cliente specifico, ossia un assicurato. I servizi designati dal marchio anteriore riguardano la gestione e la liquidazione dei sinistri, che sono collegati all’esecuzione di un contratto di assicurazione.
38 Per quanto riguarda la natura e la destinazione dei servizi di cui trattasi, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 29, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, in quanto appartengono entrambi alla categoria dei «servizi assicurativi» e hanno l’obiettivo finale di fornire una copertura assicurativa a un assicurato in caso di sinistro.
39 Per quanto riguarda la complementarità dei servizi di cui trattasi, questi ultimi dimostrano una stretta correlazione nell’accezione della giurisprudenza citata al precedente punto 30, nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione è indispensabile per l’utilizzo dei servizi di gestione e liquidazione di sinistri previsti in detto contratto. I consumatori possono quindi supporre che la stessa impresa sia responsabile per la fornitura di tali servizi.
40 Gli argomenti avanzati dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione le constatazioni che precedono.
41 Infatti, da un lato, come sottolineano l’EUIPO e l’interveniente, fattori come l’organizzazione interna di un gruppo societario sono irrilevanti ai fini della percezione dei servizi in questione da parte del pubblico di riferimento, e in particolare da parte del grande pubblico. Dall’altro, la circostanza che i servizi in questione non rientrino nello stesso ambito normativo non è tale da modificare la percezione di questi ultimi avvertita dal pubblico di riferimento né impedisce che detti servizi siano complementari agli occhi di tale pubblico. La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori di valutazione ritenendo che tali aspetti non svolgessero alcun ruolo decisivo nella percezione da parte del pubblico di riferimento.
42 Inoltre, non è decisiva nemmeno la circostanza che, nel momento in cui l’assicurato ha bisogno dei servizi di gestione e liquidazione di sinistri, non abbia più la possibilità di scegliere tra diverse compagnie, a differenza di quanto accadeva al momento della stipula dell’assicurazione. Come ha evidenziato l’interveniente, con il supporto di prove documentali, i clienti vengono informati della società responsabile della gestione e della liquidazione dei sinistri prima di sottoscrivere una polizza assicurativa. In ogni caso, ai fini della valutazione del rischio di confusione, non è necessario che il consumatore abbia sempre la possibilità di scegliere tra più operatori. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 17, sussiste un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.
43 Tenuto conto della loro complementarità e della loro comunanza di natura e di destinazione, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i servizi di cui trattasi fossero, in sostanza, simili in grado elevato.
Sul raffronto tra i marchi in conflitto
44 Nel caso di specie, prima di affrontare la questione della somiglianza tra i marchi in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, occorre esaminare la valutazione degli elementi distintivi e dominanti di tali marchi effettuata dalla commissione di ricorso.
Sugli elementi distintivi e dominanti dei marchi in conflitto
45 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi avvertita dal consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio solitamente percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica ad esaminarne i vari dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza citata).
46 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42). È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale componente è in grado di dominare da sola l’immagine del marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, al punto che tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43).
47 Si deve ricordare che, per la valutazione del carattere distintivo di una componente di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore idoneità di tale componente a concorrere ad identificare i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti e servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione vanno prese in considerazione in particolare le qualità intrinseche della componente di cui trattasi per accertare se essa sia o meno priva di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti e servizi per i quali detto marchio è stato registrato [v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, punto 47 e giurisprudenza citata].
48 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [sentenza del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punto 35].
49 Qualora un marchio sia composto da elementi verbali e figurativi, i primi sono, in linea di principio, più distintivi dei secondi, in quanto il consumatore medio farà riferimento al prodotto in questione più facilmente citandone il nome che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [v. sentenza del 28 settembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non pubblicata, EU:T:2022:594, punto 31 e giurisprudenza citata].
50 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’elemento verbale «blue» fosse distintivo, in quanto il pubblico di riferimento conoscerebbe il significato del termine, ma non lo assocerebbe ai servizi assicurativi. Inoltre tale elemento, costituendo il primo termine dei marchi in conflitto, avrebbe un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli altri elementi e, occupando una «posizione superiore» ed essendo di maggiori dimensioni rispetto agli altri elementi, sarebbe l’elemento dominante del marchio richiesto.
51 Secondo la commissione di ricorso, per la loro posizione e il loro significato semantico, gli altri elementi contenuti nei marchi in conflitto avevano un carattere distintivo debole e svolgevano un ruolo secondario nell’impressione complessiva di tali marchi. Al riguardo, in primo luogo, l’elemento «assistance» nel marchio anteriore sarebbe descrittivo dei servizi in questione, poiché ricorderebbe al pubblico di riferimento il suo equivalente in lingua italiana, ossia «assistenza». In secondo luogo, l’elemento figurativo nel marchio anteriore, ossia un cerchio con due delfini, sarebbe distintivo in quanto non avrebbe un significato in relazione ai servizi di cui trattasi, ma non sarebbe visivamente dominante a causa delle sue dimensioni ridotte rispetto agli altri elementi e sarebbe quindi di marginale importanza. In terzo luogo, l’elemento verbale «is underwriting» del marchio richiesto non sarebbe compreso dal grande pubblico, ma sarebbe fortemente allusivo per il pubblico specializzato, ricordando l’attività assicurativa della sottoscrizione (underwriting). In ogni caso, le dimensioni ridotte di tale elemento rispetto all’elemento «blue» implicherebbero che esso svolga un ruolo secondario nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto.
52 La ricorrente contesta tale valutazione.
53 In primo luogo, per quanto riguarda l’elemento «blue» comune ai marchi in conflitto, la ricorrente sostiene che, secondo le direttive dell’EUIPO, un elemento che si riferisce a un colore comune è privo di carattere distintivo. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe snaturato l’argomento della ricorrente secondo cui molti operatori del settore assicurativo utilizzerebbero il termine «blue» nella loro denominazione, cosicché quest’ultimo non sarebbe più distintivo. L’espressione «modulo blu» indicherebbe, poi, nel lessico italiano corrente, il modulo assicurativo da compilare ai fini della constatazione dei danni subiti da un veicolo a motore a seguito di un incidente stradale. La commissione di ricorso avrebbe rifiutato di prendere in considerazione una sentenza della commissione di ricorso dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia), in cui quest’ultima avrebbe ritenuto, in un caso simile alla presente causa, che il vocabolo di uso corrente «blu» non fosse distintivo.
54 In secondo luogo, per quanto riguarda l’elemento «assistance» contenuto nel marchio anteriore, la ricorrente sostiene che il termine «assistance» non è descrittivo in relazione ai «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore e che la conclusione della commissione di ricorso secondo cui tale termine avrebbe soltanto un tenue carattere descrittivo non può essere accolta.
55 In terzo luogo, per quanto riguarda i termini «is underwriting» contenuti nel marchio richiesto, l’assunto della commissione di ricorso secondo cui tali termini hanno un carattere poco distintivo per un pubblico composto da professionisti sarebbe contraddittorio, in quanto il pubblico di riferimento, in base alla decisione impugnata, sarebbe composto anche dal grande pubblico.
56 In quarto luogo, per quanto riguarda i due delfini presenti nel marchio anteriore, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che tale elemento figurativo aveva dimensioni maggiori degli elementi verbali e che lo stesso si trovava esattamente al centro del marchio, tra gli elementi verbali «blue» e «assistance». Detto elemento sarebbe quindi dominante.
57 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.
58 Al riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che i marchi in questione hanno in comune l’elemento verbale «blue», che costituisce il loro primo termine. In particolare, nel marchio anteriore, tale elemento è riportato in lettere maiuscole ed è seguito da un elemento figurativo che rappresenta un cerchio contenente due delfini sovrapposti. Il marchio anteriore termina con l’elemento verbale «assistance», anch’esso in lettere maiuscole e con gli stessi caratteri di stampa del primo elemento verbale. Il marchio richiesto è composto dall’elemento verbale «blue» in posizione centrale, in lettere minuscole e con caratteri di grandi dimensioni. La lettera «u» è sottolineata. I termini «is underwriting» sono posti al di sotto dell’elemento «blue», ma in caratteri di dimensioni molto minori.
59 Alla luce della composizione dei marchi in conflitto e dei servizi in questione, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l’elemento «blue» fosse dominante nell’impressione complessiva prodotta da tali marchi. Infatti, per quanto riguarda il marchio richiesto, l’elemento «blue» è più importante dell’elemento verbale «is underwriting», che è meno visibile e più difficile da leggere. Inoltre, non è contestato che i termini «is underwriting» non saranno compresi dal consumatore medio di madrelingua italiana. In merito al marchio anteriore, per quanto riguarda il termine «assistance», quest’ultimo è comprensibile per il medesimo consumatore ed ha un carattere distintivo debole in relazione ai «servizi di gestione e di liquidazione di sinistri» designati da detto marchio, cosicché sarà preso in considerazione dal pubblico di riferimento meno facilmente rispetto all’elemento «blue» che, dal canto suo, possiede un carattere distintivo in quanto il suo significato non ha alcuna correlazione con i servizi assicurativi (v., a tal proposito, i successivi punti da 62 a 67).
