Litigios n. C-181/25 de 25/03/2026
Órgano jurisdiccional : Tribunal de Justicia
Procedimiento : Petición de decisión prejudicial
Estado del asunto : Concluido
Resultado : Improcedente

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

25 marzo 2026 (*)

 

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta »

Nella causa C‑181/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2025, nel procedimento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

contro

Assessorato Regionale della Salute,

nei confronti di:

Sanicam Palermo SpA,

AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato per la Regione Sicilia, già Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Sicilia,

Centro Medico Mantia Srl,

Centro Educazione Psicomotoria Srl,

Emoteam Laboratorio Analisi Soc. Cons. arl,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da R. Garozzo, C. Giardina e G. Spadaro, avvocati;

–        per l’AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato per la Regione Sicilia, da G. Mazzarella e L. Torchia, avvocati;

–        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da G. Aiello e G. Santini, avvocati dello Stato;

–        per la Commissione europea, da M. Martínez Navarro, B. Stromsky e P. Tomassi, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), degli articoli 106 e 116 e dell’articolo 117, paragrafo 1, TFUE nonché della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM; Italia) e l’Assessorato Regionale della Salute (Italia) vertente sulla legittimità di diversi decreti adottati da tale assessorato regionale ai fini della definizione, per il periodo compreso tra il 2020 e il 2023, dei criteri di assegnazione delle risorse pubbliche per prestazioni specialistiche sanitarie da privato accreditato e convenzionato.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento di procedura della Corte

3        L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone che:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

 Direttiva 2006/123

4        L’articolo 2 della direttiva 2006/123, intitolato «Campo di applicazione», dispone, al paragrafo 2, lettera f), quanto segue:

«La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

(…)

f)      i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata».

5        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al punto 1, dispone che:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 [CE] [(divenuto articolo 57 TFUE)] fornita normalmente dietro retribuzione».

 Diritto italiano

 Decreto legislativo n. 502/1992

6        Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (supplemento ordinario alla GURI n. 305, del 30 dicembre 1992), adottato in virtù dell’articolo 1 della legge del 23 ottobre 1992, n. 421 – Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (supplemento ordinario alla GURI n. 257, del 31 ottobre 1992) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 502/1992»), ha condotto ad una riorganizzazione delle attività sanitarie in Italia. A tale titolo, l’organizzazione delle attività a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Italia) è stata affidata alle singole regioni nei loro rispettivi territori.

7        Ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto legislativo n. 502/1992, le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza e stipulano in tale contesto accordi contrattuali. Tali accordi contrattuali sono stipulati con diverse strutture, vale a dire presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché soggetti accreditati. Le regioni possono anche ricorrere a strutture private, con le quali esse stipulano accordi contrattuali ad hoc che disciplinano le prestazioni da erogare e il modo in cui tali prestazioni sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

8        In forza degli articoli da 8-ter a 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, i soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono, in sostanza, assoggettati ad una procedura che si svolge in tre fasi, le quali consistono, rispettivamente, nel rilascio di un’autorizzazione, in un accreditamento istituzionale e nella stipulazione di un accordo contrattuale.

 Decreti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute

9        L’Assessorato Regionale della Salute ha adottato diversi decreti, con cui ha assegnato dotazioni finanziarie alle strutture sanitarie con le quali aveva stipulato accordi contrattuali. A tale titolo, esso ha in particolare adottato:

–        il decreto del 9 maggio 2022, n. 366 – Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 (supplemento ordinario alla GURS n. 21, del 13 maggio 2022) [modificato con decreto del 27 maggio 2022, n. 409 – Rettifica del D.A. n. 366/2022 «Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023» (GURS n. 27, del 10 giugno 2022)];

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 428 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Branche a visita» (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022);

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 429 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Laboratori di analisi» (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022) [modificato con decreto del 19 agosto 2022, n. 742 – Rettifica al D.A. n. 429 del 6 giugno 2022 «Determinazione aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 – Laboratori di analisi» (GURS n. 40, del 26 agosto 2022)];

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 430 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Radioterapia e nefrologia», (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022), e

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 431 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Odontostomatologia» (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022).

