
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
30 settembre 2025 (*)
« Cancellazione dal ruolo »
Nelle cause riunite C‑388/24 [Oguta] (1) e C‑389/24 [Daloa] i,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia), con ordinanze del 31 maggio 2024, pervenute in cancelleria il 4 giugno 2024, nei procedimenti
GK (C‑388/24),
QS (C‑389/24),
OY (C‑389/24),
LH (C‑389/24),
WM (C‑389/24),
contro
Ministero dell’Interno,
Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia,
Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno (C‑389/24),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l’avvocato generale, N. Emiliou,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con lettera dell’11 agosto 2025, la cancelleria della Corte ha trasmesso al Tribunale ordinario di Firenze (Italia) la sentenza pronunciata il 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591), invitandolo a comunicare se, alla luce di tale sentenza, intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale.
2 Con deposito e-Curia dell’11 settembre 2025, il giudice del rinvio ha informato la Corte che non intendeva mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale.
3 Date tali circostanze, in applicazione dell’articolo 100 del regolamento di procedura della Corte, occorre disporre la cancellazione di tali cause dal ruolo della Corte.
4 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:
Le cause riunite C‑388/24 e C‑389/24 sono cancellate dal ruolo della Corte.
Lussemburgo, 30 settembre 2025
|
Il cancelliere |
Il presidente |
|
A. Calot Escobar |
K. Lenaerts |
* Lingua processuale: l’italiano.
1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
![]() ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 30 settembre 2025 (*) « Cancellazione dal ruolo » Nelle cause riunite C‑388/24 [Oguta] (1) e C‑389/24 [Daloa] i, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia), con ordinanze del 31 maggio 2024, pervenute in cancelleria il 4 giugno 2024, nei procedimenti GK (C‑388/24), QS (C‑389/24), OY (C‑389/24), LH (C‑389/24), WM (C‑389/24), contro Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia, Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Livorno (C‑389/24),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE, sentito l’avvocato generale, N. Emiliou, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con lettera dell’11 agosto 2025, la cancelleria della Corte ha trasmesso al Tribunale ordinario di Firenze (Italia) la sentenza pronunciata il 1º agosto 2025, Alace e Canpelli (C‑758/24 e C‑759/24, EU:C:2025:591), invitandolo a comunicare se, alla luce di tale sentenza, intendesse mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. 2 Con deposito e-Curia dell’11 settembre 2025, il giudice del rinvio ha informato la Corte che non intendeva mantenere le sue domande di pronuncia pregiudiziale. 3 Date tali circostanze, in applicazione dell’articolo 100 del regolamento di procedura della Corte, occorre disporre la cancellazione di tali cause dal ruolo della Corte. 4 Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: Le cause riunite C‑388/24 e C‑389/24 sono cancellate dal ruolo della Corte. Lussemburgo, 30 settembre 2025
* Lingua processuale: l’italiano. 1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. | ||||||