60 Inoltre, sulla base della giurisprudenza citata al precedente punto 49, l’elemento figurativo nel marchio anteriore è meno idoneo ad attirare l’attenzione del pubblico di riferimento rispetto agli elementi verbali di tale marchio. Infatti, detto elemento è collocato tra gli elementi verbali «blue» e «assistance» e quindi separa tali due elementi, che sono leggibili e attirano maggiormente l’attenzione di detto pubblico. Le marginali differenze tipografiche dell’elemento «blue» nei marchi in conflitto non sono tali da mettere in discussione il carattere dominante di detto elemento, poiché non modificano in modo significativo l’impressione complessiva dei medesimi marchi.
61 Gli argomenti avanzati dalla ricorrente non sono tali da inficiare le conclusioni della commissione di ricorso al riguardo.
62 In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha risposto al suo argomento relativo all’uso frequente del termine «blue» in relazione ai servizi assicurativi, occorre evidenziare innanzitutto che detta commissione ha valutato le prove presentate dalla ricorrente, ossia, in particolare, un elenco di altri marchi registrati contenenti il termine «blue» o il suo equivalente in italiano, vale a dire «blu», nonché un estratto del registro italiano delle società di intermediazione operanti nel settore assicurativo, dal quale risulta l’esistenza di sette denominazioni sociali recanti uno di tali termini.
63 Si deve poi constatare che l’uso del termine «blue» o del colore blu da parte di altre imprese operanti nel settore assicurativo non è decisivo per valutare il carattere distintivo di tale termine. Infatti, la mera menzione di un numero relativamente limitato di marchi contenenti tale termine non consente di accertare l’esistenza di un’associazione nella mente del pubblico di riferimento tra il termine «blue» e i servizi assicurativi [v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua/UAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non pubblicata, EU:T:2011:174, punto 35].
64 Neppure la circostanza che un determinato tipo di modulo per constatare i danni a un veicolo a motore provocati da un incidente stradale sia denominato «modulo blu» in Italia conferisce un carattere descrittivo al termine «blue» nel contesto dei servizi assicurativi, come rilevato dalla commissione di ricorso. Si tratta di un contesto molto specifico e non è stato dimostrato che, a causa dell’espressione «modulo blu», il pubblico associ solitamente il termine «blue» o il colore blu ai servizi assicurativi.
65 Infine, occorre respingere l’argomento secondo cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto della sentenza n. 8/2021 pronunciata il 27 gennaio 2021, con la quale la commissione di ricorso dell’Ufficio italiano brevetti e marchi aveva rifiutato, in sostanza, di riconoscere all’interveniente un diritto esclusivo sul termine «blu» e sulla sua variante «blue» per indicare il relativo colore.
66 Infatti, il regime dei marchi dell’Unione europea rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del 5 dicembre 2000, Messe München/UAMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, punto 47]. È pur vero che una decisione nazionale può, se del caso, fornire indicazioni utili all’EUIPO [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2005, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, punto 69]. Tuttavia, tale giurisprudenza è applicabile in situazioni specifiche in cui la decisione nazionale fornisce, ad esempio, indicazioni concrete sulla percezione di nomi o termini locali da parte del pubblico di riferimento. Orbene, nel caso di specie, si tratta di valutare un termine internazionale e generalmente noto e la commissione di ricorso ben poteva formulare una diversa valutazione del carattere distintivo dell’elemento «blue», alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, come le altre componenti dei marchi in conflitto e i servizi designati da tali marchi.
67 Pertanto, contrariamente agli argomenti della ricorrente, l’elemento «blue» nei marchi in conflitto è privo di carattere descrittivo per i servizi in questione.
68 In secondo luogo, per quanto riguarda il termine «assistance» contenuto nel marchio anteriore, si deve constatare che la ricorrente non ha spiegato l’argomento secondo cui tale termine non sarebbe descrittivo dei «servizi di gestione e liquidazione di sinistri». Date tali circostanze, non occorre mettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso al riguardo.
69 In terzo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha esaminato il carattere distintivo dei termini «is underwriting», contenuti nel marchio richiesto, tenendo conto soltanto del pubblico composto da professionisti, si basa su una lettura errata della decisione impugnata. Infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 86 della decisione impugnata, che tali termini non sarebbero stati compresi dal grande pubblico italiano, ma sarebbero stati allusivi per il pubblico specializzato. Secondo la commissione di ricorso, tuttavia, l’elemento verbale «is underwriting» aveva dimensioni molto minori rispetto all’elemento «blue» e quindi assumeva un ruolo secondario nella percezione del pubblico. Orbene, la ricorrente non presenta alcun argomento suffragato che consenta di mettere in discussione tale valutazione.
70 In quarto luogo, per quanto riguarda l’elemento figurativo che rappresenta un cerchio con delfini, contenuto nel marchio anteriore, si deve rilevare che lo stesso, sebbene si trovi al centro del marchio anteriore e rimanga ben visibile, in considerazione della sua presentazione e delle sue dimensioni, è accessorio rispetto all’elemento verbale «blue» nell’impressione prodotta da tale marchio.
71 Pertanto, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione ritenendo che l’elemento «blue» fosse distintivo e dominante nell’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto.
Sulla somiglianza visiva
72 La commissione di ricorso ha ritenuto che la somiglianza sul piano visivo tra i marchi in conflitto fosse di grado medio. L’elemento «blue» attirerebbe maggiormente l’attenzione dei consumatori. Gli altri elementi dei marchi in conflitto, essendo secondari, non sarebbero tali da neutralizzare la somiglianza visiva di grado medio.
73 La ricorrente contesta tale valutazione, deducendo che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del carattere distintivo e dell’importanza nell’impressione complessiva dell’elemento figurativo posto al centro del marchio anteriore, ossia il cerchio con due delfini. Inoltre, gli elementi «blue» dei due marchi sarebbero visivamente diversi a causa dei differenti caratteri di stampa e del fatto che la lettera «u» sarebbe sottolineata nel marchio richiesto. In aggiunta, l’altro elemento verbale contenuto nel marchio richiesto, «is underwriting», sarebbe di dimensioni molto minori, cosicché il termine «blue» sarebbe più isolato. Per contro, nel marchio anteriore gli elementi verbali «blue» e «assistance» sarebbero riportati in lettere maiuscole delle medesime dimensioni e gli elementi sarebbero separati dall’elemento figurativo. Il grado di somiglianza sarebbe quindi lieve.
74 L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti della ricorrente.
75 Come rilevato al precedente punto 71, l’elemento verbale «blue», contenuto nei due marchi, è dominante e distintivo. Vi è quindi un’identità parziale tra i marchi in conflitto per quanto riguarda un elemento importante di tali marchi. Tuttavia, i marchi non sono identici ed esistono effettivamente varie differenze sul piano visivo, descritte al precedente punto 58. Cionondimeno, si tratta di differenze marginali che hanno un’influenza limitata sull’impressione complessiva dei marchi in conflitto e che non inficiano il carattere dominante del termine «blue» nei due marchi per le ragioni esposte ai precedenti punti da 59 a 71.
76 Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la somiglianza visiva tra i marchi in conflitto fosse di grado medio.
Sulla somiglianza fonetica
77 La commissione di ricorso ha ritenuto che, sul piano fonetico, il primo elemento da pronunciare fosse il termine «blue». In considerazione del ruolo secondario dei termini «is underwriting», questi ultimi non sarebbero probabilmente nemmeno pronunciati. Tenuto conto della tendenza dei consumatori ad abbreviare i marchi di una certa lunghezza, sarebbe poco probabile che il termine «assistance» venga pronunciato. Secondo la commissione di ricorso, vi era una somiglianza fonetica almeno media tra i marchi in conflitto.
78 La ricorrente contesta tale valutazione sostenendo che l’elemento «blue» riguarda solo una parte limitata dei marchi in conflitto e che la commissione di ricorso non ha fornito prove né motivazione sulla ragione per cui il consumatore pronuncerebbe soltanto il termine «blue» e non gli altri elementi verbali.
79 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.