10      In sostanza, sono state assegnate le seguenti dotazioni finanziarie:

–        per l’anno 2020, una dotazione, per ciascuna struttura interessata, di un budget individuale identico a quello assegnato per l’anno 2019, integrato da un bonus una tantum;

–        per l’anno 2021, una dotazione, per ciascuna struttura interessata, di un budget individuale coincidente con il valore delle prestazioni effettivamente erogate;

–        per gli anni 2022 e 2023, una dotazione, per ciascuna struttura interessata, di un budget individuale calcolato, per metà, sulla base del criterio detto della «spesa storica» e, per metà, sulla base di un altro parametro, uguale per tutte le strutture. Tale parametro è determinato dividendo l’importo assegnato nel 2019 a ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (Italia) per il numero delle strutture accreditate ivi operanti, applicando inoltre una banda massima di oscillazione. Tale banda di oscillazione garantisce che il budget effettivamente assegnato a ciascuna struttura non diminuisca di oltre il 15% né aumenti di oltre il 50% rispetto al minor valore tra il budget 2019 e la produzione 2019. Quanto al criterio della spesa storica, esso corrisponde all’assegnazione a ciascuna struttura interessata di un budget identico a quello ottenuto nel corso dell’esercizio precedente o aumentato o ridotto in egual misura.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Con sentenza del 22 dicembre 2020 (in prosieguo: la «sentenza del 22 dicembre 2020»), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia) ha annullato il decreto del 9 novembre 2018, n. 2087 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – biennio 2018-2019 (supplemento ordinario alla GURS n. 51, del 30 novembre 2018; in prosieguo: il «decreto n. 2087/2018»), a seguito di un ricorso proposto dall’AGCM. In applicazione del decreto n. 2087/2018, le risorse pubbliche per l’assistenza specialistica sanitaria erogata in Sicilia da privato erano interamente assegnate in base al criterio della spesa storica per l’anno 2018 e, nella misura del 95%, in base al medesimo criterio per l’anno 2019.

12      Con sentenza del 10 novembre 2021, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), giudice del rinvio, ha riformato parzialmente la suddetta sentenza. Esso ha dichiarato, in particolare, che l’annullamento del decreto n. 2087/2018 da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia non produceva effetti retroattivi.

13      Ai fini dell’esecuzione della sentenza del 22 dicembre 2020, l’Assessorato Regionale della Salute ha adottato i decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza, al fine di assegnare dotazioni finanziarie alle strutture sanitarie della Regione Sicilia.

14      L’AGCM ha tuttavia ritenuto che, per i periodi biennali 2020-2021 e 2021-2022, al momento dell’assegnazione delle risorse destinate alla spesa sanitaria da privato, l’Assessorato Regionale della Salute non avesse rispettato i termini della sentenza del 22 dicembre 2020. A suo avviso, il criterio della spesa storica non è stato abbandonato e né i criteri di concorrenza effettiva né quelli di parità tra gli operatori sono stati applicati. Pertanto, l’AGCM ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, a norma del Codice del processo amministrativo, un ricorso per l’ottemperanza di tale sentenza.

15      Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha respinto tale ricorso per l’ottemperanza. In particolare, esso ha respinto la domanda di annullamento dei decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza. Esso ha ritenuto che l’Assessorato Regionale della Salute si fosse adeguato alle indicazioni contenute nella sentenza del 22 dicembre 2020 e che seguisse una «percorso di graduale superamento» del criterio della spesa storica.

16      Il 14 novembre 2023 l’AGCM ha adito il giudice del rinvio con un atto di appello volto alla riforma della sentenza del 17 luglio 2023, menzionata al precedente punto. Essa chiede che sia accertata la mancata attuazione della sentenza del 22 dicembre 2020 e la nullità dei decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza.

