
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
18 marzo 2026 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Gattinoni – Assenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 »
Nella causa T‑377/25,
Effeemme Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da I. Prado e B. Zamboni, avvocati,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Phoenix 1946 Srl, con sede in Roma, rappresentata da L. Goglia, avvocato,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da I. Gâlea, presidente, M.J. Costeira e B. Ricziová (relatrice), giudici,
cancelliere: V. Di Bucci
vista la fase scritta del procedimento,
visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Effeemme Srl in liquidazione, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 marzo 2025 (procedimento R 1909/2024-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2 La ricorrente è titolare del marchio dell’Unione europea figurativo registrato il 17 settembre 2004 con il numero 2742948 e riprodotto di seguito:
3 I prodotti designati da tale marchio dell’Unione europea rientravano, dopo la chiusura del procedimento di decadenza n. C‑30061, nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
– classe 18: «Articoli in cuoio, pelle e loro imitazioni, ovvero borse, borsette, sacche, borse da viaggio, zaini, beauty-cases, bauli, valigie, porta monete, porta documenti, porta chiavi in cuoio od in pelle»;
– classe 25: «Articoli di abbigliamento per donna, vestiti, vestiti ed abiti da sera e da cerimonia, gonne, pantaloni, pantaloncini, giacche e giacconi, soprabiti, camicie, T-shirts, maglie, magliette, pullover, felpe, cinture, scarpe da sera e da cerimonia; tutti i summenzionati prodotti solo per donna; scarpe da giorno».
4 Il 14 maggio 2022 l’interveniente, Phoenix 1946 Srl, ha presentato all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti indicati al precedente punto 3.
5 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di decadenza era quello di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
6 Con decisione del 5 agosto 2024, la divisione di annullamento ha considerato che la ricorrente non aveva dimostrato l’estensione dell’uso del marchio contestato nel periodo rilevante, compreso tra il 14 maggio 2017 e il 13 maggio 2022, e ha dichiarato la decadenza di tale marchio per tutti i prodotti che esso designava.
7 Il 30 settembre 2024 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente con la motivazione che quest’ultima non aveva fornito la prova dell’uso effettivo del marchio contestato nel corso del periodo rilevante e ha confermato la decisione della divisione di annullamento.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese.
10 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza orale.
11 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
12 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 18 del medesimo regolamento. A suo avviso, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso per l’assenza di prove sufficienti per dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato nel periodo rilevante, mentre i documenti da essa forniti dimostravano in modo giuridicamente sufficientemente il luogo, il tempo, l’estensione e la natura di tale uso.
13 A tal riguardo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver considerato irrilevanti, in particolare, accordi di licenza, cataloghi, fatture e articoli di stampa che essa aveva presentato per dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato nel periodo rilevante e di aver escluso le prove dell’uso del marchio che non erano datate in tale periodo. In tale contesto, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di essersi basata su una valutazione individuale dei documenti prodotti, mentre una lettura combinata di tutti gli elementi di prova avrebbe consentito di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato.
14 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
Osservazioni preliminari
15 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non sussistono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2017/1001, se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. L’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare.
16 In forza dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), applicabile ai procedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, le prove dell’uso di un marchio devono riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio di cui trattasi per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001.
17 I requisiti delle prove dell’uso di un marchio riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso che è stato fatto di tale marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato sono cumulativi, di modo che, qualora manchi uno di tali criteri, l’uso effettivo del marchio di cui trattasi non può essere considerato dimostrato [v. sentenza dell’8 marzo 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympatatiy Inside), T‑372/21, non pubblicata, EU:T:2023:111, punto 55 e giurisprudenza citata].
18 Secondo costante giurisprudenza, un marchio forma oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi a carattere simbolico, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v. sentenza del 31 gennaio 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, punto 83 e giurisprudenza citata).
19 L’uso effettivo del marchio presuppone un’utilizzazione di quest’ultimo sul mercato dei prodotti o dei servizi tutelati, e non solamente in seno all’impresa interessata. L’uso del marchio deve concernere prodotti o servizi già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, KTM Fahrrad/EUIPO – KTM (R2R), T‑353/21, non pubblicata, EU:T:2022:527, punto 29 e giurisprudenza citata].
20 Per quanto riguarda l’estensione o la portata dell’uso che è stato fatto del marchio contestato, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio contestato non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato (v. sentenza del 7 settembre 2022, R2R, T‑353/21, non pubblicata, EU:T:2022:527, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata).
21 L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente di tale marchio sul mercato interessato. Pertanto, occorre procedere a una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e che implichi una certa interdipendenza dei fattori considerati [sentenza dell’8 luglio 2020, Euroapotetta/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320, punto 35].
22 Nell’ambito della valutazione delle prove dell’uso effettivo di un marchio, non si tratta di analizzare ogni prova in modo isolato, ma congiuntamente, al fine d’identificarne il senso più probabile e più coerente. Così, anche se il valore probatorio di un elemento di prova è limitato, nella misura in cui, considerato singolarmente, non dimostra con certezza se e in che modo i prodotti o i servizi riguardati sono stati immessi sul mercato, e anche se tale elemento non è pertanto decisivo di per sé, può tuttavia essere preso in considerazione nella valutazione complessiva dell’uso effettivo del marchio di cui trattasi. Ciò avviene, ad esempio, quando tale elemento si aggiunge ad altri elementi di prova [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 51 e giurisprudenza citata].
23 Occorre altresì ricordare che l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non richiede un uso continuato e ininterrotto del marchio contestato durante il periodo rilevante, ma unicamente un uso effettivo nel corso di quest’ultimo, cosicché è sufficiente che un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo per una parte di tale periodo per evitare la decadenza (v. sentenza del 4 dicembre 2024, Haddad/EUIPO – Celebi (CELEBRITI), T‑538/23, non pubblicata, EU:T:2024:877, punto 34 e giurisprudenza citata).
24 È alla luce dell’insieme dei principi summenzionati che occorre valutare se, nel caso di specie, gli argomenti della ricorrente siano idonei a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i documenti prodotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare l’uso effettivo, e non solo simbolico, del marchio contestato nel corso del periodo rilevante. Conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti 16 e 17, solo il criterio dell’estensione dell’uso è sottoposto alla valutazione del Tribunale nell’ambito della presente controversia.
25 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 18 e 25 della decisione impugnata, che, poiché il marchio contestato è stato registrato il 17 settembre 2004 e la domanda di decadenza è stata depositata il 14 maggio 2022, il periodo rilevante nel corso del quale la ricorrente doveva provare l’uso effettivo del marchio contestato si estendeva dal 14 maggio 2017 al 13 maggio 2022, il che non è contestato dalla ricorrente.
26 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso si era basata su una valutazione individuale degli elementi di prova prodotti, mentre la loro lettura congiunta avrebbe consentito di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato, esso deve essere respinto. Infatti, dai punti 26 e 36 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha valutato tali elementi di prova congiuntamente. Più in particolare, essa ha considerato che l’estensione dell’uso del marchio contestato nel corso del periodo rilevante non era stata sufficientemente dimostrata e che gli atti di uso individuali e minimi effettuati nel corso di detto periodo dimostravano solo un uso simbolico del segno. A suo avviso, quasi tutti gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dimostravano l’uso del segno nonché un certo prestigio di quest’ultimo, ma facevano riferimento ad un periodo anteriore, talvolta anche di dieci anni, al periodo rilevante, e non erano accompagnati da sufficienti elementi di prova pertinenti riguardo all’uso del marchio nel corso del periodo interessato.
Sugli accordi di licenza, sui documenti relativi alle collezioni, sulle fatture e sui materiali pubblicitari e promozionali
27 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver correttamente preso in considerazione i numerosissimi accordi di licenza sottoscritti relativamente al marchio contestato e la cui durata ricadeva all’interno del periodo rilevante, poiché pressoché tutti tali accordi erano scaduti, salvo proroga, nel 2018, o addirittura nel 2020. A suo avviso, il mero fatto che gli accordi di licenza prevedessero in capo alle parti una facoltà di recesso non implica che il recesso sia poi avvenuto, come sembra invece aver ritenuto la commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, in presenza di documenti relativi all’uso, quali i numerosi accordi di licenza versati agli atti, non si può concludere per l’insussistenza di un uso effettivo sulla base di un ragionamento probabilistico e presuntivo, ipotizzando che le parti potrebbero aver esercitato il recesso.
