Sintesi n. C-875/24 del 18/12/2024
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Gaeta (Italia) il 18 dicembre 2024 – BG / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-875/24, Terpesira 1 )

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Gaeta

Parti nella causa principale

Ricorrente: BG

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 1 , e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 2 , devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa che obbliga un magistrato onorario requirente a rinunciare a pretese ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e della clausola 4, punto 1, conseguenti ad attività svolte in passato in tale funzione ed in particolare alla corresponsione di un’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di partecipare a una procedura valutativa che le consente di esercitare in futuro tale funzione a tempo indeterminato sino al compimento del settantesimo anno di età e con una retribuzione fissa, se le future condizioni di impiego non comportano, in aggiunta al corrispettivo per la successiva attività, un’adeguata riparazione per le pretese cui si è dovuto rinunciare.

____________

1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

 

1     GU 2003, L 299, pag. 9.

 

1     GU 1999, L 175, pag. 43.

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Gaeta (Italia) il 18 dicembre 2024 – BG / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

(Causa C-875/24, Terpesira 1 )

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Gaeta

Parti nella causa principale

Ricorrente: BG

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 1 , e la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 2 , devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa che obbliga un magistrato onorario requirente a rinunciare a pretese ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e della clausola 4, punto 1, conseguenti ad attività svolte in passato in tale funzione ed in particolare alla corresponsione di un’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di partecipare a una procedura valutativa che le consente di esercitare in futuro tale funzione a tempo indeterminato sino al compimento del settantesimo anno di età e con una retribuzione fissa, se le future condizioni di impiego non comportano, in aggiunta al corrispettivo per la successiva attività, un’adeguata riparazione per le pretese cui si è dovuto rinunciare.

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1     Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

 

1     GU 2003, L 299, pag. 9.

 

1     GU 1999, L 175, pag. 43.

Provvedimento in causa n. C-875/24 del 18/12/2024