17      L’AGCM sostiene che tali decreti sono illegittimi, principalmente perché non comportano il superamento del criterio della spesa storica. In particolare, essa afferma che, per gli anni 2020-2021, lo status quo è mantenuto. Per contro, per gli anni 2022-2023, il meccanismo di assegnazione delle risorse per metà continua a poggiarsi sul criterio della spesa storica e, per l’altra metà, non va a beneficio né di dati qualitativi né di altri parametri idonei a incentivare gli investimenti e l’attenzione alla qualità. Ebbene, prevedendo un parametro uguale per tutte le strutture, il principio di tutela della concorrenza e del mercato non sarebbe rispettato.

18      Il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze dell’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123. In particolare, esso chiede quali sarebbero le conseguenze di una piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell’accesso dei soggetti privati accreditati all’erogazione di servizi sanitari. Esso ritiene necessario verificare se, eventualmente, le norme e i principi dell’Unione europea, quali derivanti dai Trattati UE e FUE, posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino agli orientamenti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute al momento dell’adozione di detti decreti.

19      In tale contesto, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se l’esclusione dall’ambito applicativo della direttiva [2006/123] per i “servizi sanitari” abbia o meno ricadute sulla piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell’accesso dei soggetti privati accreditati alla sottoscrizione dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502[/1992], e ciò in attuazione delle previsioni dell’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE;

2)      in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se il criterio della cosiddetta spesa storica utilizzato per assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502[/1992], ove applicato in via esclusiva o prevalente o comunque preponderante dall’Amministrazione regionale, si ponga in contrasto con l’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e con gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE;

3)      se le previsioni dell’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE e, più in generale, i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino a disposizioni regionali che, per l’accesso al mercato delle prestazioni sanitarie erogate a carico della finanza pubblica da soggetti privati accreditati, e pertanto per il primo contratto, prevedano un budget di ingresso fisso, predeterminato dall’Amministrazione regionale e indipendente da valutazioni in ordine alla efficienza e capacità del soggetto erogatore, alle specifiche esigenze degli assistiti da soddisfare, alla dislocazione sul territorio dei servizi, alle unità di personale e alla dotazione tecnologica a disposizione dell’erogatore;

4)      in caso si ritenga, rispondendo al quesito sub 3), che la previsione di un budget di ingresso fisso sia compatibile con le disposizioni dell’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE e, più in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, se tale compatibilità dipenda dal valore del budget di ingresso predeterminato dall’Amministrazione regionale, considerato in termini assoluti ovvero in relazione al valore dei budget attribuiti agli altri soggetti privati accreditati già contrattualizzati e operanti nel medesimo settore o branca specialistica».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

20      Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

21      Tale disposizione va applicata nella presente causa.

22      Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).

23      Dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento a tale procedimento, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale. Esso deve altresì fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, in particolare, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza citata].

24      A tal proposito, si deve sottolineare inoltre che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di esercitare il diritto ad essi conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza citata).

25      Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza citata). Essi sono, inoltre, richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).

26      Simili requisiti valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v. sentenza dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 32 e giurisprudenza citata).

27      Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa manifestamente i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

28      In primo luogo, occorre constatare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non individua con precisione sufficiente le disposizioni delle misure nazionali che esso ritiene possano essere incompatibili con il diritto dell’Unione. Gli orientamenti derivanti dai decreti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute a seguito della sentenza del 22 dicembre 2020, vale a dire i decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza, sono tutt’al più menzionati in termini molto generici. In particolare, la questione del mantenimento, in tali decreti, del criterio della spesa storica emerge tutt’al più dalla sintesi delle censure dell’AGCM nel procedimento principale, al punto 1.11 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

29      Così facendo, la domanda di pronuncia pregiudiziale viola il disposto del punto 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, secondo cui «il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale» (v., in tal senso, ordinanza del 2 maggio 2022, Správa železnic, C‑221/21 e C‑222/21, EU:C:2022:342, punti 33 e seguenti). Una siffatta violazione incide in particolare sulla terza questione che riguarda esplicitamente «disposizioni regionali» e, di conseguenza, i decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza.

30      In secondo luogo, le questioni sollevate vertono, in sostanza e in termini molto generici, sulla compatibilità delle misure nazionali di cui si tratta con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 106, 116 e l’articolo 117, paragrafo 1, TFUE, così come, in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato.