28 Secondo la ricorrente, ciò vale a maggior ragione in quanto nel corso del procedimento sono state offerte prove ulteriori dell’uso del marchio contestato. A tal riguardo, in primo luogo, essa fa riferimento agli allegati A.33 e A.34 del ricorso (documenti 23 e 24 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), contenenti, rispettivamente, il catalogo di calzature relativo alla collezione Autunno Inverno 2016/2017 e un manuale relativo alla collezione di calzature Primavera Estate 2018, due elementi di prova relativi agli accordi di licenza inclusi negli allegati A.15 e A.16 del ricorso (documenti 5 e 6 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento). Essa sostiene che, se gli accordi in questione non fossero stati più in vigore nel periodo rilevante, certamente la licenziataria non avrebbe predisposto il catalogo relativo a una collezione in uscita addirittura un anno dopo (Primavera Estate 2018). La commissione di ricorso, riprendendo le valutazioni della divisione di annullamento, avrebbe erroneamente escluso il rilievo dell’allegato A.34 del ricorso poiché si tratterebbe di un workbook, vale a dire un documento dettagliato utilizzato internamente all’azienda per comprendere e gestire la collezione di moda, che non dimostrerebbe l’uso esterno del marchio contestato. Orbene, anche la predisposizione di materiale promo-pubblicitario potrebbe essere valorizzata nel senso di dimostrare una costante volontà nell’uso del marchio contestato.
29 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nel valutare la permanenza e la rilevanza degli accordi di licenza in atti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare tutti gli usi del marchio che risultavano dalle ulteriori prove offerte, valutando tutti questi elementi nel loro insieme. A tal riguardo, essa fa riferimento alla pubblicità uscita nel 2017 sulla rivista Io Donna, di cui all’allegato A.47 del ricorso (documento 37 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), nonché al Media Plan relativo alla collezione Primavera Estate 2017, contenuto nell’allegato A.46 del ricorso (documento 36 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), relativo a una pluralità di iniziative pubblicitarie e promozionali per la stagione considerata, le quali, erroneamente, non sarebbero state prese in considerazione dall’EUIPO.
30 In terzo luogo, la ricorrente fa riferimento alla fattura del 31 gennaio 2017, di cui all’allegato A.48 del ricorso, recante essa stessa il marchio contestato, che si riferisce all’accordo di licenza del 14 marzo 2015, di cui all’allegato A.22 del ricorso (documenti 38 e 12 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) e che riguarda il pagamento di royalties per i prodotti designati da tale marchio. Secondo la ricorrente, se è vero che detto accordo, che sarebbe dovuto scadere il 31 ottobre 2015, prevedeva che il calcolo delle royalties spettanti per eventuali eccedenze dovesse essere effettuato entro il 30 ottobre 2016, la fattura in questione conferma la sua proroga oltre tali scadenze, nella parte in cui è datata 2017 e prevede un termine di pagamento fino al gennaio 2018. Secondo la ricorrente, se i rapporti di licenza sono proseguiti anche per gli accordi formalmente scaduti nel periodo rilevante, è imprescindibile tenere in considerazione tutti gli ulteriori accordi che risultavano in vigore nel corso di tale periodo.
31 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
32 Per quanto riguarda gli accordi di licenza, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 32 della decisione impugnata, che, sebbene la maggior parte di essi prevedesse una data di scadenza all’interno del periodo rilevante, in mancanza di dati contabili, fatture relative a royalties o a vendite di prodotti, cataloghi, attività pubblicitaria nel periodo rilevante, essi non dimostravano l’estensione dell’uso del marchio impugnato, in quanto non erano integrati da altri elementi di prova che ne dimostrassero la validità nel corso di detto periodo. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che gli accordi in questione prevedevano la facoltà di recesso unilaterale, nonché un diritto di recesso delle parti in caso di inadempimento dell’altra parte o di interruzione totale dell’attività. Essa ha quindi constatato che, a seguito dello scioglimento documentato della ricorrente, nel contesto della disposizione relativa a tali diritti di recesso e tenuto conto del fatto che la ricorrente non aveva fornito altre informazioni utili a superare le valutazioni della divisione di annullamento, l’uso effettivo del marchio contestato ai sensi degli accordi presentati, nonché la validità e il funzionamento effettivi di tali accordi nel corso del periodo rilevante non erano stati dimostrati da dati concreti e oggettivi, ma unicamente da presunzioni incerte.
33 Per quanto riguarda la fattura del 31 gennaio 2017, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 33 della decisione impugnata, che tale fattura era anteriore al periodo rilevante. Inoltre, essa ha ritenuto che l’ipotesi secondo cui detta fattura verteva su royalties dovute per l’anno 2017 fosse altamente improbabile, in assenza di elementi di prova in tal senso, e che essa fosse, al contrario, smentita da una lettura congiunta della documentazione presentata. Infatti, in primo luogo, essendo le royalties commisurate alle vendite, sarebbe irrealistico supporre che la fatturazione e il pagamento delle royalties siano avvenuti anteriormente alle vendite di prodotti da parte della licenziataria. In secondo luogo, detta fattura farebbe riferimento all’accordo di licenza del 14 marzo 2015, il quale prevedeva che la licenza per l’uso del marchio contestato fosse concessa esclusivamente per la stagione Autunno Inverno 2015/2016 dietro pagamento di una royalty pari al 10% del fatturato relativo a tale stagione. La commissione di ricorso ne ha concluso che tale pagamento si riferiva ad accordi e royalties maturate precedentemente al periodo rilevante e che la fattura in questione non dimostrava l’uso di tale marchio nel corso di tale periodo.
34 Infine, con riguardo agli altri documenti prodotti dalla ricorrente, compresi i cataloghi e i materiali pubblicitari e promozionali, la commissione di ricorso ha aderito, al punto 34 della decisione impugnata, alle valutazioni della divisione di annullamento secondo le quali, da un lato, tutti tali cataloghi e materiali erano anteriori al periodo rilevante e, dall’altro, l’unico documento corrispondente a tale periodo, relativo alla collezione di calzature per la stagione Primavera Estate 2018, presentato dalla ricorrente come un catalogo, era, in realtà, un manuale destinato ad un uso interno all’impresa che poteva, inoltre, essere stato ideato prima di detto periodo.
35 A tal riguardo, per quanto riguarda gli accordi di licenza, dalla giurisprudenza costante risulta che, sebbene l’uso di un marchio da parte di un terzo autorizzato, quale il titolare di un accordo di licenza, non sia escluso, è tuttavia necessario fornire prove dell’uso effettivo del marchio da parte di tale terzo [v. sentenza del 14 marzo 2017, IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono), T‑132/15, non pubblicata, EU:T:2017:162, punto 84 e giurisprudenza citata]. Infatti, sebbene la produzione di un siffatto accordo possa consentire di provare il consenso del titolare del marchio interessato all’uso di quest’ultimo da parte del titolare della licenza, la sola produzione di tale accordo non è sufficiente a dimostrare l’effettività di tale uso, in quanto l’esistenza di un siffatto accordo non attesta, di per sé, un uso effettivo di tale marchio sul mercato [v. sentenza del 7 giugno 2018, Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA), T‑882/16, non pubblicata, EU:T:2018:336, punto 55 e giurisprudenza citata].
36 Pertanto, anche supponendo che la maggior parte degli accordi di licenza forniti dalla ricorrente fossero validi nel corso del periodo rilevante, la mera esistenza di tali accordi non dimostra l’uso effettivo del marchio contestato sul mercato. Gli accordi di licenza di per sé non dimostrano quindi l’estensione dell’uso di detto marchio e non consentono di concludere per l’esistenza di un uso effettivo di quest’ultimo.