80 Al pari della commissione di ricorso, si deve rilevare che l’elemento «blue» comune ai marchi in conflitto sarà pronunciato per primo, mentre è meno probabile che tutto il pubblico di riferimento pronunci anche i termini «is underwriting», collocati al di sotto dell’elemento «blue», nel marchio richiesto. Infatti, non è certo che il grande pubblico li comprenda e che sia in grado di pronunciarli. Inoltre, l’elemento «is underwriting» occupa un posto secondario nel marchio richiesto rispetto all’elemento «blue» e le lettere di ridotte dimensioni in cui sono riportati tali termini sono molto meno facilmente leggibili di quelle che compongono l’elemento «blue». Per quanto riguarda l’elemento «assistance» nel marchio anteriore, come rilevato al precedente punto 59, esso è dotato di un carattere distintivo debole, che induce potenzialmente il pubblico di riferimento a ritenere che la pronuncia dello stesso non sia utile ad indicare i servizi designati da detto marchio, cosicché tale termine non sarà necessariamente pronunciato. Peraltro, l’elemento figurativo del marchio anteriore non sarà oggetto di pronuncia [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non pubblicata, EU:T:2021:567, punto 51].
81 La commissione di ricorso ha quindi concluso giustamente che i marchi in conflitto presentavano una somiglianza fonetica, in sostanza, media.
Sulla somiglianza concettuale
82 Secondo la commissione di ricorso, dal punto di vista concettuale, i due marchi sono associati al colore blu, mentre gli altri elementi verbali non attirano l’attenzione del consumatore nella stessa misura. Da un lato, l’elemento «assistance» contenuto nel marchio anteriore sarebbe poco distintivo e l’elemento «is underwriting» del marchio richiesto non sarebbe compreso dal grande pubblico. Sebbene quest’ultimo elemento fosse fortemente allusivo per il pubblico specializzato, non neutralizzerebbe la somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto. Pertanto, la somiglianza concettuale sarebbe media.
83 La ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della presenza dell’elemento figurativo nel marchio anteriore, che, combinato con l’elemento «blue», richiama il mare. Tale concetto sarebbe del tutto assente nel marchio richiesto. Il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto sarebbe quindi tenue.
84 L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
85 Innanzitutto, si deve evidenziare che l’elemento dominante dei due marchi in conflitto, «blue», richiama un colore e che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso sul ruolo degli altri elementi verbali dei marchi in conflitto nel raffronto tra questi ultimi sul piano concettuale.
86 Inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo cui l’elemento figurativo contenuto nel marchio anteriore, ossia un cerchio con due delfini, in combinazione con un’allusione al colore blu, richiamerebbe il mare, non è convincente. Infatti, nessun altro elemento contenuto in tale marchio richiama l’acqua o il mare e la ricorrente non spiega perché, alla luce dei servizi designati da tale marchio, il pubblico di riferimento percepirebbe un siffatto richiamo.
87 La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto che la somiglianza tra i marchi in conflitto sul piano concettuale fosse media.
88 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che i marchi in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio sul piano visivo, fonetico e concettuale.
Sul carattere distintivo del marchio anteriore
89 La commissione di ricorso ha rilevato che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinseco normale. Tale constatazione non è stata contestata dalle parti.
Sulla coesistenza pacifica dei marchi in conflitto
90 Secondo la giurisprudenza, per la valutazione globale del rischio di confusione, può eventualmente essere presa in considerazione la coesistenza di due marchi in un mercato, in quanto la giurisprudenza riconosce che la stessa può contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento. L’assenza di rischio di confusione può quindi essere dedotta dal carattere pacifico della coesistenza dei marchi in conflitto nel mercato in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punto 82).
91 Se è vero che spetta al titolare del marchio richiesto, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, dimostrare che tale coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio da esso fatto valere e il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, questi ha la facoltà di procedere a tale dimostrazione adducendo un insieme di indizi in tal senso. A tale riguardo, sono particolarmente pertinenti gli elementi attestanti la conoscenza di ciascuno dei marchi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso. Inoltre, nei limiti in cui dalla giurisprudenza risulta che la coesistenza di due marchi deve essere sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione del pubblico di riferimento, la durata della coesistenza costituisce altresì un elemento essenziale. Si deve altresì rilevare che qualsiasi argomento vertente sulla coesistenza implica previamente la dimostrazione, da un lato, dell’identità dei marchi anteriori con i marchi in conflitto e, dall’altro, dell’uso effettivo del marchio di cui la ricorrente si avvale nel territorio pertinente. Inoltre, nei limiti in cui si può tenere conto solo di una coesistenza pacifica tra i marchi di cui trattasi, l’esistenza di un contenzioso tra i titolari dei marchi anteriori impedisce che la coesistenza sia presa in considerazione [v. sentenza del 30 giugno 2015, La Rioja Alta/UAMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, punti da 80 a 82 e giurisprudenza citata].
92 La commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato la coesistenza pacifica del marchio anteriore e di due marchi nazionali da essa detenuti in Italia, uno dei quali era simile al marchio richiesto. Secondo la commissione di ricorso, le prove addotte dalla ricorrente non erano sufficientemente concludenti per stabilire la coesistenza pacifica dei marchi in questione.
93 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, sostenendo che quest’ultima non ha tenuto conto della coesistenza pacifica dei marchi in conflitto. La ricorrente invoca, in particolare, la sentenza n. 5091/2023 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Milano (Italia), in cui la domanda di dichiarazione di nullità presentata dall’interveniente sarebbe stata respinta con la motivazione, tra l’altro, che i marchi nazionali della ricorrente erano coesistiti pacificamente con il marchio anteriore nel mercato. Su tale base, la ricorrente deduce che il marchio anteriore coesisteva con i suoi marchi italiani successivi, entrambi relativi ai «servizi assicurativi» della classe 36:
– il marchio nazionale n. 1533598, registrato il 5 aprile 2013 e costituito dal segno verbale blue underwriting agency;
– il marchio nazionale n. 1539056, registrato il 17 aprile 2013 e costituito dal seguente segno figurativo:
94 L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti della ricorrente.
95 È necessario rilevare, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 91, che spetta alla ricorrente provare la coesistenza pacifica dei due marchi in conflitto. In tale contesto, la ricorrente aveva addotto a sostegno del suo argomento, dinanzi alla commissione di ricorso, le seguenti prove, contenute negli allegati da A.10 a A.13 del ricorso:
– le circolari con cui, a partire dal 2013, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni ha informato annualmente i suoi associati dell’operatività della convenzione stipulata con la ricorrente per l’assicurazione della responsabilità civile professionale;
– le convenzioni stipulate dalla ricorrente a livello nazionale con vari ordini professionali per il periodo dal 2013 al 2018, recanti il marchio figurativo blue underwriting;
– una rassegna stampa composta da 18 articoli pubblicati in varie riviste specializzate nel settore assicurativo a partire dal gennaio 2013;
– la prova dell’uso del segno blue underwriting come nome di dominio del sito web ufficiale della ricorrente, accessibile online dal 16 novembre 2012 e censito nel motore di ricerca Google.
96 Orbene, ancorché il marchio figurativo nazionale n. 1539056 sia riportato nelle convenzioni con gli ordini professionali nonché più volte nelle riviste specializzate, tenuto conto del requisito enunciato nella giurisprudenza citata al precedente punto 91, tali prove non dimostrano l’identità dei marchi oggetto dell’asserita coesistenza pacifica e dei marchi in conflitto nel presente procedimento. Inoltre, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova volto a dimostrare che tale coesistenza si fondasse sull’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2010, Nokia/UAMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, punto 69 e giurisprudenza citata]. Infine, i due marchi nazionali menzionati al precedente punto 92 e il marchio anteriore sono stati oggetto di una controversia dinanzi al Tribunale di Milano, il che costituisce un indizio del fatto che i marchi non coesistevano pacificamente.
97 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente concernenti la sentenza n. 5091/2023 del 12 gennaio 2023, del Tribunale di Milano pronunciata sulla controversia menzionata al precedente punto 96, occorre ricordare, anzitutto, che il regime dei marchi dell’Unione europea è autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente in base al regolamento 2017/1001, cosicché l’EUIPO o, su ricorso, il Tribunale, non sono tenuti a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dai giudici nazionali in una situazione analoga [v. sentenza del 15 dicembre 2015, LTJ Diffusion/UAMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, punto 37 e giurisprudenza citata].
98 Inoltre, e in ogni caso, nella sentenza n. 5091/2023 del 12 gennaio 2023, del Tribunale di Milano, si esamina una preclusione per tolleranza, quale prevista dall’articolo 61 del regolamento 2017/1001. La preclusione per tolleranza, applicabile nel diritto dell’Unione nell’ambito dei procedimenti di dichiarazione di nullità, è una nozione che differisce da quella della coesistenza pacifica, applicabile nei procedimenti di opposizione, in quanto, per dimostrare una siffatta coesistenza, occorre provare, in particolare, l’assenza di un rischio di confusione, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 91. L’argomento della ricorrente relativo a detta sentenza deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale elemento di prova, presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale.