31      Ebbene, sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, si deve osservare che tale disposizione si limita ad enunciare gli obiettivi dell’Unione, esplicitati da altre disposizioni dei Trattati. La domanda di pronuncia pregiudiziale non spiega in quale misura detta disposizione sarebbe pertinente ai fini dell’esame delle questioni sollevate [v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia), C‑304/21, EU:C:2022:897, punto 34].

32      Sotto un secondo profilo, gli articoli 116 e 117 TFUE disciplinano la procedura da seguire, segnatamente dalla Commissione europea, in caso di squilibri risultanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri e, in particolare, le loro disposizioni fiscali. Il giudice del rinvio non spiega in quale misura siffatte disposizioni, di ordine procedurale, sarebbero pertinenti ai fini dell’esame delle questioni sollevate.

33      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, occorre rilevare che quest’ultimo stabilisce che l’Unione ha competenza esclusiva nella definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno e che le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione in tale settore sono disciplinate dalle disposizioni che figurano nella parte terza, titolo VII, capo 1, del Trattato FUE (sentenza del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio, C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240, punto 24). Ebbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene riferimenti a nessuna di tali disposizioni e non fornisce elementi dettagliati, di fatto e di diritto, che consentano di determinare le condizioni alle quali normative come quelle di cui si tratta nel procedimento principale potrebbero rientrare in tali disposizioni.

34      Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 106 TFUE, il paragrafo 1 di quest’ultimo vieta l’adozione o il mantenimento, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, di misure contrarie ai Trattati, in particolare alle regole di concorrenza. Tuttavia, l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE non ha portata autonoma e opera tramite rinvio ad altri articoli del Trattato FUE per quanto riguarda l’obbligo degli Stati membri di rispettare le regole di concorrenza previste da tale Trattato (sentenza del 27 marzo 2019, Pawlak, C‑545/17, EU:C:2019:260, punto 44).

35      Ebbene, il giudice del rinvio non fornisce elementi di fatto e di diritto che consentano di determinare le condizioni alle quali normative come quelle di cui si tratta nel procedimento principale potrebbero rientrare negli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Allo stesso modo, sebbene l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE possa anche rinviare alle norme in materia di aiuti di Stato, la questione della qualificazione come «aiuti di Stato illegali» delle misure nazionali di cui si tratta non è stata sollevata nell’ambito del procedimento principale.

36      Sotto un quinto profilo, per quanto riguarda il riferimento ai principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, esso è effettuato in via molto generica nell’ambito della terza e quarta questione, senza che si faccia rinvio a disposizioni specifiche delle misure nazionali di cui si tratta.

37      Pertanto, il giudice del rinvio non spiega con un sufficiente livello di chiarezza e di precisione il collegamento che esisterebbe tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile nel procedimento principale. In tali circostanze, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alle questioni sollevate sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di emettere la sua decisione.

38      Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale è, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, manifestamente irricevibile.

39      Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di statuire (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e giurisprudenza citata).

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2025, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 25 marzo 2026

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

F. Schalin


*      Lingua processuale: l’italiano.

 

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

25 marzo 2026 (*)

 

« Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito dell’indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta »

Nella causa C‑181/25,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2025, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2025, nel procedimento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

contro

Assessorato Regionale della Salute,

nei confronti di:

Sanicam Palermo SpA,

AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato per la Regione Sicilia, già Associazione Italiana Ospedalità Privata per la Regione Sicilia,

Centro Medico Mantia Srl,

Centro Educazione Psicomotoria Srl,

Emoteam Laboratorio Analisi Soc. Cons. arl,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Schalin (relatore), presidente di sezione, M. Gavalec e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), da R. Garozzo, C. Giardina e G. Spadaro, avvocati;

–        per l’AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato per la Regione Sicilia, da G. Mazzarella e L. Torchia, avvocati;

–        per il governo italiano, da S. Fiorentino, in qualità di agente, assistito da G. Aiello e G. Santini, avvocati dello Stato;