37 Orbene, le altre prove invocate in tale contesto dalla ricorrente non consentono di dimostrare l’estensione dell’uso del marchio contestato e la ricorrente non è riuscita a rimettere in discussione le conclusioni della commissione di ricorso per quanto riguarda tali prove.
38 A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda l’allegato A.33 del ricorso (documento 23 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) contenente il catalogo di calzature relativo alla collezione Autunno Inverno 2016/2017, la ricorrente non ha in alcun modo sviluppato il suo argomento e, in particolare, non ha dimostrato che tale documento rientrasse nel periodo rilevante, decorrente dal 14 maggio 2017.
39 Quanto all’allegato A.34 del ricorso (documento 24 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), che riguarda la collezione di calzature Primavera Estate 2018, la ricorrente non è riuscita a rimettere in discussione la valutazione della divisione di annullamento, ripresa dalla commissione di ricorso, secondo la quale si trattava, in realtà, di un manuale destinato ad un uso interno all’impresa, che non dimostrava alcun uso esterno del marchio contestato.
40 Peraltro, anche supponendo che quest’ultimo documento possa essere qualificato come catalogo o faccia parte della preparazione del materiale promozionale e pubblicitario, occorre ricordare che la mera esistenza dei cataloghi potrebbe, al più, rendere probabile o credibile il fatto che i prodotti tutelati dal marchio contestato siano stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio pertinente, ma non possono costituirne la prova [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, punto 34]. Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua distribuzione effettiva al di fuori dell’impresa, cosicché la mera esistenza di tale documento non dimostra l’uso effettivo del marchio contestato sul mercato.
41 In secondo luogo, per quanto riguarda la pubblicità apparsa nel 2017 sulla rivista Io Donna, contenuta nell’allegato A.47 del ricorso (documento 37 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), e il Media Plan relativo alla collezione Primavera Estate 2017, di cui all’allegato A.46 del ricorso (documento 36 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che tali materiali pubblicitari e promozionali corrispondevano al periodo rilevante. Da un lato, quanto al Media Plan relativo alla collezione Primavera Estate 2017, esso contiene o esempi di pubblicità la cui data non è chiaramente indicata, o riferimenti a riviste pubblicate tra il 13 febbraio e il 9 aprile 2017. Dall’altro, per quanto riguarda la pubblicità apparsa sul settimanale Io Donna, quest’ultimo è stato pubblicato l’8 aprile 2017.
42 In terzo luogo, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che la fattura di cui all’allegato A.48 del ricorso (documento 38 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) fosse anteriore al periodo rilevante e corrispondesse agli accordi di licenza e alle royalties maturate prima di tale periodo.
43 Infatti, occorre anzitutto constatare che la fattura in questione reca la data del 31 gennaio 2017, che è anteriore al periodo rilevante.
44 Inoltre, tale fattura si riferisce espressamente all’accordo di licenza del 14 marzo 2015, la cui scadenza era prevista per il 31 ottobre 2015 e ai sensi del quale la licenza per l’uso del marchio contestato era concessa esclusivamente per la stagione Autunno Inverno 2015/2016. Al di fuori di tale riferimento, la fattura in questione non indica il periodo al quale si riferiscono le royalties fatturate.
45 Ne consegue che, anche supponendo che l’argomento invocato dalla ricorrente al riguardo sia ricevibile, la scadenza fissata per il pagamento della fattura in questione, vale a dire il 31 gennaio 2018, non può attestare, di per sé, l’ultra-attività dell’accordo di licenza del 14 marzo 2015 e l’uso del marchio contestato nel corso del periodo rilevante.
46 Infine, dal momento che l’applicazione dell’accordo del 14 marzo 2015 e quindi l’uso del marchio contestato ai sensi di tale accordo nel corso del periodo rilevante non sono stati dimostrati dalla ricorrente, da tale applicazione o uso non si può dedurre che la commissione di ricorso abbia omesso di tenere adeguatamente conto di tutti gli accordi di licenza formalmente in vigore nel corso di tale periodo.
47 Pertanto, in assenza di altri elementi di prova che dimostrino l’estensione dell’uso del marchio contestato ai sensi degli accordi di licenza presentati dalla ricorrente, la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di valutazione nel constatare che l’uso effettivo di tale marchio nell’ambito di tali accordi e l’applicazione effettiva di questi ultimi nel corso del periodo rilevante non erano provati da dati specifici e oggettivi.
Sugli articoli di stampa
48 La ricorrente contesta, nel loro complesso, le valutazioni della commissione di ricorso secondo cui i due articoli di stampa risalenti al periodo rilevante, vale a dire un articolo pubblicato su Pambianco News nel gennaio 2019 riguardante la settimana della moda «AltaRoma» (allegato A.51 del ricorso; documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) e un articolo pubblicato nell’edizione online de IlSole24Ore nel gennaio 2018 relativo alla partecipazione della Maison Gattinoni a tale settimana della moda (allegato A.53 del ricorso; documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), fossero privi di rilevanza. A tal riguardo, essa contesta alla commissione di ricorso di aver considerato che la sua partecipazione, nel corso del periodo rilevante, a sfilate di alta moda sarebbe un «tributo» al passato successo imprenditoriale, più che un effettivo uso del marchio volto ad accreditare il segno nel settore di riferimento. Orbene, secondo la ricorrente, non si può dubitare del fatto che, trattandosi di un marchio nel settore della moda, la partecipazione ripetuta ad una delle più importanti sfilate organizzate per gli operatori di riferimento costituisce una delle principali modalità che consentono a detto marchio di essere accreditato in tale settore.
49 La ricorrente sostiene che il riferimento a «sfilate di realtà storiche» nell’allegato A.51 del ricorso (documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) o il box relativo alla «sfilata “Heritage” di Gattinoni» nell’allegato A.53 del ricorso (documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) non possono essere intesi come un mero richiamo del «valore storico-culturale della Maison [Gattinoni]», risultando semmai un ulteriore accreditamento del segno, che continua a essere presente nel mercato. Tale interpretazione sarebbe confermata da una lettura complessiva dei documenti prodotti, che la commissione avrebbe tuttavia omesso di effettuare. Quanto alla valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli articoli di stampa erano insufficienti per dimostrare l’uso del marchio contestato, la ricorrente sostiene che detta commissione avrebbe dovuto considerare questi elementi di prova unitamente a tutti gli altri elementi prodotti nel procedimento.
50 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
51 Al punto 27 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aderito alle conclusioni della divisione di annullamento riguardanti i due articoli di stampa risalenti al periodo rilevante.
52 Al punto 28 della decisione impugnata, in merito al primo degli articoli di stampa in questione (allegato A.51 del ricorso; documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), la commissione di ricorso ha osservato che esso faceva riferimento a una sfilata di realtà storica organizzata all’interno di un museo nell’ambito della settimana della moda «AltaRoma». Sebbene si sia svolto a Roma nel periodo rilevante, tale evento non aveva quindi, a suo avviso, uno scopo commerciale, ma perlopiù culturale e artistico. Peraltro, la commissione di ricorso ha ritenuto che il riferimento a «Gattinoni» contenuto nell’articolo in questione non riguardasse il marchio contestato, bensì il nome della casa di moda.
53 Per quanto riguarda il secondo articolo di stampa (allegato A.53 del ricorso; documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) e alle dichiarazioni del presidente della ricorrente citate in tale articolo, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, che la divisione di annullamento avesse correttamente dato conto del contesto in cui tali dichiarazioni erano state raccolte, ossia la settimana della moda «AltaRoma». A suo avviso, tuttavia, la divisione di annullamento ha parimenti correttamente ritenuto che tali dichiarazioni non menzionassero l’uso del marchio contestato nel territorio dell’Unione, cosicché era difficile stabilire se la sfilata «Heritage» di Gattinoni fosse finalizzata a fini promozionali e tendesse a creare un mercato nel territorio pertinente. Inoltre, secondo la commissione di ricorso, il riferimento alla sfilata in questione metteva in evidenza il valore storico e culturale della casa di moda, più che il suo valore commerciale attuale, dato che quest’ultimo è stato menzionato solo nell’ambito delle dichiarazioni del presidente in relazione al successo raggiunto al di fuori dell’Unione.
