Sintesi n. C-10/25 del 23/12/2024
Organo giudicante: Corte di giustizia
Procedura: Rinvio pregiudiziale
Stato della causa: Pendente
Esito: Pendente

RINVIO PREGIUDIZIALE DEL TAR LAZIO DEL 23.12.2024

QUESTIONE PREGIUDIZIALE 

 

Se l’art. 13 della Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,in combinato disposto con l’art. 8 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio eurounitario di proporzionalità ostano all’introduzione, da parte del legislatore di uno Stato membro, di un criterio di commisurazione dei “Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare trutture” correlato alla percezione di un determinato gettito fiscale complessivo e, dunque,ad obiettivi generali di finanza pubblica, mediante prelievo dagli operatori,indipendentemente dalla finalità di soddisfare l’interesse al buon funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e alla tutela degli utenti, e se tale disposizione debba essere disapplicata dal giudice nazionale

 

RINVIO PREGIUDIZIALE DEL TAR LAZIO DEL 23.12.2024

QUESTIONE PREGIUDIZIALE 

 

Se l’art. 13 della Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,in combinato disposto con l’art. 8 della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo edel Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, nonché il principio eurounitario di proporzionalità ostano all’introduzione, da parte del legislatore di uno Stato membro, di un criterio di commisurazione dei “Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare trutture” correlato alla percezione di un determinato gettito fiscale complessivo e, dunque,ad obiettivi generali di finanza pubblica, mediante prelievo dagli operatori,indipendentemente dalla finalità di soddisfare l’interesse al buon funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e alla tutela degli utenti, e se tale disposizione debba essere disapplicata dal giudice nazionale

Provvedimento in causa n. C-10/25 del 23/12/2024