–        per la Commissione europea, da M. Martínez Navarro, B. Stromsky e P. Tomassi, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), degli articoli 106 e 116 e dell’articolo 117, paragrafo 1, TFUE nonché della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM; Italia) e l’Assessorato Regionale della Salute (Italia) vertente sulla legittimità di diversi decreti adottati da tale assessorato regionale ai fini della definizione, per il periodo compreso tra il 2020 e il 2023, dei criteri di assegnazione delle risorse pubbliche per prestazioni specialistiche sanitarie da privato accreditato e convenzionato.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento di procedura della Corte

3        L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte dispone che:

«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

 Direttiva 2006/123

4        L’articolo 2 della direttiva 2006/123, intitolato «Campo di applicazione», dispone, al paragrafo 2, lettera f), quanto segue:

«La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

(…)

f)      i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata».

5        L’articolo 4 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», al punto 1, dispone che:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 [CE] [(divenuto articolo 57 TFUE)] fornita normalmente dietro retribuzione».

 Diritto italiano

 Decreto legislativo n. 502/1992

6        Il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (supplemento ordinario alla GURI n. 305, del 30 dicembre 1992), adottato in virtù dell’articolo 1 della legge del 23 ottobre 1992, n. 421 – Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale (supplemento ordinario alla GURI n. 257, del 31 ottobre 1992) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 502/1992»), ha condotto ad una riorganizzazione delle attività sanitarie in Italia. A tale titolo, l’organizzazione delle attività a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Italia) è stata affidata alle singole regioni nei loro rispettivi territori.

7        Ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto legislativo n. 502/1992, le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza e stipulano in tale contesto accordi contrattuali. Tali accordi contrattuali sono stipulati con diverse strutture, vale a dire presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché soggetti accreditati. Le regioni possono anche ricorrere a strutture private, con le quali esse stipulano accordi contrattuali ad hoc che disciplinano le prestazioni da erogare e il modo in cui tali prestazioni sono rimborsate dal Servizio sanitario nazionale.

8        In forza degli articoli da 8-ter a 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, i soggetti che intendono erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono, in sostanza, assoggettati ad una procedura che si svolge in tre fasi, le quali consistono, rispettivamente, nel rilascio di un’autorizzazione, in un accreditamento istituzionale e nella stipulazione di un accordo contrattuale.

 Decreti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute

9        L’Assessorato Regionale della Salute ha adottato diversi decreti, con cui ha assegnato dotazioni finanziarie alle strutture sanitarie con le quali aveva stipulato accordi contrattuali. A tale titolo, esso ha in particolare adottato:

–        il decreto del 9 maggio 2022, n. 366 – Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 (supplemento ordinario alla GURS n. 21, del 13 maggio 2022) [modificato con decreto del 27 maggio 2022, n. 409 – Rettifica del D.A. n. 366/2022 «Determinazione degli aggregati regionali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023» (GURS n. 27, del 10 giugno 2022)];

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 428 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Branche a visita» (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022);

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 429 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Laboratori di analisi» (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022) [modificato con decreto del 19 agosto 2022, n. 742 – Rettifica al D.A. n. 429 del 6 giugno 2022 «Determinazione aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 – Laboratori di analisi» (GURS n. 40, del 26 agosto 2022)];

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 430 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Radioterapia e nefrologia», (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022), e

–        il decreto del 6 giugno 2022, n. 431 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anni 2020-2023 «Odontostomatologia» (supplemento ordinario alla GURS n. 28, del 17 giugno 2022).

10      In sostanza, sono state assegnate le seguenti dotazioni finanziarie:

–        per l’anno 2020, una dotazione, per ciascuna struttura interessata, di un budget individuale identico a quello assegnato per l’anno 2019, integrato da un bonus una tantum;

–        per l’anno 2021, una dotazione, per ciascuna struttura interessata, di un budget individuale coincidente con il valore delle prestazioni effettivamente erogate;

