Sintesi n. C-863/25 del 19/12/2025
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Ricorso per inadempimento
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Ricorso presentato il 19 dicembre 2025 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-863/25)

(C/2026/784)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che

avendo previsto un trattamento meno favorevole per i magistrati onorari assunti dopo il 15 agosto 2017 in relazione a diverse condizioni di impiego,

non avendo adottato misure per sanzionare il ricorso abusivo alla successione di rapporti di lavoro a tempo determinato con tali magistrati onorari,

e non avendo istituito un sistema per garantire il rispetto dei limiti dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale dei suddetti magistrati onorari,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla clausola 4, punto 1, e dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva 1999/70 (1) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato»), dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva 97/81 (2) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»), e dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 (3).

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» (in prosieguo: il «decreto legislativo di cui trattasi»), ha stabilito le nuove regole volte a disciplinare il regime dei magistrati onorari incaricati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 15 agosto 2017.

Secondo la Commissione, tali magistrati subiscono un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato e a tempo pieno in materia di remunerazione e di trattamento assistenziale e previdenziale, in violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

Inoltre, la Commissione rileva che il decreto legislativo di cui trattasi non contiene alcuna disposizione che stabilisca sanzioni in caso di abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato dei magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017, in violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Infine, la Commissione sostiene che non esiste un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale svolto dai suddetti magistrati onorari, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(2)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

(3)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

 

Ricorso presentato il 19 dicembre 2025 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-863/25)

(C/2026/784)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1)

dichiarare che

avendo previsto un trattamento meno favorevole per i magistrati onorari assunti dopo il 15 agosto 2017 in relazione a diverse condizioni di impiego,

non avendo adottato misure per sanzionare il ricorso abusivo alla successione di rapporti di lavoro a tempo determinato con tali magistrati onorari,

e non avendo istituito un sistema per garantire il rispetto dei limiti dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale dei suddetti magistrati onorari,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalla clausola 4, punto 1, e dalla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva 1999/70 (1) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo determinato»), dalla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro che figura nell’allegato della direttiva 97/81 (2) (in prosieguo: l’«accordo quadro sul lavoro a tempo parziale»), e dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88 (3).

2)

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» (in prosieguo: il «decreto legislativo di cui trattasi»), ha stabilito le nuove regole volte a disciplinare il regime dei magistrati onorari incaricati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire il 15 agosto 2017.

Secondo la Commissione, tali magistrati subiscono un trattamento discriminatorio rispetto ai lavoratori comparabili a tempo indeterminato e a tempo pieno in materia di remunerazione e di trattamento assistenziale e previdenziale, in violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

Inoltre, la Commissione rileva che il decreto legislativo di cui trattasi non contiene alcuna disposizione che stabilisca sanzioni in caso di abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato dei magistrati onorari entrati in servizio dopo il 15 agosto 2017, in violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

Infine, la Commissione sostiene che non esiste un sistema che consenta di misurare la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale svolto dai suddetti magistrati onorari, contrariamente a quanto richiesto dagli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

(2)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).

(3)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Provvedimento in causa n. C-863/25 del 19/12/2025