99 Pertanto, la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere che la coesistenza pacifica dei marchi in conflitto non fosse stata provata.
Sulla valutazione globale del rischio di confusione
100 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un grado elevato di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74].
101 La commissione di ricorso ha ritenuto che vi fosse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. A tal proposito, essa ha preso in considerazione che i servizi in questione erano molto simili, che il carattere distintivo del marchio anteriore era normale e che i marchi in conflitto avevano un grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Ha spiegato altresì che il grado di attenzione medio o elevato del pubblico di riferimento non consentiva di escludere la possibilità che tale pubblico supponesse che i servizi in questione provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
102 La ricorrente contesta tale valutazione deducendo che la valutazione globale del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso si fonda su premesse erronee per quanto attiene al pubblico di riferimento, alla somiglianza tra i servizi in questione, alla somiglianza tra i marchi in conflitto e alla pluriennale coesistenza pacifica dei marchi in conflitto.
103 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.
104 Si deve rilevare che, come risulta dall’analisi che precede, la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso fosse incorsa in errori nella sua valutazione del pubblico di riferimento, della somiglianza tra i servizi in questione, della somiglianza tra i marchi in conflitto e della coesistenza pacifica dei marchi in conflitto.
105 Alla luce delle conclusioni tratte dalla commissione di ricorso al riguardo (v. precedenti punti 28, 43, 88, 89 e 99), occorre stabilire che la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere che vi fosse un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento di lingua italiana ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
106 In base a tutte le considerazioni che precedono, il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni deve essere rigettato e, di conseguenza, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
107 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
108 Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità delle domande relative alle spese sostenute davanti alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso. Per quanto riguarda le domande dell’interveniente, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso avverso la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di quest’ultima che continua a disciplinare le spese sostenute nel procedimento di opposizione e nel procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO [v. sentenza del 14 luglio 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, punto 64 e giurisprudenza citata].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Blue Underwriting Agency Srl è condannata alle spese.
Kowalik-Bańczyk |
Hesse |
Dimitrakopoulos |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2024.
Il cancelliere |
Il presidente |
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione) 11 dicembre 2024 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo blue is underwriting – Marchio nazionale figurativo anteriore BLUE ASSISTANCE – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» Nella causa T‑447/23, Blue Underwriting Agency Srl, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Pappalardo e D. De Pasquale, avvocati, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M.L. Capostagno e D. Gája, in qualità di agenti, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Blue Assistance SpA, con sede in Torino (Italia), rappresentata da L. Egitto e N. Berardi, avvocati, IL TRIBUNALE (Settima Sezione), composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, G. Hesse (relatore) e I. Dimitrakopoulos, giudici, cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 20 giugno 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Blue Underwriting Agency Srl, ricorrente, chiede l’annullamento e la riforma della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 giugno 2023 (procedimento R 612/2022-4; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 Il 28 novembre 2017 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo: 3 Il marchio richiesto designava i servizi rientranti, in particolare, dopo la limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, nella classe 36 dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, corrispondenti alla descrizione seguente: «Agenzie assicurative; Agenzie di mediazione in materia di assicurazioni nautiche; Agenzie di assicurazioni sulla vita; Agenzie di assicurazioni relative a navi; Assicurazioni sulla responsabilità professionale; Mediatori assicurativi (servizi di-); Mediazione (Assicurazioni-); Mediazione di assicurazioni per veicoli a motore; Mediazione di assicurazioni sugli immobili; Mediazione di riassicurazioni; Mediazione in assicurazioni su animali domestici; Mediazione in assicurazioni; Mediazione in assicurazioni sulla vita; Mediazione relativa ad assicurazioni sul transito; Sottoscrizione di assicurazioni malattia; Sottoscrizione di assicurazioni e perizie ed accertamenti per scopi di assicurazioni; Servizi di sottoscrizione; Servizi di sottoscrizione di assicurazioni; Servizi di sottoscrizioni aeronautiche; Sottoscrizione d’assicurazioni per servizi legali prepagati; Sottoscrizione d’assicurazioni contro gli incendi automobilistici; Sottoscrizione di assicurazioni in materia di trasporti; Sottoscrizione di assicurazioni infortuni (Servizi per la-); Sottoscrizione di assicurazioni sul transito; Sottoscrizione di assicurazioni per il trasporto marittimo; Sottoscrizione di assicurazioni per servizi sanitari prepagati; Sottoscrizione di assicurazioni per incendi in mare; Sottoscrizione di assicurazioni; Sottoscrizione di assicurazioni del credito (Servizi per la-); Sottoscrizione di assicurazioni generali; Sottoscrizione di assicurazioni contro gli incidenti; Sottoscrizione di assicurazioni antincendio; Sottoscrizione di assicurazioni per incidenti marittimi; Sottoscrizione di assicurazioni in materia di assicurazioni di responsabilità professionale; Sottoscrizione di assicurazioni sulla proprietà; Sottoscrizione di assicurazioni sulla vita; Sottoscrizione di assicurazioni (Servizi per la-); Sottoscrizione di assicurazioni mediche; Sottoscrizione di assicurazioni marittime; Sottoscrizione di assicurazioni malattia (Servizi per la-); Sottoscrizione di programmi di garanzia; Sottoscrizione di rendite (Servizi per la‑); Sottoscrizione di rendite; Sottoscrizione di riassicurazioni; Sottoscrizione di un`assicurazione marittima; Sottoscrizioni; Sottoscrizione (Assicurazioni-)». 4 Il 1º marzo 2018 l’interveniente, Blue Assistance SpA, ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi di cui al precedente punto 3. 5 L’opposizione si basava sul seguente marchio italiano anteriore n. 1357735: 6 I servizi designati dal marchio anteriore rientravano nella classe 36 e corrispondevano alla seguente descrizione: «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari». 7 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). 8 L’EUIPO ha invitato l’interveniente a fornire prove dell’uso effettivo del marchio anteriore invocato a sostegno dell’opposizione. L’interveniente ha ottemperato a tale richiesta nel termine impartito. 9 Il 24 febbraio 2022 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione. 10 Il 12 aprile 2022 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione. 11 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che fosse dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore per quanto riguarda i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» della classe 36. Detta commissione ha quindi respinto il ricorso con la motivazione che, nel caso di specie, era comprovato il rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, tenuto conto, segnatamente, della somiglianza tra i servizi in questione, della somiglianza globale tra i segni in conflitto, e del carattere distintivo intrinseco di livello normale del marchio anteriore. Conclusioni delle parti 12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – riformare la decisione impugnata respingendo integralmente l’opposizione; – condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso. 13 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione a un’udienza. 14 L’interveniente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle sostenute nell’ambito dei procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso dell’EUIPO. In diritto 15 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, un motivo unico, concernente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il motivo unico si articola in cinque censure, vertenti, la prima, su un errore della commissione di ricorso nell’individuazione del pubblico di riferimento, la seconda, su un errore della commissione di ricorso in relazione alla valutazione della somiglianza tra i servizi in questione, la terza, su un errore di valutazione della commissione di ricorso in merito alla somiglianza tra i segni in conflitto, la quarta, sul mancato riconoscimento da parte della commissione di ricorso della coesistenza pacifica dei marchi in conflitto e, la quinta, su un errore nella valutazione globale del rischio di confusione. 16 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 17 Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione dei marchi e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza citata]. 18 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza citata]. Sul pubblico di riferimento 19 Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza citata]. 20 Per «consumatore medio» non si deve intendere soltanto il consumatore che fa parte del «grande pubblico», bensì anche il consumatore che fa parte del pubblico di riferimento tipico dei prodotti e dei servizi in questione. Perciò, il «consumatore medio» può essere un professionista, se i prodotti e i servizi in questione sono tipicamente destinati a un siffatto pubblico [v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non pubblicata, EU:T:2017:784, punto 25]. 