–        per gli anni 2022 e 2023, una dotazione, per ciascuna struttura interessata, di un budget individuale calcolato, per metà, sulla base del criterio detto della «spesa storica» e, per metà, sulla base di un altro parametro, uguale per tutte le strutture. Tale parametro è determinato dividendo l’importo assegnato nel 2019 a ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale (Italia) per il numero delle strutture accreditate ivi operanti, applicando inoltre una banda massima di oscillazione. Tale banda di oscillazione garantisce che il budget effettivamente assegnato a ciascuna struttura non diminuisca di oltre il 15% né aumenti di oltre il 50% rispetto al minor valore tra il budget 2019 e la produzione 2019. Quanto al criterio della spesa storica, esso corrisponde all’assegnazione a ciascuna struttura interessata di un budget identico a quello ottenuto nel corso dell’esercizio precedente o aumentato o ridotto in egual misura.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      Con sentenza del 22 dicembre 2020 (in prosieguo: la «sentenza del 22 dicembre 2020»), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia) ha annullato il decreto del 9 novembre 2018, n. 2087 – Determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato – biennio 2018-2019 (supplemento ordinario alla GURS n. 51, del 30 novembre 2018; in prosieguo: il «decreto n. 2087/2018»), a seguito di un ricorso proposto dall’AGCM. In applicazione del decreto n. 2087/2018, le risorse pubbliche per l’assistenza specialistica sanitaria erogata in Sicilia da privato erano interamente assegnate in base al criterio della spesa storica per l’anno 2018 e, nella misura del 95%, in base al medesimo criterio per l’anno 2019.

12      Con sentenza del 10 novembre 2021, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), giudice del rinvio, ha riformato parzialmente la suddetta sentenza. Esso ha dichiarato, in particolare, che l’annullamento del decreto n. 2087/2018 da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia non produceva effetti retroattivi.

13      Ai fini dell’esecuzione della sentenza del 22 dicembre 2020, l’Assessorato Regionale della Salute ha adottato i decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza, al fine di assegnare dotazioni finanziarie alle strutture sanitarie della Regione Sicilia.

14      L’AGCM ha tuttavia ritenuto che, per i periodi biennali 2020-2021 e 2021-2022, al momento dell’assegnazione delle risorse destinate alla spesa sanitaria da privato, l’Assessorato Regionale della Salute non avesse rispettato i termini della sentenza del 22 dicembre 2020. A suo avviso, il criterio della spesa storica non è stato abbandonato e né i criteri di concorrenza effettiva né quelli di parità tra gli operatori sono stati applicati. Pertanto, l’AGCM ha proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, a norma del Codice del processo amministrativo, un ricorso per l’ottemperanza di tale sentenza.

15      Con sentenza del 17 luglio 2023 il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha respinto tale ricorso per l’ottemperanza. In particolare, esso ha respinto la domanda di annullamento dei decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza. Esso ha ritenuto che l’Assessorato Regionale della Salute si fosse adeguato alle indicazioni contenute nella sentenza del 22 dicembre 2020 e che seguisse una «percorso di graduale superamento» del criterio della spesa storica.

16      Il 14 novembre 2023 l’AGCM ha adito il giudice del rinvio con un atto di appello volto alla riforma della sentenza del 17 luglio 2023, menzionata al precedente punto. Essa chiede che sia accertata la mancata attuazione della sentenza del 22 dicembre 2020 e la nullità dei decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza.

17      L’AGCM sostiene che tali decreti sono illegittimi, principalmente perché non comportano il superamento del criterio della spesa storica. In particolare, essa afferma che, per gli anni 2020-2021, lo status quo è mantenuto. Per contro, per gli anni 2022-2023, il meccanismo di assegnazione delle risorse per metà continua a poggiarsi sul criterio della spesa storica e, per l’altra metà, non va a beneficio né di dati qualitativi né di altri parametri idonei a incentivare gli investimenti e l’attenzione alla qualità. Ebbene, prevedendo un parametro uguale per tutte le strutture, il principio di tutela della concorrenza e del mercato non sarebbe rispettato.