54 In ogni caso, a proposito dei due articoli in questione, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 29 e 31 della decisione impugnata, che, in assenza di qualsiasi altra prova dell’uso, essi non contenevano alcuna indicazione relativa all’estensione dell’uso del marchio contestato.
55 A tal riguardo, occorre rilevare che il primo articolo di stampa invocato dalla ricorrente, di cui all’allegato A.51 del ricorso (documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), descrive anzitutto il programma principale della settimana della moda «AltaRoma». È solo alla fine di tale articolo che la ricorrente è menzionata come segue: «Tra le sfilate di realtà storiche spicca lo show di Gattinoni presso il Museo Macro, a chiusura della manifestazione domenica sera». Ne consegue quindi chiaramente, come ha indicato la commissione di ricorso, che si trattava di una sfilata che non aveva uno scopo commerciale, ma perlopiù culturale e artistico, legato alle realtà storiche.
56 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale conclusione non è rimessa in discussione dalla menzione, in tale articolo, delle nuove collezioni presentate nell’ambito della settimana della moda «AltaRoma» da un’altra casa di moda. Lo stesso vale per la descrizione di una società terza, allegata al ricorso di cui all’allegato A.52 (documento 42 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), che non fornisce alcuna precisazione sulla natura della sfilata organizzata nella stessa occasione dalla ricorrente.
57 Per quanto riguarda il documento contenente il secondo articolo di stampa, di cui all’allegato A.53 del ricorso (documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), è vero che tale documento menziona due volte, al di fuori del corpo dell’articolo stesso, l’espressione «Storia e futuro per la sfilata “Heritage” di Gattinoni». Tuttavia, tale articolo cita, nel contesto della trasformazione dell’attività della ricorrente, affermazioni del presidente di quest’ultima relative ad iniziative previste in Medio Oriente, in particolare eventi ad hoc per la clientela locale, alla crescita incontrata in Kazakistan e in Uzbekistan e al successo ottenuto in occasione di una sfilata organizzata a Città del Messico (Messico). Allo stesso tempo, la settimana della moda «AltaRoma» viene ivi menzionata solo in relazione ad un’altra società che ha previsto di presentarsi «nel luglio prossimo» a tale evento.
58 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che il documento di cui all’allegato A.53 del ricorso (documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) farebbe riferimento alla sua sfilata nel corso della settimana della moda «AltaRoma» nel 2018. Inoltre, le dichiarazioni ivi riportate riguardano chiaramente i successi ottenuti al di fuori dell’Unione.
59 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che la divisione di annullamento aveva ritenuto a giusto titolo che tali dichiarazioni non menzionassero l’uso del marchio contestato nell’Unione, non essendo chiaro, pertanto, se la partecipazione della ricorrente a tale sfilata fosse finalizzata a fini promozionali per creare un mercato nel territorio pertinente.
60 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel constatare che i due articoli di stampa in questione non fornivano alcuna indicazione quanto all’estensione dell’uso del marchio contestato. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare questi elementi di prova unitamente a tutti gli altri elementi prodotti nel procedimento, è sufficiente rinviare alla valutazione di cui al precedente punto 26.
Sulle prove dell’uso anteriori al periodo rilevante
61 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver escluso la rilevanza di numerosissimi elementi di prova, sulla base del rilievo che essi ricadono al di fuori del periodo rilevante, mentre avrebbero dovuto essere letti congiuntamente agli altri documenti di prova offerti. Infatti, a suo avviso, anche se questi ultimi, considerati singolarmente, non erano del tutto sufficienti per dimostrare da soli l’uso del marchio contestato, essi offrivano un quadro complessivo in grado di confermare la sussistenza di un uso effettivo di tale marchio. In tale contesto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente preteso che gli elementi di prova anteriori al periodo rilevante presentassero un nesso con elementi di prova che, di per sé, erano idonei a dimostrare l’uso del marchio contestato nel corso del periodo rilevante. Tale requisito non sarebbe conforme alla giurisprudenza secondo cui le prove relative all’uso effettuato prima o dopo il periodo rilevante possono essere prese in considerazione solo se sono state prodotte altre prove relative al periodo rilevante. Infatti, nel caso di specie, non vi sarebbe alcun dubbio che siano stati prodotti elementi di prova relativi al periodo rilevante.
62 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
63 Ai punti 35 e seguenti della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha riconosciuto, basandosi sulla giurisprudenza, che gli elementi di prova che fanno riferimento a un uso del marchio effettuato prima o dopo il periodo rilevante non erano, in linea di principio, irrilevanti. Tuttavia, nel caso di specie, essa ha constatato che i documenti non datati nel periodo rilevante non erano integrati da sufficienti elementi di prova pertinenti relativi all’uso del marchio contestato nel corso di tale periodo e, di conseguenza, che essi non potevano dimostrare la continuità dell’uso di tale marchio. Secondo la commissione di ricorso, la ricorrente non ha fornito, per il periodo rilevante, né un’informazione o un importo riguardante il fatturato, né relazioni annuali di vendita (sue o dei terzi licenziatari), né budget o indicazioni di spesa a titolo promozionale/pubblicitario, né qualsiasi altro documento rilevante che dimostrasse l’effettivo uso del marchio contestato.
64 A tal riguardo, occorre ricordare che gli elementi di prova vertenti su un uso effettuato prima o dopo il periodo di riferimento non sono, a priori, irrilevanti e possono essere presi in considerazione in quanto consentono di confermare o di valutare meglio la portata dell’utilizzo del marchio nonché le reali intenzioni del titolare durante tale periodo. Tuttavia, siffatti elementi di prova possono essere presi in considerazione solo se sono stati prodotti altri elementi di prova vertenti, questi, sul periodo di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 41 e giurisprudenza citata).
65 Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha escluso le prove anteriori al periodo rilevante per il motivo che esse non rientravano in tale periodo. In realtà, le ha esaminate insieme agli altri elementi di prova. Più precisamente, essa ha esaminato la questione se, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 64, altri elementi di prova riguardassero il periodo rilevante.
66 Tuttavia, si deve constatare, al pari della commissione di ricorso, come risulta dall’esame degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente ai precedenti punti da 27 a 60, che le prove anteriori al periodo rilevante non erano accompagnate da sufficienti elementi di prova pertinenti relativi all’uso del marchio contestato nel corso di detto periodo. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha inoltre correttamente constatato che la ricorrente non aveva fornito, per tale periodo, né un’informazione o un importo riguardante il fatturato, né relazioni annuali di vendite (sue o dei terzi licenziatari), né budget o indicazioni di spesa a titolo promozionale o pubblicitario.
67 In tali circostanze, le prove che non sono datate nel periodo rilevante non consentono di confermare o di valutare meglio l’estensione dell’utilizzo del marchio contestato ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 64.
68 Pertanto, la censura vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che tali elementi di prova fossero irrilevanti deve essere respinta.
69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre quindi respingere il motivo unico dedotto dalla ricorrente e, di conseguenza, respingere integralmente il ricorso.
Sulle spese
70 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
71 La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dall’interveniente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
72 Per contro, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di udienza, occorre, in assenza di udienza, disporre che l’EUIPO si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Effeemme Srl si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Phoenix 1946 Srl.
3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
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Gâlea |
Costeira |
Ricziová |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2026.
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Il cancelliere |
Il presidente |
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V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Lingua processuale: l’italiano.