21 Nell’ipotesi in cui i servizi designati dai due marchi in conflitto si rivolgano a uno stesso pubblico di riferimento, composto sia dal grande pubblico sia da professionisti, deve essere preso in considerazione il pubblico avente il livello di attenzione meno elevato [v. sentenza del 20 maggio 2014, Argo Group International Holdings/UAMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, punti 27 e 28 nonché giurisprudenza citata]. 22 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che il pubblico di riferimento per i marchi in conflitto fosse composto sia da un pubblico costituito da professionisti sia dal grande pubblico nel territorio dell’Italia. Il livello di attenzione del grande pubblico sarebbe medio, in quanto molti contratti assicurativi verrebbero stipulati per adempiere a obblighi legali e verrebbero automaticamente prorogati di anno in anno. Per contro, il livello di attenzione del pubblico composto da professionisti sarebbe elevato. 23 La ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo che il pubblico di riferimento per i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore è costituito esclusivamente da professionisti, tra cui in particolare le compagnie assicurative. Nel caso di specie, detto pubblico sarebbe particolarmente attento. 24 L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti. 25 Al riguardo, da un lato, si deve rilevare che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i servizi designati dal marchio richiesto sono rivolti sia al grande pubblico sia a un pubblico costituito da professionisti. 26 Dall’altro lato, occorre evidenziare, al pari della commissione di ricorso nei punti da 53 a 55 della decisione impugnata, che, anche se i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore sono eseguiti per conto di professionisti, in particolare di compagnie assicurative, possono essere rivolti anche al grande pubblico, poiché quest’ultimo beneficia direttamente di tali servizi in caso di sinistro. 27 Infatti, come risulta dai documenti del fascicolo di cui dispone il Tribunale, l’assicurato deve contattare direttamente l’interveniente in caso di sinistro. Inoltre, il marchio anteriore e il nome dell’interveniente sono contenuti in opuscoli informativi, presentati nell’allegato B.6 della memoria di intervento, destinati agli assicurati, per indicare che tale società è responsabile della gestione dei sinistri, che è uno dei servizi offerti agli assicurati. Dall’allegato B.6 della memoria di intervento emerge poi che il nome dell’interveniente, in quanto gestore dei sinistri, compare in vari tipi di contratti assicurativi e sui moduli da compilare per ottenere il rimborso di determinate spese. Taluni di detti moduli di contatto riportano anche il marchio anteriore. Infine, dall’allegato B.7 della memoria di intervento si evince che l’interveniente invia lettere recanti il marchio anteriore direttamente agli assicurati. 28 Date tali circostanze, occorre rilevare che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che il pubblico di riferimento dei marchi in conflitto fosse composto dal grande pubblico e da un pubblico costituito da professionisti del settore assicurativo. Inoltre, non è stato contestato che il livello di attenzione del grande pubblico fosse medio e quello del pubblico costituito da professionisti fosse elevato, come ha osservato la commissione di ricorso. Sul raffronto tra i servizi in questione 29 Ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del 14 maggio 2013, Sanco/UAMI – Marsalman (Raffigurazione di un pollo), T‑249/11, EU:T:2013:238, punto 21 e giurisprudenza citata]. 30 Sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa. Per definizione, prodotti o servizi destinati a differenti tipi di pubblico non possono essere complementari (v. sentenza del 22 gennaio 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, punti 57 e 58 nonché giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che i marchi in conflitto designassero entrambi servizi rientranti nella categoria dei servizi assicurativi e che tali servizi avessero quindi la stessa natura e la stessa destinazione. Questi ultimi sarebbero anche complementari, in quanto la gestione e la liquidazione dei sinistri, designate dal marchio anteriore, si inserirebbero nell’ambito della stessa attività dei servizi designati dal marchio richiesto. Pertanto, i servizi in questione sarebbero «perlomeno» simili in grado elevato. 32 La ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo che i servizi designati dai marchi in conflitto sono «sostanzialmente» diversi. 33 In primo luogo, la ricorrente sostiene che i servizi in questione non hanno la stessa natura. I servizi designati dal marchio richiesto riguarderebbero, in sostanza, servizi di «agenzie assicurative; mediazione in assicurazioni e sottoscrizione di assicurazioni». Si tratterebbe di servizi altamente professionali che richiederebbero il possesso di un’apposita autorizzazione di legge. Infatti, detti servizi sarebbero soggetti a una normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (GU 2016, L 26, pag. 19). Orbene, i «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore atterrebbero alla fase esecutiva in caso di sinistro e tale attività sarebbe espressamente esclusa da detta normativa. Si tratterebbe di servizi che si rivolgono non solo a compagnie assicurative, ma anche a fondi sanitari integrativi, casse e società di mutuo soccorso. Nel caso dell’interveniente, essa farebbe parte di un gruppo societario nel quale i suoi servizi e i servizi simili a quelli designati dal marchio richiesto sarebbero svolti da società distinte dello stesso gruppo, il che evidenzierebbe la differenza tra detti servizi. 34 In secondo luogo, la ricorrente deduce che i servizi di cui trattasi non hanno la medesima destinazione né sono complementari. I «servizi di gestione e liquidazione di sinistri», designati dal marchio anteriore, riguarderebbero la fase esecutiva del rapporto derivante dal contratto tra la compagnia assicurativa e l’assicurato. Quest’ultimo non avrebbe più la possibilità di scelta tra diverse società di gestione dei sinistri e la compagnia assicurativa rimarrebbe responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche qualora abbia esternalizzato la gestione e la liquidazione dei sinistri. Infine, l’interveniente fornirebbe gli stessi servizi anche a società che non opererebbero nel mercato assicurativo. 35 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che, tenuto conto delle differenze considerevoli tra i servizi in questione, non sussiste il rischio che il pubblico di riferimento confonda le imprese che prestano servizi di gestione e liquidazione di sinistri con, segnatamente, le compagnie assicurative e i mediatori di assicurazioni. 36 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 37 Si deve constatare che i servizi designati dal marchio richiesto possono essere definiti come servizi di «agenzie assicurative; mediazione in assicurazioni e sottoscrizione di assicurazioni». Tali servizi sono in stretta correlazione con la conclusione di un contratto di assicurazione da parte di un cliente specifico, ossia un assicurato. I servizi designati dal marchio anteriore riguardano la gestione e la liquidazione dei sinistri, che sono collegati all’esecuzione di un contratto di assicurazione. 38 Per quanto riguarda la natura e la destinazione dei servizi di cui trattasi, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 29, occorre rilevare, al pari dell’EUIPO, che tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, in quanto appartengono entrambi alla categoria dei «servizi assicurativi» e hanno l’obiettivo finale di fornire una copertura assicurativa a un assicurato in caso di sinistro. 39 Per quanto riguarda la complementarità dei servizi di cui trattasi, questi ultimi dimostrano una stretta correlazione nell’accezione della giurisprudenza citata al precedente punto 30, nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione è indispensabile per l’utilizzo dei servizi di gestione e liquidazione di sinistri previsti in detto contratto. I consumatori possono quindi supporre che la stessa impresa sia responsabile per la fornitura di tali servizi. 40 Gli argomenti avanzati dalla ricorrente non sono tali da mettere in discussione le constatazioni che precedono. 41 Infatti, da un lato, come sottolineano l’EUIPO e l’interveniente, fattori come l’organizzazione interna di un gruppo societario sono irrilevanti ai fini della percezione dei servizi in questione da parte del pubblico di riferimento, e in particolare da parte del grande pubblico. Dall’altro, la circostanza che i servizi in questione non rientrino nello stesso ambito normativo non è tale da modificare la percezione di questi ultimi avvertita dal pubblico di riferimento né impedisce che detti servizi siano complementari agli occhi di tale pubblico. La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori di valutazione ritenendo che tali aspetti non svolgessero alcun ruolo decisivo nella percezione da parte del pubblico di riferimento. 42 Inoltre, non è decisiva nemmeno la circostanza che, nel momento in cui l’assicurato ha bisogno dei servizi di gestione e liquidazione di sinistri, non abbia più la possibilità di scegliere tra diverse compagnie, a differenza di quanto accadeva al momento della stipula dell’assicurazione. Come ha evidenziato l’interveniente, con il supporto di prove documentali, i clienti vengono informati della società responsabile della gestione e della liquidazione dei sinistri prima di sottoscrivere una polizza assicurativa. In ogni caso, ai fini della valutazione del rischio di confusione, non è necessario che il consumatore abbia sempre la possibilità di scegliere tra più operatori. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 17, sussiste un rischio di confusione nel caso in cui il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. 43 Tenuto conto della loro complementarità e della loro comunanza di natura e di destinazione, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che i servizi di cui trattasi fossero, in sostanza, simili in grado elevato. Sul raffronto tra i marchi in conflitto 44 Nel caso di specie, prima di affrontare la questione della somiglianza tra i marchi in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, occorre esaminare la valutazione degli elementi distintivi e dominanti di tali marchi effettuata dalla commissione di ricorso. Sugli elementi distintivi e dominanti dei marchi in conflitto 45 La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi avvertita dal consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio solitamente percepisce un marchio come un tutt’uno e non si dedica ad esaminarne i vari dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza citata). 