18      Il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze dell’esclusione dei servizi sanitari dall’ambito di applicazione della direttiva 2006/123. In particolare, esso chiede quali sarebbero le conseguenze di una piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell’accesso dei soggetti privati accreditati all’erogazione di servizi sanitari. Esso ritiene necessario verificare se, eventualmente, le norme e i principi dell’Unione europea, quali derivanti dai Trattati UE e FUE, posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino agli orientamenti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute al momento dell’adozione di detti decreti.

19      In tale contesto, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      se l’esclusione dall’ambito applicativo della direttiva [2006/123] per i “servizi sanitari” abbia o meno ricadute sulla piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore dell’accesso dei soggetti privati accreditati alla sottoscrizione dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502[/1992], e ciò in attuazione delle previsioni dell’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE;

2)      in caso di risposta negativa al quesito sub 1), se il criterio della cosiddetta spesa storica utilizzato per assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502[/1992], ove applicato in via esclusiva o prevalente o comunque preponderante dall’Amministrazione regionale, si ponga in contrasto con l’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e con gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE;

3)      se le previsioni dell’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE e, più in generale, i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino a disposizioni regionali che, per l’accesso al mercato delle prestazioni sanitarie erogate a carico della finanza pubblica da soggetti privati accreditati, e pertanto per il primo contratto, prevedano un budget di ingresso fisso, predeterminato dall’Amministrazione regionale e indipendente da valutazioni in ordine alla efficienza e capacità del soggetto erogatore, alle specifiche esigenze degli assistiti da soddisfare, alla dislocazione sul territorio dei servizi, alle unità di personale e alla dotazione tecnologica a disposizione dell’erogatore;

4)      in caso si ritenga, rispondendo al quesito sub 3), che la previsione di un budget di ingresso fisso sia compatibile con le disposizioni dell’articolo 3, [paragrafo] 3, TUE e degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 106, 116, 117, paragrafo 1, TFUE e, più in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, se tale compatibilità dipenda dal valore del budget di ingresso predeterminato dall’Amministrazione regionale, considerato in termini assoluti ovvero in relazione al valore dei budget attribuiti agli altri soggetti privati accreditati già contrattualizzati e operanti nel medesimo settore o branca specialistica».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

20      Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

21      Tale disposizione va applicata nella presente causa.

22      Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny, C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44 e giurisprudenza citata).

23      Dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento a tale procedimento, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella decisione di rinvio stessa, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale. Esso deve altresì fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [v., in tal senso, in particolare, sentenza del 4 giugno 2020, C.F. (Verifica fiscale), C‑430/19, EU:C:2020:429, punto 23 e giurisprudenza citata].

24      A tal proposito, si deve sottolineare inoltre che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall’altro, ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di esercitare il diritto ad essi conferito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea di presentare osservazioni. Spetta alla Corte provvedere affinché tale diritto sia garantito, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate alle parti interessate (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, punto 134 e giurisprudenza citata).

25      Tali requisiti cumulativi relativi al contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente (ordinanza del 3 luglio 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, punto 21, e sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 20 e giurisprudenza citata). Essi sono, inoltre, richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU C, C/2024/6008).

26      Simili requisiti valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (v. sentenza dell’11 marzo 2010, Attanasio Group, C‑384/08, EU:C:2010:133, punto 32 e giurisprudenza citata).

27      Nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa manifestamente i requisiti dell’articolo 94 del regolamento di procedura.

28      In primo luogo, occorre constatare che, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio non individua con precisione sufficiente le disposizioni delle misure nazionali che esso ritiene possano essere incompatibili con il diritto dell’Unione. Gli orientamenti derivanti dai decreti adottati dall’Assessorato Regionale della Salute a seguito della sentenza del 22 dicembre 2020, vale a dire i decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza, sono tutt’al più menzionati in termini molto generici. In particolare, la questione del mantenimento, in tali decreti, del criterio della spesa storica emerge tutt’al più dalla sintesi delle censure dell’AGCM nel procedimento principale, al punto 1.11 della domanda di pronuncia pregiudiziale.