![]() SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 18 marzo 2026 (*)
« Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Gattinoni – Assenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 18 e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 » Nella causa T‑377/25, Effeemme Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da I. Prado e B. Zamboni, avvocati, ricorrente, contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da R. Raponi, in qualità di agente, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale: Phoenix 1946 Srl, con sede in Roma, rappresentata da L. Goglia, avvocato, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione), composto da I. Gâlea, presidente, M.J. Costeira e B. Ricziová (relatrice), giudici, cancelliere: V. Di Bucci vista la fase scritta del procedimento, visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Effeemme Srl in liquidazione, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 marzo 2025 (procedimento R 1909/2024-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Fatti 2 La ricorrente è titolare del marchio dell’Unione europea figurativo registrato il 17 settembre 2004 con il numero 2742948 e riprodotto di seguito: 3 I prodotti designati da tale marchio dell’Unione europea rientravano, dopo la chiusura del procedimento di decadenza n. C‑30061, nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: – classe 18: «Articoli in cuoio, pelle e loro imitazioni, ovvero borse, borsette, sacche, borse da viaggio, zaini, beauty-cases, bauli, valigie, porta monete, porta documenti, porta chiavi in cuoio od in pelle»; – classe 25: «Articoli di abbigliamento per donna, vestiti, vestiti ed abiti da sera e da cerimonia, gonne, pantaloni, pantaloncini, giacche e giacconi, soprabiti, camicie, T-shirts, maglie, magliette, pullover, felpe, cinture, scarpe da sera e da cerimonia; tutti i summenzionati prodotti solo per donna; scarpe da giorno». 4 Il 14 maggio 2022 l’interveniente, Phoenix 1946 Srl, ha presentato all’EUIPO una domanda di decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti indicati al precedente punto 3. 5 Il motivo dedotto a sostegno della domanda di decadenza era quello di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). 6 Con decisione del 5 agosto 2024, la divisione di annullamento ha considerato che la ricorrente non aveva dimostrato l’estensione dell’uso del marchio contestato nel periodo rilevante, compreso tra il 14 maggio 2017 e il 13 maggio 2022, e ha dichiarato la decadenza di tale marchio per tutti i prodotti che esso designava. 7 Il 30 settembre 2024 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento. 8 Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente con la motivazione che quest’ultima non aveva fornito la prova dell’uso effettivo del marchio contestato nel corso del periodo rilevante e ha confermato la decisione della divisione di annullamento. Conclusioni delle parti 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare l’EUIPO alle spese. 10 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese in caso di convocazione di un’udienza orale. 11 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto 12 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 18 del medesimo regolamento. A suo avviso, la commissione di ricorso ha erroneamente concluso per l’assenza di prove sufficienti per dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato nel periodo rilevante, mentre i documenti da essa forniti dimostravano in modo giuridicamente sufficientemente il luogo, il tempo, l’estensione e la natura di tale uso. 13 A tal riguardo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver considerato irrilevanti, in particolare, accordi di licenza, cataloghi, fatture e articoli di stampa che essa aveva presentato per dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato nel periodo rilevante e di aver escluso le prove dell’uso del marchio che non erano datate in tale periodo. In tale contesto, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di essersi basata su una valutazione individuale dei documenti prodotti, mentre una lettura combinata di tutti gli elementi di prova avrebbe consentito di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato. 14 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. Osservazioni preliminari 15 Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, il titolare del marchio dell’Unione europea è dichiarato decaduto dai suoi diritti, su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non sussistono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento 2017/1001, se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso. L’articolo 18, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare. 16 In forza dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1), applicabile ai procedimenti di decadenza ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, le prove dell’uso di un marchio devono riguardare il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso che è stato fatto del marchio di cui trattasi per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001. 17 I requisiti delle prove dell’uso di un marchio riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’uso che è stato fatto di tale marchio per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato sono cumulativi, di modo che, qualora manchi uno di tali criteri, l’uso effettivo del marchio di cui trattasi non può essere considerato dimostrato [v. sentenza dell’8 marzo 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympatatiy Inside), T‑372/21, non pubblicata, EU:T:2023:111, punto 55 e giurisprudenza citata]. 18 Secondo costante giurisprudenza, un marchio forma oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi a carattere simbolico, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio (v. sentenza del 31 gennaio 2019, Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2019:80, punto 83 e giurisprudenza citata). 19 L’uso effettivo del marchio presuppone un’utilizzazione di quest’ultimo sul mercato dei prodotti o dei servizi tutelati, e non solamente in seno all’impresa interessata. L’uso del marchio deve concernere prodotti o servizi già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente [v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2022, KTM Fahrrad/EUIPO – KTM (R2R), T‑353/21, non pubblicata, EU:T:2022:527, punto 29 e giurisprudenza citata]. 20 Per quanto riguarda l’estensione o la portata dell’uso che è stato fatto del marchio contestato, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro. Il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio contestato non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato (v. sentenza del 7 settembre 2022, R2R, T‑353/21, non pubblicata, EU:T:2022:527, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata). 21 L’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente di tale marchio sul mercato interessato. Pertanto, occorre procedere a una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e che implichi una certa interdipendenza dei fattori considerati [sentenza dell’8 luglio 2020, Euroapotetta/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T‑686/19, non pubblicata, EU:T:2020:320, punto 35]. 22 Nell’ambito della valutazione delle prove dell’uso effettivo di un marchio, non si tratta di analizzare ogni prova in modo isolato, ma congiuntamente, al fine d’identificarne il senso più probabile e più coerente. Così, anche se il valore probatorio di un elemento di prova è limitato, nella misura in cui, considerato singolarmente, non dimostra con certezza se e in che modo i prodotti o i servizi riguardati sono stati immessi sul mercato, e anche se tale elemento non è pertanto decisivo di per sé, può tuttavia essere preso in considerazione nella valutazione complessiva dell’uso effettivo del marchio di cui trattasi. Ciò avviene, ad esempio, quando tale elemento si aggiunge ad altri elementi di prova [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 51 e giurisprudenza citata]. 23 Occorre altresì ricordare che l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 non richiede un uso continuato e ininterrotto del marchio contestato durante il periodo rilevante, ma unicamente un uso effettivo nel corso di quest’ultimo, cosicché è sufficiente che un marchio sia stato oggetto di un uso effettivo per una parte di tale periodo per evitare la decadenza (v. sentenza del 4 dicembre 2024, Haddad/EUIPO – Celebi (CELEBRITI), T‑538/23, non pubblicata, EU:T:2024:877, punto 34 e giurisprudenza citata). 24 È alla luce dell’insieme dei principi summenzionati che occorre valutare se, nel caso di specie, gli argomenti della ricorrente siano idonei a rimettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i documenti prodotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare l’uso effettivo, e non solo simbolico, del marchio contestato nel corso del periodo rilevante. Conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti 16 e 17, solo il criterio dell’estensione dell’uso è sottoposto alla valutazione del Tribunale nell’ambito della presente controversia. 25 A tal riguardo, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 18 e 25 della decisione impugnata, che, poiché il marchio contestato è stato registrato il 17 settembre 2004 e la domanda di decadenza è stata depositata il 14 maggio 2022, il periodo rilevante nel corso del quale la ricorrente doveva provare l’uso effettivo del marchio contestato si estendeva dal 14 maggio 2017 al 13 maggio 2022, il che non è contestato dalla ricorrente. 