46 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 42). È quanto potrebbe verificarsi in particolare quando tale componente è in grado di dominare da sola l’immagine del marchio che al pubblico di riferimento resta in mente, al punto che tutte le altre componenti del marchio risultano trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:539, punto 43). 47 Si deve ricordare che, per la valutazione del carattere distintivo di una componente di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore idoneità di tale componente a concorrere ad identificare i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti e servizi da quelli di altre imprese. In tale valutazione vanno prese in considerazione in particolare le qualità intrinseche della componente di cui trattasi per accertare se essa sia o meno priva di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti e servizi per i quali detto marchio è stato registrato [v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/UAMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, punto 47 e giurisprudenza citata]. 48 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [sentenza del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, punto 35]. 49 Qualora un marchio sia composto da elementi verbali e figurativi, i primi sono, in linea di principio, più distintivi dei secondi, in quanto il consumatore medio farà riferimento al prodotto in questione più facilmente citandone il nome che descrivendo l’elemento figurativo del marchio [v. sentenza del 28 settembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non pubblicata, EU:T:2022:594, punto 31 e giurisprudenza citata]. 50 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’elemento verbale «blue» fosse distintivo, in quanto il pubblico di riferimento conoscerebbe il significato del termine, ma non lo assocerebbe ai servizi assicurativi. Inoltre tale elemento, costituendo il primo termine dei marchi in conflitto, avrebbe un impatto maggiore sul consumatore rispetto agli altri elementi e, occupando una «posizione superiore» ed essendo di maggiori dimensioni rispetto agli altri elementi, sarebbe l’elemento dominante del marchio richiesto. 51 Secondo la commissione di ricorso, per la loro posizione e il loro significato semantico, gli altri elementi contenuti nei marchi in conflitto avevano un carattere distintivo debole e svolgevano un ruolo secondario nell’impressione complessiva di tali marchi. Al riguardo, in primo luogo, l’elemento «assistance» nel marchio anteriore sarebbe descrittivo dei servizi in questione, poiché ricorderebbe al pubblico di riferimento il suo equivalente in lingua italiana, ossia «assistenza». In secondo luogo, l’elemento figurativo nel marchio anteriore, ossia un cerchio con due delfini, sarebbe distintivo in quanto non avrebbe un significato in relazione ai servizi di cui trattasi, ma non sarebbe visivamente dominante a causa delle sue dimensioni ridotte rispetto agli altri elementi e sarebbe quindi di marginale importanza. In terzo luogo, l’elemento verbale «is underwriting» del marchio richiesto non sarebbe compreso dal grande pubblico, ma sarebbe fortemente allusivo per il pubblico specializzato, ricordando l’attività assicurativa della sottoscrizione (underwriting). In ogni caso, le dimensioni ridotte di tale elemento rispetto all’elemento «blue» implicherebbero che esso svolga un ruolo secondario nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto. 52 La ricorrente contesta tale valutazione. 53 In primo luogo, per quanto riguarda l’elemento «blue» comune ai marchi in conflitto, la ricorrente sostiene che, secondo le direttive dell’EUIPO, un elemento che si riferisce a un colore comune è privo di carattere distintivo. Inoltre, la commissione di ricorso avrebbe snaturato l’argomento della ricorrente secondo cui molti operatori del settore assicurativo utilizzerebbero il termine «blue» nella loro denominazione, cosicché quest’ultimo non sarebbe più distintivo. L’espressione «modulo blu» indicherebbe, poi, nel lessico italiano corrente, il modulo assicurativo da compilare ai fini della constatazione dei danni subiti da un veicolo a motore a seguito di un incidente stradale. La commissione di ricorso avrebbe rifiutato di prendere in considerazione una sentenza della commissione di ricorso dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (Italia), in cui quest’ultima avrebbe ritenuto, in un caso simile alla presente causa, che il vocabolo di uso corrente «blu» non fosse distintivo. 54 In secondo luogo, per quanto riguarda l’elemento «assistance» contenuto nel marchio anteriore, la ricorrente sostiene che il termine «assistance» non è descrittivo in relazione ai «servizi di gestione e liquidazione di sinistri» designati dal marchio anteriore e che la conclusione della commissione di ricorso secondo cui tale termine avrebbe soltanto un tenue carattere descrittivo non può essere accolta. 55 In terzo luogo, per quanto riguarda i termini «is underwriting» contenuti nel marchio richiesto, l’assunto della commissione di ricorso secondo cui tali termini hanno un carattere poco distintivo per un pubblico composto da professionisti sarebbe contraddittorio, in quanto il pubblico di riferimento, in base alla decisione impugnata, sarebbe composto anche dal grande pubblico. 56 In quarto luogo, per quanto riguarda i due delfini presenti nel marchio anteriore, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che tale elemento figurativo aveva dimensioni maggiori degli elementi verbali e che lo stesso si trovava esattamente al centro del marchio, tra gli elementi verbali «blue» e «assistance». Detto elemento sarebbe quindi dominante. 57 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento. 58 Al riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che i marchi in questione hanno in comune l’elemento verbale «blue», che costituisce il loro primo termine. In particolare, nel marchio anteriore, tale elemento è riportato in lettere maiuscole ed è seguito da un elemento figurativo che rappresenta un cerchio contenente due delfini sovrapposti. Il marchio anteriore termina con l’elemento verbale «assistance», anch’esso in lettere maiuscole e con gli stessi caratteri di stampa del primo elemento verbale. Il marchio richiesto è composto dall’elemento verbale «blue» in posizione centrale, in lettere minuscole e con caratteri di grandi dimensioni. La lettera «u» è sottolineata. I termini «is underwriting» sono posti al di sotto dell’elemento «blue», ma in caratteri di dimensioni molto minori. 59 Alla luce della composizione dei marchi in conflitto e dei servizi in questione, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l’elemento «blue» fosse dominante nell’impressione complessiva prodotta da tali marchi. Infatti, per quanto riguarda il marchio richiesto, l’elemento «blue» è più importante dell’elemento verbale «is underwriting», che è meno visibile e più difficile da leggere. Inoltre, non è contestato che i termini «is underwriting» non saranno compresi dal consumatore medio di madrelingua italiana. In merito al marchio anteriore, per quanto riguarda il termine «assistance», quest’ultimo è comprensibile per il medesimo consumatore ed ha un carattere distintivo debole in relazione ai «servizi di gestione e di liquidazione di sinistri» designati da detto marchio, cosicché sarà preso in considerazione dal pubblico di riferimento meno facilmente rispetto all’elemento «blue» che, dal canto suo, possiede un carattere distintivo in quanto il suo significato non ha alcuna correlazione con i servizi assicurativi (v., a tal proposito, i successivi punti da 62 a 67). 60 Inoltre, sulla base della giurisprudenza citata al precedente punto 49, l’elemento figurativo nel marchio anteriore è meno idoneo ad attirare l’attenzione del pubblico di riferimento rispetto agli elementi verbali di tale marchio. Infatti, detto elemento è collocato tra gli elementi verbali «blue» e «assistance» e quindi separa tali due elementi, che sono leggibili e attirano maggiormente l’attenzione di detto pubblico. Le marginali differenze tipografiche dell’elemento «blue» nei marchi in conflitto non sono tali da mettere in discussione il carattere dominante di detto elemento, poiché non modificano in modo significativo l’impressione complessiva dei medesimi marchi. 61 Gli argomenti avanzati dalla ricorrente non sono tali da inficiare le conclusioni della commissione di ricorso al riguardo. 62 In primo luogo, per quanto riguarda l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha risposto al suo argomento relativo all’uso frequente del termine «blue» in relazione ai servizi assicurativi, occorre evidenziare innanzitutto che detta commissione ha valutato le prove presentate dalla ricorrente, ossia, in particolare, un elenco di altri marchi registrati contenenti il termine «blue» o il suo equivalente in italiano, vale a dire «blu», nonché un estratto del registro italiano delle società di intermediazione operanti nel settore assicurativo, dal quale risulta l’esistenza di sette denominazioni sociali recanti uno di tali termini. 63 Si deve poi constatare che l’uso del termine «blue» o del colore blu da parte di altre imprese operanti nel settore assicurativo non è decisivo per valutare il carattere distintivo di tale termine. Infatti, la mera menzione di un numero relativamente limitato di marchi contenenti tale termine non consente di accertare l’esistenza di un’associazione nella mente del pubblico di riferimento tra il termine «blue» e i servizi assicurativi [v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Sociedad Agricola Requingua/UAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T‑358/09, non pubblicata, EU:T:2011:174, punto 35]. 