29      Così facendo, la domanda di pronuncia pregiudiziale viola il disposto del punto 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, secondo cui «il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale» (v., in tal senso, ordinanza del 2 maggio 2022, Správa železnic, C‑221/21 e C‑222/21, EU:C:2022:342, punti 33 e seguenti). Una siffatta violazione incide in particolare sulla terza questione che riguarda esplicitamente «disposizioni regionali» e, di conseguenza, i decreti menzionati al punto 9 della presente ordinanza.

30      In secondo luogo, le questioni sollevate vertono, in sostanza e in termini molto generici, sulla compatibilità delle misure nazionali di cui si tratta con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE nonché con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 106, 116 e l’articolo 117, paragrafo 1, TFUE, così come, in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato.

31      Ebbene, sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 3, TUE, si deve osservare che tale disposizione si limita ad enunciare gli obiettivi dell’Unione, esplicitati da altre disposizioni dei Trattati. La domanda di pronuncia pregiudiziale non spiega in quale misura detta disposizione sarebbe pertinente ai fini dell’esame delle questioni sollevate [v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2022, Ministero dell’Interno (Limite d’età per l’assunzione dei commissari di polizia), C‑304/21, EU:C:2022:897, punto 34].

32      Sotto un secondo profilo, gli articoli 116 e 117 TFUE disciplinano la procedura da seguire, segnatamente dalla Commissione europea, in caso di squilibri risultanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri e, in particolare, le loro disposizioni fiscali. Il giudice del rinvio non spiega in quale misura siffatte disposizioni, di ordine procedurale, sarebbero pertinenti ai fini dell’esame delle questioni sollevate.

33      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, occorre rilevare che quest’ultimo stabilisce che l’Unione ha competenza esclusiva nella definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno e che le modalità d’esercizio delle competenze dell’Unione in tale settore sono disciplinate dalle disposizioni che figurano nella parte terza, titolo VII, capo 1, del Trattato FUE (sentenza del 16 aprile 2013, Spagna e Italia/Consiglio, C‑274/11 e C‑295/11, EU:C:2013:240, punto 24). Ebbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene riferimenti a nessuna di tali disposizioni e non fornisce elementi dettagliati, di fatto e di diritto, che consentano di determinare le condizioni alle quali normative come quelle di cui si tratta nel procedimento principale potrebbero rientrare in tali disposizioni.

34      Sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il riferimento all’articolo 106 TFUE, il paragrafo 1 di quest’ultimo vieta l’adozione o il mantenimento, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, di misure contrarie ai Trattati, in particolare alle regole di concorrenza. Tuttavia, l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE non ha portata autonoma e opera tramite rinvio ad altri articoli del Trattato FUE per quanto riguarda l’obbligo degli Stati membri di rispettare le regole di concorrenza previste da tale Trattato (sentenza del 27 marzo 2019, Pawlak, C‑545/17, EU:C:2019:260, punto 44).

35      Ebbene, il giudice del rinvio non fornisce elementi di fatto e di diritto che consentano di determinare le condizioni alle quali normative come quelle di cui si tratta nel procedimento principale potrebbero rientrare negli articoli 101 e 102 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Allo stesso modo, sebbene l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE possa anche rinviare alle norme in materia di aiuti di Stato, la questione della qualificazione come «aiuti di Stato illegali» delle misure nazionali di cui si tratta non è stata sollevata nell’ambito del procedimento principale.

36      Sotto un quinto profilo, per quanto riguarda il riferimento ai principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, esso è effettuato in via molto generica nell’ambito della terza e quarta questione, senza che si faccia rinvio a disposizioni specifiche delle misure nazionali di cui si tratta.

37      Pertanto, il giudice del rinvio non spiega con un sufficiente livello di chiarezza e di precisione il collegamento che esisterebbe tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile nel procedimento principale. In tali circostanze, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alle questioni sollevate sia necessaria per consentire al giudice del rinvio di emettere la sua decisione.

38      Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, la domanda di pronuncia pregiudiziale è, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, manifestamente irricevibile.

39      Occorre tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di statuire (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, punto 41 e giurisprudenza citata).

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 27 febbraio 2025, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 25 marzo 2026

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

F. Schalin


*      Lingua processuale: l’italiano.

Litigios n. C-181/25 de 25/03/2026