26 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso si era basata su una valutazione individuale degli elementi di prova prodotti, mentre la loro lettura congiunta avrebbe consentito di dimostrare l’uso effettivo del marchio contestato, esso deve essere respinto. Infatti, dai punti 26 e 36 della decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha valutato tali elementi di prova congiuntamente. Più in particolare, essa ha considerato che l’estensione dell’uso del marchio contestato nel corso del periodo rilevante non era stata sufficientemente dimostrata e che gli atti di uso individuali e minimi effettuati nel corso di detto periodo dimostravano solo un uso simbolico del segno. A suo avviso, quasi tutti gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente dimostravano l’uso del segno nonché un certo prestigio di quest’ultimo, ma facevano riferimento ad un periodo anteriore, talvolta anche di dieci anni, al periodo rilevante, e non erano accompagnati da sufficienti elementi di prova pertinenti riguardo all’uso del marchio nel corso del periodo interessato. Sugli accordi di licenza, sui documenti relativi alle collezioni, sulle fatture e sui materiali pubblicitari e promozionali 27 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver correttamente preso in considerazione i numerosissimi accordi di licenza sottoscritti relativamente al marchio contestato e la cui durata ricadeva all’interno del periodo rilevante, poiché pressoché tutti tali accordi erano scaduti, salvo proroga, nel 2018, o addirittura nel 2020. A suo avviso, il mero fatto che gli accordi di licenza prevedessero in capo alle parti una facoltà di recesso non implica che il recesso sia poi avvenuto, come sembra invece aver ritenuto la commissione di ricorso. Secondo la ricorrente, in presenza di documenti relativi all’uso, quali i numerosi accordi di licenza versati agli atti, non si può concludere per l’insussistenza di un uso effettivo sulla base di un ragionamento probabilistico e presuntivo, ipotizzando che le parti potrebbero aver esercitato il recesso. 28 Secondo la ricorrente, ciò vale a maggior ragione in quanto nel corso del procedimento sono state offerte prove ulteriori dell’uso del marchio contestato. A tal riguardo, in primo luogo, essa fa riferimento agli allegati A.33 e A.34 del ricorso (documenti 23 e 24 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), contenenti, rispettivamente, il catalogo di calzature relativo alla collezione Autunno Inverno 2016/2017 e un manuale relativo alla collezione di calzature Primavera Estate 2018, due elementi di prova relativi agli accordi di licenza inclusi negli allegati A.15 e A.16 del ricorso (documenti 5 e 6 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento). Essa sostiene che, se gli accordi in questione non fossero stati più in vigore nel periodo rilevante, certamente la licenziataria non avrebbe predisposto il catalogo relativo a una collezione in uscita addirittura un anno dopo (Primavera Estate 2018). La commissione di ricorso, riprendendo le valutazioni della divisione di annullamento, avrebbe erroneamente escluso il rilievo dell’allegato A.34 del ricorso poiché si tratterebbe di un workbook, vale a dire un documento dettagliato utilizzato internamente all’azienda per comprendere e gestire la collezione di moda, che non dimostrerebbe l’uso esterno del marchio contestato. Orbene, anche la predisposizione di materiale promo-pubblicitario potrebbe essere valorizzata nel senso di dimostrare una costante volontà nell’uso del marchio contestato. 29 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nel valutare la permanenza e la rilevanza degli accordi di licenza in atti, la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare tutti gli usi del marchio che risultavano dalle ulteriori prove offerte, valutando tutti questi elementi nel loro insieme. A tal riguardo, essa fa riferimento alla pubblicità uscita nel 2017 sulla rivista Io Donna, di cui all’allegato A.47 del ricorso (documento 37 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), nonché al Media Plan relativo alla collezione Primavera Estate 2017, contenuto nell’allegato A.46 del ricorso (documento 36 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), relativo a una pluralità di iniziative pubblicitarie e promozionali per la stagione considerata, le quali, erroneamente, non sarebbero state prese in considerazione dall’EUIPO. 30 In terzo luogo, la ricorrente fa riferimento alla fattura del 31 gennaio 2017, di cui all’allegato A.48 del ricorso, recante essa stessa il marchio contestato, che si riferisce all’accordo di licenza del 14 marzo 2015, di cui all’allegato A.22 del ricorso (documenti 38 e 12 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) e che riguarda il pagamento di royalties per i prodotti designati da tale marchio. Secondo la ricorrente, se è vero che detto accordo, che sarebbe dovuto scadere il 31 ottobre 2015, prevedeva che il calcolo delle royalties spettanti per eventuali eccedenze dovesse essere effettuato entro il 30 ottobre 2016, la fattura in questione conferma la sua proroga oltre tali scadenze, nella parte in cui è datata 2017 e prevede un termine di pagamento fino al gennaio 2018. Secondo la ricorrente, se i rapporti di licenza sono proseguiti anche per gli accordi formalmente scaduti nel periodo rilevante, è imprescindibile tenere in considerazione tutti gli ulteriori accordi che risultavano in vigore nel corso di tale periodo. 31 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 32 Per quanto riguarda gli accordi di licenza, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 32 della decisione impugnata, che, sebbene la maggior parte di essi prevedesse una data di scadenza all’interno del periodo rilevante, in mancanza di dati contabili, fatture relative a royalties o a vendite di prodotti, cataloghi, attività pubblicitaria nel periodo rilevante, essi non dimostravano l’estensione dell’uso del marchio impugnato, in quanto non erano integrati da altri elementi di prova che ne dimostrassero la validità nel corso di detto periodo. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che gli accordi in questione prevedevano la facoltà di recesso unilaterale, nonché un diritto di recesso delle parti in caso di inadempimento dell’altra parte o di interruzione totale dell’attività. Essa ha quindi constatato che, a seguito dello scioglimento documentato della ricorrente, nel contesto della disposizione relativa a tali diritti di recesso e tenuto conto del fatto che la ricorrente non aveva fornito altre informazioni utili a superare le valutazioni della divisione di annullamento, l’uso effettivo del marchio contestato ai sensi degli accordi presentati, nonché la validità e il funzionamento effettivi di tali accordi nel corso del periodo rilevante non erano stati dimostrati da dati concreti e oggettivi, ma unicamente da presunzioni incerte. 33 Per quanto riguarda la fattura del 31 gennaio 2017, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 33 della decisione impugnata, che tale fattura era anteriore al periodo rilevante. Inoltre, essa ha ritenuto che l’ipotesi secondo cui detta fattura verteva su royalties dovute per l’anno 2017 fosse altamente improbabile, in assenza di elementi di prova in tal senso, e che essa fosse, al contrario, smentita da una lettura congiunta della documentazione presentata. Infatti, in primo luogo, essendo le royalties commisurate alle vendite, sarebbe irrealistico supporre che la fatturazione e il pagamento delle royalties siano avvenuti anteriormente alle vendite di prodotti da parte della licenziataria. In secondo luogo, detta fattura farebbe riferimento all’accordo di licenza del 14 marzo 2015, il quale prevedeva che la licenza per l’uso del marchio contestato fosse concessa esclusivamente per la stagione Autunno Inverno 2015/2016 dietro pagamento di una royalty pari al 10% del fatturato relativo a tale stagione. La commissione di ricorso ne ha concluso che tale pagamento si riferiva ad accordi e royalties maturate precedentemente al periodo rilevante e che la fattura in questione non dimostrava l’uso di tale marchio nel corso di tale periodo. 34 Infine, con riguardo agli altri documenti prodotti dalla ricorrente, compresi i cataloghi e i materiali pubblicitari e promozionali, la commissione di ricorso ha aderito, al punto 34 della decisione impugnata, alle valutazioni della divisione di annullamento secondo le quali, da un lato, tutti tali cataloghi e materiali erano anteriori al periodo rilevante e, dall’altro, l’unico documento corrispondente a tale periodo, relativo alla collezione di calzature per la stagione Primavera Estate 2018, presentato dalla ricorrente come un catalogo, era, in realtà, un manuale destinato ad un uso interno all’impresa che poteva, inoltre, essere stato ideato prima di detto periodo. 35 A tal riguardo, per quanto riguarda gli accordi di licenza, dalla giurisprudenza costante risulta che, sebbene l’uso di un marchio da parte di un terzo autorizzato, quale il titolare di un accordo di licenza, non sia escluso, è tuttavia necessario fornire prove dell’uso effettivo del marchio da parte di tale terzo [v. sentenza del 14 marzo 2017, IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono), T‑132/15, non pubblicata, EU:T:2017:162, punto 84 e giurisprudenza citata]. Infatti, sebbene la produzione di un siffatto accordo possa consentire di provare il consenso del titolare del marchio interessato all’uso di quest’ultimo da parte del titolare della licenza, la sola produzione di tale accordo non è sufficiente a dimostrare l’effettività di tale uso, in quanto l’esistenza di un siffatto accordo non attesta, di per sé, un uso effettivo di tale marchio sul mercato [v. sentenza del 7 giugno 2018, Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA), T‑882/16, non pubblicata, EU:T:2018:336, punto 55 e giurisprudenza citata]. 