
Ricorso presentato il 19 dicembre 2025 – Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-863/25)
(C/2026/784)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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1) |
dichiarare che
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2) |
condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» (in prosieguo: il «decreto legislativo di cui trattasi»), ha stabilito le nuove regole volte a disciplinare il regime dei magistrati onorari incaricati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 15 agosto 2017.
Secondo la Commissione, tali magistrati subiscono un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato e a tempo pieno in materia di remunerazione e di trattamento assistenziale e previdenziale, in violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Inoltre, la Commissione rileva che il decreto legislativo di cui trattasi non contiene alcuna disposizione che stabilisca sanzioni in caso di abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato dei magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017, in violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Infine, la Commissione sostiene che non esiste un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale svolto dai suddetti magistrati onorari, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88.
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
(2) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).
(3) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
![]() Ricorso presentato il 19 dicembre 2025 – Commissione europea / Repubblica italiana (Causa C-863/25) (C/2026/784) Lingua processuale: l’italiano Parti Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Recchia, agenti) Convenuta: Repubblica italiana Conclusioni La Commissione chiede che la Corte voglia:
Motivi e principali argomenti Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» (in prosieguo: il «decreto legislativo di cui trattasi»), ha stabilito le nuove regole volte a disciplinare il regime dei magistrati onorari incaricati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 15 agosto 2017. Secondo la Commissione, tali magistrati subiscono un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato e a tempo pieno in materia di remunerazione e di trattamento assistenziale e previdenziale, in violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. Inoltre, la Commissione rileva che il decreto legislativo di cui trattasi non contiene alcuna disposizione che stabilisca sanzioni in caso di abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato dei magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017, in violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Infine, la Commissione sostiene che non esiste un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale svolto dai suddetti magistrati onorari, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88. (1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43). (2) Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9). (3) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9). | ||||||||||