64 Neppure la circostanza che un determinato tipo di modulo per constatare i danni a un veicolo a motore provocati da un incidente stradale sia denominato «modulo blu» in Italia conferisce un carattere descrittivo al termine «blue» nel contesto dei servizi assicurativi, come rilevato dalla commissione di ricorso. Si tratta di un contesto molto specifico e non è stato dimostrato che, a causa dell’espressione «modulo blu», il pubblico associ solitamente il termine «blue» o il colore blu ai servizi assicurativi. 65 Infine, occorre respingere l’argomento secondo cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto della sentenza n. 8/2021 pronunciata il 27 gennaio 2021, con la quale la commissione di ricorso dell’Ufficio italiano brevetti e marchi aveva rifiutato, in sostanza, di riconoscere all’interveniente un diritto esclusivo sul termine «blu» e sulla sua variante «blue» per indicare il relativo colore. 66 Infatti, il regime dei marchi dell’Unione europea rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del 5 dicembre 2000, Messe München/UAMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, punto 47]. È pur vero che una decisione nazionale può, se del caso, fornire indicazioni utili all’EUIPO [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2005, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, punto 69]. Tuttavia, tale giurisprudenza è applicabile in situazioni specifiche in cui la decisione nazionale fornisce, ad esempio, indicazioni concrete sulla percezione di nomi o termini locali da parte del pubblico di riferimento. Orbene, nel caso di specie, si tratta di valutare un termine internazionale e generalmente noto e la commissione di ricorso ben poteva formulare una diversa valutazione del carattere distintivo dell’elemento «blue», alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, come le altre componenti dei marchi in conflitto e i servizi designati da tali marchi. 67 Pertanto, contrariamente agli argomenti della ricorrente, l’elemento «blue» nei marchi in conflitto è privo di carattere descrittivo per i servizi in questione. 68 In secondo luogo, per quanto riguarda il termine «assistance» contenuto nel marchio anteriore, si deve constatare che la ricorrente non ha spiegato l’argomento secondo cui tale termine non sarebbe descrittivo dei «servizi di gestione e liquidazione di sinistri». Date tali circostanze, non occorre mettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso al riguardo. 69 In terzo luogo, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso ha esaminato il carattere distintivo dei termini «is underwriting», contenuti nel marchio richiesto, tenendo conto soltanto del pubblico composto da professionisti, si basa su una lettura errata della decisione impugnata. Infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 86 della decisione impugnata, che tali termini non sarebbero stati compresi dal grande pubblico italiano, ma sarebbero stati allusivi per il pubblico specializzato. Secondo la commissione di ricorso, tuttavia, l’elemento verbale «is underwriting» aveva dimensioni molto minori rispetto all’elemento «blue» e quindi assumeva un ruolo secondario nella percezione del pubblico. Orbene, la ricorrente non presenta alcun argomento suffragato che consenta di mettere in discussione tale valutazione. 70 In quarto luogo, per quanto riguarda l’elemento figurativo che rappresenta un cerchio con delfini, contenuto nel marchio anteriore, si deve rilevare che lo stesso, sebbene si trovi al centro del marchio anteriore e rimanga ben visibile, in considerazione della sua presentazione e delle sue dimensioni, è accessorio rispetto all’elemento verbale «blue» nell’impressione prodotta da tale marchio. 71 Pertanto, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione ritenendo che l’elemento «blue» fosse distintivo e dominante nell’impressione complessiva prodotta dai marchi in conflitto. Sulla somiglianza visiva 72 La commissione di ricorso ha ritenuto che la somiglianza sul piano visivo tra i marchi in conflitto fosse di grado medio. L’elemento «blue» attirerebbe maggiormente l’attenzione dei consumatori. Gli altri elementi dei marchi in conflitto, essendo secondari, non sarebbero tali da neutralizzare la somiglianza visiva di grado medio. 73 La ricorrente contesta tale valutazione, deducendo che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del carattere distintivo e dell’importanza nell’impressione complessiva dell’elemento figurativo posto al centro del marchio anteriore, ossia il cerchio con due delfini. Inoltre, gli elementi «blue» dei due marchi sarebbero visivamente diversi a causa dei differenti caratteri di stampa e del fatto che la lettera «u» sarebbe sottolineata nel marchio richiesto. In aggiunta, l’altro elemento verbale contenuto nel marchio richiesto, «is underwriting», sarebbe di dimensioni molto minori, cosicché il termine «blue» sarebbe più isolato. Per contro, nel marchio anteriore gli elementi verbali «blue» e «assistance» sarebbero riportati in lettere maiuscole delle medesime dimensioni e gli elementi sarebbero separati dall’elemento figurativo. Il grado di somiglianza sarebbe quindi lieve. 74 L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti della ricorrente. 75 Come rilevato al precedente punto 71, l’elemento verbale «blue», contenuto nei due marchi, è dominante e distintivo. Vi è quindi un’identità parziale tra i marchi in conflitto per quanto riguarda un elemento importante di tali marchi. Tuttavia, i marchi non sono identici ed esistono effettivamente varie differenze sul piano visivo, descritte al precedente punto 58. Cionondimeno, si tratta di differenze marginali che hanno un’influenza limitata sull’impressione complessiva dei marchi in conflitto e che non inficiano il carattere dominante del termine «blue» nei due marchi per le ragioni esposte ai precedenti punti da 59 a 71. 76 Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che la somiglianza visiva tra i marchi in conflitto fosse di grado medio. Sulla somiglianza fonetica 77 La commissione di ricorso ha ritenuto che, sul piano fonetico, il primo elemento da pronunciare fosse il termine «blue». In considerazione del ruolo secondario dei termini «is underwriting», questi ultimi non sarebbero probabilmente nemmeno pronunciati. Tenuto conto della tendenza dei consumatori ad abbreviare i marchi di una certa lunghezza, sarebbe poco probabile che il termine «assistance» venga pronunciato. Secondo la commissione di ricorso, vi era una somiglianza fonetica almeno media tra i marchi in conflitto. 78 La ricorrente contesta tale valutazione sostenendo che l’elemento «blue» riguarda solo una parte limitata dei marchi in conflitto e che la commissione di ricorso non ha fornito prove né motivazione sulla ragione per cui il consumatore pronuncerebbe soltanto il termine «blue» e non gli altri elementi verbali. 79 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento. 80 Al pari della commissione di ricorso, si deve rilevare che l’elemento «blue» comune ai marchi in conflitto sarà pronunciato per primo, mentre è meno probabile che tutto il pubblico di riferimento pronunci anche i termini «is underwriting», collocati al di sotto dell’elemento «blue», nel marchio richiesto. Infatti, non è certo che il grande pubblico li comprenda e che sia in grado di pronunciarli. Inoltre, l’elemento «is underwriting» occupa un posto secondario nel marchio richiesto rispetto all’elemento «blue» e le lettere di ridotte dimensioni in cui sono riportati tali termini sono molto meno facilmente leggibili di quelle che compongono l’elemento «blue». Per quanto riguarda l’elemento «assistance» nel marchio anteriore, come rilevato al precedente punto 59, esso è dotato di un carattere distintivo debole, che induce potenzialmente il pubblico di riferimento a ritenere che la pronuncia dello stesso non sia utile ad indicare i servizi designati da detto marchio, cosicché tale termine non sarà necessariamente pronunciato. Peraltro, l’elemento figurativo del marchio anteriore non sarà oggetto di pronuncia [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non pubblicata, EU:T:2021:567, punto 51]. 81 La commissione di ricorso ha quindi concluso giustamente che i marchi in conflitto presentavano una somiglianza fonetica, in sostanza, media. Sulla somiglianza concettuale 82 Secondo la commissione di ricorso, dal punto di vista concettuale, i due marchi sono associati al colore blu, mentre gli altri elementi verbali non attirano l’attenzione del consumatore nella stessa misura. Da un lato, l’elemento «assistance» contenuto nel marchio anteriore sarebbe poco distintivo e l’elemento «is underwriting» del marchio richiesto non sarebbe compreso dal grande pubblico. Sebbene quest’ultimo elemento fosse fortemente allusivo per il pubblico specializzato, non neutralizzerebbe la somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto. Pertanto, la somiglianza concettuale sarebbe media. 83 La ricorrente contesta tale valutazione, sostenendo che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della presenza dell’elemento figurativo nel marchio anteriore, che, combinato con l’elemento «blue», richiama il mare. Tale concetto sarebbe del tutto assente nel marchio richiesto. Il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto sarebbe quindi tenue. 84 L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti. 85 Innanzitutto, si deve evidenziare che l’elemento dominante dei due marchi in conflitto, «blue», richiama un colore e che la ricorrente non contesta la valutazione della commissione di ricorso sul ruolo degli altri elementi verbali dei marchi in conflitto nel raffronto tra questi ultimi sul piano concettuale. 86 Inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo cui l’elemento figurativo contenuto nel marchio anteriore, ossia un cerchio con due delfini, in combinazione con un’allusione al colore blu, richiamerebbe il mare, non è convincente. Infatti, nessun altro elemento contenuto in tale marchio richiama l’acqua o il mare e la ricorrente non spiega perché, alla luce dei servizi designati da tale marchio, il pubblico di riferimento percepirebbe un siffatto richiamo. 87 La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto che la somiglianza tra i marchi in conflitto sul piano concettuale fosse media. 