36 Pertanto, anche supponendo che la maggior parte degli accordi di licenza forniti dalla ricorrente fossero validi nel corso del periodo rilevante, la mera esistenza di tali accordi non dimostra l’uso effettivo del marchio contestato sul mercato. Gli accordi di licenza di per sé non dimostrano quindi l’estensione dell’uso di detto marchio e non consentono di concludere per l’esistenza di un uso effettivo di quest’ultimo. 37 Orbene, le altre prove invocate in tale contesto dalla ricorrente non consentono di dimostrare l’estensione dell’uso del marchio contestato e la ricorrente non è riuscita a rimettere in discussione le conclusioni della commissione di ricorso per quanto riguarda tali prove. 38 A tal riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda l’allegato A.33 del ricorso (documento 23 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) contenente il catalogo di calzature relativo alla collezione Autunno Inverno 2016/2017, la ricorrente non ha in alcun modo sviluppato il suo argomento e, in particolare, non ha dimostrato che tale documento rientrasse nel periodo rilevante, decorrente dal 14 maggio 2017. 39 Quanto all’allegato A.34 del ricorso (documento 24 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), che riguarda la collezione di calzature Primavera Estate 2018, la ricorrente non è riuscita a rimettere in discussione la valutazione della divisione di annullamento, ripresa dalla commissione di ricorso, secondo la quale si trattava, in realtà, di un manuale destinato ad un uso interno all’impresa, che non dimostrava alcun uso esterno del marchio contestato. 40 Peraltro, anche supponendo che quest’ultimo documento possa essere qualificato come catalogo o faccia parte della preparazione del materiale promozionale e pubblicitario, occorre ricordare che la mera esistenza dei cataloghi potrebbe, al più, rendere probabile o credibile il fatto che i prodotti tutelati dal marchio contestato siano stati commercializzati o, almeno, offerti sul territorio pertinente, ma non possono costituirne la prova [v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, punto 34]. Nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua distribuzione effettiva al di fuori dell’impresa, cosicché la mera esistenza di tale documento non dimostra l’uso effettivo del marchio contestato sul mercato. 41 In secondo luogo, per quanto riguarda la pubblicità apparsa nel 2017 sulla rivista Io Donna, contenuta nell’allegato A.47 del ricorso (documento 37 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), e il Media Plan relativo alla collezione Primavera Estate 2017, di cui all’allegato A.46 del ricorso (documento 36 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che tali materiali pubblicitari e promozionali corrispondevano al periodo rilevante. Da un lato, quanto al Media Plan relativo alla collezione Primavera Estate 2017, esso contiene o esempi di pubblicità la cui data non è chiaramente indicata, o riferimenti a riviste pubblicate tra il 13 febbraio e il 9 aprile 2017. Dall’altro, per quanto riguarda la pubblicità apparsa sul settimanale Io Donna, quest’ultimo è stato pubblicato l’8 aprile 2017. 42 In terzo luogo, la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che la fattura di cui all’allegato A.48 del ricorso (documento 38 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) fosse anteriore al periodo rilevante e corrispondesse agli accordi di licenza e alle royalties maturate prima di tale periodo. 43 Infatti, occorre anzitutto constatare che la fattura in questione reca la data del 31 gennaio 2017, che è anteriore al periodo rilevante. 44 Inoltre, tale fattura si riferisce espressamente all’accordo di licenza del 14 marzo 2015, la cui scadenza era prevista per il 31 ottobre 2015 e ai sensi del quale la licenza per l’uso del marchio contestato era concessa esclusivamente per la stagione Autunno Inverno 2015/2016. Al di fuori di tale riferimento, la fattura in questione non indica il periodo al quale si riferiscono le royalties fatturate. 45 Ne consegue che, anche supponendo che l’argomento invocato dalla ricorrente al riguardo sia ricevibile, la scadenza fissata per il pagamento della fattura in questione, vale a dire il 31 gennaio 2018, non può attestare, di per sé, l’ultra-attività dell’accordo di licenza del 14 marzo 2015 e l’uso del marchio contestato nel corso del periodo rilevante. 46 Infine, dal momento che l’applicazione dell’accordo del 14 marzo 2015 e quindi l’uso del marchio contestato ai sensi di tale accordo nel corso del periodo rilevante non sono stati dimostrati dalla ricorrente, da tale applicazione o uso non si può dedurre che la commissione di ricorso abbia omesso di tenere adeguatamente conto di tutti gli accordi di licenza formalmente in vigore nel corso di tale periodo. 47 Pertanto, in assenza di altri elementi di prova che dimostrino l’estensione dell’uso del marchio contestato ai sensi degli accordi di licenza presentati dalla ricorrente, la commissione di ricorso non è incorsa in un errore di valutazione nel constatare che l’uso effettivo di tale marchio nell’ambito di tali accordi e l’applicazione effettiva di questi ultimi nel corso del periodo rilevante non erano provati da dati specifici e oggettivi. Sugli articoli di stampa 48 La ricorrente contesta, nel loro complesso, le valutazioni della commissione di ricorso secondo cui i due articoli di stampa risalenti al periodo rilevante, vale a dire un articolo pubblicato su Pambianco News nel gennaio 2019 riguardante la settimana della moda «AltaRoma» (allegato A.51 del ricorso; documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) e un articolo pubblicato nell’edizione online de IlSole24Ore nel gennaio 2018 relativo alla partecipazione della Maison Gattinoni a tale settimana della moda (allegato A.53 del ricorso; documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), fossero privi di rilevanza. A tal riguardo, essa contesta alla commissione di ricorso di aver considerato che la sua partecipazione, nel corso del periodo rilevante, a sfilate di alta moda sarebbe un «tributo» al passato successo imprenditoriale, più che un effettivo uso del marchio volto ad accreditare il segno nel settore di riferimento. Orbene, secondo la ricorrente, non si può dubitare del fatto che, trattandosi di un marchio nel settore della moda, la partecipazione ripetuta ad una delle più importanti sfilate organizzate per gli operatori di riferimento costituisce una delle principali modalità che consentono a detto marchio di essere accreditato in tale settore. 49 La ricorrente sostiene che il riferimento a «sfilate di realtà storiche» nell’allegato A.51 del ricorso (documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) o il box relativo alla «sfilata “Heritage” di Gattinoni» nell’allegato A.53 del ricorso (documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) non possono essere intesi come un mero richiamo del «valore storico-culturale della Maison [Gattinoni]», risultando semmai un ulteriore accreditamento del segno, che continua a essere presente nel mercato. Tale interpretazione sarebbe confermata da una lettura complessiva dei documenti prodotti, che la commissione avrebbe tuttavia omesso di effettuare. Quanto alla valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli articoli di stampa erano insufficienti per dimostrare l’uso del marchio contestato, la ricorrente sostiene che detta commissione avrebbe dovuto considerare questi elementi di prova unitamente a tutti gli altri elementi prodotti nel procedimento. 50 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 51 Al punto 27 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha aderito alle conclusioni della divisione di annullamento riguardanti i due articoli di stampa risalenti al periodo rilevante. 52 Al punto 28 della decisione impugnata, in merito al primo degli articoli di stampa in questione (allegato A.51 del ricorso; documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), la commissione di ricorso ha osservato che esso faceva riferimento a una sfilata di realtà storica organizzata all’interno di un museo nell’ambito della settimana della moda «AltaRoma». Sebbene si sia svolto a Roma nel periodo rilevante, tale evento non aveva quindi, a suo avviso, uno scopo commerciale, ma perlopiù culturale e artistico. Peraltro, la commissione di ricorso ha ritenuto che il riferimento a «Gattinoni» contenuto nell’articolo in questione non riguardasse il marchio contestato, bensì il nome della casa di moda. 53 Per quanto riguarda il secondo articolo di stampa (allegato A.53 del ricorso; documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) e alle dichiarazioni del presidente della ricorrente citate in tale articolo, la commissione di ricorso ha ritenuto, ai punti 29 e 30 della decisione impugnata, che la divisione di annullamento avesse correttamente dato conto del contesto in cui tali dichiarazioni erano state raccolte, ossia la settimana della moda «AltaRoma». A suo avviso, tuttavia, la divisione di annullamento ha parimenti correttamente ritenuto che tali dichiarazioni non menzionassero l’uso del marchio contestato nel territorio dell’Unione, cosicché era difficile stabilire se la sfilata «Heritage» di Gattinoni fosse finalizzata a fini promozionali e tendesse a creare un mercato nel territorio pertinente. Inoltre, secondo la commissione di ricorso, il riferimento alla sfilata in questione metteva in evidenza il valore storico e culturale della casa di moda, più che il suo valore commerciale attuale, dato che quest’ultimo è stato menzionato solo nell’ambito delle dichiarazioni del presidente in relazione al successo raggiunto al di fuori dell’Unione. 54 In ogni caso, a proposito dei due articoli in questione, la commissione di ricorso ha considerato, ai punti 29 e 31 della decisione impugnata, che, in assenza di qualsiasi altra prova dell’uso, essi non contenevano alcuna indicazione relativa all’estensione dell’uso del marchio contestato. 55 A tal riguardo, occorre rilevare che il primo articolo di stampa invocato dalla ricorrente, di cui all’allegato A.51 del ricorso (documento 41 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), descrive anzitutto il programma principale della settimana della moda «AltaRoma». È solo alla fine di tale articolo che la ricorrente è menzionata come segue: «Tra le sfilate di realtà storiche spicca lo show di Gattinoni presso il Museo Macro, a chiusura della manifestazione domenica sera». Ne consegue quindi chiaramente, come ha indicato la commissione di ricorso, che si trattava di una sfilata che non aveva uno scopo commerciale, ma perlopiù culturale e artistico, legato alle realtà storiche. 56 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tale conclusione non è rimessa in discussione dalla menzione, in tale articolo, delle nuove collezioni presentate nell’ambito della settimana della moda «AltaRoma» da un’altra casa di moda. Lo stesso vale per la descrizione di una società terza, allegata al ricorso di cui all’allegato A.52 (documento 42 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), che non fornisce alcuna precisazione sulla natura della sfilata organizzata nella stessa occasione dalla ricorrente. 57 Per quanto riguarda il documento contenente il secondo articolo di stampa, di cui all’allegato A.53 del ricorso (documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento), è vero che tale documento menziona due volte, al di fuori del corpo dell’articolo stesso, l’espressione «Storia e futuro per la sfilata “Heritage” di Gattinoni». Tuttavia, tale articolo cita, nel contesto della trasformazione dell’attività della ricorrente, affermazioni del presidente di quest’ultima relative ad iniziative previste in Medio Oriente, in particolare eventi ad hoc per la clientela locale, alla crescita incontrata in Kazakistan e in Uzbekistan e al successo ottenuto in occasione di una sfilata organizzata a Città del Messico (Messico). Allo stesso tempo, la settimana della moda «AltaRoma» viene ivi menzionata solo in relazione ad un’altra società che ha previsto di presentarsi «nel luglio prossimo» a tale evento. 58 Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che il documento di cui all’allegato A.53 del ricorso (documento 43 del procedimento dinanzi alla divisione di annullamento) farebbe riferimento alla sua sfilata nel corso della settimana della moda «AltaRoma» nel 2018. Inoltre, le dichiarazioni ivi riportate riguardano chiaramente i successi ottenuti al di fuori dell’Unione. 59 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che la divisione di annullamento aveva ritenuto a giusto titolo che tali dichiarazioni non menzionassero l’uso del marchio contestato nell’Unione, non essendo chiaro, pertanto, se la partecipazione della ricorrente a tale sfilata fosse finalizzata a fini promozionali per creare un mercato nel territorio pertinente. 60 Da quanto precede risulta che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel constatare che i due articoli di stampa in questione non fornivano alcuna indicazione quanto all’estensione dell’uso del marchio contestato. Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe dovuto considerare questi elementi di prova unitamente a tutti gli altri elementi prodotti nel procedimento, è sufficiente rinviare alla valutazione di cui al precedente punto 26. Sulle prove dell’uso anteriori al periodo rilevante 61 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di aver escluso la rilevanza di numerosissimi elementi di prova, sulla base del rilievo che essi ricadono al di fuori del periodo rilevante, mentre avrebbero dovuto essere letti congiuntamente agli altri documenti di prova offerti. Infatti, a suo avviso, anche se questi ultimi, considerati singolarmente, non erano del tutto sufficienti per dimostrare da soli l’uso del marchio contestato, essi offrivano un quadro complessivo in grado di confermare la sussistenza di un uso effettivo di tale marchio. In tale contesto, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente preteso che gli elementi di prova anteriori al periodo rilevante presentassero un nesso con elementi di prova che, di per sé, erano idonei a dimostrare l’uso del marchio contestato nel corso del periodo rilevante. Tale requisito non sarebbe conforme alla giurisprudenza secondo cui le prove relative all’uso effettuato prima o dopo il periodo rilevante possono essere prese in considerazione solo se sono state prodotte altre prove relative al periodo rilevante. Infatti, nel caso di specie, non vi sarebbe alcun dubbio che siano stati prodotti elementi di prova relativi al periodo rilevante. 62 L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente. 63 Ai punti 35 e seguenti della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha riconosciuto, basandosi sulla giurisprudenza, che gli elementi di prova che fanno riferimento a un uso del marchio effettuato prima o dopo il periodo rilevante non erano, in linea di principio, irrilevanti. Tuttavia, nel caso di specie, essa ha constatato che i documenti non datati nel periodo rilevante non erano integrati da sufficienti elementi di prova pertinenti relativi all’uso del marchio contestato nel corso di tale periodo e, di conseguenza, che essi non potevano dimostrare la continuità dell’uso di tale marchio. Secondo la commissione di ricorso, la ricorrente non ha fornito, per il periodo rilevante, né un’informazione o un importo riguardante il fatturato, né relazioni annuali di vendita (sue o dei terzi licenziatari), né budget o indicazioni di spesa a titolo promozionale/pubblicitario, né qualsiasi altro documento rilevante che dimostrasse l’effettivo uso del marchio contestato. 64 A tal riguardo, occorre ricordare che gli elementi di prova vertenti su un uso effettuato prima o dopo il periodo di riferimento non sono, a priori, irrilevanti e possono essere presi in considerazione in quanto consentono di confermare o di valutare meglio la portata dell’utilizzo del marchio nonché le reali intenzioni del titolare durante tale periodo. Tuttavia, siffatti elementi di prova possono essere presi in considerazione solo se sono stati prodotti altri elementi di prova vertenti, questi, sul periodo di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, BROWNIE, T‑598/18, EU:T:2020:22, punto 41 e giurisprudenza citata). 65 Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la commissione di ricorso non ha escluso le prove anteriori al periodo rilevante per il motivo che esse non rientravano in tale periodo. In realtà, le ha esaminate insieme agli altri elementi di prova. Più precisamente, essa ha esaminato la questione se, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 64, altri elementi di prova riguardassero il periodo rilevante. 66 Tuttavia, si deve constatare, al pari della commissione di ricorso, come risulta dall’esame degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente ai precedenti punti da 27 a 60, che le prove anteriori al periodo rilevante non erano accompagnate da sufficienti elementi di prova pertinenti relativi all’uso del marchio contestato nel corso di detto periodo. A tal riguardo, la commissione di ricorso ha inoltre correttamente constatato che la ricorrente non aveva fornito, per tale periodo, né un’informazione o un importo riguardante il fatturato, né relazioni annuali di vendite (sue o dei terzi licenziatari), né budget o indicazioni di spesa a titolo promozionale o pubblicitario. 67 In tali circostanze, le prove che non sono datate nel periodo rilevante non consentono di confermare o di valutare meglio l’estensione dell’utilizzo del marchio contestato ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 64. 68 Pertanto, la censura vertente sul fatto che la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che tali elementi di prova fossero irrilevanti deve essere respinta. 69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre quindi respingere il motivo unico dedotto dalla ricorrente e, di conseguenza, respingere integralmente il ricorso. Sulle spese 70 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 71 La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dall’interveniente, conformemente alla domanda di quest’ultima. 72 Per contro, poiché l’EUIPO ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese solo in caso di udienza, occorre, in assenza di udienza, disporre che l’EUIPO si farà carico delle proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La Effeemme Srl si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Phoenix 1946 Srl. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 marzo 2026.
* Lingua processuale: l’italiano. | |||||||||