88 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che i marchi in conflitto presentavano un grado di somiglianza medio sul piano visivo, fonetico e concettuale. Sul carattere distintivo del marchio anteriore 89 La commissione di ricorso ha rilevato che il marchio anteriore aveva un carattere distintivo intrinseco normale. Tale constatazione non è stata contestata dalle parti. Sulla coesistenza pacifica dei marchi in conflitto 90 Secondo la giurisprudenza, per la valutazione globale del rischio di confusione, può eventualmente essere presa in considerazione la coesistenza di due marchi in un mercato, in quanto la giurisprudenza riconosce che la stessa può contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento. L’assenza di rischio di confusione può quindi essere dedotta dal carattere pacifico della coesistenza dei marchi in conflitto nel mercato in questione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, punto 82). 91 Se è vero che spetta al titolare del marchio richiesto, nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione, dimostrare che tale coesistenza si fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra il marchio da esso fatto valere e il marchio anteriore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, questi ha la facoltà di procedere a tale dimostrazione adducendo un insieme di indizi in tal senso. A tale riguardo, sono particolarmente pertinenti gli elementi attestanti la conoscenza di ciascuno dei marchi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso. Inoltre, nei limiti in cui dalla giurisprudenza risulta che la coesistenza di due marchi deve essere sufficientemente lunga per poter influire sulla percezione del pubblico di riferimento, la durata della coesistenza costituisce altresì un elemento essenziale. Si deve altresì rilevare che qualsiasi argomento vertente sulla coesistenza implica previamente la dimostrazione, da un lato, dell’identità dei marchi anteriori con i marchi in conflitto e, dall’altro, dell’uso effettivo del marchio di cui la ricorrente si avvale nel territorio pertinente. Inoltre, nei limiti in cui si può tenere conto solo di una coesistenza pacifica tra i marchi di cui trattasi, l’esistenza di un contenzioso tra i titolari dei marchi anteriori impedisce che la coesistenza sia presa in considerazione [v. sentenza del 30 giugno 2015, La Rioja Alta/UAMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, punti da 80 a 82 e giurisprudenza citata]. 92 La commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato la coesistenza pacifica del marchio anteriore e di due marchi nazionali da essa detenuti in Italia, uno dei quali era simile al marchio richiesto. Secondo la commissione di ricorso, le prove addotte dalla ricorrente non erano sufficientemente concludenti per stabilire la coesistenza pacifica dei marchi in questione. 93 La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso, sostenendo che quest’ultima non ha tenuto conto della coesistenza pacifica dei marchi in conflitto. La ricorrente invoca, in particolare, la sentenza n. 5091/2023 del 12 gennaio 2023 del Tribunale di Milano (Italia), in cui la domanda di dichiarazione di nullità presentata dall’interveniente sarebbe stata respinta con la motivazione, tra l’altro, che i marchi nazionali della ricorrente erano coesistiti pacificamente con il marchio anteriore nel mercato. Su tale base, la ricorrente deduce che il marchio anteriore coesisteva con i suoi marchi italiani successivi, entrambi relativi ai «servizi assicurativi» della classe 36: – il marchio nazionale n. 1533598, registrato il 5 aprile 2013 e costituito dal segno verbale blue underwriting agency; – il marchio nazionale n. 1539056, registrato il 17 aprile 2013 e costituito dal seguente segno figurativo: 94 L’EUIPO e l’interveniente contestano tali argomenti della ricorrente. 95 È necessario rilevare, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 91, che spetta alla ricorrente provare la coesistenza pacifica dei due marchi in conflitto. In tale contesto, la ricorrente aveva addotto a sostegno del suo argomento, dinanzi alla commissione di ricorso, le seguenti prove, contenute negli allegati da A.10 a A.13 del ricorso: – le circolari con cui, a partire dal 2013, l’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni ha informato annualmente i suoi associati dell’operatività della convenzione stipulata con la ricorrente per l’assicurazione della responsabilità civile professionale; – le convenzioni stipulate dalla ricorrente a livello nazionale con vari ordini professionali per il periodo dal 2013 al 2018, recanti il marchio figurativo blue underwriting; – una rassegna stampa composta da 18 articoli pubblicati in varie riviste specializzate nel settore assicurativo a partire dal gennaio 2013; – la prova dell’uso del segno blue underwriting come nome di dominio del sito web ufficiale della ricorrente, accessibile online dal 16 novembre 2012 e censito nel motore di ricerca Google. 96 Orbene, ancorché il marchio figurativo nazionale n. 1539056 sia riportato nelle convenzioni con gli ordini professionali nonché più volte nelle riviste specializzate, tenuto conto del requisito enunciato nella giurisprudenza citata al precedente punto 91, tali prove non dimostrano l’identità dei marchi oggetto dell’asserita coesistenza pacifica e dei marchi in conflitto nel presente procedimento. Inoltre, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova volto a dimostrare che tale coesistenza si fondasse sull’insussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2010, Nokia/UAMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, punto 69 e giurisprudenza citata]. Infine, i due marchi nazionali menzionati al precedente punto 92 e il marchio anteriore sono stati oggetto di una controversia dinanzi al Tribunale di Milano, il che costituisce un indizio del fatto che i marchi non coesistevano pacificamente. 97 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente concernenti la sentenza n. 5091/2023 del 12 gennaio 2023, del Tribunale di Milano pronunciata sulla controversia menzionata al precedente punto 96, occorre ricordare, anzitutto, che il regime dei marchi dell’Unione europea è autonomo e che la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente in base al regolamento 2017/1001, cosicché l’EUIPO o, su ricorso, il Tribunale, non sono tenuti a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dai giudici nazionali in una situazione analoga [v. sentenza del 15 dicembre 2015, LTJ Diffusion/UAMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, punto 37 e giurisprudenza citata]. 98 Inoltre, e in ogni caso, nella sentenza n. 5091/2023 del 12 gennaio 2023, del Tribunale di Milano, si esamina una preclusione per tolleranza, quale prevista dall’articolo 61 del regolamento 2017/1001. La preclusione per tolleranza, applicabile nel diritto dell’Unione nell’ambito dei procedimenti di dichiarazione di nullità, è una nozione che differisce da quella della coesistenza pacifica, applicabile nei procedimenti di opposizione, in quanto, per dimostrare una siffatta coesistenza, occorre provare, in particolare, l’assenza di un rischio di confusione, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 91. L’argomento della ricorrente relativo a detta sentenza deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale elemento di prova, presentato per la prima volta dinanzi al Tribunale. 99 Pertanto, la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere che la coesistenza pacifica dei marchi in conflitto non fosse stata provata. Sulla valutazione globale del rischio di confusione 100 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un grado elevato di somiglianza tra i marchi, e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74]. 101 La commissione di ricorso ha ritenuto che vi fosse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. A tal proposito, essa ha preso in considerazione che i servizi in questione erano molto simili, che il carattere distintivo del marchio anteriore era normale e che i marchi in conflitto avevano un grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Ha spiegato altresì che il grado di attenzione medio o elevato del pubblico di riferimento non consentiva di escludere la possibilità che tale pubblico supponesse che i servizi in questione provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. 102 La ricorrente contesta tale valutazione deducendo che la valutazione globale del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso si fonda su premesse erronee per quanto attiene al pubblico di riferimento, alla somiglianza tra i servizi in questione, alla somiglianza tra i marchi in conflitto e alla pluriennale coesistenza pacifica dei marchi in conflitto. 103 L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento. 104 Si deve rilevare che, come risulta dall’analisi che precede, la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso fosse incorsa in errori nella sua valutazione del pubblico di riferimento, della somiglianza tra i servizi in questione, della somiglianza tra i marchi in conflitto e della coesistenza pacifica dei marchi in conflitto. 105 Alla luce delle conclusioni tratte dalla commissione di ricorso al riguardo (v. precedenti punti 28, 43, 88, 89 e 99), occorre stabilire che la commissione di ricorso ha potuto giustamente ritenere che vi fosse un rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento di lingua italiana ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. 106 In base a tutte le considerazioni che precedono, il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno delle sue conclusioni deve essere rigettato e, di conseguenza, il ricorso deve essere integralmente respinto. Sulle spese 107 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 108 Poiché si è tenuta un’udienza e la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità delle domande relative alle spese sostenute davanti alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso. Per quanto riguarda le domande dell’interveniente, è sufficiente rilevare che, poiché la presente sentenza respinge il ricorso avverso la decisione impugnata, è il punto 2 del dispositivo di quest’ultima che continua a disciplinare le spese sostenute nel procedimento di opposizione e nel procedimento di ricorso dinanzi all’EUIPO [v. sentenza del 14 luglio 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, punto 64 e giurisprudenza citata]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Blue Underwriting Agency Srl è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2024.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||